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AS 2017 2589

Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati

Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)

Modifica del 22 marzo 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 agosto 19981 sui siti contaminati è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 2 lett. a 2 Ai fini della protezione delle acque sotterranee, un sito inquinato deve essere risanato se: a. nelle captazioni di acqua sotterranea d’interesse pubblico vengono accertate sostanze provenienti dal sito suscettibili di inquinare le acque, in concentra- zioni che superano il limite di accertamento;

Art. 11 Protezione contro l’inquinamento atmosferico 1 Ai fini della protezione delle persone contro l’inquinamento atmosferico, un sito inquinato deve essere sorvegliato se nell’aria contenuta nei pori del suolo si supera uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato 2 e le emissioni provenienti dal sito possono pervenire in zone nelle quali delle persone possono trattenersi regolarmente per un periodo prolungato. 2 Ai fini della protezione delle persone contro l’inquinamento atmosferico, un sito inquinato deve essere risanato se nell’aria contenuta nei pori del suolo si supera uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato 2 e le emissioni provenienti dal sito pervengono in zone nelle quali delle persone possono trattenersi regolarmente per un periodo prolungato.

Art. 16 cpv. 2 Abrogato

1 RS 814.680

2016-0357 2589

O sui siti contaminati RU 2017

Art. 21 cpv. 1, secondo periodo

1 … Alla fine di ogni anno civile comunicano all’UFAM le informazioni di cui

all’articolo 5 capoversi 3 e 5 e all’articolo 6, e le informazioni di cui all’articolo 17 relative ai siti risanati.

II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

22 marzo 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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O sui siti contaminati RU 2017

Allegato 1 (art. 9 e 10)

Valori di concentrazione ai fini della valutazione degli effetti dei siti inquinati sulle acque

Inserimento di «ammonio», «nitriti» e «cloruro di vinile»

Sostanza Valore di concentrazione

Composti inorganici … Ammonio** 0.5 mg NH4+/l … Nitriti** 0.1 mg NO2-/l … Composti organici … – Cloruro di vinile* 0.5 g/l * Valutazione giusta il capoverso 4. ** Si applica solo per le acque superficiali.

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