AS 2007 4387
Ordinanza sul gioco d'azzardo e le case da gioco
Ordinanza sul gioco d’azzardo e le case da gioco (Ordinanza sulle case da gioco, OCG)
Modifica del 5 settembre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 settembre 20041 sulle case da gioco è modificata come segue:
Art. 69 cpv. 1bis 1bis La Commissione può autorizzare deroghe per 60 giorni all’anno alle case da gioco con una concessione B la cui regione d’ubicazione dipende economicamente da un turismo stagionale e che, nonostante una gestione aziendale oculata, non rag- giungono una redditività adeguata.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2007.
5 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 935.521
2007-1205 4387
Ordinanza sulle case da gioco RU 2007
4388