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531.215.111

Ordinanza del DEFR
concernente la costituzione di scorte obbligatorie
di derrate alimentari e alimenti per animali

del 20 maggio 2019 (Stato 1° luglio 2019)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),

visto l’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del 10 maggio 2017 1
concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari
e alimenti per animali,

ordina:

Art. 1 Scorte obbligatorie

Le merci menzionate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie.

Art. 2 Qualità delle merci depositate

La qualità delle merci depositate rispetta sempre le prescrizioni della cooperativa Réservesuisse (Réservesuisse) 2 sullo standard commerciale e sull’idoneità al deposito.

Art. 3 Volume delle scorte obbligatorie di derrate alimentari

Il quantitativo totale delle seguenti merci depositate copre il fabbisogno medio della popolazione svizzera per i periodi sotto indicati:

  1. zucchero: 3 mesi;
  2. caffè: 3 mesi;
  3. riso: 4 mesi;
  4. oli e grassi commestibili: 4 mesi;
  5. cereali panificabili: 4 mesi;
  6. grano duro: 4 mesi.

La quota di segale e spelta può ammontare al massimo a un quarto del quantitativo totale di cereali panificabili.

Art. 4 Volume delle scorte obbligatorie di alimenti ricchi di energia e di proteine

Il quantitativo delle seguenti merci depositate copre il fabbisogno medio della popolazione svizzera per i periodi sotto indicati:

  1. alimenti ricchi di energia: 3 mesi;
  2. alimenti ricchi di proteine: 2 mesi.

Il quantitativo totale degli alimenti ricchi di energia è costituito per almeno la metà da grano tenero, che può essere utilizzato sia per l’alimentazione umana sia a scopo foraggero.

Sono ammessi anche i seguenti alimenti ricchi di energia:

  1. orzo;
  2. granturco;
  3. avena fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale;
  4. segale fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale;
  5. rotture di riso fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale.

Sono ammessi i seguenti alimenti ricchi di proteine:

  1. farina di estrazione di soia;
  2. residui solidi di girasole e colza fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale;
  3. glutine di granturco e proteine di patate fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale;
  4. sementi per fave di soia, colza e girasoli fino a un massimo del 4 per cento rispetto al quantitativo totale;
  5. piselli fino a un massimo del 2 per cento rispetto al quantitativo totale.

Art. 5 Basi di calcolo

Réservesuisse stabilisce il quantitativo di scorte obbligatorie in proporzione al volume totale di merci che il proprietario:

  1. ha importato nel territorio doganale svizzero;
  2. ha immesso in commercio per la prima volta sul territorio svizzero.

Réservesuisse stabilisce a tal fine un periodo di riferimento.

Réservesuisse stabilisce periodicamente i quantitativi di scorte obbligatorie.

Art. 6 Mancato raggiungimento del quantitativo di scorte obbligatorie

Per superare improvvise crisi di approvvigionamento l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) può autorizzare temporaneamente valori inferiori del 20 per cento al massimo rispetto al quantitativo totale per gruppo di merci di cui agli articoli 3 capoverso 1 lettere a–f e 4 capoverso 1 lettere a e b.

Su richiesta e dopo aver consultato Réservesuisse, l’UFAE può autorizzare in via eccezionale valori temporaneamente inferiori al quantitativo previsto per un proprietario di scorte obbligatorie.

Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie è adeguato di conseguenza.

Art. 7 Costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi e in comune

Per ogni gruppo di merci possono essere costituite scorte obbligatorie da parte di terzi o in comune per al massimo due terzi del quantitativo totale.

La fondazione e l’organizzazione di una società per la costituzione di scorte obbligatorie in comune richiedono l’approvazione dell’UFAE.

Art. 8 Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato

L’UFAE esegue la presente ordinanza.

L’UFAE può modificare l’allegato dopo aver consultato il settore Alimentazione e Réservesuisse.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.

Allegato

(art. 1)

Merci secondo l’articolo 1

1. Zucchero

Voce di tariffa doganale

Designazione della merce

  1. 1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

2. Caffè

Voce di tariffa doganale

Designazione della merce

  1. 0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato

3. Riso

Voce di tariffa doganale

Designazione della merce

  1. 1006

Riso

4. Oli e grassi commestibili

Voce di tariffa doganale

Designazione della merce

  1. 1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

  1. 1201

Fave di soia, anche frantumate

  1. 1202

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate

  1. 1203

Copra

  1. 1204

Semi di lino, anche frantumati

  1. 1205

Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati

  1. 1206

Semi di girasole, anche frantumati

  1. 1207

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati

  1. 1501

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

  1. 1502

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

  1. 1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

  1. 1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

  1. 1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

  1. 1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

  1. 1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

  1. 1514

Oli di ravizzone, di colza o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

  1. 1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

5. Cereali per l’alimentazione umana

Voce di tariffa doganale

Designazione della merce

  1. 1001

Frumento (grano) e frumento segalato

  1. 1002

Segale

6. Alimenti ricchi di energia e di proteine per l’alimentazione di animali

Voce di tariffa doganale

Designazione della merce

  1. 0713

Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

  1. 1001

Frumento (grano) e frumento segalato

  1. 1002

Segale

  1. 1003

Orzo

  1. 1004

Avena

  1. 1006

Riso

  1. 1007

Sorgo a grani

  1. 1008

Grano saraceno, miglio e scagliola, altri cereali

  1. 2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

  1. 2304

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia

  1. 2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305