AS 2009 5401
Ordinanza dell'UFSP concernente l'iscrizione di principi attivi nell'elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sui biocidi
Ordinanza dell’UFSP concernente l’iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sui biocidi
del 2 novembre 2009
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, visto l’articolo 9 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi (OBioc), ordina:
I L’allegato 1 dell’OBioc è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 15 novembre 2009.
2 novembre 2009 Ufficio federale della sanità pubblica: Thomas Zeltner
1 RS 813.12
2009-2165 5401
Iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi RU 2009
Allegato 1 (art. 9 cpv. 1 lett. a)
Elenco I: Principi attivi destinati ai biocidi con indicazione dei requisiti
Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche2 Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
Acido borico Acido borico 990 g/kg 1° settembre 31 agosto 2021 8 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un Numero CE: 233-139-2 2011 prodotto secondo gli articoli 11 e 17 OBioc, i servizi di Numero CAS: 10043-35-3 valutazione (SV) devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, i gruppi di persone che possono essere esposti al prodotto nonché l’uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario. Nel rilasciare l’omologazione per il prodotto, gli SV valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati. L’omologazione del prodotto può essere concessa solo se nella domanda si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:
1. i prodotti omologati per usi industriali e professiona-
li devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che la
2 Per l’attuazione dei principi comuni enunciati nell’all. VI della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 feb 1998, relativa all’immissione sul mercato di biocidi, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione delle Comunità europee all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.
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Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
domanda di omologazione non dimostri che è possibile ridurre a un livello accettabile, con altri mezzi, i rischi per gli utilizzatori industriali o pro- fessionali;
2. in considerazione dei rischi rilevati a carico della
matrice suolo e della matrice acqua, possono essere omologati prodotti per il trattamento in situ di legno in ambienti esterni o di legno destinato a essere esposto agli agenti atmosferici solo se sono forniti dati che dimostrano la conformità ai requisiti di cui agli articoli 11 e 17 OBioc, se del caso con l’adozione di opportune misure di riduzione del rischio. In particolare, le etichette o le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti omologati per uso industriale specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato o su ripiani rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto del prodotto nel suolo o nelle acque e che gli eventuali scoli devono essere raccolti a fini di riutilizzo o smaltimento.
Alfa-cloraloso (R)-1,2-O-(2,2,2- tricloroe- 825 g/kg 1° luglio 2011 30 giugno 2021 14 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un tilidene)- α-D- prodotto secondo gli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV glucofuranoso devono valutare, se pertinente per quel prodotto parti- Numero CE: 240-016-7 colare, i gruppi di persone che possono essere esposti Numero CAS: 15879-93-3 al prodotto, nonché l’uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario.
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Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
Nel rilasciare l’omologazione per il prodotto, gli SV valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati. L’omologazione del prodotto può essere concessa solo se nella domanda si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili. In particolare, possono essere omologati prodotti per l’uso in esterni solo se sono forniti dati che dimostrano la conformità ai requisiti di cui agli articoli 11 e 17 OBioc, se del caso con l’adozione di opportune misure di riduzione del rischio. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:
1. la concentrazione nominale del principio attivo nei
prodotti non deve eccedere 40 g/kg e sono omologati solo prodotti pronti all’uso;
2. i prodotti devono contenere un agente repulsivo e un
colorante;
3. sono omologati solo prodotti da utilizzarsi in scatole
per esche a chiusura protetta e resistenti alle mano- missioni.
Anidride borica Triossido di diboro 975 g/kg 1° settembre 31 agosto 2021 8 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un Numero CE: 215-125-8 2011 prodotto secondo gli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV Numero CAS: 1303- 86-2 devono valutare, se pertinente per quel prodotto parti- colare, i gruppi di persone che possono essere esposti al prodotto, nonché l’uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario.
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Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
Nel rilasciare l’omologazione per il prodotto, gli SV valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati. L’omologazione del prodotto può essere concessa solo se nella domanda si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:
1. i prodotti omologati per usi industriali e profes-
sionali devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che la domanda di omologazione non dimostri che è possibile ridurre a un livello accettabile, con altri mezzi, i rischi per gli utilizzatori industriali o professionali;
2. in considerazione dei rischi rilevati a carico della
matrice suolo e della matrice acqua, possono essere omologati prodotti per il trattamento in situ di legno in ambienti esterni o di legno destinato a essere esposto agli agenti atmosferici solo se sono forniti dati che dimostrano la conformità ai requisiti di cui agli articoli 11 e 17 OBioc, se del caso con l’adozione di opportune misure di riduzione del rischio. In particolare, le etichette o le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti omologati per uso industriale specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato o su ripiani rigidi impermeabili al fine di evitare lo
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Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
scolo diretto del prodotto nel suolo o nelle acque, e che gli eventuali scoli devono essere raccolti a fini di riutilizzo o smaltimento.
Azoto Azoto 999 g/kg 1° settembre 31 agosto 2021 18 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un Numero CE: 231-783-9 2011 prodotto secondo gli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV Numero CAS: 7727-37-9 devono valutare, se pertinente per quel prodotto parti- colare, i gruppi di persone che possono essere esposti al prodotto, nonché l’uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario. Nel rilasciare l’omologazione per il prodotto, gli SV valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati. L’omologazione del prodotto può essere concessa solo se nella domanda si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:
1. i prodotti possono essere venduti unicamente a
professionisti appositamente formati e possono essere utilizzati solo da questi ultimi;
2. per garantire la minimizzazione dei rischi devono
essere istituiti metodi e sistemi di lavoro sicuri che prevedano, se del caso, la disponibilità di dispositivi di protezione individuale.
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Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
Biossido Biossido di carbonio 990 ml/l 1° novembre 31 ottobre 14 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un di carbonio Numero CE: 204-696-9 2009 2019 prodotto secondo gli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV Numero CAS: 124-38-9 valutano le situazioni di utilizzo o di esposizione nonché i gruppi di persone che possono essere esposti al prodotto, nel caso in cui questi non siano stati esaminati in maniera esauriente nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario. Nel rilasciare le omologazioni dei prodotti gli SV valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati. Le omologazioni dei prodotti possono essere concesse solo se nelle domande si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili.
Bromadiolone 3-[3-(4′-bromo[1,1′- 969 g/kg 1° luglio 2011 30 giugno 2016 14 L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: bifenil]-4-il)-3-idrossi-1- 1. la concentrazione nominale del principio attivo nei fenilpropil]-4-idrossi-2H- prodotti non deve eccedere 50 mg/kg e sono omolo- 1- benzopiran-2-one gati solo prodotti pronti all’uso; Numero CE: 249-205-9 2. i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se Numero CAS: 28772-56-7 del caso, un colorante;
3. i prodotti non devono essere utilizzati come polvere
tracciante;
4. l’esposizione primaria e secondaria per le persone,
gli animali non bersaglio e l’ambiente devono essere ridotte al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio opportune e disponibili. Tali misure comprendono in particolare la destinazione ad uso esclusivamente professionale,
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Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
la definizione di una dimensione massima per l’imballaggio e l’obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle mano- missioni.
Clorofacinone Clorofacinone 978 g/kg 1° luglio 2011 30 giugno 2016 14 L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: Numero CE: 223-003-0 1. la concentrazione nominale del principio attivo nei Numero CAS: 3691-35-8 prodotti diversi dalla polvere tracciante non deve eccedere 50 mg/kg e sono omologati solo prodotti pronti all’uso;
2. i prodotti da utilizzare come polvere tracciante sono
commercializzati solo per impiego da parte di per- sonale addestrato;
3. i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se
del caso, un colorante;
4. l’esposizione primaria e secondaria per le persone,
gli animali non bersaglio e l’ambiente devono essere ridotte al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio opportune e disponibili. Tali misure comprendono tra l’altro la destinazione ad uso esclusivamente professionale, la definizione di una dimensione massima per l’imballaggio e l’obbligo di utilizzare scatole di esche sigillate e sicure.
Clotianidina (E)-1-(2-cloro-1,3- 950 g/kg 1° febbraio 2010 31 gennaio 2020 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un tiazol-5-ilmetil)-3-metil- prodotto secondo gli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV 2-nitro-guanidina valutano le situazioni di utilizzo o di esposizione e i Numero CE: 433-460-1 gruppi di persone che potrebbero essere esposti al Numero CAS: prodotto e di cui non si è tenuto sufficientemente conto 210880-92-5 nella valutazione dei rischi effettuata a livello comuni-
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tario. Nel rilasciare l’omologazione per il prodotto, gli SV valutano i rischi. Successivamente, l’Organo di notifica (ON) per i prodotti chimici garantisce che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati. L’omologazione del prodotto può essere concessa solo se nella domanda si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:
1. in considerazione dei rischi rilevati per il suolo, le
acque di superficie e le acque sotterranee, i prodotti possono essere omologati per il trattamento di legno destinato a essere utilizzato all’esterno solo se sono forniti dati che dimostrino la conformità ai requisiti di cui agli articoli 11 e 17 OBioc, se del caso con l’adozione di opportune misure di riduzione del rischio;
2. le etichette o le schede di dati di sicurezza relative ai
prodotti omologati per uso industriale devono speci- ficare che, subito dopo il trattamento, il legno deve essere conservato su ripiani rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto del prodotto nel suolo, e che gli scoli devono essere raccolti a fini di riuti- lizzo o smaltimento.
Cumatetralil Cumatetralil 980 g/kg 1° luglio 2011 30 giugno 2016 14 L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: Numero CE: 227-424-0 1. la concentrazione nominale del principio attivo nei Numero CAS: 5836-29-3 prodotti diversi dalla polvere tracciante non deve eccedere 375 mg/kg e sono omologati solo prodotti pronti all’uso;
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Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
2. i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se
del caso, un colorante;
3. l’esposizione primaria e secondaria per l’uomo, gli
animali non bersaglio e l’ambiente devono essere ridotte al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio opportune e disponi- bili. Tali misure comprendono in particolare la destinazione a uso esclusivamente professionale del prodotto, la definizione di una dimensione massima per l’imballaggio e l’obbligo di utilizzare scatole per esche sigillate e sicure.
Diclofluanide N-(Diclorofluoro- > 96 % p/p 1° marzo 2009 28 febbraio 2019 8 L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: metiltio)-N’,N’-dimetil- 1. i prodotti omologati per uso industriale o profes- Nfenilsulfamide sionale devono essere utilizzati indossando gli Numero CE: 214-118-7 opportuni dispositivi di protezione individuale; Numero CAS: 1085-98-9 2. in considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo, occorre prendere le opportune misure per ridurre i rischi al fine di tutelare tale matrice;
3. le etichette o le schede di dati di sicurezza relative ai
prodotti omologati per uso industriale devono speci- ficare che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato su ripiani rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto del prodotto nel suolo, e che gli scoli devono essere raccolti a fini di riutilizzo o smaltimento.
Difenacum 3-(3-bifenil-4- 960 g/kg 1° aprile 2010 31 marzo 2015 14 L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: il-1,2,3,4- 1. la concentrazione nominale del principio attivo nei tetraidro-1-naftyl)-4- prodotti non deve eccedere 75 mg/kg e sono omolo- idrossicumarina gati solo prodotti pronti all’uso;
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Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
Numero CE: 259-978-4 2. i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se Numero CAS: del caso, un colorante; 56073-07-5 3. i prodotti non devono essere utilizzati come polvere tracciante;
4. l’esposizione primaria e secondaria per le persone,
gli animali non bersaglio e l’ambiente devono essere ridotte al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio opportune e disponi- bili. Tali misure comprendono tra l’altro la destina- zione ad uso esclusivamente professionale, stabilen- do un limite massimo per le dimensioni dell’imballaggio e introducendo l’obbligo di utiliz- zare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle mano- missioni.
Difetialone 3-[3-(4’-bromo[1,1’bi- 976 g/kg 1° novembre 31 ottobre 14 L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: fenil]-4-il)-1,2,3,4-tetra- 2009 2014 1. la concentrazione nominale del principio attivo nei idro-1-naftil]-4-idrossi-2H- prodotti non deve eccedere lo 0,0025 % p/p e sono 1-benzotiopiran-2-one omologate solo esche pronte all’uso; Numero CE: 2. i prodotti devono contenere un repellente e, se del non applicabile (n.a.) caso, un colorante; Numero CAS: 3. i prodotti non devono essere utilizzati come polvere 104653-34-1 tracciante;
4. l’esposizione primaria e secondaria per l’uomo, gli
animali non bersaglio e l’ambiente devono essere ridotte al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio opportune e disponi- bili. Tali misure comprendono in particolare la
Iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi RU 2009
Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
destinazione a uso esclusivamente professionale del prodotto, la definizione della dimensione massima per l’imballaggio e l’obbligo di utilizzare scatole per esche sigillate e sicure.
Etofenprox 3-fenossibenzil-2-(4- 970 g/kg 1° febbraio 2010 31 gennaio 2020 8 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un etossifenil)-2-metil- prodotto secondo gli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV propiletere valutano le situazioni di utilizzo o di esposizione, Numero CE: 407-980-2 nonché i gruppi di persone che potrebbero essere Numero CAS: esposti al prodotto e di cui non si è tenuto sufficiente- 80844-07-1 mente conto nella valutazione effettuata a livello comunitario. Nel rilasciare l’omologazione del prodot- to gli SV valutano i rischi. Successivamente, l’ON per i prodotti chimici garantisce che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per attenuare i rischi rilevati. L’omologazione del prodotto può essere concessa solo se nella domanda si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:
1. in considerazione del rischio rilevato per gli utilizza-
tori, i prodotti possono essere utilizzati tutto l’anno solo se sono forniti dati relativi all’assorbimento cutaneo che dimostrino l’assenza di rischi inaccetta- bili derivanti dall’esposizione cronica;
2. i prodotti destinati all’uso industriale devono essere
utilizzati con gli opportuni dispositivi di protezione individuali.
Iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi RU 2009
Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
Fenpropimorf (+/-)-cis-4-[3-(p-terz- 930 g/kg 1° luglio 2011 30 giugno 2021 8 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un butilfenil)-2-metilpropil]- prodotto secondo gli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV 2,6-dimetilmorfolina devono valutare, se pertinente per quel prodotto parti- Numero CE: 266-719-9 colare, i gruppi di persone che possono essere esposti Numero CAS: 67564-91-4 al prodotto, nonché l’uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario. Nel rilasciare l’omologazione per il prodotto, gli SV valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati. L’omologazione del prodotto può essere concessa solo se nella domanda si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:
1. alla luce delle constatazioni fatte durante la
valutazione del rischio, i prodotti omologati per uso industriale devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che la domanda di omologazione non dimostri che è possibile ridurre a un livello accettabile, con altri mezzi, i rischi per gli utilizzatori industriali;
2. in considerazione dei rischi rilevati a carico della
matrice suolo e della matrice acqua, occorre prende- re opportune misure di riduzione del rischio al fine di tutelare dette matrici. In particolare, le etichette o le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti omologati per uso industriale specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato o su ripiani rigidi impermeabili al
Iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi RU 2009
Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
fine di evitare lo scolo diretto del prodotto nel suolo o nelle acque, e che gli eventuali scoli devono essere raccolti a fini di riutilizzo o smaltimento.
Fluoruro difluoruro di solforile > 994 g/kg 1° gennaio 2009 31 dicembre 2018 8 L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: di solforile Numero CE: 220-281-5 1. il prodotto è venduto unicamente a professionisti Numero CAS: 2699-79-8 appositamente formati e può essere utilizzato solo da questi ultimi;
2. sono previste misure opportune per ridurre i rischi
per gli operatori e le persone presenti nelle vicinanze;
3. sono monitorate le concentrazioni di fluoruro di
solforile negli strati superiori della troposfera;
4. i titolari dell’omologazione devono trasmettere le
relazioni sul monitoraggio di cui al punto 3 all’ON per i prodotti chimici ogni cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Fluoruro di difluoruro di solforile 994 g/kg 1° luglio 2011 30 giugno 2021 18 L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: solforile Numero CE: 220-281-5 1. il prodotto è venduto unicamente a professionisti Numero CAS: 2699-79-8 appositamente formati e può essere utilizzato solo da questi ultimi;
2. devono essere prese opportune misure per protegge-
re i fumigatori e le persone presenti nelle vicinanze durante la fumigazione e il rilascio del gas in edifici o altri spazi recintati sottoposti al trattamento;
3. le etichette o le schede di dati di sicurezza relative ai
prodotti specificano che, prima della fumigazione di un’area recintata, occorre togliere ogni genere ali- mentare;
Iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi RU 2009
Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
4. sono monitorate le concentrazioni di fluoruro di
solforile negli strati superiori della troposfera;
5. gli SV provvedono a che i titolari delle omologa-
zioni trasmettano direttamente agli SV, ogni cinque anni, e per la prima volta al più tardi cinque anni dopo l’ottenimento dell’omologazione, una rela- zione sul monitoraggio di cui al punto 4. Il limite di rivelabilità per l’analisi è di almeno 0,5 ppt (pari a 2,1 ng di fluoruro di solforile/m3 di troposfera).
Fosfuro Fosfuro d’alluminio 830 g/kg 1° settembre 31 agosto 2021 14 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un d’alluminio che Numero CE: 244-088-0 2011 prodotto secondo gli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV rilascia fosfina Numero CAS: 20859-73-8 devono valutare, se pertinente per quel prodotto parti- colare, i gruppi di persone che possono essere esposti al prodotto, nonché l’uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario. Nel rilasciare l’omologazione per il prodotto, gli SV valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati. L’omologazione del prodotto può essere concessa solo se nella domanda si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili. In particolare, possono essere omologati prodotti per l’uso in interni solo se sono forniti dati che dimostrano la conformità ai requisiti di cui agli articoli 11 e 17 OBioc, se del caso con l’adozione di opportune misure di riduzione del rischio. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:
Iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi RU 2009
Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
1. il prodotto è venduti unicamente a professionisti
appositamente formati e può essere utilizzato solo da questi ultimi;
2. in considerazione dei rischi rilevati a carico degli
operatori, occorre prendere le opportune misure per ridurre i rischi. Tali misure comprendono, tra l’altro, l’uso di adeguate attrezzature protettive personali, l’uso di applicatori e la presentazione del prodotto in un formato idoneo a mantenere l’esposizione dell’operatore entro un livello accettabile;
3. in considerazione dei rischi rilevati a carico delle
specie terrestri non bersaglio, occorre prendere le opportune misure per ridurre i rischi. Tali misure comprendono, tra l’altro, l’esclusione dal trattamen- to delle zone in cui sono presenti, oltre alla specie bersaglio, altri mammiferi che vivono in tane.
Indoxacarb Massa di reazione di 796 g/kg 1° gennaio 2010 31 dicembre 18 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un (massa di reazio- carbossilato di metil (S)- e 2019 prodotto secondo gli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV ne degli enan- metil(R)- 7-cloro-2,3,4a,5- devono valutare, se pertinente per quel prodotto parti- tiomeri S:R tetraidro-2- [metossicarbo- colare, i gruppi di persone che possono essere esposti 75:25) nil-(4- al prodotto nonché l’uso o gli scenari di esposizione trifluorometossifenil) che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa carbamoil]indeno(1,2- nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a e)(1,3,4)oxadiazina- 4a livello comunitario. (questa voce copre la Nel rilasciare l’omologazione per il prodotto, gli SV massa di reazione 75:25 valutano i rischi e successivamente assicurano che degli enantiomeri S e R) siano prese opportune misure o che siano imposte Numero CE: n.d. condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati.
Iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi RU 2009
Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
Numero CAS: enantiome- L’omologazione del prodotto può essere concessa solo ro S: 173584-44-6; enan- se nella domanda si dimostra che è possibile ridurre i tiomero R: 185608-75-7 rischi a livelli accettabili. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni. Per ridurre al minimo l’esposizione delle persone, delle specie non bersaglio e dell’ambiente acquatico occorre adottare adeguate misure di riduzione del rischio. In particolare, le etichette o le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti omologati devono specificare che:
1. i prodotti non devono essere riposti in luoghi acces-
sibili a neonati, bambini o animali da compagnia;
2. i prodotti devono essere riposti lontano da canaliz-
zazioni esterne;
3. i prodotti non utilizzati devono essere adeguata-
mente smaltiti e non riversati nelle canalizzazioni. Per usi non professionali sono autorizzati solo prodotti pronti all’uso.
IPBC 3-iodio-2-propinil- 980 g/kg 1° luglio 2010 30 giugno 2020 8 L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: butilcarbammato 1. in considerazione dei rischi di utilizzo rilevati, i Numero CE: 259-627-5 prodotti omologati per uso industriale o professio- Numero CAS: nale devono essere utilizzati con gli opportuni 55406-53-6 dispositivi di protezione individuale, a meno che la domanda di omologazione non dimostri che è possi- bile ridurre a un livello accettabile, con altri mezzi, i rischi per gli utilizzatori industriali/professionali;
2. visti i rischi evidenziati per il suolo e l’ambiente
acquatico, è necessario adottare misure adeguate di riduzione del rischio per la tutela di queste matrici. In particolare, le etichette o le schede di dati di sicu- rezza dei prodotti ai quali è stata rilasciata
Iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi RU 2009
Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
un’omologazione per uso industriale devono indi- care che, subito dopo il trattamento, il legno trattato deve essere conservato in un luogo riparato o su ripiani rigidi e impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto del prodotto nel suolo e nelle acque, e che lo scolo deve essere raccolto a fini di riutilizzo o smaltimento.
K-HDO 1-ossido di ciclo- 977 g/kg 1° luglio 2010 30 giugno 2020 8 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un esilidrossidiazene, prodotto secondo gli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV sale di potassio valutano l’uso o gli scenari di esposizione nonché i (questa voce comprende gruppi di persone che possono essere esposti al pro- anche le forme idrate del dotto, nel caso in cui non siano esaminati in maniera K-HDO) sufficiente nell’ambito della valutazione dei rischi Numero CE: effettuata a livello comunitario. non disponibile L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: Numero CAS: 1. in considerazione dei possibili rischi per l’ambiente 66603-10-9 e i lavoratori, i prodotti non devono essere utilizzati in sistemi diversi da quelli industriali, interamente automatizzati e chiusi, a meno che la domanda di omologazione non dimostri che sia possibile ridurre i rischi a un livello accettabile, secondo gli articoli 11 e 17 OBioc;
2. in considerazione dei rischi d’utilizzo rilevati, i
prodotti devono essere utilizzati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che la domanda di omologazione non dimostri che è possi- bile ridurre ad un livello accettabile, con altri mezzi, i rischi per gli utilizzatori;
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Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
3. considerato il rischio rilevato per i bambini in tenera
età, i prodotti non devono essere utilizzati per il trattamento di legno che possa entrare direttamente in contatto con i bambini in tenera età.
Ottaborato di Ottaborato di disodio 975 g/kg 1° settembre 31 agosto 2021 8 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un disodio tetraidrato 2011 prodotto secondo gli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV tetraidrato Numero CE: 234-541-0 devono valutare, se pertinente per quel prodotto parti- Numero CAS: 12280-03-4 colare, i gruppi di persone che possono essere esposti al prodotto nonché l’uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario. Nel rilasciare l’omologazione per il prodotto, gli SV valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati. L’omologazione del prodotto può essere concessa solo se nella domanda si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:
1. i prodotti omologati per usi industriali e professio-
nali devono essere utilizzati indossando gli opportu- ni dispositivi di protezione individuale, a meno che la domanda di omologazione non dimostri che è possibile ridurre a un livello accettabile, con altri mezzi, i rischi per gli utilizzatori industriali o pro- fessionali;
2. in considerazione dei rischi rilevati a carico della
matrice suolo e della matrice acqua, possono essere omologati prodotti per il trattamento in situ di legno
Iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi RU 2009
Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
in ambienti esterni o di legno destinato a essere esposto agli agenti atmosferici solo se sono forniti dati che dimostrino la conformità ai requisiti di cui agli articoli 11 e 17 OBioc, se del caso con l’adozione di opportune misure di riduzione del rischio. In particolare, le etichette o le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti omologati per uso industriale specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato o su ripiani rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto del prodotto nel suolo o nelle acque, e che gli eventuali scoli devono essere raccolti a fini di riutilizzo o smaltimento.
Propiconazolo 1-[[2-(2,4-dicloro- 930 g/kg 1° aprile 2010 31 marzo 2020 8 L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: fenil)-4- propil-1,3- 1. in considerazione dei rischi di utilizzo rilevati, i diossolan-2-il]metil]- prodotti omologati per uso industriale o professio- 1H-1,2,4-triazolo nale devono essere utilizzati indossando gli oppor- Numero CE: 262-104-4 tuni dispositivi di protezione individuale, a meno Numero CAS: che nella domanda di omologazione del prodotto si 60207-90-1 possa dimostrare che i rischi per gli utilizzatori industriali o professionali possono essere ridotti a un livello accettabile con altri mezzi;
2. visti i rischi evidenziati per il suolo e l’ambiente
acquatico, è necessario adottare misure adeguate di riduzione del rischio per la tutela di queste matrici. In particolare, le etichette o le schede di dati di sicu- rezza dei prodotti ai quali è stata rilasciata un’omologazione per uso industriale devono indica- re che, subito dopo il trattamento, il legno deve esse- re stoccato in un luogo riparato o su un ripiano
Iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi RU 2009
Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
rigido e impermeabile per evitare lo scolo diretto del prodotto nel suolo e nelle acque, e che l’eventuale scolo deve essere raccolto a fini di riutilizzo o smal- timento;
3. possono inoltre essere rilasciate omologazioni di
prodotti per il trattamento in situ di legno in ambienti esterni e di legno destinato a essere esposto ad agenti atmosferici, solo se sono forniti dati che dimostrino la conformità ai requisiti di cui agli articoli 11 e 17 OBioc, se del caso con l’adozione di opportune misure di riduzione del rischio.
Tebuconazolo 1-(4-clorofenil)-4,4- 950 g/kg 1° aprile 2010 31 marzo 2020 8 L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: dimetil-3-(1,2,4-triazol-1- 1. visti i rischi evidenziati per il suolo e l’ambiente ilmetil) pentan-3-olo acquatico, è necessario adottare misure adeguate di Numero CE: 403-640-2 riduzione del rischio per la tutela di queste matrici. Numero CAS: 107534- In particolare, le etichette o le schede di dati di sicu- 96-3 rezza dei prodotti ai quali è stata rilasciata un’omologazione per uso industriale devono indi- care che, subito dopo il trattamento, il legno deve essere stoccato in un luogo riparato o su un ripiano rigido e impermeabile, per evitare lo scolo diretto nel suolo e nelle acque, e che l’eventuale scolo deve essere raccolto a fini di riutilizzo o smaltimento.
Iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi RU 2009
Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
2. possono essere rilasciate omologazioni di prodotti
per il trattamento in situ di legno in ambienti esterni e di legno destinato a essere esposto ad agenti atmo- sferici, solo se sono forniti dati che dimostrino la conformità ai requisiti di cui agli articoli 11 e 17 OBioc, se del caso con l’adozione di opportune misure di riduzione del rischio.
Tetraborato di tetraborato di disodio 990 g/kg 1° settembre 31 agosto 2021 8 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un disodio Numero CE: 215-540-4 2011 prodotto secondo gli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV Numero CAS (anidro): devono valutare, se pertinente per quel prodotto parti- 1330-43-4 colare, i gruppi di persone che possono essere esposti Numero CAS (pentaidra- al prodotto, nonché l’uso o gli scenari di esposizione to): 12267-73-1 che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa Numero CAS (decaidrato): nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a 1303-96-4 livello comunitario. Nel rilasciare l’omologazione per il prodotto, gli SV valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati. L’omologazione del prodotto può essere concessa solo se nella domanda si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:
1. i prodotti omologati per usi industriali e professio-
nali devono essere utilizzati indossando gli oppor- tuni dispositivi di protezione individuale, a meno che la domanda di omologazione non dimostrari che è possibile ridurre a un livello accettabile, con altri mezzi, i rischi per gli utilizzatori industriali o pro- fessionali;
Iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi RU 2009
Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
2. in considerazione dei rischi rilevati a carico della
matrice suolo e della matrice acqua, non possono essere omologati prodotti per il trattamento in situ di legno in ambienti esterni o di legno destinato a esse- re esposto agli agenti atmosferici a meno che non siano presentati dati che dimostrino la conformità ai requisiti di cui agli articoli 11 e 17 OBioc, se del caso con l’adozione di opportune misure di ridu- zione del rischio. In particolare, le etichette o le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti omo- logati per uso industriale specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato o su ripiani rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto del prodotto nel suolo o nelle acque, e che gli eventuali scoli devono essere raccolti a fini di riutilizzo o smaltimento.
Tiabendazolo 2-(tiazol-4-il)benzimi- 985 g/kg 1° luglio 2010 30 giugno 2020 8 L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: dazolo 1. alla luce delle constatazioni fatte durante la Numero CE: 205-725-8 valutazione del rischio, i prodotti omologati per uso Numero CAS: 148-79-8 industriale o professionale, con riguardo ai trattamenti a doppio vuoto e per immersione, devono essere utilizzati con gli adeguati dispositivi di protezione individuale, a meno che la domanda di omologazione del prodotto non dimostri che è pos- sibile ridurre a un livello accettabile, con altri mezzi, i rischi per gli utilizzatori industriali o professionali.
2. visti i rischi evidenziati per il suolo e l’ambiente
acquatico, è necessario adottare misure adeguate di riduzione del rischio per la tutela di queste matrici. In particolare, le etichette o le schede di dati di sicu-
Iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi RU 2009
Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
rezza dei prodotti ai quali è stata rilasciata un’omo- logazione per uso industriale devono indicare che, subito dopo il trattamento, il legno deve essere stoc- cato in un luogo riparato o su un ripiano duro e impermeabile, per evitare scoli diretti di prodotto nel suolo e nelle acque, e che eventuali scoli devono essere raccolti a fini di riutilizzo o smaltimento.
3. non devono essere rilasciate omologazioni di pro-
dotti per il trattamento in situ di legno in ambienti esterni e di legno destinato a essere esposto agli a- genti atmosferici, a meno che non siano stati presen- tati dati sufficienti a dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti di cui agli articoli 11 e 17 OBioc, se del caso con l’adozione di opportune misure di riduzione del rischio.
Thiacloprid (Z)-3-(6-cloro-3- piridil- 975 g/kg 1° gennaio 2010 31 dicembre 8 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un metile)-1,3- tiazolidin-2- 2019 prodotto secondo gli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV ilidenecianamide devono valutare, se pertinente per quel prodotto parti- Numero CE: n.d. colare, i gruppi di persone che possono essere esposti Numero CAS: 111988-49- al prodotto, nonché l’uso o gli scenari di esposizione
9 che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa
nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario. Nel rilasciare l’omologazione per il prodotto, gli SV valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati. L’omologazione del prodotto può essere concessa solo se nella domanda si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili.
Iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi RU 2009
Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:
1. alla luce delle constatazioni fatte durante la
valutazione del rischio, i prodotti omologati per usi industriali o professionali devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che la domanda di omologa- zione del prodotto non dimostri che è possibile ri- durre a un livello accettabile, con altri mezzi, i rischi per gli utilizzatori industriali o professionali;
2. in considerazione dei rischi rilevati a carico della
matrice suolo e della matrice acqua, occorre prende- re opportune misure di riduzione del rischio al fine di tutelare dette matrici. In particolare, le etichette o le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti omologati per uso industriale debbono specificare che, dopo il trattamento, il legno deve essere con- servato in un luogo riparato o su ripiani rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto del prodotto sul suolo o nelle acque, e che gli eventuali scoli devono essere raccolti a fini di riutilizzo o smaltimento;
3. i prodotti non possono essere omologati per il
trattamento in situ di strutture di legno in prossimità di acqua, dove non è possibile evitare lo scolo diretto nella matrice acqua, o per legno destinato a venire a contatto con acque di superficie, a meno che non venga dimostrata, sulla base di dati concre- ti, la conformità ai requisiti di cui agli articoli 11 e
17 OBioc, se del caso con l’adozione, se del caso, di
opportune misure di riduzione del rischio.
Iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi RU 2009
Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato
Thiamethoxam Thiamethoxam 980 g/kg 1° luglio 2010 30 giugno 2020 8 L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: Numero CE: 428-650-4 1. in considerazione dei rischi di utilizzo rilevati, i Numero CAS: prodotti omologati per uso industriale o professio- 153719-23-4 nale devono essere utilizzati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che la domanda di omologazione non dimostri che è possi- bile ridurre a un livello accettabile, con altri mezzi, i rischi per gli utilizzatori industriali o professionali;
2. visti i rischi evidenziati per il suolo e l’ambiente
acquatico, è necessario adottare misure adeguate per la tutela di queste matrici. In particolare, le etichette o le schede di dati di sicurezza dei prodotti per i quali è stata rilasciata un’omologazione per uso industriale devono indicare che, subito dopo il trat- tamento, il legno trattato deve essere stoccato in un luogo riparato o su un ripiano duro e impermeabile per evitare lo scolo diretto del prodotto nel suolo o nelle acque, e che gli eventuali scoli devono essere raccolti a fini di riutilizzo o smaltimento;
3. non devono inoltre essere rilasciate omologazioni di
prodotti per il trattamento in situ del legno in ambienti esterni e di legno destinato a essere esposto agli agenti atmosferici, a meno che non si presentino dati che dimostrino la conformità ai requisiti di cui agli articoli 11 e 17 OBioc, se del caso con l’adozione di opportune misure di riduzione del rischio.
Iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi RU 2009
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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