Hanno diritto a una riduzione dei premi gli assicurati beneficiari di rendite ed i loro familiari assicurati, se i premi medi giusta l’articolo 7 eccedono il 6 per cento del reddito determinante secondo l’articolo 6.
Quale riduzione dei premi è versato l’ammontare della differenza tra i premi medi e il 6 per cento del reddito determinante, ma al massimo il premio effettivamente dovuto dal beneficiario della rendita.
Non hanno diritto alla riduzione dei premi i beneficiari di rendite la cui sostanza netta supera 100 000 franchi, rispettivamente 150 000 franchi in caso di famiglie con figli. I versamenti di capitale delle casse pensioni e di altri istituti di previdenza vanno dedotti dalla sostanza computabile e addizionati al reddito conformemente all’articolo 4 capoverso 2. Nel caso delle famiglie si prende in considerazione la totalità delle sostanze nette dei membri che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza.
Per la sostanza netta, la situazione familiare e lo Stato di residenza è determinante la situazione al 1° gennaio dell’anno per il quale è stata chiesta la riduzione dei premi. Se la richiesta è inoltrata ad anno iniziato, sono determinanti la sostanza netta, la situazione familiare e lo Stato di residenza alla nascita del diritto alla riduzione dei premi.
Per il reddito computabile ai sensi dell’articolo 4 sono determinanti le entrate che saranno presumibilmente ottenute nell’anno per cui si chiede la riduzione dei premi.