Il termine generale di scadenza è il 1° marzo dell’anno civile successivo a quello fiscale. Per questo termine deve essere allestito un calcolo provvisorio o definitivo giusta l’articolo 162 capoverso 1 LIFD. Il Cantone può tuttavia rinunciare ad allestire calcoli provvisori per importi inferiori a 300 franchi. 4
Sono salvi i termini particolari di scadenza a tenore dell’articolo 161 capoversi 3 e 4 LIFD.
L’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta può anticipare il termine di scadenza fino a due mesi dopo la chiusura dell’esercizio commerciale per le persone giuridiche il cui esercizio commerciale non coincide con l’anno civile (periodo fiscale giusta l’art. 79 cpv. 2 LIFD).