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AS 2007 4387

Ordinanza sul gioco d'azzardo e le case da gioco

Ordinanza sul gioco d’azzardo e le case da gioco (Ordinanza sulle case da gioco, OCG)

Modifica del 5 settembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 settembre 20041 sulle case da gioco è modificata come segue:

Art. 69 cpv. 1bis 1bis La Commissione può autorizzare deroghe per 60 giorni all’anno alle case da gioco con una concessione B la cui regione d’ubicazione dipende economicamente da un turismo stagionale e che, nonostante una gestione aziendale oculata, non rag- giungono una redditività adeguata.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2007.

5 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 935.521

2007-1205 4387

Ordinanza sulle case da gioco RU 2007

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