AS 2010 5425
Ordinanza concernente gli esami federali per le professioni mediche
Ordinanza concernente gli esami federali per le professioni mediche (Ordinanza sugli esami LPMed)
Modifica del 17 novembre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 novembre 20081 sugli esami LPMed è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 4 lett. c
4 Le commissioni d’esame hanno i seguenti compiti:
c. designano le persone che garantiscono lo svolgimento dell’esame federale nelle sedi d’esame (responsabili di sede);
Art. 13 cpv. 4 4 Chi si iscrive oltre il termine ufficiale non è ammesso all’esame federale, salvo se può far valere motivi seri quali una malattia o un infortunio.
Art. 27 cpv. 2
2 La tassa per i diversi esami federali è stabilita come segue:
a. esame federale di medicina umana: 1500 franchi b. esame federale di odontoiatria: 1000 franchi c. esame federale di chiropratica: 1300 franchi d. esame federale di farmacia: 1300 franchi e. esame federale di medicina veterinaria: 1000 franchi
Art. 28 e 30 Abrogati
1 RS 811.113.3
2010-0848 5425
Ordinanza sugli esami LPMed RU 2010
Art. 31, frase introduttiva Per gli esaminatori sono applicabili le seguenti aliquote d'indennità:
Art. 31a Indennità per i pazienti standardizzati 1 Chi partecipa a un esame in qualità di paziente specialmente istruito (paziente standardizzato) riceve un'indennità di 50 franchi l’ora per la preparazione e la parte- cipazione agli esami federali. 2 Il rimborso delle spese legate alla preparazione e alla partecipazione agli esami federali è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni applicabili al personale federale.
Art. 32 Altre indennità 1 L'indennità per il personale ausiliario che predispone i locali o prepara il materiale per gli esami federali è fissata a 25 franchi l’ora. 2 L'indennità per le persone che sorvegliano lo svolgimento degli esami durante gli esami federali è fissata a 30 franchi l’ora.
Art. 33 cpv. 3 3 La Confederazione assume i costi per la stampa e la traduzione delle domande di tutti gli esami federali.
Art. 36a Disposizioni transitorie della modifica del 17 novembre 2010 1 Per le prime due sessioni dell’esame federale secondo la LPMed dopo l’entrata in vigore della modifica del 17 novembre 2010 sono previste le seguenti tasse d’esame: a. esame federale di medicina umana: 1000 franchi b. esame federale di odontoiatria: 850 franchi c. esame federale di farmacia: 850 franchi d. esame federale di medicina veterinaria: 850 franchi 2 A partire dalla terza sessione dell’esame federale secondo la LPMed dopo l'entrata in vigore della modifica del 17 novembre 2010 sono dovute integralmente le tasse di cui all’articolo 27 capoverso 2.
Ordinanza sugli esami LPMed RU 2010
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
17 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
Ordinanza sugli esami LPMed RU 2010