Possono essere prodotti e certificati (s.l.) unicamente il materiale di moltiplicazione e le piante:
- di una varietà ammessa nell’elenco delle varietà;
- derivanti direttamente da materiale di moltiplicazione, secondo le norme di filiazione definite negli articoli 5 a 7;
- prodotti da un produttore riconosciuto per la produzione della specie e della categoria (art. 14); e
- prodotti in particelle che sono state registrate (art. 17) e ammesse per la produzione di materiale certificato (s.l.) (art. 19).
Nel caso di una certificazione clonale, sono ammessi alla certificazione solo i cloni menzionati nell’elenco delle varietà.
Il numero massimo di generazioni ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettera b è fissato a:
- una per il melo, l’albicocco, il ciliegio, l’agriotto, il susino, il pesco, il pero e il cotogno;
- due per la fragola.
Il numero massimo di generazioni ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b è fissato a una per il melo, l’albicocco, il ciliegio, l’agriotto, il susino, il pesco, il pero, il cotogno e la fragola.
L’Ufficio federale può autorizzare, in deroga al capoverso 3, la moltiplicazione di una generazione supplementare di materiale di base se la disponibilità in materiale iniziale sul mercato è insufficiente. Esso stabilisce le esigenze relative a questa produzione.