901.21
Ordinanza
sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d’interesse nelle regioni montane
del 15 gennaio 2020 (Stato 1° marzo 2020)
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 dicembre 1976 1 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d’interesse nelle regioni montane è abrogata.
II
Disposizione transitoria dell’abrogazione del 15 gennaio 2020
Gli affari non ancora conclusi al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono disciplinati secondo il diritto anteriore.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2020.