AS 2003 5467
Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l'alimentazione animale, coadiuvanti per l'insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, OLAIA)
Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l’alimentazione animale, coadiuvanti per l’insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali, OLAIA)
Modifica del 15 dicembre 2003
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del DFE del 10 giugno 19991 concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l’alimentazione animale, coadiuvanti per l’insilamento e alimenti dietetici è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 4a capoverso 1, 5 capoverso 3, 6 capoverso 4, 7 capoverso 2, 12 capoverso 5, 13 capoversi 3 e 4, 14 capoversi 2 e 3, 17 capoverso 4, 20a capoverso 2, 21 capoverso 3, 22 capoverso 4, 23a capoverso 1 e 24 dell’ordinanza del 26 maggio 19992 sugli alimenti per animali,
Art. 9 cpv. 3 primo periodo e 4 lett. c 3 Gli additivi per la prevenzione della coccidiosi e della istomoniasi, gli oligoele- menti rame e selenio e le vitamine A e D possono essere aggiunti agli alimenti composti solo se precedentemente preparati sotto forma di premiscele con un sup- porto. ... 4 Gli alimenti complementari e gli alimenti semplici che vengono venduti a tutti gli utilizzatori, possono presentare i seguenti tenori massimi in additivi autorizzati, riferiti a un alimento per animali con un tenore in materia secca dell’88 per cento: c. zinco: 1 000 mg/kg; gli alimenti minerali per animali possono tuttavia con- tenere al massimo 10 000 mg/kg di zinco.
2003-1938 5467
Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali RU 2003
1 Per gli alimenti composti, oltre alle indicazioni prescritte dall’articolo 22 dell’ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, sull’imballaggio o sull’etichetta su di esso apposta, rispettivamente sul documento di accompagnamen- to in caso di forniture sfuse, devono essere riportate le seguenti indicazioni: j. il numero d’omologazione o di registrazione rilasciato al produttore o all’intermediario giusta l’articolo 21 capoverso 4 dell’ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali. 6bis Nel caso degli alimenti composti destinati agli animali da compagnia, le materie prime vanno enumerate con indicazione delle percentuali rispetto al peso o della quantità contenuta in ordine decrescente. Le materie prime vanno enumerate con indicazione del nome specifico di cui all’allegato 1 parti 1 e 2 o con specificazione della categoria di cui all’allegato 8. Se vengono indicati nomi specifici di materie prime che non sono menzionati nell’allegato 1 parti 1 e 2, esse vanno dichiarate con la loro denominazione specifica. La denominazione specifica deve corrispondere alla natura, al tipo, alla varietà, al genere o alla caratteristica della materia prima. Se ai fini della caratterizzazione vengono utilizzate delle categorie, le materie prime che determinano le caratteristiche di un alimento per animali possono essere evidenziate con l’indicazione di una denominazione specifica, a condizione che siano indicate le percentuali rispetto al peso.
Art. 24 cpv. 5bis e 8 primo periodo 5bis Nel caso di alimenti per animali da compagnia contenenti additivi dei gruppi degli antiossidanti, dei conservanti o dei coloranti, pigmenti compresi, condizionati in imballaggi di peso pari o inferiore a 10 chilogrammi, anziché il nome specifico dell’additivo l’imballaggio può recare l’indicazione «conservato con», «con conser- vante», «colorato con», «con colorante» o «con antiossidante» seguita dalle parole «additivi CE», a condizione che sull’imballaggio sia indicato un numero di riferi- mento che consenta l’identificazione dell’alimento e che, su richiesta, il fabbricante comunichi il nome specifico dell’additivo o degli additivi utilizzati. 8 Le indicazioni sui tenori in additivi negli alimenti per animali si riferiscono, laddo- ve non altrimenti prescritto, soltanto alle quantità aggiunte. ...
Art. 27 Esigenze poste ai produttori e agli intermediari Un produttore o un intermediario, che in virtù dell’articolo 21 dell’ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali è tenuto all’omologazione o alla registra- zione, è autorizzato a produrre o a mettere in commercio se adempie le condizioni menzionate nell’allegato 11 relative a: a. locali ed apparecchiature; b. personale; c. fabbricazione; d. controllo di qualità;
Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali RU 2003
e. stoccaggio; f. documentazione; g. contestazioni e ritiro dei prodotti.
II
Disposizioni finali della modifica del 15 dicembre 2003 1 Gli alimenti per animali possono essere fabbricati secondo il diritto previgente fino al 30 giugno 2004. 2 Gli alimenti per animali che sono stati fabbricati secondo il diritto previgente entro la scadenza del termine transitorio, possono essere importati o messi in commercio fino allo spirare della data di scadenza. 3 Nel caso degli alimenti composti, sull’imballaggio o sull’etichetta su di esso appo- sta, rispettivamente sul documento di accompagnamento in caso di forniture sfuse, fino al 31 dicembre 2004 anziché le indicazioni di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettera c possono essere enumerate tutte le materie prime utilizzate con indicazione, in ordine decrescente, delle percentuali rispetto al peso. Le materie prime la cui quota nell’alimento composto è inferiore all’1 per cento (88 % MS) non devono essere enumerate.
III Gli allegati 1, 2, 8, 10 e 11 sono modificati secondo la versione qui annessa.
IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
15 dicembre 2003 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss
Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali RU 2003
Allegati 1, 2, 8, 10 e 113
3 Il testo dei presenti allegati e le loro modificazioni non sono pubblicati nella RU. Stampe separate dell’ordinanza corredata dei relativi allegati sono disponibili presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, UFCL, 3003 Berna. Gli allegati possono essere consultati pure su Internet, all’indirizzo: http://www.blw.admin.ch. Sono determinanti le versioni stampate degli allegati.