I rifugiati con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto alle rendite ordinarie dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti come anche alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione per l’invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri. Chiunque riceva una rendita deve adempiere personalmente alla condizione del domicilio e della dimora abituale in Svizzera.
I rifugiati con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, come anche dell’assicurazione per l’invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri quando, immediatamente prima della data a contare dalla quale essi chiedono la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera per un periodo di cinque anni.