La presente legge disciplina i compiti e i poteri degli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico.
Sono imprese di trasporto ai sensi della presente legge:
- le imprese ferroviarie titolari di una concessione secondo l’articolo 5 o di un’autorizzazione secondo l’articolo 9 della legge federale del 20 dicembre 19574 sulle ferrovie;
- le imprese ferroviarie, di trasporto a fune, filoviarie, di autobus e di navigazione titolari di una concessione secondo l’articolo 6 della legge del 20 marzo 20095 sul trasporto di viaggiatori.