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520.31 OPBC

Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza (OPBC)

del 29 ottobre 2014 (Stato 1° gennaio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 5, 9 capoverso 2, 15 capoverso 4 e 21 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 2014 1 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza (LPBC),

ordina:

Art. 1 Categorie dei beni culturali e criteri di classificazione

I beni culturali sono classificati secondo le categorie seguenti:

  1. beni culturali d’importanza nazionale (oggetti A);
  2. beni culturali d’importanza regionale (oggetti B);
  3. beni culturali d’importanza locale (oggetti C).

Per la classificazione si tiene conto dei criteri seguenti:

  1. importanza architettonica e artistica;
  2. importanza scientifica e dal profilo della scienza dell’arte;
  3. importanza ideale e materiale;
  4. importanza storica;
  5. importanza tecnica;
  6. per le costruzioni, in aggiunta alle lettere a–e: importanza dell’oggetto nel contesto locale o paesaggistico e qualità dell’edificio tenuto conto dell’ambiente circostante;
  7. per le collezioni, in aggiunta alle lettere a–e:1.valore contestuale,2.importanza culturale e grado di notorietà,3.stato degli oggetti e modalità d’immagazzinamento.

Art. 2 Inventario PBC, oggetti C e geoportale della Confederazione

L’Inventario della protezione dei beni culturali con gli oggetti A e B (Inventario PBC) è allestito dall’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) in collaborazione con i Cantoni e con la Commissione federale dei beni culturali. Esso viene aggiornato periodicamente.

I Cantoni disciplinano la designazione degli oggetti C.

L’UFPP fornisce i dati relativi agli oggetti A all’Ufficio federale di topografia. Quest’ultimo rappresenta i dati nel geoportale della Confederazione.

Art. 3 Informazione

L’UFPP e i Cantoni provvedono affinché le autorità, le istituzioni e le organizzazioni specializzate, nonché la popolazione siano informati sullo scopo e l’utilità delle misure di protezione dei beni culturali.

Art. 4 Istruzione e personale

L’istruzione dei quadri della protezione civile responsabili della protezione dei beni culturali e degli specialisti in protezione dei beni culturali della protezione civile comprende in particolare i seguenti temi:

  1. l’inventariazione;
  2. l’allestimento di documentazioni brevi;
  3. la pianificazione d’evacuazione;
  4. la pianificazione d’intervento in collaborazione con i pompieri;
  5. l’intervento in caso di catastrofi.

L’istruzione del personale delle istituzioni culturali verte in particolare su:

  1. la pianificazione di misure di protezione;
  2. il sostegno e sulla consulenza delle organizzazioni partner della protezione della popolazione in caso di catastrofe.

L’UFPP mette a disposizione dei Cantoni i documenti d’istruzione necessari.

Art. 5 Documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce le esigenze poste alle documentazioni di sicurezza e disciplina i dettagli per la realizzazione, la manipolazione, il trattamento e la custodia delle riproduzioni fotografiche di sicurezza.

L’UFPP gestisce un archivio centrale dei microfilm per la conservazione delle riproduzioni fotografiche di sicurezza.

Esso acquista una copia positiva di ogni riproduzione fotografica di sicurezza realizzata dai Cantoni e la conserva.

Art. 62

Art. 7 Contrassegno

Il DDPS stabilisce i dettagli in relazione alle direttive tecniche per la realizzazione e l’apposizione dei contrassegni.

Esso può fornire i contrassegni ai Cantoni già in tempo di pace.

Art. 8 Deposito protetto

L’UFPP applica, in stretta collaborazione con gli organi federali interessati, i trattati internazionali di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPBC.

Art. 9 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Allegato

(art. 9)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L’ordinanza del 17 ottobre 1984 3 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato è abrogata.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

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