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631.011 OD-DFF

Ordinanza del DFF sulle dogane (OD-DFF)

del 4 aprile 2007 (Stato 1° ottobre 2024)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visti gli articoli 3 capoverso 5, 8 capoverso 1 lettera b, 73 capoverso 2,
74 capoverso 4 e 97 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005 1 sulle dogane (LD);
visti gli articoli 66 capoverso 3, 68 capoverso 3, 119 capoverso 2, 187,
188 capoverso 2, 218 e 221 capoverso 3 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 2
sulle dogane (OD);
visti gli articoli 20 capoverso 2 e 20 a dell’ordinanza dell’11 dicembre 2000 3 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF),

ordina:

Sezione 1 Invii regalo

(art. 8 cpv. 1 lett. b LD)

Art. 1

Gli invii regalo sino a un valore di 100 franchi spediti da privati domiciliati in territorio doganale estero a privati domiciliati in territorio doganale svizzero sono esenti da dazio.

Il limite di franchigia di cui al capoverso 1 non si applica a:

  1. 4 i tabacchi manufatti;
  2. le bevande alcoliche.

Sezione 2 Traffico turistico

Art. 25

Art. 3 ...6

(art. 16 LD; art. 68 cpv. 3 OD)

Per le merci del traffico turistico soggette a dazio fanno stato le aliquote forfetarie secondo l’allegato 1.

Le aliquote forfetarie comprendono i tributi doganali, le imposte sulla birra, sul tabacco e sugli oli minerali nonché la tassa di monopolio.

Le aliquote forfetarie non comprendono l’imposta sul valore aggiunto nonché tutte le altre imposte e tasse.

Sezione 3 Passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo

Art. 4 Definizioni

(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)

Nell’ambito del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo s’intendono per:

  1. animali: animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina;
  2. animali svizzeri: animali stazionati abitualmente in territorio doganale svizzero;
  3. animali esteri: animali stazionati abitualmente in territorio doganale estero;
  4. pascolo transfrontaliero: permanenza al pascolo per oltre un giorno di animali svizzeri in territorio doganale estero o di animali esteri in territorio doganale svizzero;
  5. paese di provenienza: paese nel quale gli animali sono abitualmente stazionati.

Art. 5 Persona soggetta all’obbligo di dichiarazione

(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è il detentore degli animali.

Art. 6 Competenza

(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)

La Direzione generale delle dogane designa gli uffici doganali competenti per l’imposizione del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo.

Art. 7 Annuncio del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo

(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)

Il detentore degli animali deve annunciare all’ufficio doganale l’arrivo di una mandria con due giorni di anticipo.

L’ufficio doganale decide l’orario e il luogo dell’imposizione.

Art. 8 Condizioni per il passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo

(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)

Il detentore deve comprovare di disporre dei pascoli o delle provviste di foraggio necessari per la specie e il numero di animali.

Prima di un passaggio transfrontaliero per il pascolo gli animali devono essere rimasti almeno un mese nel loro paese di provenienza.

Art. 9 Elenco degli animali e lista degli attrezzi

(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)

Alla dichiarazione doganale vanno allegati un elenco degli animali e una lista degli attrezzi.

L’elenco degli animali deve contenere i seguenti dati:

  1. numero, specie, razza, sesso, età, luogo di provenienza e caratteristiche per l’identificazione degli animali;
  2. numero degli animali gravidi, menzionando la data presumibile del parto;
  3. numero degli animali da reddito, sempreché il latte o i latticini vengano importati in territorio doganale svizzero;
  4. luogo del passaggio transfrontaliero degli animali per il pascolo;
  5. nome e indirizzo del proprietario degli animali.

Nella lista degli attrezzi devono figurare in modo particolareggiato quali beni servano alla gestione e quali appartengano all’economia domestica del detentore degli animali.

Art. 10 Registro del bestiame

(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)

Durante il pascolo transfrontaliero il detentore degli animali deve tenere un registro del bestiame. Tutte le variazioni del numero degli animali, segnatamente le nascite, i decessi o le vendite, vanno iscritte indicandone la data.

Al momento del ritorno degli animali nel paese di provenienza il detentore deve presentare il registro all’ufficio doganale.

Art. 11 Animali nati

(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)

Gli animali nati in territorio doganale svizzero devono essere esportati nel paese di provenienza al più tardi con la mandria. Essi vanno dichiarati nel regime d’esportazione.

Gli animali nati in territorio doganale estero devono essere dichiarati nel regime di immissione in libera pratica. Essi sono ammessi in franchigia di dazio se sono annotati nel registro del bestiame e se sono importati in territorio doganale svizzero al più tardi con la mandria.

Art. 12 Latte e latticini

(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)

Il latte e i latticini degli animali da reddito menzionati nell’elenco degli animali secondo l’articolo 9 capoverso 2 sono esenti da dazio.

I latticini di animali svizzeri devono essere importati in territorio doganale svizzero entro un mese dalla reimportazione degli animali.

Il latte e i latticini di animali esteri devono essere notificati all’ufficio doganale solamente se sono esportati dal territorio doganale svizzero.

Art. 13 Animali morti

(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)

La carne fresca e le pelli gregge di animali svizzeri periti o abbattuti d’urgenza in territorio doganale estero sono esenti da dazio.

Gli animali esteri periti o abbattuti d’urgenza in territorio doganale svizzero non devono essere esportati se vengono distrutti in detto territorio. Occorre presentare all’ufficio doganale un certificato di distruzione ufficiale.

Art. 147 Controlli

(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) 8 è abilitato a verificare il registro del bestiame durante il pascolo transfrontaliero.

Sezione 4 Obbligazione doganale

Art. 159 Modalità di pagamento

(art. 73 cpv. 2 LD)

L’obbligazione doganale può essere pagata come segue:

  1. nell’ambito della procedura accentrata di conteggio dell’UDSC (PCD): non in contanti mediante fattura;
  2. in contanti e in franchi svizzeri;
  3. in contanti e nelle valute estere accettate dall’UDSC al tasso di cambio fissato da quest’ultima;
  4. mediante carta di debito o credito accettata dall’UDSC;
  5. mediante assegni accettati dall’UDSC.

Art. 16 Agevolazioni di pagamento

(art. 73 cpv. 2 LD)

Nell’ambito della PCD il termine di pagamento è di 60 giorni al massimo, a condizione che venga effettuato un deposito in contanti.

L’UDSC può, su richiesta, autorizzare pagamenti rateali se, a causa della situazione del debitore, il pagamento dell’intera obbligazione doganale comporterebbe per esso notevoli difficoltà economiche o sociali.

Art. 1710 Interesse di mora e rimunerativo

(art. 74 cpv. 2 e 4 LD; art. 187 cpv. 1 e 188 cpv. 2 OD)

L’importo dell’interesse di mora e di quello rimunerativo nonché la deroga all’obbligo di pagamento dell’interesse sono disciplinati nell’ordinanza del DFF dell’11 dicembre 2009 11 concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio.

Sezione 5 Realizzazione del pegno doganale e vendita di titoli

Art. 1812

Art. 19 Avviso d’incanto

(art. 87 cpv. 3 LD; art. 221d OD)13

L’UDSC annuncia l’incanto di un pegno doganale con bando pubblico.

Essa informa le seguenti persone per lettera raccomandata in merito alla realizzazione, sempre che esse risultino note all’UDSC e siano domiciliate o abbiano un recapito in Svizzera:14

  1. il debitore doganale o il fideiussore;
  2. il proprietario del pegno doganale;
  3. le persone che possiedono o custodiscono la merce o la cosa.

Art. 20 Condizioni dell’incanto

(art. 87 cpv. 3 LD; art. 221d OD)15

Prima di procedere all’incanto, l’UDSC stabilisce le condizioni dello stesso. Esse comprendono:

  1. il modo di chiamata delle merci all’asta (isolatamente o a lotti);
  2. il prezzo minimo di aggiudicazione;
  3. il modo di pagamento; e
  4. l’indicazione che l’incanto ha luogo senza garanzia (art. 234 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni, CO16).

L’UDSC stabilisce il prezzo minimo di aggiudicazione in modo tale che corrisponda all’importo del credito garantito dal pegno doganale.

Art. 21 Modo di procedere

(art. 87 cpv. 3 LD; art. 221d OD)17

Gli uffici d’esecuzione oppure le autorità o le organizzazioni competenti secondo il diritto cantonale sono responsabili dello svolgimento delle vendite all’incanto.

L’incanto può avvenire al più presto dieci giorni dopo l’avviso.

L’ufficio competente per l’incanto aggiudica la merce o la cosa in vendita al maggior offerente, qualora l’offerta raggiunga il prezzo minimo di aggiudicazione. D’intesa con l’UDSC, esso può consentire la delibera anche ad un prezzo inferiore se dalle circostanze si può inferire l’improbabilità che un secondo incanto dia miglior risultato.

Detto ufficio deve redigere un verbale dell’incanto e trasmetterne una copia all’UDSC.

L’incanto può essere impugnato conformemente all’articolo 230 CO 18 .

Art. 22 Pagamento del prezzo della delibera

(art. 87 cpv. 3 LD; art. 221d OD)19

La persona alla quale è fatta la delibera è vincolata dalla propria offerta (art. 231 CO 20 ).

La merce o la cosa aggiudicata non è consegnata se non dopo il pagamento o la prestazione d’una garanzia. La conservazione avviene per conto e a rischio del deliberatario.

Se il deliberatario non osserva i propri impegni, l’UDSC può sia rescindere il contratto di vendita sia esigere il prezzo ricorrendo alla garanzia in sue mani.

Art. 23 Secondo incanto

(art. 87 cpv. 3 LD; art. 221d OD)21

Se non vi fu aggiudicazione o se il contratto di vendita fu rescisso, viene ordinato un secondo incanto.

In questo secondo incanto non viene fissato un prezzo minimo di aggiudicazione.

Le disposizioni degli articoli 19–22 si applicano per analogia.

Se il pegno doganale rimane invenduto anche dopo il secondo incanto, si procede a una vendita a trattativa privata.

Art. 24e2522

Art. 26 Vendita di titoli

(art. 87 cpv. 3 LD; art. 221d OD)23

Prima di procedere alla vendita dei titoli depositati, l’UDSC fissa un termine per il pagamento del debito doganale.

La vendita di titoli è ammessa soltanto se:

  1. vi è una decisione dell’UDSC passata in giudicato; e
  2. il termine fissato per il pagamento del debito doganale secondo l’articolo 196 OD è scaduto inutilizzato.

La vendita di titoli viene effettuata dalla Banca nazionale svizzera su ordine dell’UDSC.

Per il rimanente si applica per analogia l’articolo 25.

Sezione 6 Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Art. 27 Funzioni e gradi nel Corpo delle guardie di confine

(art. 91 cpv. 2 LD; art. 221e cpv. 3 OD)24

Le funzioni dei membri del Corpo delle guardie di confine e i gradi ad esse assegnati figurano nell’allegato 2.

Se a una funzione sono assegnati più gradi, il capo del Corpo delle guardie di confine stabilisce il grado nel singolo caso.

In caso di passaggio a una funzione assegnata a un grado inferiore il capo del Corpo delle guardie di confine decide se il grado attuale può essere mantenuto.

Il capo del Corpo delle guardie di confine può assegnare temporaneamente un grado superiore ai membri del Corpo delle guardie di confine che, nell’esercizio della loro funzione, espletano compiti particolarmente impegnativi. 25

Art. 2826

Art. 2927 Circondari doganali e regioni guardie di confine

(art. 91 cpv. 1 e 2 LD; art. 221e cpv. 2 OD)

Il territorio svizzero è suddiviso nei seguenti sei circondari doganali:

  1. Nord: i Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia;
  2. Nord-Est: i Cantoni di Zurigo, Lucerna, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Sciaffusa e Turgovia;
  3. Est: i Cantoni di Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo e Grigioni;
  4. Sud: i Cantoni di Uri e Ticino;
  5. Ovest: i Cantoni di Vaud, Vallese e Ginevra;
  6. Centro: i Cantoni di Berna, Friburgo, Soletta, Neuchâtel e Giura.

Il territorio svizzero è suddiviso in sei regioni guardie di confine. Esse corrispondono ai circondari doganali di cui al capoverso 1.

Art. 29a28

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 30 Diritto previgente: abrogazione

L’abrogazione del diritto previgente è disciplinata nell’allegato 3.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

Allegato 129

(art. 3)

Tariffa doganale per il traffico turistico

Gruppo
tariffale

Designazione della merce

Aliquota forfetaria
(franchi)

1

Carne e preparazioni di carne, ad eccezione della selvaggina:

  1. fino a 10 kg per persona

17.– il kg

  1. più di 10 kg per persona

23.– il kg

2

Burro, crema di latte

16.– il kg/l

3

Oli, grassi, margarina per l’alimentazione umana

2.– il kg/l

4

Bevande alcoliche:

  1. con tenore alcolico fino a 18 % vol.
  2. con tenore alcolico superiore a 18 % vol.

2.– il l

15.– il l

5

Tabacchi manufatti:

  1. sigarette/sigari/tabacchi manufatti da riscaldare
  1. 0.25 il pezzo
  1. altri tabacchi manufatti
  1. 0.10 il g
  1. prodotti contenenti nicotina da utilizzare nelle sigarette elettroniche
  1. 0.25 il ml
  1. cartucce contenenti nicotina
  1. 0.25 il pezzo
  1. sigarette elettroniche monouso
  1. 2.50 il pezzo

6

Carburanti

0.80 il l

7

Altre merci

esenti

Allegato 230

(art. 27 cpv. 1)

Funzioni e gradi nel Corpo delle guardie di confine

Funzione

Grado

Capo del Corpo delle guardie di confine

Brigadiere nel CGCF

Capo di una regione guardie di confine

Colonnello nel CGCF

Capo dello stato maggiore del Corpo delle guardie di confine

Tenente colonnello nel CGCF

Capo dello stato maggiore della regione guardie di confine
Capo posto

Maggiore nel CGCF

Ufficiale d’impiego
Agente di collegamento

Capitano nel CGCF

Specialista

Primo tenente, tenente, aiutante di stato maggiore, aiutante, sergente maggiore o sergente nel CGCF

Capo dell’ambito specializzato
Capo dell’ambito di servizio

Maggiore, capitano, primo tenente, tenente, aiutante di stato maggiore, aiutante, sergente maggiore nel CGCF

Capo unità

Primo tenente nel CGCF

Capo gruppo

Sergente maggiore nel CGCF

Responsabile tecnico

Aiutante, sergente maggiore
o sergente nel CGCF

Capo squadra
Collaboratore

Sergente nel CGCF

Guardia di confine
Collaboratore

Caporale o appuntato nel CGCF o guardia di confine

Allegato 3

(art. 30)

Diritto previgente: abrogazione

I seguenti atti normativi sono abrogati:

  1. Ordinanza del DFF del 5 ottobre 195931 concernente la regione di Samnaun e di Sampuoir esclusa dal territorio doganale svizzero;
  2. Ordinanza del 24 agosto 197332 concernente la riduzione del dazio sui veicoli a motore importati come masserizie di trasloco;
  3. Ordinanza del DFF del 1° marzo 196833 concernente il deposito in transito nei porti renani;
  4. Ordinanza del DFF del 31 dicembre 196434 concernente il deposito in transito di cereali e di simili merci di gran consumo nei porti renani;
  5. Ordinanza del 4 aprile 197235 concernente il trattamento doganale del bestiame destinato all’alpeggio e allo svernamento;
  6. Ordinanza del DFF del 1° febbraio 200236 concernente la tariffa doganale per il traffico viaggiatori;
  7. Ordinanza del DFF del 10 dicembre 200237 sulle competenze penali dell’Amministrazione delle dogane;
  8. Regolamento del 2 dicembre 197138 concernente l’importazione in franchigia di materiale da guerra della Confederazione.