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AS 2023 312

Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 27 novembre 20091 sull’IVA è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 122

Sezione 1a: Giustificativi in forma non cartacea, procedure elettroniche

Art. 122, rubrica

Giustificativi in forma non cartacea

(art. 70 cpv. 4 LIVA)

Art. 123 Procedure elettroniche

(art. 65a LIVA)

L’annuncio di inizio dell’assoggettamento (art. 66 cpv. 1 LIVA), la presentazione del rendiconto (art. 71 LIVA) e le correzioni successive del rendiconto (art. 72 LIVA) devono avvenire per via elettronica attraverso l’apposito portale.

Art. 166c Disposizioni transitorie della modifica del 16 giugno 2023

(art. 65a LIVA e art. 123 OIVA)

1 I contribuenti che hanno presentato i rendiconti in forma cartacea prima dell’entrata in vigore della modifica del 16 giugno 2023 possono continuare a presentarli in forma cartacea fino al 31 dicembre 2024.

2 Le correzioni dei rendiconti presentati in forma cartacea devono pure essere presentate in forma cartacea.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

16 giugno 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr