AS 2013 2253
Ordinanza che modifica la data di entrata in vigore di alcune disposizioni della LPP sul finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico
Ordinanza che modifica la data di entrata in vigore di alcune disposizioni della LPP sul finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico
del 26 giugno 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Il decreto del Consiglio federale del 10 e 22 giugno 2011 sull’entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 20101 della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) è modifi- cato come segue:
Referendum ed entrata in vigore (cpv. 3)
3 Entrano in vigore:
a. il 1° gennaio 2014: l’articolo 48 capoverso 2 primo periodo e le cifre II 2 (modifica della legge sulla fusione) e III b (disposizione transitoria); b. il 1° gennaio 2015: gli articoli 50 capoverso 2, 51 capoverso 5 e 51a capo- verso 6.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2013.
26 giugno 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RU 2011 3385 2 RS 831.40
2013-1279 2253
Modifica della data di entrata in vigore di alcune disposizioni della LPP RU 2013 sul finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico