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Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell’utilizzo di attrezzature a pressione (Ordinanza sull’utilizzo di attrezzature a pressione)

del 15 giugno 2007 (Stato 19 luglio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 83 della legge federale del 20 marzo 1981 1 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
visto l’articolo 40 della legge del 13 marzo 1964 2 sul lavoro,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza stabilisce le misure che devono essere prese per assicurare la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell’utilizzo di attrezzature a pressione.

Essa si applica a:

  1. attrezzature a pressione con rischio di surriscaldamento, per le quali è stata fissata secondo l’articolo 10 una pressione massima di esercizio (pressione di concessione [PC]) superiore a 0,5 bar e nelle quali il prodotto della pressione per il volume (bar × litri) è superiore a 200;
  2. recipienti a pressione con contenuti gassosi e senza rischio di surriscaldamento, la cui pressione di concessione (PC) è superiore a 2 bar e il prodotto della pressione per il volume (bar × litri) è superiore a 3000;
  3. recipienti a pressione con contenuti fluidi e senza rischio di surriscaldamento, la cui pressione di concessione (PC) è superiore a 50 bar e il prodotto della pressione per il volume (bar × litri) è superiore a 10 000;
  4. tubazioni contenenti vapore o acqua calda con una temperatura superiore a 110 °C, la cui pressione di concessione (PC) è superiore a 2 bar, la dimensione nominale (DN) è superiore a 100 e il prodotto della pressione per la dimensione nominale (bar × DN) è superiore a 3500;
  5. accessori di sicurezza e accessori a pressione da montare su attrezzature a pressione secondo le lettere a–d.

La presente ordinanza si applica anche alle attrezzature a pressione che sottostanno all’ordinanza del 29 novembre 2002 3 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) o all’ordinanza del 3 dicembre 1996 4 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RSD), purché adempiano i criteri del capoverso 2 e siano utilizzate in modo fisso.

Art. 2 Altro diritto applicabile

Per quanto la presente ordinanza non preveda un disciplinamento speciale, si applicano in particolare l’ordinanza del 19 dicembre 1983 5 sulla prevenzione degli infortuni (OPI) e l’ordinanza 4 del 18 agosto 1993 6 concernente la legge sul lavoro.

Art. 3 Definizioni

Si applicano le definizioni contenute nell’ordinanza del 20 novembre 2002 7 sulle attrezzature a pressione.

Art. 4 Esigenze relative alle attrezzature a pressione

Possono essere impiegate soltanto attrezzature a pressione che, se utilizzate conformemente alla loro destinazione e con la dovuta cura, non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

L’esigenza di cui al capoverso 1 è considerata in particolare adempiuta se l’azienda utilizza attrezzi a pressione che osservano le disposizioni relative alla messa in circolazione contenute nel corrispondente atto normativo.

Occorre provvedere, mediante misure appropriate, affinché la pressione massima e la temperatura massima ammissibili, specificate dal fabbricante per una determinata attrezzatura a pressione, non possano essere superate durante l’utilizzazione.

Art. 5 Montaggio e installazione di attrezzature a pressione

Le attrezzature a pressione e i relativi dispositivi devono essere montati e installati osservando le indicazioni del fabbricante e integrati nell’ambiente di lavoro in maniera che:

  1. le sostanze che ne fuoriescono, in particolare i liquidi, i gas e i vapori, non possano accumularsi o diffondersi in maniera pericolosa; all’occorrenza, i locali devono essere sufficientemente ventilati;
  2. le sostanze che fuoriescono dai dispositivi destinati a limitare la pressione siano evacuate senza pericolo;
  3. gli effetti esterni, in particolare meccanici, termici o chimici, non possano provocare pericoli.

Art. 6 Protezione contro le esplosioni

In prossimità di attrezzature a pressione contenenti fluidi infiammabili devono essere prese misure di protezione adeguate contro il rischio d’incendio e d’esplosione.

Art. 7 Protezione contro l’accesso non autorizzato

Le attrezzature a pressione e le loro valvole devono essere sufficientemente protette contro l’accesso non autorizzato che può provocare pericoli.

Art. 8 Manutenzione

Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte a manutenzione conformemente alle istruzioni del fabbricante. A tale proposito occorre tener conto della loro destinazione e ubicazione.

La manutenzione dev’essere eseguita secondo un piano stabilito in anticipo e i risultati vanno documentati.

Art. 9 Utilizzazione di attrezzature a pressione appartenenti a terzi

Chiunque ottiene che un terzo gli metta a disposizione un’attrezzatura a pressione è responsabile del rispetto delle disposizioni della presente ordinanza.

Art. 108 Fissazione della pressione di concessione

Prima della messa in servizio di un’attrezzatura a pressione, l’azienda deve fissare la pressione massima di esercizio (pressione di concessione [PC]). Quest’ultima non dev’essere superiore alla pressione massima ammissibile (PS), specificata dal fabbricante, di cui all’articolo 2 numero 8 della direttiva 2014/68/UE 9 (direttiva UE sulle attrezzature a pressione), a cui rimanda l’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 25 novembre 2015 10 sulle attrezzature a pressione..

Sezione 2 Obbligo di notifica e ispezione

Art. 11 Obbligo di notifica

L’azienda deve notificare per scritto all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) le attrezzature a pressione prima della loro messa in servizio nonché ogni modifica importante.

La notifica contiene le seguenti indicazioni:

  1. i dati tecnici essenziali dell’attrezzatura a pressione;
  2. l’ubicazione e lo scopo dell’impiego;
  3. le misure di protezione;
  4. eventualmente, indicazioni sulla qualifica dell’azienda per eseguire determinate ispezioni internamente all’azienda.

L’INSAI tiene un registro delle attrezzature a pressione notificate.

Art. 12 Obbligo di ispezione

Le attrezzature a pressione vanno sottoposte periodicamente a ispezione.

Le ispezioni servono a stabilire lo stato di un’attrezzatura a pressione dal profilo della sicurezza. Devono essere eseguite, indipendentemente dalla manutenzione di cui all’articolo 8, quando l’attrezzatura a pressione non è in esercizio e quando è in esercizio; i risultati delle ispezioni sono documentati.

I costi delle ispezioni sono a carico dell’azienda.

Art. 13 Esonero dall’obbligo di ispezione

L’INSAI può, su richiesta dell’azienda, esonerare attrezzature a pressione dall’obbligo di ispezione se la sicurezza di esercizio è garantita per quanto riguarda la perdita di materiale, le alterazioni del materiale dovute al fluido, la pressione e il funzionamento.

Dopo ogni modifica importante dell’attrezzatura a pressione, l’INSAI esamina se l’esonero dall’obbligo di ispezione è giustificato.

Art. 14 Competenza in materia di ispezioni

Le ispezioni sono eseguite dall’organizzazione incaricata ai sensi dell’articolo 85 capoverso 3 LAINF (organizzazione qualificata). Essa le esegue d’intesa con l’azienda.

L’INSAI può incaricare gli ispettorati degli utilizzatori di eseguire le ispezioni periodiche. Essi devono essere accreditati conformemente alla norma ISO/CEI 17020, tipo B 11 .

Le ispezioni delle attrezzature a pressione senza rischio di surriscaldamento durante l’esercizio possono essere eseguite dall’azienda, per quanto essa sia qualificata a farlo e presenti un piano d’ispezione.

L’organizzazione qualificata e gli ispettorati degli utilizzatori devono comunicare all’azienda il risultato delle ispezioni periodiche eseguite e farlo iscrivere nel registro.

Art. 15 Riparazioni e modifiche

Le riparazioni e le modifiche di attrezzature a pressione possono essere eseguite unicamente d’intesa con l’organizzazione qualificata o con l’ispettorato degli utilizzatori.

Art. 16 Direttive

La commissione di coordinamento prevista dall’articolo 85 capoverso 2 LAINF emana, conformemente all’articolo 52 a OPI 12 , direttive sull’attuazione della presente ordinanza.

Sezione 3 Disposizioni finali

Art. 17 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

  1. Ordinanza del 9 aprile 192513 concernente l’impianto e l’esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore;
  2. Ordinanza del 19 marzo 193814 concernente l’impianto e l’esercizio di recipienti a pressione.

L’OPI 15 è modificata come segue: ... 16

Art. 18 Disposizione transitoria relativa ai controlli periodici secondo il diritto anteriore

Le attrezzature a pressione che sottostanno all’obbligo di autorizzazione utilizzate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono sottoposte al diritto anteriore sino alla prossima ispezione interna dell’attrezzatura a pressione da parte dell’organizzazione qualificata. È possibile sottoporle anticipatamente alle disposizioni della presente ordinanza d’intesa con l’organizzazione qualificata.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1º luglio 2007.