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Legge federale concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale (Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni)

del 25 giugno 1976 (Stato 1° gennaio 2009)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 37 bis della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 1976 2 ,

decreta:

Capo primo: Contributo alla prevenzione degli infortuni

Art. 1 Riscossione

Il detentore di un veicolo a motore deve pagare annualmente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale.

Il contributo ammonta all’1 per cento al massimo del premio netto dell’assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore. È stabilito dal Consiglio federale.

Gli assicuratori della responsabilità civile riscuotono il contributo unitamente al premio e lo versano al «Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali».

La Confederazione, le sue aziende e i suoi stabilimenti sono esonerati dall’obbligo di contributo. Essi prendono, nel loro ambito, provvedimenti di prevenzione degli infortuni.

Art. 2 Impiego

I contributi sono impiegati per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale.

È esclusa la partecipazione alle spese delle misure concernenti l’edilizia stradale e la polizia della circolazione.

Capo secondo: Fondo per la prevenzione degli infortuni stradali

Art. 3 Istituzione

La Confederazione istituisce, sotto la designazione di «Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali» (detto qui di seguito «Fondo») un ente pubblico con personalità giuridica e con sede in Berna.

Art. 4 Compiti

Il Fondo promuove e coordina i provvedimenti per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale. Può prenderne di moto proprio.

Esso amministra i mezzi di cui dispone, grazie alla riscossione dei contributi, e ne decide l’impiego.

Art. 5 Organi

Gli organi del Fondo sono la commissione amministrativa e la segreteria.

Art. 6 Commissione amministrativa

La commissione amministrativa è composta di 15 membri al massimo. Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri. La Confederazione, i Cantoni, le associazioni e le organizzazioni della circolazione stradale come pure gli assicuratori vi sono equamente rappresentati.

La commissione amministrativa ha segnatamente le seguenti competenze:

  1. emana un regolamento d’organizzazione e un regolamento sull’impiego dei contributi alla prevenzione degli infortuni;
  2. stabilisce il preventivo annuo delle spese amministrative;
  3. esamina e approva i conti e il rapporto annuali;
  4. decide sull’impiego dei mezzi nel singolo caso;
  5. presenta al Consiglio federale una proposta per la determinazione del contributo alla prevenzione degli infortuni.

Art. 7 Segreteria

La segreteria è l’organo esecutivo.

È tenuta dall’Ufficio federale delle strade 3 . Il Fondo ne assume le spese. 4

Art. 8 Vigilanza

Il Fondo sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

Il regolamento d’organizzazione e quello sull’impiego dei contributi alla prevenzione degli infortuni come pure il rapporto e i conti annuali devono essere approvati dal Consiglio federale.

Capo terzo: Protezione giuridica, sanzioni

Art. 9 Protezione giuridica

Contro le decisioni del Fondo è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. 5

Per il resto sono applicabili le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Art. 106 Sorveglianza e sanzioni

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) sorveglia la riscossione e il versamento del contributo alla prevenzione degli infortuni secondo la legislazione sulla sorveglianza degli assicuratori. 7

È applicabile l’articolo 86 della legge del 17 dicembre 2004 8 sulla sorveglianza degli assicuratori.

Nel caso di infrazione grave, la FINMA può intimare all’assicuratore di responsabilità civile di rispettare i suoi obblighi, comminandogli la revoca dell’autorizzazione. Se il termine della comminatoria decorre infruttuoso, la FINMA gli revoca l’autorizzazione a esercitare l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore. 9

Capo quarto: Disposizioni finali

Art. 11 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 12 Disposizione transitoria

Il Consiglio federale può, fino alla designazione degli organi del Fondo, delegarne i compiti alla fondazione attuale «Fondo per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale».

Art. 13 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1977 10

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