Lexipedia

742.140 LFIF

Legge federale concernente il Fondo per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (Legge sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, LFIF)

del 21 giugno 2013 (Stato 1° gennaio 2022)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 87 a della Costituzione federale 1 (Cost.);
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 2012 2 ,

decreta:

Art. 1 Fondo

Il Fondo per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (Fondo) è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

La legge federale del 7 ottobre 2005 3 sulle finanze della Confederazione è applicabile a titolo sussidiario.

Art. 24 Contabilità del Fondo

La contabilità del Fondo si compone di un conto economico, di un bilancio e di un conto degli investimenti.

Il conto economico contempla almeno:

  1. come ricavi:1.i conferimenti sotto forma di entrate a destinazione vincolata,2.i conferimenti dal bilancio generale della Confederazione secondo l’articolo 87a capoverso 2 lettera d della Costituzione federale,3.gli interessi attivi sui mutui;
  2. come spese:1.i prelievi per l’esercizio,2.gli interessi passivi sugli impegni del Fondo,3.gli ammortamenti di attivi,4.5le indennità di cui all’articolo 9o capoverso 1 lettera b della legge federale del 20 dicembre 19576 sulle ferrovie (Lferr),5.7la rimunerazione dei compiti sistemici secondo l’articolo 37 Lferr.

Il bilancio comprende l’insieme degli attivi e degli impegni, nonché il capitale proprio.

Il conto degli investimenti contempla almeno la concessione di mutui e gli investimenti nel mantenimento della qualità e nell’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria nonché gli investimenti nella ricerca corrispondente. 8 Ne sono escluse le uscite non attivabili che figurano come tali al capoverso 2 lettera b numero 1.

Art. 3 Conferimenti

Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei singoli versamenti attribuiti al Fondo.

Gli importi di cui agli articoli 87 a capoverso 2 lettera d e 196 numero 3 capoverso 2 Cost. si basano sui prezzi del 2014. Sono adeguati annualmente all’evoluzione del prodotto interno lordo reale e seguono l’indice nazionale dei prezzi al consumo. 9 Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.

Art. 4 Prelievi

L’Assemblea federale stabilisce con un decreto federale semplice, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, gli importi prelevati annualmente dal Fondo. Tali prelievi sono suddivisi sui seguenti ambiti:

  1. esercizio e mantenimento della qualità;
  2. ampliamento;
  3. 10 ricerca;
  4. 11 indennità per il Servizio di assegnazione delle tracce;
  5. 12 rimunerazione dei compiti sistemici secondo l’articolo 37 Lferr13.

I prelievi devono garantire prioritariamente il fabbisogno per l’esercizio e il mantenimento della qualità.

Se i lavori avanzano più rapidamente del previsto e il livello dei costi è conforme alla pianificazione, il Consiglio federale può aumentare del 15 per cento al massimo il credito a preventivo annuale stanziato per l’ampliamento di cui al capoverso 1 lettera b.

Art. 5 Limite di spesa

Per i prelievi di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera a, l’Assemblea federale stabilisce di volta in volta un limite di spesa quadriennale.

Nell’ambito del messaggio concernente il limite di spesa, il Consiglio federale informa l’Assemblea federale sullo stato degli impianti e sul grado di utilizzo dell’infrastruttura.

Art. 614 Crediti d’impegno

I crediti d’impegno per le fasi di ampliamento sono retti dall’articolo 58 Lferr 15 .

Art. 7 Indebitamento, riserva e remunerazione

Il Fondo non può indebitarsi oltre l’ammontare dell’anticipo.

Dal 1° gennaio 2020 il Fondo costituisce una riserva adeguata. 1617

L’avere non è remunerato.

Art. 8 Approvazione dei conti e pianificazione finanziaria

Il Consiglio federale sottopone annualmente per approvazione la contabilità del Fondo all’Assemblea federale.

Stabilisce per il Fondo una pianificazione finanziaria su tre anni. Ne informa l’Assemblea federale, in margine al preventivo del Fondo.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza dell’Assemblea federale del 9 ottobre 1998 18 relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari è abrogata.

Art. 10 Assunzione di attivi e passivi del fondoper i grandi progetti ferroviari nonché di mutui19

Con l’entrata in vigore del decreto federale del 20 giugno 2013 20 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»), il Fondo si assume tutti gli attivi e i passivi del fondo per i grandi progetti ferroviari.

Contemporaneamente il Fondo si assume i mutui concessi a carico del bilancio ordinario della Confederazione per investimenti nell’infrastruttura ferroviaria.

Il Fondo si assume i mutui concessi per investimenti nell’infrastruttura ferroviaria alle imprese aventi diritto a indennità, se è stato presentato il conteggio del relativo progetto. 21

I mutui rimborsabili condizionalmente contabilizzati nel Fondo possono essere trasferiti nel conto della Confederazione su decisione del Consiglio federale. 22

Art. 11 Estinzione dell’anticipo

A partire al più tardi dal 1° gennaio 2019 e sino alla completa estinzione dell’anticipo, nel preventivo e nella pianificazione finanziaria del Fondo sono destinati alla rimunerazione e al rimborso dell’anticipo almeno il 50 per cento dei conferimenti di cui all’articolo 87 a capoverso 2 lettera a Cost. nonché i conferimenti di cui all’articolo 196 numero 3 capoverso 2 Cost. … 23

Sull’anticipo sono prelevati tassi di interesse conformi al mercato. L’Amministrazione federale delle finanze stabilisce i dettagli.

Art. 1224 Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2017

In deroga all’articolo 7 capoverso 1, fino alla fine del 2020 al Fondo possono essere concessi anticipi a carico del bilancio della Confederazione per un importo complessivo massimo di 150 milioni di franchi.

Sugli anticipi sono prelevati tassi di interesse conformi al mercato. L’Amministrazione federale delle finanze stabilisce i dettagli. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2016 25