Lexipedia

173.210

Ordinanza concernente le finanze e la contabilità nel settore della giustizia

(OFCG)

del 31.10.2024 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Tribunale d'appello il 31 ottobre 2024

visti l'art. 51a cpv. 3 della Costituzione cantonale[1] nonché l'art. 6 cpv. 3 e l'art. 43 della legge sull'organizzazione giudiziaria[2]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le finanze e la contabilità dei tribunali regionali nonché delle autorità annesse dal punto di vista amministrativo al Tribunale d'appello e ai tribunali regionali.

Art. 2 Diritto complementare

Per quanto la presente ordinanza non preveda nulla di diverso, fanno stato le disposizioni del diritto cantonale in materia di gestione finanziaria[3].

Il Tribunale d'appello emana le istruzioni necessarie alla relativa attuazione, segnatamente riguardo alla creazione di un opportuno sistema di controllo interno (SCI).

2. Tribunali regionali

Art. 3 Piano contabile e rapporto PCFI

D'intesa con l'Amministrazione cantonale delle finanze, il Tribunale d'appello prescrive ai tribunali regionali il piano contabile e lo suddivide in conti soggetti al preventivo globale e in crediti individuali.

Il Tribunale d'appello definisce i prodotti, gli obiettivi e gli indicatori per il piano dei compiti e finanziario integrato (PCFI) contenuto nel messaggio relativo al preventivo. I tribunali regionali sono competenti per il rapporto e per commenti particolari relativi al preventivo e al conto annuale.

Art. 4 Preventivo

I tribunali regionali allestiscono il proprio preventivo secondo le istruzioni del Tribunale d'appello emanate ogni anno sulla base delle istruzioni valide per l'Amministrazione cantonale.

Il Tribunale d'appello esamina i preventivi e procede alle rettifiche necessarie.

Esso approva i preventivi a destinazione del Gran Consiglio e comunica la decisione di approvazione ai tribunali regionali e all'Amministrazione delle finanze.

Art. 5 Carattere vincolante del preventivo e competenza di spesa

Per i tribunali regionali, il saldo globale e i conti su cui si basa secondo il piano contabile nonché i crediti individuali sono vincolanti.

I tribunali regionali dispongono autonomamente dei propri crediti. La competenza di spesa spetta al presidente. Quest'ultimo può conferire in forma scritta la delega per settori speciali a collaboratori dell'attuariato o della cancelleria del tribunale.

È fatta salva la stipula di contratti a lungo termine, che devono essere presentati per approvazione al Tribunale d'appello.

Art. 6 Utilizzo del preventivo per il personale

I tribunali regionali devono rispettare le spese salariali previste dal preventivo. Sono fatte salve assunzioni a tempo determinato a norma dell'articolo 14 capoverso 2 e capoverso 5 dell'ordinanza sulla gestione finanziaria cantonale[4].

I tribunali regionali disciplinano la competenza per la determinazione individuale degli stipendi dei collaboratori (stipendio iniziale, sviluppo annuale degli stipendi, erogazione di premi di prestazione e premi spontanei) nei propri regolamenti interni.

La determinazione individuale degli stipendi deve avvenire a norma del diritto cantonale sul personale all'interno delle classi di funzione predefinite dal Tribunale d'appello. Un'attribuzione a una classe superiore conformemente all'articolo 14 capoverso 1 dell'ordinanza sul personale[5] necessita del consenso del Tribunale d'appello.

Il Tribunale d'appello verifica il rispetto delle direttive in materia di diritto del personale nel corso delle modifiche annuali degli stipendi e se necessario predispone i necessari adeguamenti.

L'Ufficio cantonale del personale gestisce il settore stipendi dei tribunali regionali a norma del diritto cantonale sul personale, dietro un compenso da stabilire annualmente nel preventivo. I tribunali regionali trasmettono all'Ufficio del personale la documentazione necessaria e notificano in tempo utile corrispondenti cambiamenti.

Art. 7 Controllo dei crediti

I tribunali regionali devono controllare su base continua e con attenzione i propri crediti.

Domande di trasferimenti di crediti e di crediti suppletivi nonché notifiche di superamenti di credito devono essere presentate al Tribunale d'appello prima che si verifichi una divergenza rispetto al preventivo.

Art. 8 Saldo globale

Se necessario, crediti da conti soggetti al preventivo globale possono essere trasferiti se il saldo globale viene rispettato.

I tribunali regionali possono effettuare trasferimenti fino a 10 000 franchi senza particolare procedura.

Trasferimenti superiori a 10 000 franchi devono essere notificati al Tribunale d'appello. Trasferimenti superiori a 20 000 franchi devono essergli sottoposti per approvazione.

Indipendentemente dal suo ammontare, un superamento del saldo globale necessita dell'approvazione di un credito suppletivo da parte del Tribunale d'appello nonché della commissione della gestione del Gran Consiglio, la quale viene concessa soltanto se è dimostrata una particolare necessità e urgenza.

Non è necessario un credito suppletivo se in virtù dell'articolo 15 dell'ordinanza sulla gestione finanziaria cantonale[6] il Tribunale d'appello può effettuare trasferimenti di spese per il personale all'interno dei preventivi globali di tutti i tribunali.

Art. 9 Crediti individuali

I superamenti di crediti individuali che si trovano in relazione diretta con la giurisprudenza materiale non sono soggetti all'obbligo di credito suppletivo.

I superamenti di altri crediti individuali non sono soggetti all'obbligo di credito suppletivo se rientrano nel limite di tolleranza di cui all'articolo 21 capoverso 1 lettera a della legge sulla gestione finanziaria[7]. Devono essere notificati al Tribunale d'appello se il superamento ammonta a più di 20 000 franchi.

Art. 10 Domanda di discarico

Qualora, senza disponibilità di credito o con superamenti di credito non autorizzati, vengano effettuate spese per cui è necessario chiedere crediti, esse devono essere sottoposte per discarico al Tribunale d'appello unitamente al conto annuale.

Per quanto necessario, il Tribunale d'appello trasmette le domande di discarico al Gran Consiglio.

Art. 11 Tenuta dei conti

L'Amministrazione cantonale delle finanze tiene la contabilità dei tribunali regionali dietro un compenso da registrare quale compensazione interna.

I tribunali regionali controllano, contabilizzano e vistano le fatture in entrata e le inoltrano all'Amministrazione delle finanze per il saldo e la registrazione.

Lo stesso vale per giustificativi contabili da conteggi riferiti alle pratiche dai quali risultano pretese di rimborso o di indennizzo delle parti, dei loro rappresentanti legali o di eventuali terzi.

I tribunali regionali devono prevedere firme collettive per tutti i giustificativi di pagamento.

Art. 12 Cassa

I tribunali regionali sono autorizzati a gestire una cassa con contanti per il versamento diretto di indennità per testimoni e per il pagamento di acquisti di scarsa entità.

Presso il Tribunale regionale Plessur, l'avere in cassa non può superare i 2000 franchi e presso gli altri tribunali regionali esso non può superare i 1000 franchi.

Tutti i movimenti di cassa devono essere registrati in un libro cassa secondo le istruzioni dell'Amministrazione delle finanze. A scadenza trimestrale deve essere redatto un rapporto di cassa a destinazione dell'Amministrazione cantonale delle finanze.

Art. 13 Anticipi delle spese giudiziarie, entrate derivanti dalla riscossione di tasse e incasso

Il controllo dell'entrata degli anticipi delle spese giudiziarie spetta ai tribunali regionali. Essi coordinano a scadenza trimestrale il conto anticipo spese con l'Amministrazione delle finanze e versano i fondi al più tardi quando superano l'importo di 200 000 franchi.

Il conteggio delle pratiche avviene d'intesa con il Tribunale d'appello con la comunicazione della decisione o dopo il passaggio in giudicato della decisione relativa alle spese. I conteggi devono essere trasmessi settimanalmente all'Amministrazione delle finanze. Quest'ultima controlla la ricezione dei versamenti e avvia le misure d'incasso necessarie.

Qualora pene pecuniarie o multe siano inesigibili, l'Amministrazione delle finanze ne dà notifica al tribunale regionale affinché queste ultime vengano eventualmente commutate in una pena detentiva sostitutiva.

L'Amministrazione delle finanze è competente per ammortamenti amministrativi di crediti inesigibili dei tribunali regionali. Per importi superiori a 10 000 franchi per pratica deve essere richiesto il consenso del rispettivo tribunale regionale.

Art. 14 Conto annuale

I tribunali regionali presentano il proprio conto annuale al Tribunale d'appello secondo le istruzioni di quest'ultimo entro la fine di gennaio dell'anno seguente.

Il Tribunale d'appello esamina i conti annuali e sottopone il risultato dell'esame ai tribunali regionali per presa di posizione.

Il Tribunale d'appello approva i conti annuali a destinazione del Gran Consiglio ed entro inizio aprile li inoltra all'Amministrazione cantonale delle finanze insieme alla propria decisione.

3. Giudicature di pace e autorità di conciliazione in materia di locazione

Art. 15 Annessione amministrativa

Dal punto di vista amministrativo, le giudicature di pace e le autorità di conciliazione in materia di locazione sono annesse al tribunale regionale della rispettiva regione.

Le entrate e le uscite delle autorità di conciliazione annesse sono parte integrante del preventivo e del conto annuale del rispettivo tribunale regionale. Esse sono soggette alle disposizioni valide per i tribunali regionali, se di seguito non è previsto nulla di particolare.

Art. 16 Allestimento del preventivo

Entro il termine da fissare sulla base delle istruzioni del Tribunale d'appello, il giudice di pace notifica al tribunale regionale le cifre di preventivo per la giudicatura di pace e per l'autorità di conciliazione in materia di locazione.

Il tribunale regionale esamina le richieste, procede alle rettifiche necessarie e decide in merito al loro inserimento nel proprio preventivo.

Art. 17 Competenza di spesa e controllo dei crediti

Le autorità di conciliazione effettuano le proprie spese tramite il tribunale regionale, nella misura in cui la convenzione concernente l'annessione amministrativa non deleghi al giudice di pace il diritto di autorizzare spese per singoli settori.

Il tribunale regionale controlla i crediti destinati alle autorità di conciliazione. Eventuali notifiche di superamenti di credito necessarie nonché domande di trasferimenti di crediti e di crediti suppletivi devono essere trasmesse al Tribunale d'appello tramite il tribunale regionale.

Art. 18 Utilizzo del preventivo per il personale

In merito all'impiego del supplente e alla determinazione della retribuzione dei membri a titolo accessorio decide di propria competenza il giudice di pace, nel limite dei costi inseriti a preventivo.

Se la convenzione concernente l'annessione amministrativa prevede l'assunzione di propri collaboratori da parte delle autorità di conciliazione, la determinazione dello stipendio al momento dell'assunzione dell'impiego nonché la decisione in merito allo sviluppo individuale dello stipendio richiedono il consenso del tribunale regionale.

Lo stesso vale per altre decisioni adottate dal giudice di pace nell'esercizio dei diritti e dei doveri derivanti dal contratto di lavoro di diritto pubblico, se le spese che ne conseguono superano le uscite inserite a preventivo per le autorità di conciliazione.

Il settore stipendi delle autorità di conciliazione viene gestito da parte del rispettivo tribunale regionale e dell'Ufficio cantonale del personale.

Art. 19 Documenti giustificativi

Se il diritto di autorizzare spese in determinati settori è stato delegato al giudice di pace, quest'ultimo controlla e vista le corrispondenti fatture, prima che queste vengano trasmesse al tribunale regionale affinché predisponga il pagamento e la registrazione da parte dell'Amministrazione cantonale delle finanze.

Inoltre il giudice di pace controlla e vista i conteggi delle indennità giornaliere e delle spese dei collaboratori a titolo accessorio delle autorità di conciliazione. Tali conteggi vanno trasmessi almeno semestralmente al tribunale regionale ai fini dell'erogazione delle indennità.

Art. 20 Anticipi delle spese, entrate derivanti dalla riscossione di tasse e incasso

Gli anticipi delle spese giudiziarie devono essere gestiti su un conto separato amministrato dal tribunale regionale. Il tribunale regionale comunica senza indugio all'autorità di conciliazione la ricezione di anticipi delle spese.

Dopo la chiusura della pratica, le autorità di conciliazione allestiscono il relativo conteggio e trasmettono per l'ulteriore evasione contabile il conteggio delle tasse al tribunale regionale, che lo inoltra all'Amministrazione cantonale delle finanze.

4. Altre autorità

Art. 21 Annessione amministrativa

Dal punto di vista amministrativo, l'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi, la commissione notarile, la commissione di vigilanza sugli avvocati nonché la commissione di espropriazione sono annesse al Tribunale d'appello.

Le entrate e le uscite delle autorità annesse sono parte integrante del preventivo e del conto annuale del Tribunale d'appello.

Art. 22 Piano contabile

In accordo con l'Amministrazione cantonale delle finanze, il Tribunale d'appello stabilisce quali conti vengano tenuti come crediti individuali per le autorità annesse.

Le rimanenti entrate e uscite vengono registrate su conti del Tribunale d'appello soggetti a preventivo globale.

Art. 23 Allestimento del preventivo

I presidenti delle autorità annesse notificano al Tribunale d'appello entro il termine fissato le entrate e le uscite preventivate per la loro autorità.

Il Tribunale d'appello esamina le richieste, procede alle rettifiche necessarie e decide in merito al loro inserimento nel proprio preventivo.

Art. 24 Carattere vincolante del preventivo e competenza di spesa

Le autorità annesse effettuano le loro spese tramite il Tribunale d'appello, che controlla su base continua l'impiego dei crediti.

Per i crediti inseriti a preventivo a favore di un'autorità annessa, il Tribunale d'appello può delegare integralmente o parzialmente il diritto di autorizzare spese al presidente di tale autorità. In questo caso egli diviene responsabile per il rispetto dei crediti e deve inoltrare al Tribunale d'appello eventuali domande di superamenti di credito prima che si verifichi la divergenza rispetto al preventivo.

Art. 25 Documenti giustificativi

Il presidente dell'autorità annessa provvede a trasmettere tempestivamente e in modo completo al Tribunale d'appello la documentazione necessaria per la registrazione.

Se il diritto di autorizzare spese è stato delegato al presidente dell'autorità annessa, quest'ultimo controlla e vista le corrispondenti fatture, prima che queste vengano trasmesse al Tribunale d'appello affinché predisponga il pagamento e la registrazione da parte dell'Amministrazione cantonale delle finanze.

Inoltre il presidente dell'autorità annessa controlla e vista i conteggi delle indennità dei suoi membri nonché del personale ausiliario coinvolto. Questi conteggi vanno trasmessi almeno semestralmente al Tribunale d'appello ai fini dell'erogazione delle indennità.

Art. 26 Anticipi delle spese, entrate derivanti dalla riscossione di tasse e incasso

Gli anticipi delle spese riscossi dalle autorità annesse devono essere gestiti su un conto amministrato dal Tribunale d'appello. Il Tribunale d'appello notifica senza indugio alla rispettiva autorità l'entrata di anticipi delle spese.

Le autorità annesse fatturano alle parti interessate al procedimento le spese che sono a loro carico. Esse trasmettono su base continua i conteggi delle tasse al Tribunale d'appello, il quale allestisce i necessari giustificativi contabili e li inoltra per l'incasso all'Amministrazione cantonale delle finanze.

Art. 27 Autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali

L'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali sottopone il preventivo e il conto annuale per approvazione al Tribunale d'appello entro il termine fissato.

Le entrate e le uscite approvate vengono inserite nel preventivo e nel conto annuale del Tribunale d'appello.

Per il resto, per l'autorità di conciliazione per controversie inerenti le assicurazioni sociali fanno stato per analogia le disposizioni valide per le autorità annesse dal punto di vista amministrativo.

5. Disposizioni finali

Art. 28 Diritto transitorio

Fatta salva una differente regolamentazione contenuta in leggi speciali, l'esame e l'approvazione del conto annuale 2024 rientrano nella competenza del Tribunale d'appello. In tale contesto trovano applicazione le basi giuridiche vigenti prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza[8].

Fino al 31 dicembre 2025 la gestione contabile per la commissione notarile e per la commissione di vigilanza sugli avvocati avviene secondo le regolamentazioni in materia di vigilanza finanziaria attualmente vigenti.

Egress

2024-035

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
31.10.2024 01.01.2025 atto normativo prima versione 2024-035

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 31.10.2024 01.01.2025 prima versione 2024-035