(art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi)
Gli obblighi di comunicazione secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol) devono essere adempiuti dal titolare dell’autorizzazione (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a–d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l’art. 120 cpv. 1 LICol).
Per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
- gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d’autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
- per le direzioni di fondi all’interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
- nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
- ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l’offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.
Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l’offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.
L’indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente:
- l’indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l’esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
- l’indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:1.la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull’esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e2.tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull’esercizio del diritto di voto.
Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
- un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
- una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell’elenco di cui al capoverso 6 lettera a.
Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
Indicazioni circa l’identità degli investitori non sono necessarie.