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443.113 OPCin

Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin)

del 21 aprile 2016 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 8 capoverso 2, 11 capoverso 1, 12 capoverso 3 e 26 capoverso 2 della legge del 14 dicembre 2001 1 sul cinema (LCin);
visto l’articolo 18 a dell’ordinanza del 3 luglio 2002 2 sulla cinematografia,

ordina:

Titolo primo Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli strumenti di promozione, le condizioni, i principi di calcolo e la procedura per la concessione di aiuti finanziari nei seguenti settori:

  1. promozione della creazione cinematografica svizzera;
  2. 3 promozione della pluralità e della qualità dell’offerta cinematografica;
  3. 4 promozione della cultura cinematografica e della formazione continua delle persone occupate nella cinematografia.

Disciplina inoltre il rilascio di certificati di origine per film svizzeri e il riconoscimento di coproduzioni svizzere con l’estero.

Art. 2 Campo di applicazione

La presente ordinanza si applica alla promozione cinematografica in Svizzera.

Si applica alla consegna del Premio del cinema svizzero per quanto l’ordinanza del DFI del 30 settembre 2004 5 concernente il Premio del cinema svizzero non disponga altrimenti.

Si applica alla promozione cinematografica nel settore della cooperazione internazionale per quanto l’ordinanza del DFI del 21 aprile 2016 6 sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin) non disponga altrimenti.

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. film per il cinema: un film concepito per una prima commercializzazione nei cinema o ai festival e per la cui prima commercializzazione vige un termine di protezione adeguato;
  2. film svizzero: un film:1.prodotto autonomamente da un’impresa in Svizzera o coprodotto con una o più imprese con sede all’estero, e2.che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 LCin;
  3. coproduzione: un film:1.coprodotto, conformemente a un accordo di coproduzione concluso dalla Svizzera, da un’impresa con sede in Svizzera e una o più imprese con sede all’estero, e2.al quale partecipano personale artistico e tecnico e industrie tecniche che provengono dai Paesi delle imprese coproduttrici o che vi hanno rispettivamente il loro domicilio o la loro sede;
  4. lungometraggio: un film di durata pari o superiore a 60 minuti;
  5. cortometraggio: un film di durata inferiore a 60 minuti;
  6. 7 serie: un’opera audiovisiva composta da più parti creative collegate tra loro da una struttura narrativa;
  7. 8 serie lunga: una serie di fiction o di animazione con una durata complessiva pari o superiore a 120 minuti per stagione, oppure una serie documentaria con una durata complessiva pari o superiore a 100 minuti per stagione;
  8. 9 formato narrativo innovativo: un’opera audiovisiva che adotta nuovi metodi, tecniche e modalità narrative;
  9. 10 nuova leva: una persona che ha partecipato alla sceneggiatura, alla regia o alla produzione di al massimo tre cortometraggi o due lungometraggi in una posizione di responsabilità nel settore artistico o tecnico;
  10. contributo a progetto: un aiuto finanziario per condurre un progetto unico, limitato nel tempo e nello spazio;
  11. contributo strutturale: un aiuto finanziario all’esercizio di un’istituzione o un’impresa;
  12. 11 premio alla pluralità: un aiuto finanziario per contributi alla pluralità dell’offerta in Svizzera.

Titolo secondo Strumenti e condizioni della promozione

Capitolo 1 Condizioni generali della promozione

Art. 4 Legame con la Svizzera

Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica possono essere richiesti soltanto da persone che hanno un legame con la Svizzera.

Le persone fisiche devono avere la cittadinanza svizzera o il domicilio in Svizzera. Le imprese individuali e le società di persone devono avere sede in Svizzera.

Le persone giuridiche devono avere sede in Svizzera ed essere detenute o dirette in maggioranza da persone che hanno il domicilio in Svizzera.

Art. 5 Indipendenza

Chi richiede un contributo a progetto conformemente al titolo secondo capitolo 2 deve dimostrare che tutte le persone fisiche e giuridiche partecipanti al progetto in misura determinante sono indipendenti. 12

Tali persone non devono, né del tutto né in parte, essere detenute da o trovarsi sotto l’influsso determinante di:

  1. emittenti televisive;
  2. imprese mediatiche che producono contenuti mediatici in modo paragonabile e li diffondono mediante mezzi di comunicazione di massa;
  3. istituzioni di formazione e formazione continua.

I progetti cinematografici devono essere sviluppati e prodotti e i film devono essere commercializzati sotto la propria responsabilità.

Art. 6 Professionalità

Chi richiede un aiuto finanziario deve garantire che il compito per il quale è richiesto un sostegno sia svolto con professionalità e che siano presi provvedimenti adeguati per la protezione degli impiegati e di altre persone incaricate contro molestie sessuali, discriminazioni e abusi. 13

Deve dimostrare che tutte le persone partecipanti al progetto in misura determinante dispongono di una formazione o di un’esperienza professionale adeguata per l’esercizio della loro funzione.

Capitolo 2 Promozione della creazione cinematografica svizzera

Art. 7 Strumenti di promozione

La Confederazione promuove la creazione cinematografica svizzera mediante aiuti finanziari della promozione selettiva, della promozione legata al successo e della promozione legata alla sede di produzione, accordati per lo sviluppo e la realizzazione di progetti cinematografici e per la commercializzazione di film.

Questo settore comprende in particolare i seguenti strumenti di promozione:

  1. promozione della stesura di trattamenti e sceneggiature;
  2. promozione dello sviluppo dei progetti e della preparazione delle riprese;
  3. promozione della realizzazione;
  4. promozione della postproduzione;
  5. 14 promozione della distribuzione e della diffusione.
  6. 15 ...

Gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione degli strumenti di promozione sono stabiliti negli allegati 1 e 2 numero 1. 16

Art. 8 Film che possono beneficiare di un sostegno: origine

Sono sostenuti soltanto film svizzeri e film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero.

Per la stesura di trattamenti e sceneggiature sono concessi aiuti finanziari soltanto se le attività per le quali è richiesto un sostegno sono svolte prevalentemente da persone di cittadinanza svizzera o domiciliate in Svizzera.

Art. 9 Film che possono beneficiare di un sostegno: generi

Possono beneficiare di un sostegno i seguenti generi di film:

  1. film per il cinema;
  2. altri film, a condizione che siano stati prodotti da un’impresa di produzione indipendente e sotto la sua responsabilità.

I film coprodotti con imprese che commercializzano film, segnatamente emittenti televisive, piattaforme online, imprese mediatiche, cinema e imprese di distribuzione oppure coprodotti con istituzioni di formazione e formazione continua sono sostenuti a condizione di dimostrare che:17

  1. i film possano essere realizzati nel rispetto dell’indipendenza artistica ed economica; e
  2. i diritti e le partecipazioni appannaggio dei richiedenti consentano una commercializzazione attiva al di là dello sfruttamento da parte delle imprese o istituzioni coproduttrici.

Possono beneficiare di un sostegno sia lungometraggi sia cortometraggi.

Le serie possono beneficiare di un sostegno alla stregua dei film, a condizione che siano citate esplicitamente nel relativo regime di promozione. Sono applicabili per analogia le disposizioni della presente ordinanza valide per i film, segnatamente i criteri di qualità, le condizioni e gli oneri. 18

Art. 10 Persone e imprese che possono beneficiare di un sostegno

Gli aiuti finanziari per la stesura di trattamenti e sceneggiature possono essere richiesti da autori di sceneggiature e da imprese di produzione.

Gli aiuti finanziari per lo sviluppo di progetti, la preparazione delle riprese, la realizzazione, la postproduzione, la distribuzione e la diffusione possono essere richiesti soltanto da imprese iscritte nel registro di commercio.

Le imprese di distribuzione devono inoltre essere registrate conformemente all’articolo 23 LCin.

Art. 11 Inizio anticipato delle riprese

Se per un progetto cinematografico è stata presentata una domanda di contributo alla realizzazione, le riprese non possono iniziare prima della decisione sulla concessione dell’aiuto finanziario. L’inosservanza di questa disposizione comporta la perenzione del contributo. In casi giustificati, l’Ufficio federale della cultura (UFC) può fare eccezioni se una pertinente domanda scritta è stata presentata con sufficiente anticipo prima dell’inizio delle riprese.

Nel caso dei documentari non è richiesta un’approvazione per l’inizio anticipato delle riprese; le riprese avvengono a proprio rischio.

Se è richiesto un contributo alla realizzazione di un documentario, nella domanda occorre indicare a che punto si trovano le riprese. Le spese sostenute e le modalità del finanziamento devono essere dichiarate separatamente. L’inosservanza di questa disposizione comporta la perenzione del contributo.

Un contributo alla realizzazione può essere richiesto soltanto se non c’è ancora un premontaggio.

Art. 1219 Promozione cinematografica selettiva

Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva sono concessi secondo i criteri di qualità stabiliti nell’allegato 2 numero 2.1.

Art. 13 Promozione cinematografica legata al successo

Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica legata al successo sono calcolati in base al successo di pubblico che un film (film di riferimento) riscuote al cinema e partecipando a festival internazionali.

Gli aiuti finanziari sono accreditati alle persone che hanno partecipato al film di riferimento; entro una determinata scadenza possono essere reinvestiti da queste persone in un nuovo progetto cinematografico.

I criteri per il reinvestimento sono stabiliti nell’allegato 2 numero 2.2. 20

Art. 1421 Promozione cinematografica legata alla sede di produzione

Gli aiuti finanziari accordati sulla base di criteri legati alla sede (promozione legata alla sede di produzione) sono concessi se un film è stato realizzato in parte determinante in Svizzera.

Sono ritenuti realizzati in parte determinante in Svizzera i film di fiction che:

  1. 22 ...
  2. sono coprodotti con l’estero sotto la responsabilità di un’impresa di produzione svizzera, totalizzano almeno 5 giorni di riprese in Svizzera e le cui spese computabili ammontano almeno a 1 200 000 di franchi;
  3. sono coprodotti con un’impresa di produzione svizzera sotto la responsabilità di un’impresa di produzione estera, totalizzano almeno 5 giorni di riprese in Svizzera e le cui spese computabili ammontano almeno a 300 000 franchi.

Nel caso di film di fiction girati principalmente all’estero, i 5 giorni di riprese in Svizzera secondo il capoverso 2 possono essere compensati con spese computabili aggiuntive pari ad almeno 150 000 franchi destinate all’occupazione continua di personale tecnico dalla Svizzera. Sono considerate spese aggiuntive le spese delle imprese di produzione svizzere che superano la percentuale di finanziamento svizzero della coproduzione. 23

Sono ritenuti realizzati in parte determinante in Svizzera i documentari che:

  1. 24 ...
  2. sono coprodotti con l’estero sotto la responsabilità di un’impresa di produzione svizzera e le cui spese computabili ammontano almeno a 250 000 franchi;
  3. sono coprodotti con un’impresa di produzione svizzera sotto la responsabilità di un’impresa di produzione estera e le cui spese computabili ammontano almeno a 150 000 franchi.

I film svizzeri non sono ammessi alla promozione legata alla sede di produzione. 25

I film televisivi e le serie non sono ammessi alla promozione legata alla sede di produzione. 26

Capitolo 2a Promozione della pluralità e della qualità dell’offerta cinematografica

Art. 14a Strumenti di promozione

La Confederazione promuove la pluralità e la qualità dell’offerta cinematografica in tutta la Svizzera mediante aiuti finanziari alla distribuzione e alla proiezione nei cinema di film che arricchiscono l’offerta cinematografica. Possono ricevere premi alla pluralità:

  1. le imprese di distribuzione che distribuiscono film svizzeri e coproduzioni riconosciute con regia svizzera, segnatamente in più regioni linguistiche e nelle regioni rurali;
  2. le imprese di distribuzione che contribuiscono in maniera determinante alla proiezione di film di diversa origine geografica e culturale nei cinema in tutta la Svizzera;
  3. le imprese di proiezione che programmano un’offerta cinematografica variata, segnatamente anche al di fuori dei centri urbani;
  4. le imprese di proiezione che contribuiscono all’importanza dei cinema quali luoghi d’incontro culturale, segnatamente anche al di fuori dei centri urbani.

Gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione degli strumenti di promozione sono stabiliti negli allegati 1 e 3 numero 1.

Art. 14b Attività che possono beneficiare di un sostegno

Possono beneficiare di un sostegno:

  1. la distribuzione di film svizzeri e di coproduzioni riconosciute con regia svizzera che realizzano da un minimo di 2000 a un massimo di 60 000 entrate nei cinema;
  2. la distribuzione di film senza regia svizzera:1.le cui spese di realizzazione sono inferiori a 10 milioni di franchi,2.che non possono beneficiare di un sostegno secondo gli articoli 45 o 53 OPICin27 o da parte del programma di sostegno del Consiglio d’Europa, e3.che realizzano da un minimo di 2000 a un massimo di 60 000 entrate nei cinema;
  3. i programmi cinematografici variati nelle regioni rurali e nelle città di medie e grandi dimensioni;
  4. le misure e le iniziative che rafforzano il ruolo dei cinema quali luoghi d’incontro e di partecipazione culturale, segnatamente anche al di fuori dei centri urbani.

Gli aiuti finanziari sono calcolati secondo i criteri stabiliti nell’allegato 3 numero 2.

Art. 14c Imprese che possono beneficiare di un sostegno nonché film e sale esclusi dal sostegno

Gli aiuti finanziari per promuovere la pluralità dell’offerta possono essere richiesti soltanto da imprese private che:

  1. sono iscritte nel registro dei distributori o nel registro delle sale cinematografiche;
  2. svolgono la loro attività in maniera professionale, segnatamente le imprese di distribuzione che distribuiscono regolarmente film di una certa portata o le imprese di proiezione i cui programmi si svolgono in sale cinematografiche che ospitano almeno 50 proiezioni all’anno;
  3. adempiono agli obblighi di cui agli articoli 19 e 24 LCin.

... 28

Sono esclusi dal sostegno secondo l’articolo 14b capoverso 1 lettera c:

  1. le imprese di proiezione con più di 25 sale cinematografiche; le imprese o sale economicamente legate tra loro sono considerate una singola impresa;
  2. 29 le sale cinematografiche ammesse a partecipare al programma di sostegno del Consiglio d’Europa «Europa Cinemas».

Capitolo 3 Promozione della cultura cinematografica e della formazione continua30

Art. 15 Strumenti di promozione

... 31

La Confederazione promuove la cultura cinematografica svizzera mediante aiuti finanziari della promozione selettiva a organizzazioni di cultura cinematografica e a progetti particolarmente innovativi di cultura cinematografica. Questo settore comprende in particolare i seguenti strumenti di promozione:

  1. promozione di attività che contribuiscono all’informazione sulla creazione cinematografica svizzera e alla sua promozione;
  2. promozione della proiezione e di misure promozionali di film a festival;
  3. promozione di attività di mediazione cinematografica.

La Confederazione promuove la formazione continua delle persone occupate nella cinematografia mediante contributi strutturali alla Fondazione di formazione continua «FOCAL».

Gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione degli strumenti di promozione sono stabiliti negli allegati 1 e 4 numero 1. 32

Art. 16 Progetti e attività che possono beneficiare di un sostegno

Possono beneficiare di un sostegno progetti e attività che contribuiscono al raggiungimento in Svizzera degli obiettivi definiti dal legislatore. Sono sostenuti in particolare i progetti e le attività destinati a:

  1. 33 valorizzare film selezionati della creazione cinematografica attuale e del patrimonio cinematografico nonché promuovere lo scambio tra i cineasti e il pubblico in occasione di festival cinematografici;
  2. stimolare la riflessione critica sul cinema come mezzo di comunicazione;
  3. sensibilizzare bambini e giovani;
  4. 34 rafforzare la visibilità dei film svizzeri e facilitare l’accesso agli stessi nonché alle informazioni sulla creazione cinematografica svizzera attuale e sul patrimonio cinematografico svizzero;
  5. rafforzare l’innovazione e la capacità di sviluppo nel settore della creazione cinematografica svizzera;
  6. promuovere la formazione professionale continua nel settore audiovisivo.

Gli aiuti finanziari sono concessi secondo i criteri di qualità stabiliti nell’allegato 4 numero 2. 35

Art. 17 Istituzioni e imprese che possono beneficiare di un sostegno

Gli aiuti finanziari per promuovere la cultura cinematografica o la formazione continua delle persone occupate nella cinematografia possono essere richiesti soltanto da istituzioni e imprese private. 36

I contributi strutturali possono essere richiesti soltanto da istituzioni e imprese che svolgono regolarmente compiti d’interesse pubblico. Esse devono garantire il reinvestimento di eventuali utili nell’attività sovvenzionata. 37

Gli aiuti finanziari destinati alla promozione della cultura cinematografica possono essere richiesti soltanto da istituzioni e imprese che:

  1. nella loro attività, sono indipendenti sotto il profilo dei contenuti dei programmi e sotto il profilo redazionale da imprese che producono, cofinanziano, pubblicizzano o commercializzano film o contenuti mediatici; e
  2. non producono, cofinanziano o pubblicizzano autonomamente film o contenuti mediatici destinati alla commercializzazione.
Art. 1838 Conservazione del patrimonio cinematografico svizzero

La Confederazione promuove la conservazione del patrimonio cinematografico svizzero mediante contributi strutturali concessi alla Fondazione «Cineteca svizzera» per i seguenti compiti d’interesse pubblico:

  1. collezionare, conservare e rendere accessibile il patrimonio audiovisivo della Svizzera;
  2. 39 restaurare e digitalizzare i film svizzeri;
  3. collaborare con altre istituzioni nazionali e internazionali che contribuiscono alla conservazione del patrimonio audiovisivo.

L’estensione dei compiti, l’indennizzo, le modalità di collaborazione e il controllo statale sono disciplinati in un contratto di prestazioni stipulato tra la Fondazione «Cineteca svizzera» e l’UFC. Quando stipula il contratto, l’UFC provvede affinché siano rispettati i criteri stabiliti nell’allegato 5 numero 2.

Gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione degli strumenti di promozione sono stabiliti negli allegati 1 e 4 numero 1.

Capitolo 4 Coordinamento degli strumenti di promozione

Art. 19 Carattere sussidiario degli aiuti finanziari della Confederazione

Chi richiede un aiuto finanziario all’UFC deve dimostrare che questo aiuto è necessario per il progetto o l’attività e che tutte le altre possibilità di finanziamento sono sfruttate.

Il richiedente deve partecipare in misura adeguata al finanziamento dei progetti e delle attività per i quali richiede un aiuto finanziario.

I fondi propri presupposti sono calcolati secondo:

  1. l’esigibilità per il richiedente, in particolare in base alle sue condizioni economiche; e
  2. i vantaggi derivanti al richiedente dalla commercializzazione del progetto.
Art. 2040 Coordinamento fra i contributi a progetto e i contributi strutturali

Chi riceve contributi strutturali dall’UFC per un compito d’interesse pubblico non può richiedere altri aiuti finanziari secondo la presente ordinanza.

Art. 21 Coordinamento fra i diversi strumenti di promozione

Una determinata spesa può essere fatta valere come spesa computabile soltanto una volta. È fatto salvo l’articolo 27 capoverso 4.

Gli strumenti per la promozione della creazione cinematografica svizzera possono essere cumulati per lo stesso progetto cinematografico nel quadro degli importi massimi di volta in volta applicabili.

I seguenti strumenti di promozione secondo la presente ordinanza possono essere cumulati con gli strumenti di promozione secondo l’OPICin41 nel quadro degli importi massimi applicabili:

  1. 42 gli aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva e i reinvestimenti degli accrediti della promozione cinematografica legata al successo secondo la presente ordinanza con gli aiuti finanziari della promozione selettiva per lo sviluppo di progetti e lo sviluppo congiunto secondo l’OPICin;
  2. 43 i reinvestimenti degli accrediti della promozione cinematografica legata al successo secondo la presente ordinanza con i reinvestimenti degli accrediti della promozione della distribuzione legata al successo di film europei in Svizzera secondo l’OPICin;
  3. 44 i contributi strutturali o i contributi a progetto per la promozione della cultura cinematografica e della formazione continua secondo la presente ordinanza con gli aiuti finanziari secondo l’OPICin.
Art. 22 Procedura in caso di domande riguardanti strumenti di promozione non cumulabili

Se per lo stesso progetto sono presentate domande riguardanti diversi strumenti di promozione non cumulabili oppure se lo strumento o il settore di promozione non è specificato nella domanda, l’UFC stabilisce lo strumento o il settore di promozione.

L’UFC dà al richiedente la possibilità di completare o rettificare la domanda.

Titolo terzo Principi di calcolo

Capitolo 1 Calcolo degli aiuti finanziari

Art. 23 Piano di ripartizione

L’UFC suddivide ogni anno i mezzi disponibili tra i singoli settori e strumenti di promozione. Al riguardo prepara un piano di ripartizione.

Pubblica ogni anno gli importi massimi che possono essere approvati nei singoli settori e strumenti di promozione.

... 45

Art. 24 Quota del finanziamento federale

Complessivamente la quota degli aiuti finanziari della Confederazione non può superare il 70 per cento delle spese computabili.

Per determinare la quota del finanziamento federale sono calcolati anche i finanziamenti o le prestazioni pecuniarie provenienti da altri servizi federali o da persone, istituzioni o imprese sostenute dall’UFC mediante contributi strutturali.

La disposizione concernente la quota del finanziamento federale di cui al capoverso 1 non si applica:

  1. agli aiuti finanziari versati dall’UFC nel quadro di contratti di prestazioni a istituzioni e organizzazioni che svolgono compiti esecutivi secondo l’articolo 34 capoverso 2 LCin;
  2. ai contributi strutturali versati alla Fondazione di formazione continua «FOCAL» e alla Fondazione «Cineteca svizzera»;
  3. 46 ai premi alla pluralità secondo gli articoli 14a−14c, tranne nel caso in cui accrediti della promozione cinematografica legata al successo vengano investiti nella distribuzione.
Art. 25 Aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva

Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

Se per un progetto cinematografico sono utilizzati accrediti della promozione legata al successo, l’aiuto finanziario della promozione cinematografica selettiva non può superare il 50 per cento delle spese computabili non coperte dagli accrediti. La presente disposizione non si applica agli aiuti finanziari per la realizzazione di coproduzioni svizzere con l’estero.

Art. 26 Aiuti finanziari della promozione cinematografica legata alla sede di produzione

Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica legata alla sede di produzione ammontano:

  1. al 40 per cento delle spese computabili per i film senza produzione responsabile svizzera e senza regia svizzera, escluse le spese di cui all’articolo 29 capoversi 3 e 3bis;
  2. al 20 per cento delle spese computabili e delle spese di cui all’articolo 29 capoversi 3 e 3bis per gli altri film.47

Nel caso delle seguenti spese per la tecnica e la postproduzione, gli aiuti finanziari ammontano al 40 per cento delle spese computabili per:

  1. il noleggio di cineprese, materiale audio, materiale d’illuminazione e materiale di scena;
  2. la postproduzione audio e video, compresi gli effetti speciali.

Per le coproduzioni con produzione responsabile svizzera, l’aiuto finanziario secondo il capoverso 2 ammonta al 50 per cento delle spese computabili. 48

Art. 26a49 Aiuti finanziari per la promozione della pluralità

Gli aiuti finanziari per la promozione della pluralità sono calcolati in base ad aliquote forfettarie. Le aliquote devono essere calcolate in modo tale che l’aiuto finanziario non superi il 50 per cento delle spese medie necessariamente correlate all’attività promossa.

Per la distribuzione, l’aiuto finanziario è calcolato per film. Le aliquote sono stabilite e pubblicate annualmente.

Nel caso delle imprese di proiezione, gli aiuti finanziari sono calcolati annualmente sulla base della composizione del programma cinematografico e dei programmi speciali svolti.

Capitolo 2 Spese computabili

Art. 27 Principi

Le spese iscritte a preventivo sono computabili nella misura in cui sono necessarie per attuare il progetto o il compito in modo professionale e coerente con gli obiettivi stabiliti.

Le spese per il personale artistico e tecnico sono computabili nella misura in cui corrispondono alle direttive concordate tra le parti sociali o le associazioni e non sono discriminatorie. 50

Le voci del preventivo il cui ammontare può essere stabilito dal richiedente per se stesso e i suoi impiegati o concordato con il regista e gli autori della sceneggiatura sono computabili se non eccedono la misura consueta. Rientrano in queste voci in particolare le cessioni di diritti, i compensi e i salari di sceneggiatore, regista e produttore, nonché le spese amministrative della produzione.

Se un progetto cinematografico o un compito ha già beneficiato di un sostegno in una fase anteriore, le spese sostenute e il loro finanziamento devono essere dichiarati separatamente.

Le spese sostenute prima della presentazione della domanda (spese preliminari) sono computabili nella misura in cui erano necessarie e opportune. Il contributo federale richiesto non può tuttavia superare le spese prevedibili tra la presentazione della domanda e l’ultimazione del progetto.

Art. 28 Promozione della creazione cinematografica svizzera

Nella promozione selettiva e nella promozione legata al successo della creazione cinematografica svizzera sono computabili le spese per lo sviluppo e la realizzazione del progetto e per la commercializzazione del film necessarie ad ogni fase del progetto, in particolare:51

  1. per la stesura di trattamenti e sceneggiature: la cessione di diritti preesistenti, i compensi e i salari degli autori, così come le spese direttamente correlate;
  2. per lo sviluppo del progetto: le spese preliminari; i compensi e i salari per lo sviluppo artistico e produttivo del progetto cinematografico sulla base di una sceneggiatura o di una scaletta fino alla fase di realizzazione e le spese direttamente correlate;
  3. per la preparazione delle riprese: i compensi e i salari del personale artistico e produttivo immediatamente prima dell’inizio delle riprese;
  4. per la realizzazione: le spese preliminari; i compensi, i salari e le spese necessari per la preparazione e l’esecuzione delle riprese; le spese di premontaggio, postproduzione e ultimazione artistica e tecnica, fino alla copia standard nelle lingue originali previste e alla copia da inviare alla Fondazione «Cineteca svizzera»;
  5. per la postproduzione: le spese a partire dal premontaggio ancora necessarie per l’ultimazione tecnica da parte di terzi;
  6. 52 per la distribuzione e la diffusione: le spese necessarie per le misure promozionali e le misure di mediazione rivolte a specifici gruppi target, segnatamente per la pubblicità, per altre misure in relazione alla commercializzazione, come la sottotitolazione e l’audiodescrizione, o per eventi collaterali come proiezioni con cineforum;
  7. 53 ...
Art. 29 Promozione cinematografica legata alla sede di produzione

Nella promozione cinematografica legata alla sede di produzione sono computabili soltanto le spese per la realizzazione in Svizzera pagate dal richiedente per prestazioni artistiche, tecniche e logistiche fornite da terzi.

Sono computabili soltanto le spese per prestazioni che:

  1. sono fornite dopo che la domanda è stata presentata;
  2. riguardano esclusivamente il progetto cinematografico corrispondente; e
  3. sono fornite da persone o imprese che:1.al momento di fornire la prestazione hanno il domicilio o la sede in Svizzera, e2.sono indipendenti sotto il profilo personale, finanziario e organizzativo dal richiedente e dall’impresa di produzione che partecipa al progetto.

Se il film è prodotto senza aiuti finanziari della promozione selettiva alla realizzazione e sono soddisfatte le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 lettere b e c, sono inoltre computabili:

  1. gli onorari degli sceneggiatori fino al 3 per cento delle spese di realizzazione, ma al massimo 50 000 franchi;
  2. le spese di allestimento sostenute fino al 5 per cento delle spese di realizzazione, ma al massimo 50 000 franchi.54

Se il film è prodotto senza aiuti finanziari della promozione selettiva alla realizzazione e sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e b, sono computabili le spese sostenute per il team di produzione fino al 5 per cento della partecipazione svizzera alle spese di realizzazione, ma al massimo 50 000 franchi, nella misura in cui il team di produzione sia composto da persone con domicilio in Svizzera impiegate stabilmente dall’impresa di produzione svizzera e la direzione della produzione non sia affidata a terzi indipendenti. 55

Non sono computabili le spese per:

  1. i diritti di adattamento e i diritti su opere preesistenti, inclusi i diritti musicali;
  2. la consulenza giuridica, l’assicurazione e il finanziamento;
  3. il viaggio e il trasporto degli attori dalla Svizzera verso l’estero o viceversa;
  4. i compensi degli attori e del regista nella misura in cui, sommati fra loro, superano il 15 per cento delle spese di realizzazione;
  5. l’infrastruttura generale e l’amministrazione (spese generali), le riserve per imprevisti e altre spese forfettarie;
  6. 56 le prestazioni di produttori impiegati e di persone che partecipano finanziariamente alle imprese di produzione coproduttrici, segnatamente in veste di titolari, oppure che ricoprono una posizione dirigenziale in una delle imprese di produzione partecipanti.

Capitolo 3 Priorità

Art. 30 Promozione cinematografica selettiva

Se i crediti stanziati non sono sufficienti per coprire gli aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva richiesti, l’ordine di successione della promozione è determinato dal grado di adempimento dei criteri di qualità e dalla necessità di un contributo federale.

Art. 31 Promozione cinematografica legata al successo

Se superano i crediti stanziati, gli aiuti finanziari della promozione cinematografica legata al successo da accreditare in un anno civile sono ridotti in misura proporzionale.

La riduzione interessa dapprima gli accrediti risultanti dalla partecipazione a festival e in seguito gli accrediti risultanti dalla commercializzazione nei cinema.

La quota degli accrediti risultanti dalla partecipazione a festival non può tuttavia essere inferiore al 20 per cento degli accrediti versati complessivamente nell’anno civile.

Art. 32 Promozione cinematografica legata alla sede di produzione

Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica legata alla sede di produzione sono assegnati nell’ordine di presentazione delle domande.

L’UFC informa regolarmente sugli aiuti finanziari assegnati.

Gli aiuti finanziari sono garantiti soltanto in misura dell’80 per cento del loro importo. Il restante 20 per cento è assegnato alla fine dell’anno civile in cui è presentato il conteggio se il credito per l’anno civile corrispondente non è esaurito.

Se superano il credito disponibile, gli importi rimanenti da versare sono ridotti in misura proporzionale.

Art. 32a57 Promozione della pluralità

I premi alla pluralità per le imprese di distribuzione sono assegnati nell’ordine di presentazione delle domande e versati nei limiti dei crediti stanziati.

I premi alla pluralità per le imprese di proiezione sono calcolati ogni anno in funzione dei crediti stanziati.

Titolo quarto Procedura

Capitolo 1 Disposizioni procedurali generali

Sezione 1 Bando di concorso

Art. 33

L’UFC pubblica sul proprio sito Internet il bando di concorso per gli aiuti finanziari assegnati nei singoli settori di promozione.

Il bando di concorso indica:

  1. la somma dei crediti a disposizione;
  2. i criteri di promozione;
  3. la scadenza per la presentazione delle domande;
  4. altre indicazioni sulla procedura e lo scadenzario.

Gli aiuti finanziari per la promozione della cultura cinematografica e della formazione continua sono pubblicati dall’UFC in un bando di concorso soltanto se diverse istituzioni o imprese possono essere prese in considerazione per una promozione. 58

Gli aiuti finanziari della promozione legata al successo non sono pubblicati in un bando di concorso. 59

Sezione 2 Domanda

Art. 34 Principio

Per la concessione di aiuti finanziari occorre presentare una domanda all’UFC.

L’UFC mette a disposizione dei moduli per la presentazione delle domande. 60

Art. 35 Documenti da presentare e obbligo di informare61

Le domande devono essere corredate di tutte le informazioni e i documenti giustificativi utili alla valutazione, in particolare del preventivo e del piano finanziario.

Il progetto cinematografico per cui è presentata la domanda deve essere contrassegnato in maniera univoca indicando l’ International Standard Audiovisual Number (numero ISAN). 62

L’uso dell’intelligenza artificiale deve essere dichiarato; su richiesta occorre indicare o presentare le parti del progetto interessate, i programmi utilizzati e le regole stabilite a riguardo. 63

Art. 36 Lingua

Le domande e gli allegati devono essere presentati in tedesco, francese o italiano.

Le domande in romancio devono essere presentate con sufficiente anticipo per poter essere tradotte prima della pertinente riunione peritale.

Nel bando di concorso, l’UFC può prevedere la possibilità che gli allegati siano presentati in inglese.

Art. 37 Presentazione

Le domande devono essere presentate con sufficiente anticipo prima dell’inizio del progetto per il quale è richiesto un sostegno.

La scadenza è rispettata se, entro il termine per la presentazione, la domanda corredata degli allegati è stata presentata all’UFC oppure consegnata alla Posta Svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera per essere recapitata all’UFC.

In caso di presentazione per via elettronica, il modulo di domanda deve essere firmato di propria mano. 64

Art. 38 Mezzi di comunicazione in caso di presentazione per via elettronica

Se una domanda è presentata per via elettronica, l’UFC comunica con il richiedente attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato.

Le decisioni sono sempre notificate al richiedente per scritto.

Art. 39 Esame preliminare

L’UFC verifica la completezza della domanda e degli allegati presentati.

L’UFC verifica inoltre se:

  1. i requisiti giuridici per il disbrigo della domanda sono adempiuti;
  2. il richiedente soddisfa i requisiti formali per beneficiare di una promozione;
  3. il richiedente ha adempiuto gli impegni assunti in altre procedure di promozione cinematografica.

L’UFC può esigere ulteriori informazioni o documenti giustificativi.

Art. 40 Rinvio, completamento e rettifica65

Se durante l’esame preliminare l’UFC riscontra che i requisiti secondo l’articolo 39 capoversi 1 e 2 non sono adempiuti, può rinviare la domanda al richiedente senza entrare nel merito. 66

L’UFC può dare al richiedente la possibilità di completare o rettificare la domanda, a condizione che si tratti di lacune a cui si può rimediare facilmente. 67

Il richiedente può esigere l’emanazione di una decisione impugnabile.

Sezione 3 Perizia

Art. 41 Competenza

L’esame delle domande compete all’UFC. 68

Nei casi in cui è competente un comitato della commissione di esperti sulla promozione cinematografica, l’UFC sottopone per perizia le domande a questo comitato.

Le domande di aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva sono sottoposte per perizia a esperti nel caso in cui l’UFC non disponga delle conoscenze specifiche necessarie.

L’UFC informa il richiedente, nel bando di concorso o singolarmente, sulla procedura peritale prevista e sulle persone che vi partecipano. Dà al richiedente la possibilità di invocare motivi di ricusazione.

Art. 42 Ricusazione ed esclusione dalla partecipazione alla perizia

Sono considerati prevenuti ai sensi dell’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196869 sulla procedura amministrativa (PA) gli esperti che, in relazione a una precisa domanda:

  1. sono personalmente e direttamente interessati dalla decisione che deve essere presa;
  2. sono chiamati a decidere in un’altra funzione sul progetto o sul compito per il quale è richiesto un sostegno; oppure
  3. esercitano, eserciteranno o hanno esercitato una funzione artistica, tecnica o organizzativa nel progetto cinematografico o nel compito per il quale è richiesto un sostegno.

Sono considerati prevenuti ai sensi dell’articolo 10 PA gli esperti che, in relazione a tutte le domande presentate nel quadro di un bando di concorso:

  1. hanno presentato essi stessi una domanda per il corrispondente bando di concorso;
  2. sono personalmente e direttamente interessati dalla decisione che deve essere presa;
  3. sono chiamati a decidere in un’altra funzione su uno dei progetti o dei compiti per i quali è stata presentata una domanda;
  4. potrebbero avere un conflitto d’interessi a causa di un rapporto d’impiego, di una funzione direttiva o dell’appartenenza a un organo in seno a una delle imprese che hanno richiesto un sostegno; oppure
  5. hanno un rapporto particolarmente stretto con una persona che soddisfa i criteri di cui alle lettere a–c.

Gli esperti considerati prevenuti in relazione a una precisa domanda si ricusano per la durata delle deliberazioni sulla domanda in questione.

Gli esperti considerati prevenuti in relazione a tutte le domande presentate nel quadro di un bando di concorso sono esclusi dalla procedura peritale riguardante le domande del bando in questione.

Art. 43 Commissione di esperti sulla promozione cinematografica: organizzazione e compiti

Le domande di aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva sono sottoposte per perizia a una commissione di esperti composta dei seguenti comitati, investiti dei compiti descritti:

  1. «film di fiction»: perizia sulle domande per contributi alla stesura della sceneggiatura, allo sviluppo di progetti o alla realizzazione di un film di fiction;
  2. «documentario»: perizia sulle domande per contributi allo sviluppo di progetti o alla realizzazione di un documentario;
  3. «film di animazione»: perizia sulle domande per contributi alla stesura della sceneggiatura, allo sviluppo di progetti o alla realizzazione di un film di animazione;
  4. 70 «commercializzazione e pluralità»: perizia sulle domande per contributi alla commercializzazione di film.
Art. 44 Commissione di esperti sulla promozione cinematografica: composizione dei comitati e requisiti

I comitati «film di fiction» e «documentario» sono composti ciascuno da cinque persone, il comitato «film di animazione» da tre persone. 71

... 72

Nella composizione dei comitati «film di fiction», «documentario» e «film di animazione», l’UFC provvede in particolare affinché vi siano rappresentate competenze specialistiche ed esperienza nei seguenti settori:

  1. produzione: competenze ed esperienza nella produzione di film del genere corrispondente a livello nazionale e internazionale;
  2. 73 regia e sceneggiatura: competenza ed esperienza nella regia di film del genere corrispondente, nella drammaturgia e nella stesura di sceneggiature e di scalette;
  3. tecnica: competenze ed esperienza nell’applicazione e nell’organizzazione cinematografica;
  4. commercializzazione: competenze ed esperienza nella distribuzione, nella diffusione o nella programmazione di film e in festival.

Il comitato «commercializzazione e pluralità» è composto di tre persone. Esse devono vantare competenze specialistiche ed esperienza in materia di commercializzazione a livello nazionale e internazionale.

Art. 45 Commissione di esperti sulla promozione cinematografica: modalità di lavoro nei comitati

L’UFC fissa il calendario delle riunioni, gestisce la segreteria dei comitati e partecipa alle riunioni con voto consultivo.

Invia ai comitati la documentazione della domanda affinché si preparino alle riunioni.

L’UFC può invitare il richiedente a fornire informazioni e può chiedere ulteriori perizie.

Dopo aver deliberato e votato, i comitati sottopongono una raccomandazione all’UFC. Oltre all’approvazione o al rigetto, i comitati possono proporre il rinvio del progetto affinché venga rielaborato. I comitati possono raccomandare aiuti finanziari per la rielaborazione.

I risultati del voto sono messi per scritto e le motivazioni brevemente riassunte.

I membri dei comitati sono tenuti alla riservatezza sulle delibere.

Art. 46 Perizie singole

Le domande di aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva per lo sviluppo, la realizzazione e la commercializzazione di formati narrativi innovativi e per la realizzazione di coproduzioni senza produzione responsabile svizzera sono sottoposte per perizia a un esperto. 74

Gli esperti devono vantare competenze specialistiche ed esperienza, segnatamente nei settori regia, produzione, tecnica e innovazione, oltre che nella commercializzazione di film del rispettivo genere; devono inoltre disporre delle necessarie competenze linguistiche. 75

L’UFC chiede all’esperto incaricato un rapporto scritto con le sue raccomandazioni.

Art. 46a76 Descrizione del mandato di perizia

Per singoli ambiti di promozione o tipi di progetti l’UFC può stabilire uno schema procedurale o un sistema a punti allo scopo di standardizzare la valutazione dei progetti, la ponderazione dei criteri determinanti e il modo di procedere nella perizia. Se esistono tali direttive, è necessario indicarlo nel bando di concorso.

Sezione 4 Decisione

Art. 47 Decisione in base alla perizia

Di norma l’UFC segue la proposta dei comitati o della persona incaricata in qualità di esperto. Se la sua decisione è divergente, deve fornire una motivazione.

L’UFC comunica al richiedente la propria decisione e il risultato della perizia.

Art. 48 Dichiarazione d’intenti

Se prima della concessione e del versamento degli aiuti finanziari vanno adempiute delle condizioni, l’UFC emana una dichiarazione d’intenti nella quale prevede gli aiuti finanziari e ne specifica le condizioni.

La validità della dichiarazione d’intenti ha una durata limitata. Se allo scadere della validità le condizioni specificate nella dichiarazione d’intenti non sono adempiute, il diritto alla promozione si estingue.

Prima della scadenza della validità, l’avente diritto può presentare una domanda di proroga scritta e motivata. Oltre a descrivere l’avanzamento del progetto, la domanda deve certificare che il progetto o il compito può essere realizzato entro il termine prorogato. Di norma gli aiuti finanziari previsti devono poter essere interamente versati entro al massimo cinque anni dall’emanazione della dichiarazione d’intenti. 77

Se la realizzazione del progetto o del compito appare improbabile o se i mezzi finanziari non possono rimanere vincolati ulteriormente, l’UFC respinge la domanda di proroga.

Se per lo stesso progetto è presentata una nuova domanda di aiuto finanziario, l’UFC può far dipendere la concessione da una nuova perizia.

Art. 49 Domanda di versamento

L’UFC concede l’aiuto finanziario previsto se il richiedente ha presentato entro il periodo di validità della dichiarazione d’intenti una domanda di versamento con le indicazioni definitive mediante la quale può provare che:

  1. le condizioni specificate nella dichiarazione d’intenti sono adempiute;
  2. la realizzazione del progetto è assicurata e imminente;
  3. i requisiti giuridici per la promozione sono adempiuti.

Se dall’emanazione della dichiarazione d’intenti la situazione effettiva è mutata, nella domanda di versamento occorre indicare tali modifiche. L’UFC decide senza ricorrere a una seconda perizia se concedere, adeguare o respingere l’aiuto finanziario previsto, sempre che non gli manchino le conoscenze specifiche necessarie.

Art. 50 Utilizzazione degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari possono essere utilizzati soltanto allo scopo per cui sono stati concessi.

Sono determinanti le indicazioni menzionate nella domanda di aiuto finanziario oppure le indicazioni e i documenti presentati nella domanda di versamento e considerati come definitivi.

Art. 51 Forma della decisione

Un giudizio favorevole è notificato sotto forma di decisione. Se l’approvazione della domanda non è vincolata a condizioni e oneri, si rinuncia a indicare i motivi e il rimedio giuridico conformemente all’articolo 35 capoverso 3 PA 78 .

Se l’UFC approva soltanto in parte la domanda o la respinge, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica il richiedente può esigere che sia emanata una decisione.

Art. 52 Contratti di prestazioni

Per assicurare a lungo termine la pianificazione e il raggiungimento degli obiettivi da parte delle istituzioni e imprese che lavorano in maniera permanente, i contributi strutturali possono essere concessi nel quadro di contratti di prestazioni pluriennali secondo l’articolo 10 LCin.

I contratti di prestazioni disciplinano gli obiettivi da raggiungere, gli indicatori determinanti per esaminare il raggiungimento degli obiettivi e la loro valutazione. Ove necessario, descrivono l’entità dei compiti sovvenzionati e stabiliscono l’obbligo di presentare un rapporto e l’obbligo di rendiconto, così come l’importo e le modalità dei contributi strutturali versati dalla Confederazione. Possono prevedere disposizioni sulla collaborazione fra le istituzioni e le imprese che beneficiano di un sostegno e altre istituzioni.

È fatta salva la competenza delle Camere federali in materia di preventivo.

Art. 5379 Nuova presentazione di una domanda per la realizzazione respinta

Le domande di aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva per la realizzazione di un film svizzero o di una coproduzione con produzione responsabile svizzera che vengono respinte possono essere presentate una seconda volta, a condizione che il progetto cinematografico:

  1. abbia generato forti discussioni nel comitato, che non ha raccomandato il sostegno con una maggioranza risicata o per mancanza di mezzi disponibili; o
  2. dopo il primo rigetto da parte dell’UFC, abbia ottenuto da un’istituzione di promozione cinematografica regionale un importante contributo della promozione selettiva che, insieme all’aiuto finanziario richiesto all’UFC, ne garantirebbe il finanziamento integrale.

Nei casi secondo il capoverso 1 lettera a, la possibilità di presentare nuovamente la domanda è segnalata al momento della notifica del rigetto. La domanda deve essere presentata nuovamente entro 12 mesi dalla notifica del rigetto. Su domanda motivata, l’UFC può prorogare il termine di sei mesi al massimo.

Nei casi secondo il capoverso 1 lettera b, di norma l’UFC decide senza ricorrere a una seconda perizia, sempre che non gli manchino le conoscenze specifiche necessarie.

Art. 54 Informazione del pubblico

L’UFC informa periodicamente il pubblico sulle persone per i cui progetti, attività o compiti la Confederazione ha previsto o versato aiuti finanziari.

Se la perizia alla base della decisione dell’UFC avviene secondo un sistema a punti (art. 46 a ), è necessario pubblicare il punteggio ottenuto dai progetti, dalle attività e dai compiti promossi. 80

Sezione 5 Modifiche a posteriori

Art. 55 Obbligo di approvazione e obbligo di notifica

Se dopo la ricezione della dichiarazione d’intenti o dopo il versamento degli aiuti finanziari sono apportate modifiche che possono ripercuotersi negativamente sulla qualità del progetto, metterne a rischio la realizzazione o l’esecuzione o comportare spese supplementari, tali modifiche devono essere previamente sottoposte all’UFC per approvazione.

Se un’approvazione preliminare non è possibile o non è ragionevolmente esigibile, le modifiche apportate devono essere notificate senza indugio all’UFC per approvazione.

Se le modifiche non sono approvate dall’UFC, i lavori o gli investimenti intrapresi dopo tali modifiche sono considerati come effettuati a proprio rischio. L’UFC decide in che misura le spese riportate nel conteggio sono computabili.

Le modifiche già menzionate nella domanda di versamento non necessitano di un’approvazione.

Art. 56 Cessione e trasferimento di aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari previsti possono essere ceduti o trasferiti dagli aventi diritto soltanto con il consenso scritto dell’UFC. Se dà il proprio consenso, l’UFC emana una nuova decisione.

L’UFC nega il consenso se le persone o le imprese interessate non sono in grado di assicurare la realizzazione professionale del progetto o lo svolgimento dei compiti in misura almeno pari agli aventi diritto, oppure se vi si oppongono ostacoli giuridici.

Alla domanda di approvazione per la cessione o il trasferimento devono essere allegati i contratti tra le persone o le imprese interessate, come pure eventuali conteggi intermedi.

Sezione 6 Versamento

Art. 57 Riserva della disponibilità creditizia

Il versamento di un aiuto finanziario previsto avviene nei limiti dei crediti stanziati.

Art. 58 Modalità di versamento

L’UFC versa gli aiuti finanziari a rate, in funzione dell’avanzamento del progetto o dell’attività sostenuti.

Nel caso dei contributi a progetto, almeno il 10 per cento dell’aiuto finanziario assegnato è trattenuto fino alla presentazione del conteggio.

Le rate e le condizioni per il loro versamento sono stabilite nella decisione o nel contratto di prestazioni.

Art. 59 Mutui

Se l’aiuto finanziario è concesso sotto forma di mutuo, le pertinenti condizioni, in particolare quelle sul rimborso, sono stabilite nella decisione o nel contratto di prestazioni.

Sezione 7 Oneri

Art. 60 Determinazione degli oneri

Nella decisione o nel contratto di prestazioni, l’UFC può stabilire oneri.

Se l’aiuto finanziario è fissato e versato a posteriori, l’UFC stabilisce gli oneri nella dichiarazione d’intenti.

Le spese necessarie all’adempimento degli oneri, segnatamente di quelli di cui agli articoli 63–65, sono computabili.

L’UFC può esonerare dagli oneri il beneficiario di un aiuto finanziario se le spese sostenute per il loro adempimento sono palesemente sproporzionate rispetto all’importo dell’aiuto finanziario assegnato.

Art. 61 Mancato adempimento degli oneri

In caso di mancato adempimento degli oneri, l’UFC nega il versamento dell’aiuto finanziario.

Può esigere il rimborso integrale o parziale dell’aiuto finanziario già versato.

Art. 62 Citazione della promozione federale

Chi beneficia di un aiuto finanziario della Confederazione deve citarlo in modo ben visibile.

Il logo dell’UFC deve inoltre essere apposto in modo ben visibile sulle copie dell’opera e sui programmi e collocato in modo ben visibile alle manifestazioni pubbliche.

Art. 62a81 Dati statistici

Chi beneficia di un aiuto finanziario della Confederazione è tenuto a fornire le seguenti indicazioni:

  1. età, sesso ed esperienze professionali delle persone che partecipano al progetto o all’attività sovvenzionata; e
  2. salari e compensi per le rispettive funzioni.
Art. 63 Obbligo di archiviazione

Chi ha beneficiato di un aiuto finanziario della Confederazione per la realizzazione o la postproduzione di un film deve consegnare alla Fondazione «Cineteca svizzera» i file definitivi (master file) della versione finale del film. 82

Chi ha beneficiato di un aiuto finanziario della Confederazione per un altro compito o un altro progetto deve consegnare all’UFC una copia dell’opera su un supporto dati fisico o elettronico, se una simile copia è stata prodotta a fini documentari.

Art. 64 Posti di formazione

Se un lungometraggio di fiction beneficia di un aiuto finanziario alla realizzazione occorre offrire almeno un posto di formazione per un praticante.

Per i film sostenuti con oltre 500 000 franchi occorre offrire almeno due posti di formazione, di cui almeno uno di praticantato. 83

Art. 64a84 Acquisto di prestazioni tecniche in Svizzera

Se la realizzazione di un lungometraggio svizzero di fiction è sostenuta mediante aiuti finanziari della promozione selettiva, almeno il 70 per cento delle spese per le prestazioni tecniche deve essere versato a imprese con sede in Svizzera. Per i film di animazione la quota è del 60 per cento. 85

Sono computabili soltanto le prestazioni di imprese indipendenti sotto il profilo personale, economico e organizzativo dalle imprese di produzione coinvolte.

Sono segnatamente considerate prestazioni tecniche:

  1. il noleggio di cineprese, materiale audio, materiale d’illuminazione e materiale di scena;
  2. la postproduzione audio e video, compresi gli effetti speciali.
Art. 64b86 Sostenibilità ecologica della produzione cinematografica

I film la cui realizzazione o postproduzione è sostenuta mediante aiuti finanziari della Confederazione devono essere prodotti in maniera sostenibile.

Per i film di fiction o di animazione con un preventivo per la realizzazione superiore a 2 milioni di franchi, i documentari con un preventivo per la realizzazione superiore a 800 000 franchi e le serie documentarie sostenuti con aiuti finanziari della Confederazione, è necessario:

  1. dimostrare che la realizzazione è seguita da una persona con una formazione adeguata nel settore della sostenibilità;
  2. redigere, mediante un calcolatore riconosciuto, un bilancio delle emissioni di CO2 relative alla realizzazione.

Il bilancio delle emissioni di CO 2 deve essere allegato alla domanda come calcolo teorico per il versamento della prima rata e come calcolo effettivo al momento del conteggio accompagnato da un rapporto finale.

Art. 65 Disponibilità e accesso

I film e le attività che beneficiano di aiuti finanziari della Confederazione devono per quanto possibile essere accessibili alla popolazione. Devono in particolare essere rispettati i principi dell’assenza di barriere per un accesso conforme alle esigenze delle persone con disabilità.

I film la cui realizzazione o postproduzione è stata sostenuta con un aiuto finanziario della Confederazione devono essere:87

  1. doppiati o sottotitolati in almeno una seconda lingua nazionale; e
  2. commercializzati, per quanto possibile, in più regioni linguistiche.

I seguenti film parlati o doppiati in una lingua nazionale devono inoltre essere muniti di audiodescrizione in almeno un’altra lingua nazionale:88

  1. 89 i lungometraggi documentari e le lunghe serie di documentari sostenuti dalla Confederazione con oltre 125 000 franchi;
  2. i lungometraggi di fiction sostenuti dalla Confederazione con oltre 300 000 franchi.
Art. 65a90 Accessibilità del patrimonio cinematografico

Dopo la loro commercializzazione, i film la cui realizzazione o postproduzione è stata sostenuta con un aiuto finanziario della Confederazione devono rimanere accessibili al pubblico. A tale scopo l’UFC può stipulare licenze non esclusive.

Sezione 8 Presentazione dei conti e rapporti

Art. 66 Presentazione del conteggio

Tre mesi dopo la fine del progetto o della manifestazione che ha beneficiato di un sostegno occorre presentare all’UFC un conteggio completo.

Su domanda motivata, l’UFC può prorogare il termine di sei mesi al massimo.

Se, nonostante una diffida, il conteggio non è presentato o è presentato soltanto in maniera incompleta, l’UFC può revocare la decisione ed esigere il rimborso integrale o parziale dell’aiuto finanziario.

Art. 67 Contenuto del conteggio

Il conteggio comprende una panoramica delle entrate e delle uscite effettive riferite al progetto messe a confronto con la documentazione presentata ai fini del versamento, segnatamente con il piano finanziario e il preventivo.

I datori di lavoro sono tenuti ad allegare al conteggio la prova che i contributi delle assicurazioni sociali dei lavoratori partecipanti al progetto sono stati conteggiati.

Art. 68 Esame del conteggio

L’UFC esamina i conteggi procedendo per campionature.

Se riscontra inesattezze, può fare effettuare una revisione completa del conteggio.

Se l’aiuto finanziario supera i 100 000 franchi, è necessario presentare un conteggio esaminato da un revisore indipendente abilitato secondo la legge del 16 dicembre 2005 91 sui revisori. 92

Art. 68a93 Spese per la revisione

Se un conteggio risulta inesatto o incompleto, le spese per la revisione fatta effettuare dall’UFC sono a carico del beneficiario dell’aiuto finanziario.

Art. 69 Adeguamento dell’aiuto finanziario sulla base del conteggio

Se le spese effettive sono inferiori a quelle indicate nella domanda o se altri fattori determinanti per il calcolo degli aiuti finanziari sono mutati rispetto alle indicazioni fornite nella domanda, è possibile:

  1. adeguare di conseguenza o negare il versamento dell’ultima rata; oppure
  2. esigere il rimborso integrale o parziale dell’aiuto finanziario già versato.

È escluso un aumento a posteriori dell’aiuto finanziario.

Art. 70 Rapporti

Chi ha beneficiato di un contributo a progetto deve consegnare all’UFC, insieme al conteggio, una copia del film su un comune supporto dati o provare in altro modo che il progetto è stato realizzato secondo i piani. 94

Se è stata sostenuta la realizzazione o la postproduzione di un film, insieme al conteggio deve essere fornito all’UFC, anziché un supporto dati, un accesso digitale al film affinché sia possibile verificare l’adempimento dei compiti. 95

Chi ha beneficiato di un contributo strutturale deve consegnare all’UFC, insieme al conto annuale, un rapporto di gestione e un rapporto d’attività sull’adempimento dei compiti nell’anno esaminato e contenente un’autovalutazione sul grado di attuazione degli obiettivi e delle misure stabiliti nel contratto di prestazioni. Devono essere allegati anche pubblicazioni proprie e articoli di stampa sulle attività dell’istituzione o dell’impresa che ha beneficiato del sostegno.

Art. 70a96 Dichiarazione di pagamenti e negozi giuridici in presenza di relazioni d’interesse

Chi beneficia di un aiuto finanziario quale un contributo a progetto o un contributo strutturale deve dichiarare i pagamenti e i negozi giuridici nei confronti di persone e imprese con le quali sussiste una relazione d’interesse.

I pagamenti devono essere menzionati separatamente nei conteggi relativi ai progetti che beneficiano di un sostegno o nel conto annuale. I negozi giuridici alla base dei pagamenti devono essere illustrati nel dettaglio e, su richiesta dell’UFC, documentati.

Sussiste una relazione d’interesse segnatamente se persone o imprese:

  1. fanno parte della direzione dell’impresa sovvenzionata o possono in altro modo, segnatamente in virtù di rapporti di proprietà, esercitare un’influenza determinante sull’attività del beneficiario dell’aiuto finanziario;
  2. sono contemporaneamente attive per altre persone e imprese legate al beneficiario dell’aiuto finanziario sotto il profilo personale, finanziario o strutturale;
  3. possono esercitare in altro modo un’influenza determinante sull’attività del beneficiario dell’aiuto finanziario; o
  4. hanno un rapporto stretto o sono imparentate con persone di cui alla lettera a.

Su richiesta, l’UFC può esonerare dall’obbligo di dichiarazione le associazioni e le fondazioni di pubblica utilità che garantiscono, segnatamente attraverso provvedimenti organizzativi o meccanismi di controllo interni, il riconoscimento tempestivo di eventuali conflitti di interesse e l’adozione di misure appropriate per evitare di compromettere gli interessi del beneficiario dell’aiuto finanziario.

Capitolo 2 Procedura relativa agli accrediti della promozione cinematografica legata al successo

Sezione 1 Accrediti risultanti dalla commercializzazione nei cinema

Art. 71 Film di riferimento

Sono ammessi come film di riferimento per gli accrediti risultanti dalla commercializzazione nei cinema i lungometraggi e le serie lunghe realizzati da un’impresa di produzione indipendente come film svizzeri o come coproduzioni svizzere con l’estero riconosciute. 97

Non sono ammessi:

  1. i cortometraggi;
  2. le coproduzioni i cui contributi artistici o tecnici svizzeri non corrispondono al contributo finanziario dell’impresa di produzione svizzera;
  3. 98 i film di cui all’articolo 16 LCin.
Art. 72 Aventi diritto

Hanno diritto ad accrediti risultanti dalla commercializzazione nei cinema le seguenti persone:

  1. per la sceneggiatura: l’autore della sceneggiatura o della scaletta;
  2. per la regia: il regista;
  3. per la produzione: l’impresa di produzione;
  4. per la distribuzione: l’impresa di distribuzione registrata;
  5. per la proiezione: l’impresa di proiezione registrata.

Non hanno diritto ad accrediti le imprese di proiezione gestite da enti di diritto pubblico o loro appartenenti e neppure gli organizzatori di festival e di proiezioni cinematografiche all’aperto.

Art. 73 Entrate di riferimento

Gli accrediti risultanti dalla commercializzazione nei cinema sono calcolati in base alle entrate di riferimento registrate in Svizzera per un film di riferimento.

Sono considerate entrate di riferimento le entrate settimanali lorde per schermo riportate nel conteggio presentato dalle imprese di proiezione alla distribuzione. Se l’importo medio per ciascuna entrata conteggiata è inferiore a 10 franchi, il numero di entrate di riferimento si ottiene dividendo per dieci l’ammontare dei ricavi delle entrate.

Le entrate realizzate in occasione di festival cinematografici in Svizzera sono computabili se il festival registra le entrate mediante un sistema riconosciuto dall’UFC e rende accessibili tutti i documenti contabili rilevanti per le entrate. 99

Le entrate riportate nel conteggio presentato dalle imprese di proiezione dei poteri pubblici e dagli organizzatori di proiezioni cinematografiche all’aperto alla distribuzione sono computabili.

... 100

Art. 74 Durata della commercializzazione

Per il calcolo delle entrate di riferimento sono prese in considerazione soltanto le entrate realizzate in un periodo di due anni dopo l’uscita nei cinema. Per uscita nei cinema s’intende la prima proiezione pubblica in un cinema.

Le entrate di riferimento di un anno civile non annunciate entro il 31 gennaio dell’anno successivo non sono più considerate.

Le entrate secondo l’articolo 73 capoverso 3 sono computabili anche se avvenute prima dell’uscita nei cinema. 101

Art. 75 Ponderazione per regione linguistica

Le entrate di riferimento nelle regioni cinematografiche di lingua francese e italiana contano doppio.

Per ciascuna regione linguistica sono conteggiate al massimo 120 000 entrate di riferimento per i film di fiction e al massimo 40 000 entrate di riferimento per i documentari.

Le entrate realizzate in occasione di festival non sono ponderate per regione linguistica. 102

Art. 76103 Numero minimo di entrate di riferimento

Per poter beneficiare di accrediti della promozione cinematografica legata al successo, un film deve realizzare almeno il seguente numero di entrate di riferimento ponderate:

  1. film di fiction: 10 000 entrate;
  2. documentari: 5 000 entrate.

... 104

Art. 77 Film di fiction e documentari

Affinché un film possa essere qualificato come documentario o film di fiction nel quadro della promozione cinematografica legata al successo sono determinanti le seguenti indicazioni:

  1. per i progetti cinematografici che hanno beneficiato di un contributo federale alla realizzazione: le indicazioni fornite dall’impresa di produzione nella domanda di contributi alla realizzazione;
  2. per i film che sono stati presentati a festival importanti prima dell’uscita nei cinema: il genere di festival e la denominazione del genere cinematografico scelta per la proiezione al festival;
  3. per tutti gli altri film: le indicazioni fornite dall’impresa di produzione nella notifica del film.
Art. 78 Disposizioni particolari: accrediti per la sceneggiatura, la regia e la produzione

Nel calcolo degli accrediti per la sceneggiatura, la regia e la produzione, le entrate di riferimento seguenti contano doppio, a condizione che raggiungano il numero minimo di cui all’articolo 76:

  1. per i film di fiction: le prime 10 000 entrate di riferimento senza punti di partecipazione a festival;
  2. per i documentari: le prime 5 000 entrate di riferimento senza punti di partecipazione a festival.
Art. 79 Disposizioni particolari: accrediti per la distribuzione

Nel calcolo degli accrediti per la distribuzione, la ponderazione per regione linguistica viene a cadere non appena è raggiunto il numero minimo di entrate di riferimento.

I film senza regia svizzera che sono ammessi nel calcolo degli accrediti secondo l’articolo 52 OPICin 105 non sono ammessi come film di riferimento nel calcolo degli accrediti per la distribuzione secondo la presente ordinanza. 106

Art. 80 Disposizioni particolari: accrediti per la proiezione

Nel calcolo degli accrediti per la proiezione, le entrate di riferimento:

  1. non sono sottoposte a una ponderazione per regione linguistica; e
  2. non sottostanno ad alcun numero minimo.

Sezione 2 Accrediti risultanti dalla partecipazione a festival

Art. 81 Film di riferimento

Sono ammessi come film di riferimento agli accrediti risultanti dalla partecipazione a un festival internazionale o a una competizione dotata di un premio internazionale i seguenti film:

  1. i film svizzeri;
  2. i film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero, con regia svizzera e produzione responsabile svizzera.

Sono ammessi sia lungometraggi che cortometraggi e serie, a condizione che siano stati prodotti in maniera indipendente. 107

Non sono ammessi i film di cui all’articolo 16 LCin. 108

Art. 82 Aventi diritto

Hanno diritto ad accrediti risultanti dalla partecipazione a festival le seguenti persone:

  1. per la sceneggiatura: l’autore della sceneggiatura o della scaletta;
  2. per la regia: il regista;
  3. per la produzione: l’impresa di produzione.

... 109

Art. 83 Punti di partecipazione a festival

Il successo artistico di un film legato alla partecipazione a un festival internazionale o a una competizione internazionale dotata di un premio dà diritto all’accredito di punti di partecipazione a festival.

I punti di partecipazione a festival sono graduati nel modo seguente:

  1. 20 000 punti per la partecipazione alle principali sezioni di festival internazionali di prim’ordine o per la partecipazione a competizioni analoghe dotate di premi internazionali prestigiosi;
  2. 10 000 punti per la partecipazione alle sezioni secondarie di festival internazionali di prim’ordine o per la partecipazione alle sezioni principali di festival internazionali di spicco;
  3. 5000 punti per la partecipazione alle sezioni secondarie di festival internazionali di spicco o per la partecipazione alle sezioni principali di festival internazionali importanti.

Il numero di punti accreditato in caso di vincita di un premio ammonta al massimo al doppio del numero di punti per la partecipazione.

L’UFC pubblica ogni anno un elenco che indica a quali delle categorie di cui al capoverso 2 appartengono i festival, le sezioni, le competizioni e i premi in base alla loro importanza internazionale. 110

Sezione 3 Basi per il calcolo degli accrediti

Art. 84 Annuncio degli aventi diritto

Per generare accrediti, gli aventi diritto devono annunciarsi una sola volta all’UFC indicando nome, indirizzo di corrispondenza e, all’occorrenza, indirizzo e-mail. I cittadini svizzeri senza un domicilio in Svizzera devono indicare un recapito postale in Svizzera. Eventuali modifiche devono essere notificate (art. 88 a cpv. 1).

L’UFC conferma l’avvenuto annuncio.

Art. 85a 87

Abrogati

Art. 88 Calcolo automatico in base alle entrate notificate e ai punti di partecipazione a festival

Per il calcolo delle entrate di riferimento secondo la sezione 1, sono determinanti le entrate dei film notificate a Procinema da imprese di distribuzione e di proiezione in adempimento dell’obbligo legale di notifica di cui all’articolo 24 LCin nonché le entrate notificate a Procinema dai festival cinematografici secondo l’articolo 73 capoverso 3, nella misura in cui sono state verificate dall’Ufficio federale di statistica.

Per il calcolo dei punti di partecipazione a festival secondo la sezione 2 sono determinanti gli inviti a festival e i premi vinti rilevati e pubblicati dalla fondazione Swiss Films.

Art. 88a Revisione dei dati

Se le persone che potrebbero beneficiare di accrediti per un film in una delle funzioni di cui all’articolo 72 sono sconosciute o non è possibile recapitare loro delle comunicazioni, l’UFC pubblica il titolo del film sul proprio sito Internet e invita gli aventi diritto ad annunciarsi entro dieci giorni.

Non vengono calcolati accrediti per le funzioni per cui non si annuncia nessun avente diritto e per gli aventi diritto a cui non è possibile recapitare delle comunicazioni.

Se una funzione è rivendicata da diverse persone e non è disponibile una chiave di ripartizione sottoscritta, l’UFC stabilisce un termine per giungere a un’intesa.

Se, entro il termine stabilito, non perviene una chiave di ripartizione scritta, non vengono calcolati accrediti per la funzione in questione.

Chi fa valere degli accrediti della promozione cinematografica legata al successo per un film può, fino alla fine di gennaio dell’anno successivo, chiedere informazioni all’UFC in merito allo stato delle entrate e dei punti di partecipazione a festival dell’anno precedente nonché alle funzioni per cui è annunciato come avente diritto.

Se, entro 30 giorni dal ricevimento dell’informazione, all’UFC non perviene un’opposizione scritta motivata, l’informazione è considerata approvata.

Sezione 4 Calcolo degli accrediti

Art. 89 Importi accreditati

Se il numero minimo di entrate di riferimento di cui all’articolo 76 è raggiunto, agli aventi diritto sono accreditati i seguenti importi per ogni entrata di riferimento:111

  1. 70 centesimi per la sceneggiatura, al massimo 100 000 franchi per film;
  2. 70 centesimi per la regia, al massimo 100 000 franchi per film;
  3. 112 4.40 franchi per la produzione, al massimo 660 000 franchi per film;
  4. 2.00 franchi per la distribuzione, al massimo 200 000 franchi per anno civile;
  5. 3.50 franchi per la proiezione, al massimo 6000 franchi per impresa di proiezione, film e regione cinematografica, in totale al massimo 125 000 franchi per anno e impresa di proiezione.

Agli aventi diritto è accreditato, per ogni punto di partecipazione a festival, il 15 per cento degli importi di cui al capoverso 1 nel caso dei cortometraggi e la totalità di tali importi nel caso degli altri film. 113

Gli accrediti per la produzione, la distribuzione e la proiezione sono ridotti del 50 per cento se la regia o la produzione responsabile del film non sono svizzere.

Art. 90 Importi massimi

Per il calcolo degli accrediti sono conteggiati per ogni film al massimo:

  1. per i film di fiction: 150 000 entrate di riferimento e punti di partecipazione a festival;
  2. per i documentari: 50 000 entrate di riferimento e punti di partecipazione a festival.

... 114

Art. 91 Ripartizione degli accrediti

Se in una determinata categoria vi sono più aventi diritto, l’accredito è calcolato in base alla chiave di ripartizione concordata tra loro.

Le imprese di proiezione economicamente legate tra loro sono considerate un’unica impresa per quanto riguarda gli importi massimi di cui all’articolo 89.

Se le entrate di riferimento per un film superano i numeri massimi per regione linguistica di cui all’articolo 75 capoverso 2, gli accrediti per la proiezione sono ripartiti proporzionalmente tra tutte le imprese di proiezione che hanno presentato il film.

Art. 92 Conto di accredito

L’UFC apre un conto di accredito individuale per ogni avente diritto notificato e vi bonifica gli accrediti generati dalla commercializzazione nei cinema e ai festival dei film di riferimento ammessi cui l’avente diritto ha partecipato.

Il calcolo degli accrediti è effettuato per anno civile ed è comunicato agli aventi diritto.

Art. 93115 Scadenza

La durata di validità degli accrediti è di due anni.

Gli accrediti per i quali, allo scadere della durata di validità, non è stata presentata alcuna domanda di reinvestimento scadono.

Art. 94116 Importi minimi

Gli importi inferiori a 1000 franchi non sono accreditati.

Gli accrediti per le imprese di proiezione sono versati direttamente; gli accrediti inferiori a 1000 franchi per impresa di proiezione non sono versati.

Art. 95117 Utilizzazione degli accrediti

Gli aventi diritto sono tenuti a reinvestire gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo in un nuovo progetto, segnatamente:

  1. nello sviluppo di un nuovo progetto cinematografico;
  2. nella realizzazione, nella distribuzione, nella diffusione o nell’acquisizione di diritti di un nuovo film svizzero o di una nuova coproduzione riconosciuta.

Gli importi inferiori a 2500 franchi non possono essere reinvestiti.

È fatto salvo l’articolo 94 capoverso 2.

Sezione 5 Reinvestimento degli accrediti

Art. 96118 Domanda di reinvestimento

Chi intende farsi versare degli accrediti deve presentare all’UFC una domanda di reinvestimento.

Se l’accredito non può essere versato perché il progetto in cui si intende reinvestire non adempie ancora ai requisiti di cui all’articolo 49 capoverso 1, l’UFC emana una dichiarazione d’intenti di validità limitata (art. 48).

La validità della dichiarazione d’intenti può essere superiore ai due anni; tuttavia allo scadere di questo termine il progetto e la destinazione vincolata dell’accredito non possono più essere modificati.

La dichiarazione d’intenti può essere prorogata entro un periodo di cinque anni dalla comunicazione dell’accredito. Per il rimanente si applica l’articolo 48 capoversi 2−4.

Gli accrediti riservati per un progetto in una dichiarazione d’intenti scadono dopo cinque anni dalla comunicazione dell’accredito.

Art. 96a119 Reinvestimento nella distribuzione

Per il reinvestimento nella distribuzione di film, segnatamente nella loro promozione, non è richiesta una domanda di reinvestimento se la commercializzazione del film si conclude entro la durata di validità degli accrediti e il conteggio perviene all’UFC prima del termine di scadenza di due anni.

Il versamento degli accrediti avviene dopo il controllo del conteggio da parte dell’UFC.

Su domanda, l’UFC verifica previamente l’ammissibilità del reinvestimento.

Art. 97 Anticipi

Ancor prima della comunicazione di cui all’articolo 92 capoverso 2, un avente diritto può chiedere un anticipo per un reinvestimento.

L’anticipo non può superare il 50 per cento degli accrediti presumibili per le entrate nei cinema già conteggiate e non ponderate o per i punti di partecipazione a festival già totalizzati.

Il versamento dell’anticipo è approvato se:

  1. l’avente diritto comprova il raggiungimento del numero minimo di entrate di riferimento richieste;
  2. il film è stato notificato come film di riferimento;
  3. non è messo in dubbio il diritto del richiedente;
  4. sono soddisfatte le altre prescrizioni concernenti il reinvestimento.

Capitolo 3 Disposizioni procedurali particolari della promozione cinematografica legata alla sede di produzione

Art. 99 Domanda

Nella domanda per un aiuto finanziario della promozione legata alla sede di produzione, il richiedente deve rendere plausibile e per quanto possibile documentare che:

  1. il progetto per il quale richiede un sostegno soddisfa le condizioni di ammissione;
  2. le spese computabili sono sostenute in Svizzera nella misura richiesta;
  3. il 75 per cento del finanziamento totale del film è assegnato.
Art. 100 Dichiarazione d’intenti

Se le condizioni di cui all’articolo 99 sono adempiute, nella dichiarazione d’intenti dell’UFC sono stabiliti l’importo della promozione legata alla sede di produzione e l’assegnazione dell’80 per cento di esso.

L’importo della promozione legata alla sede di produzione è limitato sotto il profilo nominale e non può essere aumentato a posteriori.

Art. 101 Versamento

Fino al 70 per cento dell’importo assegnato è versato all’inizio delle riprese se è dimostrato che:121

  1. 122 le autorità competenti dispongono di un riconoscimento provvisorio del film come coproduzione svizzera con l’estero;
  2. almeno il 70 per cento delle spese computabili è comprovato da contratti o documenti equiparabili;
  3. la realizzazione del progetto è interamente garantita sotto il profilo finanziario, fermo restando che la quota non garantita della promozione legata alla sede di produzione deve essere sostituita provvisoriamente da prestazioni proprie accantonate della produzione.

Per il versamento secondo il capoverso 1 devono essere presentate le copie dei documenti giustificativi (contratti, offerte confermate ecc.) relativi alle spese computabili. L’UFC può in ogni momento chiedere di consultare gli originali.

Gli aiuti finanziari della promozione legata alla sede di produzione sono versati a condizione che le spese computabili siano sostenute nella misura in cui sono fatte valere e siano comprovate.

Art. 102 Conteggio

Nel conteggio devono figurare le spese totali di realizzazione e il loro finanziamento, nonché la quota delle spese maturate che risultano computabili secondo l’articolo 29.

La quota delle spese computabili che danno diritto all’aliquota contributiva maggiorata secondo l’articolo 26 capoverso 2 deve essere indicata separatamente.

La correttezza e la completezza del conteggio devono essere state verificate da un revisore indipendente abilitato secondo la legge del 16 dicembre 2005 123 sui revisori. La relativa conferma deve essere allegata. 124

Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 66–68 a , 70 e 70 a . 125

Art. 103 Correzione e revoca sulla base del conteggio

Se le spese effettivamente computabili sono inferiori a quelle fatte valere nella domanda, l’UFC corregge il contributo della promozione legata alla sede di produzione sulla base del conteggio definitivo esaminato, adegua in misura corrispondente l’ultima rata e chiede eventualmente il rimborso della quota versata in eccesso.

Se le spese effettivamente computabili sono inferiori agli importi minimi secondo l’articolo 14 capoversi 3 e 4 o se il film ultimato non soddisfa le condizioni della promozione legata alla sede di produzione, l’aiuto finanziario è revocato.

Art. 104 Versamento della quota non garantita

L’ultima rata non garantita della promozione legata alla sede di produzione è versata proporzionalmente, nei limiti dei crediti disponibili, agli aventi diritto i cui conteggi sono pervenuti nell’anno civile corrispondente (art. 32 cpv. 3 e 4).

Capitolo 4 Disposizioni procedurali particolari della promozione della pluralità

Art. 105a Procedura per le imprese di distribuzione

Le imprese di distribuzione che richiedono un premio alla pluralità secondo l’articolo 14 a capoverso 1 lettere a e b devono notificare all’UFC il film per il quale è richiesto un sostegno al più tardi il giorno dell’uscita nei cinema.

L’UFC verifica se sono soddisfatte le condizioni di ammissione e, all’occorrenza, emana una dichiarazione d’intenti di validità limitata. Per il rimanente si applica l’articolo 48.

Il calcolo dell’aiuto finanziario avviene dopo la presentazione del conteggio delle proiezioni e delle entrate effettive per luogo di commercializzazione. Questo conteggio deve pervenire all’UFC entro il termine di validità della dichiarazione d’intenti, e comunque al più tardi entro 15 mesi dall’uscita nei cinema. L’UFC può chiedere ulteriori indicazioni.

Se il conteggio perviene all’UFC dopo la scadenza del termine determinante (cpv. 3), l’aiuto finanziario decade.

Art. 105b Procedura per le imprese di proiezione

Le imprese di proiezione che richiedono un premio alla pluralità secondo l’articolo 14 a capoverso 1 lettere c e d devono annunciarsi all’UFC dopo la fine dell’anno civile per il quale hanno richiesto un sostegno. L’UFC pubblica il termine di annuncio sul proprio sito Internet.

Il premio alla pluralità è calcolato dopo la fine dell’anno civile. L’UFC può chiedere ulteriori indicazioni.

Titolo quinto Certificati di origine e riconoscimenti

Capitolo 1 Certificati di origine per film svizzeri

Art. 106 Autore svizzero

Ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera a LCin, un film è considerato realizzato in parte determinante da un autore svizzero se almeno il regista è di cittadinanza svizzera o è domiciliato in Svizzera.

Sono considerati autori secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera a LCin anche gli sceneggiatori e i compositori.

Art. 107 Produttore svizzero

Ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera b LCin, un film coprodotto è considerato prodotto da un produttore svizzero se questi, con i suoi finanziamenti, copre almeno il 50 per cento delle spese di realizzazione e se il film è realizzato sotto la sua responsabilità.

Art. 108 Personale artistico e tecnico e industrie tecniche svizzere

Ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera c LCin, un film è considerato realizzato per quanto possibile con personale artistico e tecnico svizzero o domiciliato in Svizzera e da industrie tecniche con sede in Svizzera se la loro percentuale ammonta almeno al 50 per cento delle persone o industrie partecipanti.

In singoli casi motivati l’UFC può ammettere deroghe, in particolare se:

  1. un documentario, per la tematica trattata, deve essere realizzato in parte preponderante all’estero; o
  2. non è stato possibile trovare in Svizzera persone o industrie adatte allo scopo.

Per determinare la percentuale svizzera sono essenziali in particolare:

  1. per il personale artistico e tecnico: l’occupazione delle posizioni di responsabilità;
  2. per le industrie tecniche: l’attribuzione dei lavori essenziali di produzione e di postproduzione.

Per la determinazione della percentuale svizzera, l’UFC può pubblicare un sistema a punti che pondera le singole funzioni artistiche e tecniche, così come i lavori di tecnica cinematografica, in proporzione al loro contributo al corrispondente genere cinematografico.

Nella determinazione della percentuale non sono conteggiati gli autori considerati secondo l’articolo 106 e i produttori.

Art. 109 Domanda

Su domanda, l’UFC rilascia un certificato di origine se il film soddisfa le condizioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 LCin.

La domanda deve essere presentata dall’impresa di produzione svizzera.

Deve contenere i documenti necessari all’esame, segnatamente:

  1. un elenco del personale con l’indicazione della cittadinanza, del domicilio e della funzione;
  2. un conteggio delle spese di realizzazione;
  3. una presentazione della struttura di finanziamento;
  4. eventuali contratti di coproduzione con imprese di produzione partner estere.
Art. 110 Diniego del certificato di origine

Se giunge a conclusione che le condizioni per il rilascio del certificato di origine non sono soddisfatte, l’UFC lo comunica al richiedente.

Il richiedente può esigere una decisione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Capitolo 2 Riconoscimento delle coproduzioni svizzere con l’estero

Art. 111 Coproduzioni svizzere con l’estero

La proporzione necessaria per il riconoscimento come coproduzione svizzera con l’estero delle percentuali di coproduzione o di finanziamento e della percentuale di personale artistico e tecnico svizzero e di industrie tecniche svizzere è determinata in base all’accordo di coproduzione applicabile.

Per la determinazione della percentuale di personale artistico e tecnico svizzero, l’UFC può pubblicare un sistema a punti che pondera le singole funzioni artistiche e tecniche, così come i lavori di tecnica cinematografica, in proporzione al loro contributo al corrispondente genere cinematografico. Per la determinazione della percentuale si considerano l’occupazione dei posti di responsabilità e l’attribuzione dei lavori essenziali.

Sono fatte salve le disposizioni sul riconoscimento come coproduzione dell’accordo di coproduzione applicabile.

Art. 112 Domanda

Su domanda e dopo avere consultato le autorità estere interessate, l’UFC rilascia i riconoscimenti. Un film è riconosciuto come coproduzione svizzera con l’estero se soddisfa le condizioni di un accordo di coproduzione internazionale.

Nella domanda occorre menzionare l’accordo di coproduzione applicabile al riconoscimento. Le altre indicazioni e gli ulteriori documenti sono retti dall’accordo di coproduzione.

L’UFC può esigere ulteriori informazioni o documenti giustificativi se ciò è necessario per l’esame della domanda.

Art. 113 Riconoscimento provvisorio e definitivo

Se la domanda è presentata prima dell’inizio delle riprese e se l’accordo applicabile non dispone altrimenti, l’UFC può rilasciare un riconoscimento provvisorio dopo avere consultato le autorità estere interessate.

Il riconoscimento definitivo è rilasciato dopo l’ultimazione del film sulla base del conteggio delle spese di realizzazione e sulla base degli altri documenti della produzione, conformemente alle disposizioni dell’accordo applicabile.

Art. 114 Diniego del riconoscimento

Se le condizioni per il riconoscimento come coproduzione svizzera con l’estero non sono soddisfatte o se alla coproduzione è limitato o negato l’accesso a misure nazionali di promozione sulla base dell’accordo applicabile, l’UFC lo comunica al richiedente e alle competenti autorità estere.

Il richiedente può esigere una decisione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Titolo sesto Disposizioni finali

Art. 115 Esecuzione

L’UFC esegue la presente ordinanza.

Art. 116 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DFI del 20 dicembre 2002 127 sulla promozione cinematografica è abrogata.

Art. 117 Disposizioni transitorie

Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo per le entrate realizzate fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 sono calcolati secondo il diritto applicabile sino al 30 giugno 2016.

Sono ammessi alla promozione legata alla sede di produzione secondo l’articolo 14 soltanto i film le cui riprese iniziano dopo il 1° luglio 2016.

Art. 117a128 Disposizioni transitorie della modifica del 18 novembre 2020

Per il calcolo degli accrediti della promozione legata al successo sono prese in considerazione con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2020 le entrate di riferimento di cui all’articolo 73 capoverso 5.

Per il calcolo degli accrediti della promozione legata al successo in base alle entrate e ai punti di partecipazione a festival totalizzati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il numero minimo di entrate di riferimento e il numero minimo di proiezioni di cui all’articolo 76 sono dimezzati; l’importo da accreditare per entrata di riferimento è innalzato come segue:

  1. per le imprese di distribuzione di cui all’articolo 89 capoverso 1 lettera d: da 2 a 2.50 franchi;
  2. per le imprese di proiezione di cui all’articolo 89 capoverso 1 lettera e: da 3.50 a 5 franchi.

Per la promozione della distribuzione di film usciti nei cinema tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, il numero minimo di spettatori per proiezione secondo gli allegati 1 numero 2.1.5.2 e 2 numero 2.1.2.2 nella versione del 21 aprile 2016 è ridotto da dieci a cinque spettatori in media. Inoltre, il numero minimo di proiezioni è ridotto come segue:

  1. per la promozione della distribuzione secondo l’allegato 2 numero 2.1.5.3 nella versione del 21 aprile 2016:1.40 invece di 50 proiezioni in tre luoghi nella Svizzera tedesca,2.20 invece di 25 proiezioni in due luoghi della Svizzera francese,3.7 invece di 14 proiezioni nella Svizzera italiana;
  2. per la promozione della distribuzione secondo l’allegato 2 numero 2.1.2.2 nella versione del 21 aprile 2016, 40 invece di 50 proiezioni.

Alle domande di promozione della distribuzione di film usciti nei cinema a partire dal 1° gennaio 2021 si applica il diritto in vigore il 1° gennaio 2021. Per le proiezioni nell’anno civile 2021, il numero minimo di spettatori per proiezione secondo l’allegato 3 numeri 2.1.1.2 e 2.1.2.2 nella versione del 18 novembre 2020 è ridotto da dieci spettatori in media a cinque spettatori effettivi. Il numero minimo di proiezioni secondo l’allegato 3 numeri 2.1.1.2 e 2.1.2.2 nella versione del 18 novembre 2020 è ridotto come segue:

  1. 40 invece di 50 proiezioni in tre luoghi nella Svizzera tedesca;
  2. 20 invece di 25 proiezioni in due luoghi nella Svizzera francese;
  3. 7 invece di 14 proiezioni nella Svizzera italiana.
Art. 117b129 Disposizioni transitorie della modifica del 20 novembre 2024

Ai film svizzeri per la cui realizzazione è stata emanata prima del 1° gennaio 2025 una dichiarazione d’intenti in merito alla promozione legata alla sede di produzione si applica il diritto anteriore.

Art. 117c130 Disposizioni transitorie della modifica del 20 novembre 2025

Le domande di aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva che sono state respinte prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 novembre 2025 possono essere presentate nuovamente secondo il diritto anteriore entro l’ultimo termine possibile nell’anno civile 2026.

Ai film svizzeri e alle coproduzioni per la cui postproduzione, distribuzione o diffusione è stata emanata una dichiarazione d’intenti in merito alla promozione cinematografica selettiva prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 novembre 2025 si applica il diritto anteriore.

Alle domande di promozione della distribuzione di film usciti nei cinema a partire dal 1° gennaio 2026 e che sono state presentate prima di tale data si applica il diritto in vigore il 1° gennaio 2026.

Art. 118 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

... 131

Gli allegati hanno effetto fino al 31 dicembre 2028. 132

... 133

Allegato 1134

(art. 7 cpv. 3, 14 a cpv. 2, 15 cpv. 4 e 18 cpv. 3)

Regimi di promozione cinematografica della Confederazione 2026–2028

Per gli anni 2026−2028, la promozione cinematografica della Confederazione persegue i seguenti obiettivi sovraordinati, che determinano l’orientamento di tutti gli strumenti di promozione.

La promozione cinematografica della Confederazione:

  1. contribuisce alla diversità culturale e alla coesione sociale in Svizzera;
  2. favorisce una pluralità di generi e formati e rafforza la visibilità della creazione cinematografica svizzera a livello nazionale e internazionale;
  3. si impegna a favore della sostenibilità, delle pari opportunità, della diversità e di una retribuzione adeguata degli operatori culturali professionisti;
  4. si coordina con le principali istituzioni di promozione della cinematografia in Svizzera.
Allegato 2135

(art. 7 cpv. 3, 12 e 13 cpv. 3)

Creazione cinematografica svizzera:
regime di promozione 2026–2028
1 Obiettivi e indicatori della valutazione
1.1 Valutazione
  1. L’UFC informa periodicamente sull’attuazione dei regimi di promozione cinematografica, in particolare sul raggiungimento degli obiettivi elencati qui di seguito.
  2. Per quanto possibile, la valutazione finale è effettuata da specialisti esterni.
  3. Per gli anni 2026–2028 sono valutati prioritariamente i seguenti aspetti:a.impatto della promozione cinematografica sulla competitività della Svizzera come sede di produzione;b.evoluzione della pluralità dell’offerta nei diversi canali di commercializzazione;c.proporzione tra uomini e donne nei progetti presentati e sostenuti.
1.2 Obiettivi della promozione durante la fase di sviluppo e di realizzazione
  1. La promozione della creazione cinematografica svizzera durante la fase di sviluppo (promozione della stesura di sceneggiature e dello sviluppo di progetti) persegue i seguenti obiettivi:a.favorire la stesura di sceneggiature e lo sviluppo di progetti di elevata qualità;b.favorire lo sviluppo di progetti che tengono conto del loro pubblico target;c.favorire lo sviluppo di formati narrativi innovativi;d.favorire lo sviluppo di progetti per generi e formati diversi.
  2. Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1.2.1 sono:a.tipo e numero di film basati su sceneggiature di cui è stata sostenuta la stesura e su progetti di cui è stato sostenuto lo sviluppo, suddivisi in base ai generi e ai formati;b.tipo di commercializzazione e risultati della commercializzazione dei progetti realizzati.
  3. La promozione della creazione cinematografica svizzera durante la fase di realizzazione (promozione della realizzazione) persegue i seguenti obiettivi:a.consentire ai cineasti svizzeri di realizzare film di elevata qualità e rilevanti per la cultura;b.favorire la realizzazione di film svizzeri e coproduzioni di generi e formati diversi;c.creare le premesse affinché film svizzeri e coproduzioni siano accessibili per il pubblico svizzero indipendentemente dalla forma di commercializzazione e vengano proiettati a importanti festival nazionali e internazionali;d.aumentare il numero di coproduzioni girate in Svizzera, nonché mantenere e rafforzare la competitività artistica e tecnica della Svizzera come sede di promozione cinematografica.
  4. Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1.2.3 sono:a.numero dei film svizzeri e delle coproduzioni la cui realizzazione ha beneficiato di un sostegno, suddivisi in base ai generi e ai formati;b.tipo di commercializzazione e risultati della commercializzazione dei film sostenuti, suddivisi in base alle regioni linguistiche;c.presenze e riconoscimenti di film svizzeri e coproduzioni con regia svizzera a festival importanti;d.numero di coproduzioni con la Svizzera in base al Paese di coproduzione, alla struttura di finanziamento e alla quota di partecipazione artistica e tecnica;e.aumento o diminuzione del numero di giornate di ripresa in Svizzera e delle uscite per prestazioni tecniche, artistiche e logistiche fornite in Svizzera.
  5. La promozione cinematografica legata al successo persegue i seguenti obiettivi:a.consentire agli autori e ai registi di scrivere in modo autonomo trattamenti e sceneggiature;b.consentire ai produttori di sviluppare e realizzare progetti in modo autonomo;c.creare le premesse affinché gli accrediti vengano reinvestiti il più rapidamente possibile in nuovi progetti.
  6. Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1.2.5 sono:a.numero di trattamenti, sceneggiature e scalette sviluppati grazie ai mezzi della promozione cinematografica legata al successo;b.lasso di tempo medio fra la comunicazione degli accrediti e il reinvestimento degli stessi in base al tipo di reinvestimento.
1.3 Obiettivi della promozione durante la fase di commercializzazione
  1. La promozione cinematografica legata al successo persegue i seguenti obiettivi:a.rafforzare la creazione cinematografica svizzera permettendo alle imprese di distribuzione di acquistare i diritti su film svizzeri e coproduzioni;b.creare le premesse affinché le imprese di distribuzione svizzere reinvestano rapidamente gli accrediti in nuovi progetti di distribuzione;c.mantenere e consolidare la pluralità dell’offerta nei cinema e nei servizi di media audiovisivi su richiesta incentivando le imprese di proiezione, distribuzione e diffusione a programmare e proiettare un’offerta attraente di film svizzeri.
  2. Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1.3.1 sono:a.numero di film nei quali sono stati investiti mezzi della promozione cinematografica legata al successo per misure promozionali e acquisizioni;b.lasso di tempo medio fra la comunicazione degli accrediti per la distribuzione e il reinvestimento degli stessi, in base al tipo di reinvestimento;c.numero di proiezioni ed entrate nei cinema di film svizzeri e coproduzioni;d.numero di film offerti e di richieste a pagamento su canali di commercializzazione elettronica diversi dalla televisione lineare.
2 Criteri
2.1 Criteri della promozione cinematografica selettiva
  1. Promozione della stesura di sceneggiature
  2. Gli sceneggiatori svizzeri e le imprese di produzione svizzere possono richiedere un aiuto finanziario per le spese di stesura della sceneggiatura e per i corrispondenti lavori di sviluppo.
  3. La promozione della stesura di sceneggiature è prevista per lungometraggi di fiction e lungometraggi di animazione.
  4. Nella promozione della stesura di sceneggiature sono determinanti in particolare i seguenti criteri:a.originalità del tema;b.qualità artistica del trattamento;c.potenziale di commercializzazione e orientamento ai gruppi target;d.qualità e coerenza delle modalità di lavoro previste;e.contributo alla pluralità dell’offerta, segnatamente in termini di varietà tematica e formale;f.necessità e proporzionalità del contributo richiesto.
  5. Possono essere privilegiate le domande di:a.nuove leve della sceneggiatura;b.sceneggiatrici;c.persone che non possono investire alcun accredito della promozione cinematografica legata al successo oppure i cui accrediti sono troppo esigui.
  6. Promozione dello sviluppo di progetti
  7. Le imprese di produzione svizzere possono richiedere un aiuto finanziario per le spese di sviluppo dei seguenti tipi di film:a.lungometraggi documentari e lunghe serie di documentari;b.lungometraggi, cortometraggi e serie di animazione.
  8. La promozione dello sviluppo di progetti è prevista per progetti cinematografici sviluppati su iniziativa dell’impresa di produzione svizzera e sotto la sua responsabilità. Sono computabili in particolare le spese delle ricerche e dei viaggi necessari, dell’ideazione artistica e dell’ulteriore sviluppo del progetto cinematografico, nonché dei lavori preliminari di produzione in vista del finanziamento e della realizzazione del film. Per i progetti di film di animazione sono computabili le spese per la realizzazione di un film pilota.
  9. Nella promozione dello sviluppo di progetti sono determinanti in particolare i seguenti criteri:a.originalità e qualità artistica della sceneggiatura o della scaletta;b.potenziale di commercializzazione e orientamento ai gruppi target;c.qualità e coerenza della strategia di sviluppo dal punto di vista artistico, produttivo e finanziario;d.contributo alla pluralità dell’offerta, segnatamente in termini di varietà tematica e formale;e.necessità e proporzionalità del contributo richiesto.
  10. Possono essere privilegiate le domande:a.per film di nuove leve della regia;b.per film di registe;c.di persone che non possono investire alcun accredito della promozione cinematografica legata al successo oppure i cui accrediti sono troppo esigui.
  11. Promozione di formati narrativi innovativi
  12. Le imprese di produzione svizzere e le società svizzere che realizzano contenuti audiovisivi in maniera altrettanto indipendente e professionale, possono richiedere un aiuto finanziario per le spese di sviluppo, realizzazione e commercializzazione di formati innovativi.
  13. La promozione di formati narrativi innovativi è prevista per progetti sviluppati su iniziativa dell’impresa svizzera e sotto la sua responsabilità. Sono computabili in particolare le spese delle ricerche e dei viaggi necessari, dell’ideazione artistica e tecnica così come dell’ulteriore sviluppo del formato narrativo, dello sviluppo in vista del finanziamento della realizzazione nonché dell’attuazione.
  14. Nella promozione dei formati narrativi innovativi sono determinanti in particolare i seguenti criteri:a.grado di innovazione formale o tecnica e qualità artistica del progetto audiovisivo;b.potenziale di commercializzazione e orientamento ai gruppi target;c.qualità e coerenza della strategia di sviluppo dal punto di vista artistico, tecnico e finanziario;d.contributo allo sviluppo della creazione audiovisiva in Svizzera e alla cooperazione tra specialisti di diversi settori;e.necessità e proporzionalità del contributo richiesto.
  15. Possono essere privilegiate le domande:a.per film di nuove leve della regia;b.per progetti sviluppati in collaborazione con persone che hanno concluso da al massimo 3 anni una formazione in design o tecnologia presso una scuola professionale, una scuola universitaria professionale o un’università;c.di persone che non possono investire alcun accredito della promozione cinematografica legata al successo oppure i cui accrediti sono troppo esigui.
  16. Promozione della realizzazione di film svizzeri e di coproduzioni con produzione responsabile svizzera
  17. Le imprese di produzione svizzere responsabili della realizzazione di un film possono richiedere un aiuto finanziario per la realizzazione. Possono beneficiare di un sostegno i seguenti tipi di film:a.lungometraggi e cortometraggi di fiction, se non sono destinati a una prima commercializzazione in televisione;b.lungometraggi e cortometraggi di animazione;c.lungometraggi e cortometraggi documentari nonché lunghe serie di documentari.
  18. In linea di principio i film svizzeri e le coproduzioni sono sostenuti solo se la quota di personale artistico e tecnico svizzero e di imprese tecniche svizzere è proporzionata alla quota del finanziamento svizzero.
  19. Nella valutazione di progetti con produzione responsabile svizzera sono determinanti in particolare i seguenti criteri:a.qualità artistica della sceneggiatura o della scaletta, nonché della realizzazione visiva prevista;b.qualità e coerenza del dossier di produzione dal punto di vista artistico, tecnico e produttivo;c.potenziale di commercializzazione e orientamento ai gruppi target;d.stato di avanzamento del progetto (pronto per la realizzazione);e.contributo alla pluralità dell’offerta, segnatamente in termini di varietà tematica e formale;f.necessità e proporzionalità del contributo richiesto.
  20. Possono essere privilegiate le domande:a.per film di nuove leve della regia;b.per film di registe;c.per progetti cinematografici che sono pronti per la realizzazione;d.di persone che non possono investire alcun accredito della promozione cinematografica legata al successo oppure i cui accrediti sono troppo esigui.
  21. Per preparare la realizzazione di un lungometraggio di fiction (preparazione delle riprese), le imprese di produzione svizzere possono richiedere un anticipo non superiore al 15 per cento del contributo alla realizzazione previsto dalla promozione cinematografica selettiva. Nella decisione relativa al versamento vanno considerati i seguenti criteri:a.dichiarazione d’intenti valida dell’UFC;b.realizzazione del progetto nei sei mesi successivi e finanziamento assicurato di almeno il 50 per cento del progetto complessivo (senza contributi federali);c.plausibilità delle misure pianificate.
  22. Le imprese di produzione svizzere che hanno realizzato meno di tre lungometraggi e che preparano una domanda per il versamento di un contributo alla realizzazione già previsto dall’UFC possono rivolgersi a una delle istituzioni di formazione continua riconosciute dall’UFC per ottenere assistenza gratuita da parte di una persona con pluriennale esperienza nella produzione.
  23. Promozione della realizzazione di coproduzioni senza produzioneresponsabilesvizzera
  24. Le imprese di produzione svizzere che partecipano alla realizzazione di una coproduzione, senza assumerne la responsabilità, possono richiedere un aiuto finanziario per la realizzazione del film coprodotto se non è destinato a una prima commercializzazione in televisione. Possono beneficiare di un sostegno i seguenti tipi di film:a.lungometraggi di fiction;b.lungometraggi e cortometraggi di animazione;c.lungometraggi documentari e lunghe serie di documentari.
  25. In linea di principio le coproduzioni sono sostenute solo se la quota di personale artistico e tecnico svizzero e di imprese tecniche svizzere è proporzionata alla quota del finanziamento svizzero.
  26. La valutazione di progetti senza produzione responsabile svizzera avviene secondo un sistema a punti. Sono determinanti in particolare i seguenti criteri:a.qualità del progetto e legame con la Svizzera;b.fattibilità del progetto;c.potenziale di commercializzazione all’estero e in Svizzera;d.reciprocità tra i Paesi partecipanti e bilancio di coproduzione dell’impresa richiedente;e.necessità e proporzionalità del contributo richiesto.
  27. Possono essere privilegiate le domande:a.per film di registe;b.per film da regioni linguistiche svizzere la cui quota di finanziamento nell’anno precedente è stata inferiore al 25 per cento.
  28. I cofinanziamenti svizzeri con l’estero possono essere sostenuti se sono ammessi in virtù dell’accordo di coproduzione applicabile. Nella promozione dei cofinanziamenti sono determinanti inoltre i seguenti criteri:a.ragioni tecniche o artistiche contrarie a una partecipazione di personale artistico e tecnico svizzero;b.reciprocità nell’ambito dei cofinanziamenti con il Paese in questione;c.contributo alla sostenibilità della produzione.
  29. Sostegno mediante prestazioni non finanziarie
  30. L’UFC può sostenere la produzione cinematografica indipendente anche mediante prestazioni non finanziarie, come consulenza, raccomandazioni o patronati (art. 13 cpv. 2 LCin).
  31. Premio del cinema
  32. L’UFC versa aiuti finanziari per i film in lizza per il Premio del cinema svizzero. La procedura è retta dall’ordinanza del DFI del 30 settembre 2004136 concernente il Premio del cinema svizzero.
2.2 Criteri per il reinvestimento degli accrediti della promozione cinematografica legata al successo
  1. Entro la scadenza, le persone e le imprese aventi diritto devono reinvestire gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo in un nuovo progetto cinematografico. È possibile reinvestire indipendentemente dalla lunghezza, dal formato e dal canale di commercializzazione; sono segnatamente ammessi anche i reinvestimenti in film televisivi, serie e formati narrativi innovativi. Nel reinvestimento sono determinanti in particolare i seguenti criteri:
  2. Stesura di trattamenti, scalette e sceneggiature
  3. Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere utilizzati per la stesura di un nuovo trattamento, di una scaletta, di una nuova sceneggiatura o per ricerche. Possono essere utilizzati per la rielaborazione di una sceneggiatura esistente se la relativa domanda di contributo alla realizzazione secondo il numero 2.1.4 o 2.1.5 era stata respinta per lacune nella sceneggiatura. Le domande possono essere presentate da autori, registi e imprese di produzione.
  4. Sviluppo di progetti
  5. Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere utilizzati per lo sviluppo di film e progetti audiovisivi a cui partecipano cineasti svizzeri. Le domande possono essere presentate dalle imprese di produzione. In caso di coproduzioni, l’impresa di produzione svizzera deve essere responsabile dello sviluppo del progetto e detenere i relativi diritti.
  6. Realizzazione e postproduzione
  7. Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere utilizzati per la realizzazione e la postproduzione di film svizzeri e di coproduzioni. Le domande possono essere presentate dalle imprese di produzione.
  8. Distribuzione e diffusione
  9. Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere utilizzati per distribuire e promuovere film svizzeri e coproduzioni. Le domande possono essere presentate dalle imprese di produzione e di distribuzione.
  10. Per l’acquisizione di diritti (garanzie minime), le imprese di distribuzione possono utilizzare gli accrediti fino al 70 per cento della somma di garanzia pagata per la stesura della sceneggiatura da parte di autori svizzeri e per la realizzazione e la postproduzione di film svizzeri o di coproduzioni.
  11. È escluso il reinvestimento nella distribuzione, nella diffusione e nell’acquisizione di diritti di film la cui distribuzione è sostenuta secondo l’articolo 45 OPICin137.
Allegato 3138

(art. 14 a cpv. 2 e 14 b cpv. 2)

Qualità e pluralità dell’offerta cinematografica: regime di promozione 2026–2028
1 Obiettivi e indicatori della valutazione
1.1 Valutazione
  1. L’UFC informa periodicamente sull’attuazione dei regimi di promozione cinematografica, in particolare sul raggiungimento degli obiettivi elencati qui di seguito.
  2. Per quanto possibile, la valutazione finale è effettuata da specialisti esterni.
  3. Per gli anni 2026−2028 è valutata prioritariamente l’efficacia delle misure per la promozione della visibilità della creazione cinematografica svizzera a livello nazionale.
1.2 Obiettivi nel settore della distribuzione di film per il cinema
  1. Garantire un’offerta cinematografica in Svizzera di elevata qualità e variata. I film svizzeri e le coproduzioni con potenziale cinematografico devono essere visibili in tutte le forme di commercializzazione e in tutte le regioni linguistiche.
  2. Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:a.numero di film commercializzati nei cinema;b.numero di luoghi di commercializzazione e di regioni linguistiche per film;c.numero di entrate e di proiezioni corrispondenti;d.origine dei film proiettati;e.lingua originale.
1.3 Obiettivi nel settore della programmazione e della mediazione cinematografica nei cinema
  1. Garantire un’offerta cinematografica di elevata qualità, variata e visibile a un pubblico target diversificato.
  2. Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:a.numero di film commercializzati nei cinema;b.numero di luoghi di commercializzazione e di regioni linguistiche per film;c.numero di entrate e di proiezioni corrispondenti;d.origine dei film proiettati.
  3. Salvaguardare a lungo termine e in maniera sostenibile l’importanza dei cinema quali luoghi d’incontro culturale.
  4. Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:a.numero di proiezioni con tavole rotonde e manifestazioni analoghe sulla creazione cinematografica svizzera;b.numero di programmi rivolti a specifici gruppi target e manifestazioni collaterali, per anno, cinema e luogo di commercializzazione;c.numero di entrate corrispondenti.
2 Criteri
2.1 Criteri di promozione nel settore della distribuzione
  1. Premi alla pluralità per la distribuzione di film svizzeri e coproduzioni (art. 14b cpv. 1 lett. a)
  2. Le imprese di distribuzione svizzere che distribuiscono un lungometraggio svizzero o in coproduzione con regia svizzera possono richiedere un aiuto finanziario (premio alla pluralità). Il premio alla pluralità è calcolato per ogni film sulla base delle proiezioni computabili, secondo una chiave decrescente in rapporto alle entrate nei cinema realizzate. La commercializzazione in più regioni linguistiche e le proiezioni nelle regioni cinematografiche piccole e medie possono essere sostenute con un’aliquota più elevata. Il versamento dei premi alla pluralità avviene al termine della commercializzazione nei cinema sulla base del conteggio delle proiezioni e delle entrate computabili. In caso di cumulo con gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo di cui alla presente ordinanza, occorre presentare un conteggio per tutto il periodo di commercializzazione; all’occorrenza, il premio alla pluralità va ridotto ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1.
  3. Possono beneficiare di un sostegno i film che realizzano almeno 2000 entrate nei cinema, in tutta la Svizzera. È considerata come commercializzazione in più regioni linguistiche un’ulteriore commercializzazione di 50 proiezioni in tre luoghi nella Svizzera tedesca, di 25 proiezioni in due luoghi nella Svizzera francese e di 14 proiezioni nella Svizzera italiana. Devono essere presenti in media dieci spettatori per proiezione. Il diritto al sostegno decade non appena un film realizza 60 000 entrate.
  4. Premi alla pluralità per la distribuzione di film stranieri che contribuiscono alla pluralità dell’offerta (art. 14b cpv. 1 lett. b).
  5. Le imprese di distribuzione svizzere che distribuiscono prevalentemente film di cui all’articolo 14b capoverso 1 lettera b possono richiedere un aiuto finanziario (premio alla pluralità) per la distribuzione di tali film. Il premio alla pluralità è calcolato, per ogni film, sulla base delle proiezioni computabili, secondo una chiave decrescente in rapporto alle entrate nei cinema realizzate. La commercializzazione in più regioni linguistiche e le proiezioni nelle regioni cinematografiche piccole e medie possono essere sostenute con un’aliquota più elevata. Il versamento dei premi alla pluralità avviene al termine della commercializzazione nei cinema sulla base del conteggio delle proiezioni e delle entrate computabili.
  6. Possono beneficiare di un sostegno i film che realizzano almeno 2000 entrate nei cinema, in tutta la Svizzera. È considerata come commercializzazione in più regioni linguistiche un’ulteriore commercializzazione di 50 proiezioni in tre luoghi nella Svizzera tedesca, di 25 proiezioni in due luoghi nella Svizzera francese e di 14 proiezioni nella Svizzera italiana. Devono essere presenti in media dieci spettatori per proiezione. Il diritto al sostegno decade non appena un film realizza 60 000 entrate.
2.2 Criteri di promozione nel settore delle sale cinematografiche
  1. Premi alla pluralità per la programmazione nelle sale cinematografiche (art. 14a cpv. 1 lett. c)
  2. Le imprese di proiezione registrate che mediante una programmazione diversificata contribuiscono in modo determinante alla pluralità dell’offerta possono richiedere un aiuto finanziario (premio alla pluralità). I premi alla pluralità sono calcolati e versati annualmente, nei limiti dei crediti stanziati, sulla base dei titoli dei film proiettati, delle entrate realizzate e delle proiezioni per sala durante l’anno precedente. Per le grandi città i requisiti in materia di pluralità dell’offerta sono più severi rispetto a quelli per le città di medie dimensioni e le regioni rurali.
  3. Per il calcolo dei premi alla pluralità sono determinanti i seguenti criteri:a.numero di film, entrate nei cinema e proiezioni per sala secondo il Paese di origine e l’età dei film;b.quota di tali film sull’intero programma della sala cinematografica;c.ubicazione dei cinema (grande città, città di medie dimensioni o regione rurale).
  4. Premi alla pluralità per cinema con programmi speciali
  5. Le imprese di proiezione registrate che contribuiscono in modo determinante all’importanza dei cinema quali luoghi d’incontro culturale, segnatamente organizzando tavole rotonde o attuando altre misure rivolte a specifici gruppi target, possono richiedere un aiuto finanziario. Tale aiuto è calcolato, nei limiti dei crediti stanziati, sulla base del numero delle misure attuate durante l’anno precedente, delle relative entrate e del genere dei film. Per le grandi città i requisiti sono più severi rispetto a quelli per le città di medie dimensioni e le regioni rurali.
  6. Per il calcolo dei premi alla pluralità sono determinanti i seguenti criteri:a.numero totale di misure rivolte a specifici gruppi target e programmi speciali;b.quote di questi programmi speciali sull’intero programma della sala cinematografica;c.quote dei programmi speciali rivolti a un pubblico giovane e dei film con regia svizzera;d.genere di film e numero di entrate nei cinema nel quadro di programmi speciali;e.ubicazione dei cinema (grande città, città di medie dimensioni, regione rurale).
2.3 Sostegno mediante prestazioni non finanziarie
  1. L’UFC può sostenere la qualità e la pluralità dell’offerta cinematografica anche mediante prestazioni non finanziarie, come ad esempio consulenza, raccomandazioni o patronati (art. 13 cpv. 2 LCin).
Allegato 4139

(art. 15 cpv. 4, 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3)

Cultura cinematografica e formazione continua: regime di promozione 2026–2028
1 Obiettivi e indicatori della valutazione
1.1 Valutazione
  1. L’UFC informa periodicamente sull’attuazione dei regimi di promozione cinematografica, in particolare sul raggiungimento degli obiettivi elencati qui di seguito.
  2. Per quanto possibile, la valutazione finale è effettuata da specialisti esterni.
  3. Per gli anni 2026–2028 è valutata prioritariamente l’efficacia delle misure per la promozione della creazione cinematografica svizzera a livello nazionale.
1.2 Obiettivi nel settore della cultura cinematografica
  1. Rafforzare le organizzazioni di cultura cinematografica che operano a livello professionale in tutta la Svizzera nei settori dei festival, della mediazione cinematografica e della critica cinematografica.
  2. Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:a.qualifiche e condizioni salariali, in particolare del personale che ricopre posizioni chiave quali direzione, programmazione, redazione, comunicazione e tecnica;b.livello di autofinanziamento;c.sinergie grazie a cooperazioni con organizzazioni terze in Svizzera e all’estero.
  3. Consentire a tutta la popolazione di confrontarsi con la creazione cinematografica attuale nazionale e internazionale.
  4. Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:a.numero di attività (festival, pubblicazioni, manifestazioni, proiezioni);b.entrate, tiratura o intensità di fruizione in base alla lingua e alla provenienza regionale del pubblico;c.numero di attività di mediazione in diverse lingue;d.numero di attività in base al genere e al gruppo target.
  5. Permettere alla popolazione di accedere a un’offerta cinematografica di elevata qualità e varia, segnatamente nell’ambito di festival.
  6. Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:a.origine dei film proiettati;b.proporzione tra il numero di film di registe e quello di registi;c.numero di nuovi film e di retrospettive;d.criteri di selezione della programmazione;e.numero di spettatori in totale e per film e festival.
1.3 Obiettivi nel settore della promozione cinematografica
  1. Rafforzare la visibilità della creazione cinematografica svizzera e della cultura cinematografica svizzera a livello nazionale.
  2. Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:a.quote di mercato, numero di richieste e indici di ascolto;b.copertura delle relative campagne promozionali;c.numero di partner che hanno partecipato alle campagne promozionali.
1.4 Obiettivi nel settore della formazione continua
  1. Le nuove leve devono essere seguite e assistite in modo professionale nel quadro di praticantati per garantire la continuità e la capacità di sviluppo della creazione cinematografica svizzera, segnatamente anche per quanto concerne le nuove forme di commercializzazione.
  2. Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:a.numero di praticantati nelle produzioni cinematografiche;b.numero di donne e numero di uomini che svolgono un praticantato;c.integrazione professionale al termine dei praticantati.
  3. Le nuove leve della produzione devono essere seguite in modo professionale durante lo sviluppo dei progetti sostenuti e la preparazione delle riprese.
  4. Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:a.numero di nuove leve seguite;b.numero di progetti e di riprese portati a termine.
  5. I cineasti professionisti attivi nella realizzazione, commercializzazione e mediazione devono potersi formare e perfezionare in modo continuativo e adeguato alle esigenze, affinché la creazione cinematografica svizzera resti competitiva a livello internazionale.
  6. Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono il numero e il tipo di corsi di formazione continua nonché il numero di partecipanti e il loro grado di soddisfazione.
2 Criteri
2.1 Criteri di promozione della cultura cinematografica
  1. Promozione di organizzazioni di cultura cinematografica
  2. La Confederazione può approvare aiuti finanziari per le spese di esercizio di organizzazioni e istituzioni di cultura cinematografica, come i festival, e di pubblicazioni che, grazie alle loro attività, contribuiscono significativamente e in modo permanente o periodico a diffondere la cultura cinematografica e a promuovere la creazione cinematografica svizzera. Per migliorare la percezione nelle diverse regioni linguistiche, le attività sostenute dalla Confederazione con un contributo superiore a un terzo delle spese devono utilizzare almeno due lingue nazionali nella comunicazione con il pubblico e garantire un accesso senza barriere ai contenuti e alle offerte.
  3. Sono segnatamente sostenuti gli sforzi nell’ambito della cultura cinematografica che contribuiscono in misura sostanziale a far sì che:a.dati rilevanti e informazioni oggettive sulla creazione cinematografica svizzera siano a disposizione del pubblico;b.l’attuale creazione cinematografica svizzera sia analizzata in modo approfondito e critico e l’informazione su di essa avvenga nel modo più capillare possibile;c.la sensibilizzazione della popolazione svizzera nei confronti del cinema aumenti e si sviluppi maggiormente la riflessione critica, in particolare tra i bambini e i giovani;d.la creazione cinematografica svizzera sia visibile per la popolazione svizzera e venga percepita dal pubblico in Svizzera e all’estero;e.l’accesso ai film svizzeri e ai film stranieri di alta qualità risulti agevolato;f.l’interconnessione tra cineasti svizzeri e la cooperazione internazionale siano migliorate.
  4. Di norma gli aiuti finanziari sono versati in virtù di un contratto di prestazioni concluso tra l’organizzazione e l’UFC (art. 52). Se più organizzazioni possono essere prese in considerazione per un contratto di prestazioni, la scelta avviene in base a un bando di concorso. Nella valutazione delle domande possono essere coinvolti esperti. I contratti di prestazioni sono stipulati dall’UFC di volta in volta per un periodo pluriennale.
  5. Nella scelta delle organizzazioni sono determinanti in particolare i seguenti criteri:a.originalità e qualità dei programmi, dei rapporti o delle informazioni offerti al pubblico;b.indipendenza dell’organizzazione, continuità e professionalità nello svolgimento dei compiti;c.risonanza o diffusione nazionale e internazionale;d.coerenza e sostenibilità della strategia di ulteriore sviluppo, anche in vista della digitalizzazione, ed efficienza nell’impiego dei mezzi;e.cooperazione con altri attori nel settore di attività;f.contributo alla promozione della creazione cinematografica svizzera e alla costituzione di una rete di contatti fra cineasti svizzeri;g.necessità e proporzionalità del contributo richiesto;h.attenzione alla diversità e all’uso sostenibile delle risorse.
  6. Promozione di singoli progetti
  7. La Confederazione può approvare aiuti finanziari per le spese di progetti relativi ad attività nel settore della cultura cinematografica che contribuiscono a preservarla, svilupparla o diffonderla e favoriscono la collaborazione a livello nazionale e internazionale. Sono privilegiati i progetti particolarmente innovativi. Un progetto può essere finanziato per al massimo tre anni.
  8. Nella promozione dei progetti di cultura cinematografica sono determinanti in particolare i seguenti criteri:a.rilevanza e originalità del progetto;b.complementarità con attività già sostenute;c.professionalità;d.risonanza nazionale o sovraregionale;e.necessità e proporzionalità del contributo richiesto;f.impatto sulla sostenibilità;g.uso sostenibile delle risorse.
  9. Sostegno mediante prestazioni non finanziarie
  10. L’UFC può sostenere gli sforzi nell’ambito della cultura cinematografica, in particolare per sensibilizzare la popolazione alla cultura cinematografica e alla cinematografia svizzere, anche mediante prestazioni non finanziarie, come ad esempio consulenza, raccomandazioni o patronati (art. 13 cpv. 2 LCin).
  11. Premio del cinema
  12. L’UFC promuove la premiazione dei film di diploma e versa aiuti finanziari ai cineasti il cui film di diploma è in lizza per il Premio del cinema svizzero. La procedura è retta dall’ordinanza del DFI del 30 settembre 2004140 concernente il Premio del cinema svizzero.
2.2 Criteri di promozione della promozione cinematografica
  1. La Confederazione assegna contributi strutturali alla Fondazione «Swiss Films» per l’ideazione, l’organizzazione e l’attuazione di misure per la promozione nazionale dei film svizzeri e delle coproduzioni nonché per la gestione della banca dati dei film. Nello stipulare il contratto di prestazioni occorre garantire che le misure per la promozione nazionale e internazionale del cinema svizzero siano coordinate con le misure per la presenza internazionale della cinematografia svizzera secondo l’OPICin141.
  2. Occorre inoltre considerare le seguenti priorità:a.efficacia, qualità e professionalità delle misure di promozione garantite da una valutazione costante;b.pertinenza delle misure di promozione rispetto al pubblico target di ciascun film;c.efficacia delle misure rispetto al grande pubblico;d.attenzione alle esigenze del settore e collaborazione con ulteriori partner.
2.3 Criteri di promozione della formazione continua
  1. La Confederazione assegna contributi strutturali alla Fondazione di formazione continua «FOCAL» per la progettazione, l’organizzazione e l’offerta di corsi di formazione continua destinati alle persone occupate nella cinematografia. Nello stipulare il contratto di prestazioni occorre garantire che i cineasti di tutte le regioni del Paese abbiano accesso all’offerta di formazione continua e che l’accesso sia il più possibile privo di barriere.
  2. Occorre inoltre considerare le seguenti priorità:a.professionalità e qualità dell’offerta di formazione continua attestate da valutazioni e misure di garanzia della qualità;b.pluralità e continuità dell’offerta di formazione continua, tenuto conto di tutte le professioni cinematografiche artistiche e tecniche;c.attenzione agli aspetti di genere nella progettazione dei corsi di formazione continua, al fine di rafforzare la presenza femminile nella creazione cinematografica svizzera;d.orientamento della formazione continua all’attività pratica e alle esigenze del settore cinematografico;e.selezione dei partecipanti in base alla loro idoneità, esperienza e formazione preliminare;f.considerazione degli sviluppi tecnici e produttivi;g.interconnessione e coordinamento con altre istituzioni, in particolare all’estero;h.uso sostenibile delle risorse.
Allegato 5142

(art. 18 cpv. 2)

Regime di promozione 2021–2024 per la gestione del patrimonio audiovisivo svizzero
1 Obiettivi e indicatori della valutazione
1.1 Valutazione
  1. L’UFC informa periodicamente sull’attuazione dei regimi di promozione cinematografica, in particolare sul raggiungimento dell’obiettivo enunciato qui di seguito.
  2. La valutazione finale è effettuata da specialisti esterni.
  3. Per gli anni 2021–2024 è valutato prioritariamente il settore del patrimonio audiovisivo svizzero, con un accento particolare sull’accesso al patrimonio audiovisivo.
1.2 Obiettivi nel settore del patrimonio cinematografico
  1. La creazione cinematografica svizzera attuale e il patrimonio audiovisivo della Svizzera devono essere collezionati, archiviati, inventariati, restaurati e conservati in buone condizioni per le generazioni future nonché catalogati e resi accessibili al pubblico.
  2. Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:a.grado di inventariazione della collezione;b.grado di realizzazione dell’archiviazione;c.numero di film resi accessibili al pubblico per tipo di commercializzazione (cinema, festival, online ecc.);d.numero di film restaurati.
2 Criteri relativi agli aiuti finanziari per collezionare,
conservare e restaurare il patrimonio cinematografico
  1. La Confederazione assegna contributi strutturali alla Fondazione «Cineteca svizzera» per collezionare, archiviare, inventariare, restaurare, catalogare e rendere accessibile il patrimonio audiovisivo della Svizzera. Al momento di stipulare il relativo contratto di prestazioni, occorre prestare attenzione al rispetto delle seguenti priorità:
  2. Occorre acquisire e collezionare in particolare i film che hanno un legame con la Svizzera (Helvetica). Hanno la priorità i film svizzeri e i film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero, segnatamente quelli sostenuti dalla Confederazione e per tale motivo depositati presso la Fondazione «Cineteca svizzera».
  3. Nei restauri, la collezione Helvetica va trattata prioritariamente. Gli altri fondi devono essere restaurati in base alla loro singolarità e all’urgenza.
  4. Occorre elaborare una strategia di archiviazione a lungo termine che illustri le prospettive per la conservazione a lungo termine del patrimonio cinematografico svizzero e definisca le relative misure di attuazione.
  5. Nell’attuazione dei suoi compiti, la «Cineteca svizzera» tiene in considerazione il principio dell’uso sostenibile delle risorse.