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Decreto federale che approva la convenzione tra la Svizzera e l’Italia relativa alla regolazione del lago di Lugano, come pure l’assegnazione di un sussidio al Cantone Ticino

del 7 dicembre 1956 (Stato 15 febbraio 1958)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera;

visto gli articoli 85 numero 5 e 23 della Costituzione federale 1 ;
visto la domanda del 26 giugno 1953 del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 1956 2 ,

decreta:

Art. 1

È approvata la convenzione del 17 settembre 1955 3 tra la Svizzera e l’Italia relativa alla regolazione del lago di Lugano (detta qui di seguito «convenzione»).

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla, in quanto il Cantone Ticino dichiari, nel termine di 6 mesi a contare dalla data del presente decreto, d’accettare le disposizioni seguenti.

Art. 2

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino assume tutti gli obblighi derivanti alla Svizzera da la costruzione, la manutenzione, il rinnovo e le modifiche eventuali delle opere necessarie alla regolazione del lago di Lugano, come pure quelli inerenti all’esercizio dello sbarramento.

Art. 3

  1. Per l’esecuzione dei lavori previsti nell’articolo II della convenzione4, è assegnato al Cantone Ticino un sussidio del 50 per cento delle spese effettive, ma al massimo di 2 milioni di franchi. Il Consiglio federale ha tuttavia la facoltà di accordare parimente un sussidio del 50 per cento delle spese suppletive che fossero cagionate da un aumento dei prezzi di costruzione.
  2. Nel calcolare il sussidio, sarà tenuto conto delle spese di costruzione vera e propria, comprese quelle d’acquisto dei fondi e dei diritti necessari, come pure delle spese di progettazione, della direzione dei lavori e dell’allestimento dei piani d’esecuzione.
  3. Il sussidio è pagato a rate annuali, a mano a mano che progrediscono i lavori, in base ai conti e ai documenti giustificativi presentati dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Art. 4

Ove sia necessario, il Consiglio federale ha la facoltà di concedere al Cantone Ticino il diritto d’espropriazione, conformemente alla legge federale del 20 giugno 1930 5 sull’espropriazione, per i lavori da eseguirsi su territorio svizzero.

Art. 5

Il presente decreto è sottoposto alle disposizioni dell’articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale 6 , concernente il referendum in materia di trattati internazionali.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo. Data dell’entrata in vigore: 15 febbraio 1958 7