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AS 2002 665

Ordinanza del DFI concernente le procedure e i trattamenti enologici ammessi

Ordinanza del DFI concernente le procedure e i trattamenti enologici ammessi

del 27 marzo 2002

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 368 capoverso 4 dell’ordinanza 1° marzo 19951 sulle derrate alimentari del (ODerr), ordina:

Art. 1 Pratiche e trattamenti riconosciuti I prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2 dell’allegato 7 dell’Accordo del 21 giugno

1999 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di pro-

dotti agricoli2 possono essere fabbricati o trattati solo mediante le pratiche enologi- che indicate nell’appendice.

Art. 2 Riconoscimento provvisorio Fino alla modifica dell’allegato da parte del DFI, l’Ufficio federale della sanità pub- blica (Ufficio federale) può riconoscere su richiesta motivata altre pratiche enologi- che e altri trattamenti. L’autorizzazione deve essere limitata nel tempo e pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 3 Istruzioni alle autorità esecutive cantonali Qualora l’allegato non corrisponda più alle nuove conoscenze e ai nuovi sviluppi e siano necessarie misure urgenti per la tutela della salute, l’Ufficio federale può ema- nare a destinazione delle autorità cantonali di esecuzione istruzioni limitate nel tem- po, fino alla modifica dell’allegato da parte del DFI. Queste vanno pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2002.

27 marzo 2002 Dipartimento federale dell’interno: Ruth Dreifuss

RS 817.022.361 Allegato (art. 1) Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici riconosciuti

1. Arieggiamento o immissione di argon, azoto od ossigeno;

2. Trattamenti termici;

3. Nei vini secchi: utilizzazione in quantità non superiori al 5% di fecce fre- sche, sane e non diluite che contengano lieviti provenienti dalla vinificazio- ne recente dei vini secchi; 4. Centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nel prodotto così trattato;

5. Impiego di lieviti per vinificazione;

6. Impiego di preparati di scorze di lieviti, entro il limite di 40 grammi per

ettolitro; 7. Impiego di polivinilpolipirrolidone, entro il limite di 80 grammi per ettoli- tro;

8. Impiego di batteri lattici in una sospensione vinosa;

9. Per favorire lo sviluppo dei lieviti: aggiunta di una o più delle sostanze

seguenti: – fosfato di diammonio o solfato di ammonio, entro il limite di 0,3 grammi per litro; – solfito di ammonio o bisolfito di ammonio, entro il limite di 0,2 grammi per litro; tali prodotti possono essere utilizzati anche insieme, entro il limite globale di 0,3 grammi per litro, fatto salvo il suddetto limite di 0,2 grammi per litro; – dicloridrato di tiamina, entro il limite di 0,6 milligrammi per litro espresso in tiamina;

10. Per la fabbricazione di un’atmosfera inerte e per la protezione del prodotto

dall’aria: impiego di anidride carbonica, argon o azoto, soli o miscelati tra loro;

11. Aggiunta di anidride carbonica, purché il tenore di anidride carbonica del

vino così trattato non sia superiore a 2 grammi per litro;

12. Chiarificazione per mezzo di una o più delle seguenti sostanze ad uso enolo-

gico: – gelatina alimentare, – colla di pesce, – caseina e caseinato di potassio, – uova o proteine del latte, anche proteine vegetali, – bentonite,

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– diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale, – caolino, – tannino, – enzimi pectolitici, – preparato enzimatico di beta-glucanasi entro il limite di 3 grammi di preparato per ettolitro;

13. Aggiunta di tannino;

14. Trattamento dei vini con carbone per uso enologico (carbone attivato), entro

il limite di 100 grammi di prodotto secco per ettolitro;

15. Trattamento:

– dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio, – dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o fitato di calcio, purché i vi- ni trattati conservino ferro residuo;

16. Impiego di gomma arabica;

17. Per l’elaborazione di vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccamento, impiego di: – alginato di calcio, oppure – alginato di potassio; 18. Per eliminare i difetti di gusto o di odore del vino, entro il limite di 1 gram- mo per ettolitro, a condizione che il vino trattato non abbia un tenore di ra- me superiore a 1 milligrammo per litro, impiego di solfato di rame; 19. Per favorire la precipitazione del tartaro, aggiunta di bitartrato di potassio;

20. Per garantire la stabilizzazione tartarica, a condizioni conformi alle norme

dell’Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV), trattamento per elettrodialisi del vino;

21. Per ridurre il tasso di urea nel vino, a condizioni conformi alle norme

dell’Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV), impiego di ureasi.

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