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412.101.220.70

Ordinanza della SEFRI
sulla formazione professionale di base
Odontotecnica/Odontotecnico
con attestato federale di capacità (AFC)

del 17 ottobre 2017 (Stato 1° gennaio 2026)

54104

Odontotecnica AFC/Odontotecnico AFC

Zahntechnikerin EFZ/Zahntechniker EFZ

Technicienne-dentiste CFC/
Technicien-dentiste CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla formazione professionale (LFPr);
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 2 sulla formazione professionale (OFPr);
visto l’articolo 4 a capoverso 1 3 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 4 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

Sezione 1 Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale

Gli odontotecnici di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

  1. identificano i bisogni dei clienti, definiscono i lavori necessari e ne pianificano le fasi di realizzazione;
  2. identificano i requisiti funzionali ed estetici delle protesi amovibili e realizzano protesi parziali, totali e ibride;
  3. identificano i requisiti funzionali ed estetici delle protesi fisse e realizzano armature per corone e ponti su denti naturali o su impianti;
  4. realizzano apparecchi ortodontici e ferule occlusali mediante procedimenti adeguati;
  5. effettuano riparazioni dei prodotti e lavorazioni successive mediante procedimenti adeguati e offrono prestazioni di servizi e modifiche;
  6. in tutti gli ambiti di attività osservano le prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione dell’ambiente e all’igiene.

Art. 2 Durata e inizio

La formazione professionale di base dura quattro anni.

L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2 Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  1. organizzazione del processo di lavoro:1.identificare i bisogni dei clienti e definire i requisiti di prestazione,2.definire e ottimizzare le tecniche e i processi di lavoro,3.ordinare, immagazzinare e gestire in modo sostenibile materiali di consumo e di vendita,4.utilizzare gli strumenti e gli apparecchi e assicurarne il funzionamento;
  2. realizzazione di protesi amovibili:1.identificare i requisiti estetici e funzionali di protesi parziali, totali e ibride e pianificare i lavori,2.scegliere i sistemi e i metodi di montaggio,3.scegliere gli elementi di fissaggio e di ancoraggio,4.realizzare protesi parziali, totali e ibride;
  3. realizzazione di protesi fisse:1.identificare i requisiti estetici e funzionali per corone e ponti e pianificare i lavori,2.scegliere le mesostrutture e le soprastrutture secondo il tipo di impianto, creare il progetto e procedere alla realizzazione,3.realizzare armature per corone e ponti su denti naturali o su impianti,4.realizzare mascheramenti di corone e ponti con tecniche e materiali idonei e individualizzarli;
  4. realizzazione di apparecchi ortodontici e di ferule occlusali:1.per i disallineamenti mandibolari e dentali, analizzare il piano di trattamento e l’ordine del dentista di apparecchi ortodontici e di ferule occlusali,2.scegliere gli elementi di fissaggio, di movimento e di estensione,3.realizzare apparecchi ortodontici e ferule occlusali;
  5. esecuzione di lavorazioni successive, di prestazioni di servizi, di riparazioni e di modifiche:1.valutare usura e danni su protesi amovibili, amovo-inamovibili, apparecchi ortodontici e ferule occlusali; proporre soluzioni e pianificare i lavori,2.effettuare lavorazioni successive, prestazioni di servizi, riparazioni e modifiche su protesi amovibili e amovo-inamovibili,
  6. effettuare lavorazioni successive, prestazioni di servizi, riparazioni e modifiche su apparecchi ortodontici e su ferule occlusali.

Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 5

All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 a capoverso 1 5 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4 Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale

L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1440 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

Totale

  1. Conoscenze professionali
  1. organizzazione del processo di lavoro

40

40

20

100

  1. realizzazione di protesi amovibili

70

70

70

60

270

  1. realizzazione di protesi fisse

70

70

90

80

310

  1. realizzazione di apparecchi ortodontici e di ferule occlusali

40

40

  1. esecuzione di lavorazioni successive, di prestazioni di servizi, di riparazioni e di modifiche

20

20

20

20

80

Totale conoscenze professionali

200

200

200

200

800

  1. Cultura generale

120

120

120

120

480

  1. Educazione fisica

40

40

40

40

160

Totale delle lezioni

360

360

360

360

1440

D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025 6 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base 7 .

La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

I corsi interaziendali comprendono 33 giornate di otto ore.

Le giornate e i contenuti sono ripartiti in nove corsi come segue:

Anno

Corso

Competenza operativa

Durata

1.

Corso 1

Realizzare protesi parziali, totali e ibride

3 giorni

Corso 2

Realizzare armature per corone e ponti su denti naturali o su impianti

3 giorni

2.

Corso 3

Realizzare protesi parziali, totali e ibride

4 giorni

Corso 4

Realizzare armature per corone e ponti su denti naturali o su impianti

3 giorni

3.

Corso 5

Realizzare armature per corone e ponti su denti naturali o su impianti

Realizzare mascheramenti di corone e ponti con tecniche e materiali idonei e individualizzarli

4 giorni

Corso 6

Realizzare protesi parziali, totali e ibride

4 giorni

Corso 7

Realizzare armature per corone e ponti su denti naturali o su impianti

Realizzare mascheramenti di corone e ponti con tecniche e materiali idonei e individualizzarli

4 giorni

4.

Corso 8

Realizzare protesi parziali, totali e ibride

4 giorni

Corso 9

Realizzare apparecchi ortodontici e ferule occlusali

4 giorni

Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5 Piano di formazione

Art. 9

All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di forma-zione 8 delle competenti organizzazioni del mondo del lavoro. 9

Il piano di formazione:

  1. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:1.il profilo professionale,2.la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,3.il livello richiesto per la professione;
  2. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
  3. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione delle fonti.

Sezione 6 Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

  1. attestato federale di capacità di odontotecnico AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  2. attestato federale di capacità di odontotecnico qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
  3. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
  4. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione

Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze dei corsi 3, 5, 8 e 9.

I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8 Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

  1. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
  2. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
  3. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:1.ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,2.ha svolto almeno tre anni di tale esperienza professionale nel campo dell’odontotecnico AFC, e3.rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

  1. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 32 ore. Vale quanto segue:1.l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,2.la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,3.è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,4.10il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative e il colloquio professionale della durata di 40 minuti sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

Voce

Campi di competenze operative

Ponderazione

1

Realizzazione di protesi amovibili

40 %

2

Realizzazione di protesi fisse

40 %

3

Organizzazione del processo di lavoro

Esecuzione di lavorazioni successive, di prestazioni di servizi, di riparazioni e di modifiche

10 %

4

Colloquio professionale

10 %

  1. «conoscenze professionali», della durata di tre ore e 20 minuti. Vale quanto segue:1.l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,2.il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di competenze operative sottoelencati con la durata e le ponderazioni seguenti:

Voce

Campi di competenze operative

Durata

Ponderazione

1

Organizzazione del processo di lavoro

Esecuzione di lavorazioni successive, di prestazioni di servizi, di riparazioni e di modifiche

20 min.

10 %

2

Organizzazione del processo di lavoro

Realizzazione di protesi amovibili

80 min.

40 %

3

Organizzazione del processo di lavoro

Realizzazione di protesi fisse

80 min.

40 %

4

Organizzazione del processo di lavoro

Realizzazione di apparecchi ortodontici e di ferule occlusali

20 min.

10 %

  1. «cultura generale», a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 202511 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base12.

Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

  1. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
  2. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 40 per cento;
  2. conoscenze professionali: 20 per cento;
  3. cultura generale: 20 per cento;
  4. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

  1. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento;
  2. nota relativa ai corsi interaziendali: 50 per cento.

Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.

Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei quattro controlli delle competenze.

Art. 20 Ripetizioni

La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Art. 21 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

  1. lavoro pratico: 50 per cento;
  2. conoscenze professionali: 30 per cento;
  3. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9 Attestazioni e titolo

Art. 22

Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «odontotecnica AFC»/«odontotecnico AFC».

Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

  1. la nota complessiva;
  2. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10 Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli odontotecnici AFC

La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli odontotecnici AFC è composta da:

  1. tre rappresentanti dell’associazione Swiss Dental Laboratories;
  2. due rappresentanti dell’Associazione svizzera odontotecnici;
  3. due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
  4. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

Per la composizione vale inoltre quanto segue:

  1. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;

La Commissione si autocostituisce.

Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

  1. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
  2. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
  3. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
  4. esprime un parere:1.riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti,2.riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare alle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

È responsabile dei corsi interaziendali l’associazione Swiss Dental Laboratories:

In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11 Disposizioni finali

Art. 25 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza della SEFRI del 30 novembre 2007 13 sulla formazione professionale di base Odontotecnica/odontotecnico con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

Art. 26 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

Le persone che hanno iniziato la formazione di odontotecnico prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2023.

I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per odontotecnico entro il 31 dicembre 2023 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–22) si applicano dal 1° gennaio 2022.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.