La presente ordinanza disciplina:
- l’attuazione da parte della Confederazione di provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani;
- l’attuazione da parte della Confederazione di provvedimenti per il rafforzamento dei diritti del fanciullo secondo gli articoli 19 e 34 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo;
- la concessione di aiuti finanziari federali per l’attuazione da parte di terzi di provvedimenti ai sensi delle lettere a e b.