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AS 2003 1998

Ordinanza sui pagamenti diretti all'agricoltura

Ordinanza sui pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del 2 luglio 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura è modificata come segue:

Art. 73 cpv. 10 10 In deroga all’articolo 45 capoverso 2 lettera c (zone di montagna III e IV), nel

2003 il primo sfalcio non può essere effettuato prima del 5 luglio.

II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 2003.

2 luglio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 910.13

1998 2003-1446

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