AS 2023 312
Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 novembre 20091 sull’IVA è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 122
Sezione 1a: Giustificativi in forma non cartacea, procedure elettroniche
Art. 122, rubrica
Giustificativi in forma non cartacea
(art. 70 cpv. 4 LIVA)
Art. 123 Procedure elettroniche
(art. 65a LIVA)
L’annuncio di inizio dell’assoggettamento (art. 66 cpv. 1 LIVA), la presentazione del rendiconto (art. 71 LIVA) e le correzioni successive del rendiconto (art. 72 LIVA) devono avvenire per via elettronica attraverso l’apposito portale.
Art. 166c Disposizioni transitorie della modifica del 16 giugno 2023
(art. 65a LIVA e art. 123 OIVA)
1 I contribuenti che hanno presentato i rendiconti in forma cartacea prima dell’entrata in vigore della modifica del 16 giugno 2023 possono continuare a presentarli in forma cartacea fino al 31 dicembre 2024.
2 Le correzioni dei rendiconti presentati in forma cartacea devono pure essere presentate in forma cartacea.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
16 giugno 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |