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AS 2015 1757

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola)

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola)

Modifica del 20 maggio 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 novembre 20071 sulla consulenza agricola è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «progetti comuni» è sostituito con «iniziative collettive di pro- getto».

Art. 10 Aiuti finanziari per l’esame preliminare di iniziative collettive di progetto 1 Per l’attività di consulenza relativa all’esame preliminare di iniziative collettive di progetto, le prestazioni sollecitate e l’aiuto finanziario per la fornitura delle presta- zioni sono convenuti contrattualmente. 2 Una volta concluso l’esame preliminare devono in particolare essere disponibili i documenti seguenti: a. un’analisi del contesto indicante le esigenze e i potenziali di sviluppo della regione come anche una stima del potenziale di creazione di valore aggiunto o dell’impatto ecologico; b. un piano strategico o un piano di realizzazione indicante gli obiettivi del progetto, le misure previste, i promotori, le modalità di finanziamento come pure la redditività o l’utilità ecologica. 3 L’aiuto finanziario per la fornitura delle prestazioni convenute contrattualmente ammonta all’importo forfettario di 20 000 franchi.

1 RS 915.1

2014-2687 1757

O sulla consulenza agricola RU 2015

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.

20 maggio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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