Lexipedia

451.46

Decreto federale
relativo alla Convenzione sulla conservazione
delle specie migratrici della fauna selvatica

del 14 dicembre 1994 (Stato 1° luglio 1995)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 1994 2

decreta:

Art. 1

La Convenzione del 23 giugno 1979 3 sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica è approvata.

Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l’adesione alla Repubblica federale di Germania, Stato depositario della Convenzione.

Art. 2

Il Consiglio federale è autorizzato ad approvare gli emendamenti apportati ulteriormente agli Allegati della Convenzione.

Inoltre, il Consiglio federale è autorizzato a firmare e ad aderire agli accordi internazionali regionali nonché ai loro Allegati, stabiliti sotto l’egida della Convenzione.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà al referendum.