AS 2022 382
Correzione
(art. 10 cpv. 1 LPubb)
(art. 10 cpv. 1 LPubb)
Preambolo
Ordinanza
concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione
anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato
di un test COVID-19
(Ordinanza sui certificati COVID-19)
Modifica del 10 giugno 2022 (RU 2022 374; RS 818.102.2)
Cifra I / art. 18 cpv. 5, nota a piè di pagina
Invece di:
5 I certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 contengono una data di scadenza compatibile con i requisiti del regolamento (UE) 2021/9531. Possono essere validi oltre la data iscritta secondo l’allegato 3 numero 1.2 lettera a.
Leggasi:
5 I certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 contengono una data di scadenza compatibile con i requisiti del regolamento (UE) 2021/9532. Possono essere validi oltre la data iscritta secondo l’allegato 3 numero 1.2 lettera a.
Cifra II / Allegato 5 n. 1.1, nota a piè di pagina
Invece di:
1.1 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione, di guarigione e di test emessi da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS secondo il Regolamento (UE) 2021/9533 e gli atti giuridici dell’UE adottati sulla base di tale regolamento.
Leggasi:
1.1 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione, di guarigione e di test emessi da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS secondo il Regolamento (UE) 2021/9534 e gli atti giuridici dell’UE adottati sulla base di tale regolamento.
30 giugno 2022 | Cancelleria federale |
Correzione(art. 10 cpv. 1 LPubb)