Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC):
- rilascia, modifica, rinnova e proroga concessioni nell’ambito di competenza della Confederazione e rilascia le relative concessioni complementari;
- emana misure provvisionali per quanto sia competente nel merito;
- nomina i membri della Commissione federale dell’economia delle acque e delle delegazioni svizzere nelle commissioni internazionali incaricate delle centrali idroelettriche di frontiera, nonché i commissari federali per le centrali idroelettriche di frontiera.
L’Ufficio federale dell’energia (UFE) è competente in particolare per i seguenti compiti:
- esercitare l’alta vigilanza sull’utilizzazione delle forze idriche (art. 1 cpv. 1 LUFI);
- coordinarsi con le autorità estere, in particolare per la conclusione di trattati internazionali nell’ambito di applicazione della legge sulle forze idriche, condurre negoziati con queste autorità e procedere ai lavori necessari a tal fine;
- dirigere tutte le procedure in materia di diritti d’acqua, comprese le procedure di risanamento secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera e LUFI, emanare le necessarie decisioni incidentali e svolgere compiti che precedono e seguono le procedure;
- porre in vigore le concessioni rilasciate dal DATEC;
- autorizzare l’inizio anticipato dei lavori; sono fatte salve le disposizioni del diritto in materia di sussidi;
- decidere in merito alle domande di proroga dei termini relative all’attuazione di prescrizioni contenute nella concessione e nelle autorizzazioni rilasciate con la concessione;
- effettuare il collaudo degli impianti e delle misure ambientali;
- sorvegliare l’attuazione delle concessioni e delle autorizzazioni nonché il rispetto degli atti normativi e dei trattati internazionali rilevanti; fare eseguire le prescrizioni contenute nella concessione e nelle autorizzazioni;
- emanare le decisioni necessarie all’esecuzione della concessione e delle autorizzazioni rilasciate con la concessione;
- riscuotere le tasse secondo l’articolo 49 capoverso 1 secondo periodo LUFI per il finanziamento dei contributi di compensazione e versarle;
- autorizzare modifiche minori concernenti gli impianti esistenti e le misure edilizie e ambientali autorizzate dal DATEC;
- autorizzare l’impiego a titolo sperimentale di apparecchi alternativi per l’utilizzazione delle forze idriche.