Dove la presente legge adotta concetti che menzionano soltanto il sesso maschile, questi fanno stato per ambedue i sessi, nella misura in cui dal senso della legge non risulti altrimenti.
210.100
Legge d'introduzione al Codice civile svizzero[1] *
(LICC)
Preambolo
1. Parte generale
1.1. Autorità competenti e procedura
1.1.1. In generale *
Art. 1 Designazioni
Art. 2 * Oggetto
La presente legge contiene il diritto civile cantonale e disciplina le competenze di diritto civile delle autorità amministrative nell'ambito del Codice civile svizzero.
La competenza delle autorità di conciliazione e dei tribunali, nonché la procedura nell'ambito della giurisdizione civile si conformano al Codice di procedura civile e alla legislazione d'applicazione cantonale.
1.1.2. Autorità amministrative
Art. 13 * I. Competenza 1. Il presidente comunale
Il presidente comunale è competente per:
| 1. | art. 720, 720a, la ricezione di notifiche di ritrovamento di oggetti e di animali; egli comunica il ritrovamento di animali all'ufficio cantonale di notifica; | ||
| 2. | art. 721, l'ordine di incanto pubblico; | ||
| 3. | art. 38 OSC[3], la ricezione di notifiche sul rinvenimento di un trovatello; egli impone al bambino un cognome e i nomi e fa la notifica all'ufficio di stato civile. | ||
Art. 14 2. La sovrastanza comunale
La sovrastanza comunale è competente per l'emanazione di divieti concernenti il bosco e il pascolo su territorio comunale (art. 699). Contro tali divieti può essere presentato ricorso al Tribunale d'appello. *
La sovrastanza del comune di domicilio o del comune di attinenza è competente per:
| 1. * | Art. 106 cpv. 1, azione di nullità del matrimonio; | ||
| 2. * | Art. 9 cpv. 2 LUD, azione di nullità dell'unione domestica registrata; | ||
| 3. | Art. 259 cpv. 2 cifra 3, 260a cpv. 1, impugnazione di un riconoscimento; | ||
| 4. * | Art. 550, istanza ufficiale per la dichiarazione di scomparsa giusta l'articolo 6 capoverso 3 della presente legge. | ||
La sovrastanza dell'ultimo comune di domicilio del convenuto è autorità competente per le azioni di paternità ai sensi dell'articolo 261 capoverso 2.
La sovrastanza comunale o il servizio da questa designato nel luogo di domicilio della persona avente diritto è competente per l'aiuto all'incasso giusta l'articolo 131 capoverso 1 e l'articolo 290. *
La sovrastanza comunale o l'ufficio da essa designato è competente per la conservazione di testamenti e contratti successori (art. 504, 505). *
La sovrastanza comunale o l'ufficio da essa designato riceve le notifiche relative ai decessi di persone nel loro luogo di domicilio e le comunica immediatamente al competente ufficio di stato civile. *
La sovrastanza comunale o l'ufficio da essa designato dell'ultimo luogo di domicilio di una persona, porta l'Amministrazione cantonale delle imposte immediatamente a conoscenza dei decessi ad essa comunicati. Testamenti e contratti successori conservati presso il comune vanno inoltrati al tribunale regionale.[4] *
Art. 15 3. Il Governo
Il Governo è competente nei seguenti casi:
| 1. | Art. 30 cpv. 1, concessione del cambiamento del nome; | ||
| 2. | Art. 57 cpv. 3, 78 e 89 cpv. 1, azione di scioglimento di persona giuridica; | ||
| 3. * | Art. 106 cpv. 1, azione di nullità del matrimonio; | ||
| 4. * | Art. 9 cpv. 2 LUD, azione di nullità dell'unione domestica registrata; | ||
| 5. | Art. 882, sorveglianza del sorteggio di rendite fondiarie; | ||
| 6. | Art. 885, autorizzazione a costituire pegni sul bestiame; | ||
| 7. | Art. 907, autorizzazione per l'esercizio del prestito a pegno; | ||
| 8. | Art. 43 cpv. 2 e 3 LDIP, autorizzazione per stranieri a contrarre matrimonio. | ||
Il Governo può assegnare a singoli dipartimenti o uffici il disbrigo di affari di suddetta natura. *
Contro le decisioni del Governo giusta il capoverso 1 cifre 1 e 5–8 può essere presentato appello al Tribunale d'appello conformemente al Codice di procedura civile[5]. Lo stesso vale per decisioni dei dipartimenti, per quanto il diritto federale non preveda un'altra autorità. *
Art. 15a * 4. L'Amministrazione cantonale
Per l'allontanamento immediato secondo l'articolo 28b capoverso 4 è competente la Polizia cantonale. La procedura si conforma alla legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni[6], nella misura in cui essa disciplini l'allontanamento. *
… *
L'esecuzione della sorveglianza elettronica di allontanamenti, divieti di trattenersi in un luogo, di avvicinamento e di avere contatti previsti dal diritto civile si conforma alla legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero[7]. *
Art. 16 II. Procedura
La procedura si conforma alle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa. *
… *
Le decisioni del Governo, dei dipartimenti cantonali e delle altre autorità cantonali in materia di diritto civile possono essere impugnate con appello conformemente al Codice di procedura civile[8] dinanzi al Tribunale d'appello, se secondo il diritto superiore è necessario un giudizio di ultima istanza da parte di un tribunale cantonale superiore. *
1.2. Pubblicazioni *
1.2.1. L'atto pubblico
1.2.2. Pubblicazioni
Art. 18 I. Mezzi di pubblicazione
Le pubblicazioni, gli avvisi pubblici, le diffide e notifiche prescritte dal CC[9] e dalla presente legge vengono effettuate sul Foglio Ufficiale Cantonale, se non è prescritto diversamente mediante legge o ordinanza del Gran Consiglio.
La pubblicazione concernente un oggetto trovato manifestamente di poco valore (art. 720) può avvenire in altro modo adeguato.
Resta riservato il diritto dell'autorità competente di provvedere ad altre pubblicazioni adeguate, come pure alla pubblicazione sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio prescritta dal CC.
Art. 19 II. Pubblicazione ripetuta
Nei seguenti casi la pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale deve avvenire due volte di seguito:
| 1. | Art. 36, diffida alla notifica nella procedura per dichiarazione di persona scomparsa; | ||
| 2. | Art. 555, grida per la ricerca di eredi; | ||
| 3. | Art. 558, comunicazione ai beneficiati della disposizione pubblica di ignota dimora; | ||
| 4. | Art. 582, grida per inventario pubblico; | ||
| 5. | Art. 595, grida per liquidazione d'ufficio; | ||
| 6. | Art. 662, avviso in caso di prescrizione acquisitiva straordinaria; | ||
| 7. | Art. 43 Titolo finale, diffida pubblica per la notifica e l'iscrizione di diritti reali. | ||
2. Parte speciale
2.1. Del diritto delle persone
2.1.1. Stato civile
Art. 20 I. Circondari e uffici di stato civile
I circondari di stato civile comprendono il territorio di una o più regioni o parti di esse e vengono determinati in via definitiva dal Governo nell'ambito del diritto federale e dopo aver udito le regioni interessate. *
Il Governo definisce in via definitiva, dopo aver udito le regioni interessate, la sede e il nome degli uffici di stato civile. *
Sono eleggibili le persone che soddisfano i requisiti del diritto federale e che sembrano abili all'esercizio autonomo della funzione. *
Art. 20a * II. Ufficiale di stato civile
Il comitato regionale o la conferenza dei sindaci nomina, previa approvazione da parte dell'autorità cantonale di vigilanza, il numero necessario di ufficiali di stato civile, designa il capo dell'ufficio e ne disciplina la supplenza. *
Se un circondario di stato civile si estende al territorio di più regioni, queste si accordano sull'autorità di nomina e sulla procedura di nomina. *
Sono eleggibili le persone che soddisfano i requisiti del diritto federale e che sembrano abili all'esercizio autonomo della funzione.
Art. 20b * III. Spese
I comuni si assumono le spese per l'istituzione e la gestione dell'ufficio di stato civile in proporzione al numero degli abitanti, nella misura in cui non adottino una regolamentazione diversa. Sono considerati costi d'esercizio anche i costi per l'utilizzo della banca dati federale dello stato civile.
L'onere di tempo necessario al trasferimento nel registro di stato civile informatizzato di iscrizioni a registro grossolanamente errate, deve essere indennizzato dal comune del precedente ufficio di stato civile.
Art. 20c * IV. Autorità di vigilanza
Quale autorità di vigilanza il Dipartimento decide in merito a:
| 1. | art. 47, misure disciplinari; | ||
| 2. | art. 85 cpv. 1 OSC[10], disposizione di ispezioni; | ||
| 3. | art. 86 cpv. 1 OSC, interventi contro la gestione irregolare dell'ufficio; | ||
| 4. | art. 87 OSC, destituzione o mancata rielezione di un ufficiale di stato civile; | ||
| 5. | art. 90 cpv. 1 OSC, ricorsi contro decisioni dell'ufficiale di stato civile; | ||
| 6. | art. 91 OSC, pena per violazioni all'obbligo di notifica. | ||
Le rimanenti competenze di vigilanza competono all'ufficio.
Art. 20d * V. Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell'Ufficio può essere presentato ricorso al Dipartimento.
Le decisioni del Dipartimento possono essere impugnate con appello conformemente al Codice di procedura civile[11] dinanzi al Tribunale d'appello. *
2.1.2. Fondazioni
Art. 21 I. Autorità di vigilanza e di modificazione *
L'ufficio designato dal Governo è autorità di vigilanza e di modificazione per le fondazioni con sede nel Cantone dei Grigioni, ad eccezione delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche. *
Questo ufficio: *
- sorveglia le fondazioni;
- modifica su richiesta l'organizzazione e lo scopo di una fondazione;
- scioglie una fondazione se il suo scopo è diventato irraggiungibile;
- chiede lo scioglimento di una fondazione se lo scopo della fondazione è diventato illegale o immorale.
Il Governo emana un'ordinanza concernente la vigilanza sulle fondazioni del diritto privato e pubblico[12]. *
… *
Art. 21a * II. Vigilanza su istituti di previdenza professionale *
Per istituti di previdenza professionale fanno stato la Convenzione intercantonale sulla vigilanza LPP e sulle fondazioni dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino (CVLPPF)[13] e la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)[14]. *
Art. 22 III. Vigilanza sulle fondazioni delle Chiese di Stato *
La vigilanza sulle fondazioni ecclesiastiche delle Chiese di Stato viene esercitata dagli organi delle stesse.
L'alta vigilanza spetta al Governo.
Art. 24 2. Sanzioni disciplinari e curatela
L'autorità di vigilanza dopo aver eseguito un'istruttoria e udito gli interessati a seconda della gravità della colpa può comminare le seguenti sanzioni disciplinari:
| 1. | diffida; | ||
| 2. | multa fino a 5 000 franchi; | ||
| 3. | sospensione da una carica fino a 6 mesi; | ||
| 4. | destituzione da una carica; | ||
Resta riservata la responsabilità civile e penale.
In casi gravi, l'ufficio designato dal Governo istituisce un commissario di Governo. *
Art. 25a * VI. Rimedi legali *
In conformità al Codice di procedura civile[15], le decisioni dell'autorità di vigilanza e di modificazione possono essere impugnate dinanzi al Tribunale d'appello. *
… *
2.1.3. Consorzi di almende e simili enti
Art. 26 I. Personalità giuridica
Hanno personalità giuridica senza iscrizione nel registro di commercio i consorzi di almende, di alpi, i consorzi rurali, di boschi, di fontane, d'irrigazione e simili (art. 59 cpv. 3).
Art. 27 II. Diritto coattivo e dispositivo
Tutti i rapporti giuridici dei consorzi vengono regolati dagli statuti, riservate le disposizioni la cui applicazione è prescritta dalla legge. Se gli statuti non contengono alcuna prescrizione, valgono le disposizioni qui di seguito specificate.
Art. 28 III. Organizzazione
L'assemblea sociale, nella quale ogni socio ha il diritto di voto, è l'organo supremo del consorzio. Essa è convocata dalla direzione. La convocazione ha luogo a norma degli statuti, in ogni caso ogni qualvolta lo esigono gli interessi del consorzio ed inoltre, per legge, quando un quinto dei soci lo richiede.
L'assemblea sociale ha, per legge, il diritto di destituire in ogni momento la direzione quando esiste un motivo importante.
La direzione ha il diritto e il dovere, entro i limiti delle sue competenze, di curare gli interessi del consorzio e di rappresentarlo.
Art. 29 IV. Votazioni
Per la validità di risoluzioni dell'assemblea sociale e della direzione è necessario, per legge, che per quanto possibile tutti i membri siano stati convocati alla rispettiva seduta. Le risoluzioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, nella misura in cui la legge o gli statuti non dispongano diversamente.
Per i consorzi con diritto a quote è necessaria la maggioranza delle quote rappresentate per la validità delle risoluzioni dell'assemblea sociale. A ogni quota intera spetta un voto intero. Frazioni di una quota hanno un diritto di voto corrispondente alla rispettiva frazione.
Art. 30 V. Contestazioni di risoluzioni
Ogni socio ha per legge il diritto di contestare le risoluzioni del consorzio che egli ritiene ledano i suoi diritti acquisiti.
Art. 31 VI. Disposizione del patrimonio sociale e dei diritti a quota
I membri del consorzio con diritto a quote sul patrimonio sociale hanno la facoltà di disporne liberamente. Gli statuti devono stabilire in quale misura i diritti a quota possano essere suddivisi in frazioni.
I soci non possono chiedere alcuna divisione del patrimonio sociale.
Il consorzio come tale ha il diritto di prendere decisioni concernenti l'amministrazione e l'uso, come pure il cambiamento, la costituzione in pegno e l'alienazione del patrimonio sociale. Per l'alienazione è richiesta, per legge, la maggioranza di due terzi dei soci rispettivamente dei diritti a quota.
Art. 32 VII. Trattamento delle quote agli effetti del registro fondiario
I diritti a quota sono per legge parificati ai fondi ai sensi dell'articolo 655 capoverso 2 cifra 2. A norma di legge essi non possono essere divisi in frazioni inferiori a un quarto.
L'alienazione dei diritti a quota e la costituzione di diritti reali sugli stessi abbisognano per la loro validità dell'iscrizione a registro fondiario. Non è richiesto l'atto pubblico.
Se ci sono quote date in pegno, il consorzio può costituire in pegno i beni immobili solo con l'autorizzazione del Dipartimento competente per il registro fondiario. Questa può essere concessa specialmente se la costituzione in pegno avviene per eseguire bonifiche, come miglioramenti del suolo, costruzioni e miglioramenti di edifici e strade. Il Dipartimento può subordinare la concessione dell'autorizzazione all'osservanza di un piano di ammortamento. *
L'impianto e la tenuta di speciali elenchi dei diritti a quota che sono parte costitutiva del registro fondiario, verranno regolati da un'ordinanza[16] del Governo.
Il Dipartimento, quale autorità di vigilanza sul registro fondiario, decide in caso di controversia se un consorzio è soggetto a quest'articolo. *
Art. 33 VIII. Scioglimento del consorzio
Per lo scioglimento del consorzio è richiesta, per legge, la maggioranza dei due terzi di tutti i soci, rispettivamente di tutti i diritti a quota. Il patrimonio sociale viene diviso tra i soci.
Nei consorzi con diritti a quota questa divisione ha luogo per quote.
Art. 34 IX. Diritto sussidiario
Art. 35 X. Riserva di diritto pubblico
Per i consorzi che servono a scopi pubblici restano riservati il diritto pubblico e la vigilanza dello Stato.
2.2. Del diritto di famiglia *
2.2.1. Dell'adozione
Art. 36 1. Competenza, procedura
L'autorità di protezione dei minori e degli adulti decide in merito all'adozione.
Essa può incaricare degli accertamenti un servizio idoneo.
Le autorità cantonali, regionali e comunali, nonché terzi sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per la decisione d'adozione. È fatto salvo il segreto professionale.
Per il resto la procedura e l'impugnazione si conformano alle disposizioni del diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti, per quanto il diritto di rango superiore o la presente legge non prevedano nulla di diverso. *
Art. 36a 2. Conoscenza della filiazione
L'autorità di protezione dei minori e degli adulti coordina la procedura d'informazione sui dati personali dei genitori biologici (art. 268c) e su richiesta consiglia il minore, i genitori biologici nonché i loro discendenti (art. 268d). A tale scopo l'autorità di protezione dei minori e degli adulti gestisce un servizio di informazione e di consulenza per la ricerca delle origini. *
Essa può incaricare servizi idonei in particolare di ulteriori accertamenti, della consulenza, della presa di contatto e della mediazione.
2.2.2. Diritto al mantenimento
Art. 37 Anticipi
Il comune di domicilio del figlio avente diritto al mantenimento versa anticipi per il mantenimento dello stesso quando i genitori non soddisfano il loro obbligo di mantenimento (art. 293 cpv. 2 CC).
2.2.3. Protezione dei minori e degli adulti
Art. 38 I. Autorità di protezione dei minori e degli adulti 1. In generale *
L'autorità di protezione dei minori e degli adulti è un'autorità specializzata cantonale indipendente nell'applicazione del diritto. *
- …
- …
- …
- …
- …
… *
… *
L'autorità di protezione dei minori e degli adulti dispone di una direzione e di almeno cinque sedi distaccate regionali. *
Art. 39 2. Compiti *
… *
L'autorità di protezione dei minori e degli adulti svolge i compiti di protezione dei minori e degli adulti attribuitile dal Codice civile e dal rimanente diritto federale, se il diritto cantonale non delega tali compiti a un'altra autorità. *
All'autorità di protezione dei minori e degli adulti competono in particolare i seguenti altri compiti: *
- consulenza ai genitori nell'elaborazione di contratti di mantenimento;
- deposito e conservazione di mandati precauzionali (art. 361);
- adempimento dei compiti dell'autorità centrale cantonale per le convenzioni internazionali nei settori della protezione dei minori e degli adulti, nonché dell'autorità preposta all'esecuzione in caso di rinvio di minori;
- compiti che le vengono attribuiti dal diritto cantonale o dal Governo.
L'autorità di protezione dei minori e degli adulti può incaricare servizi idonei dell'adempimento dei compiti conformemente al capoverso 3 lettera d, in particolare dell'accertamento della situazione del minore e della famiglia all'estero, dello svolgimento di procedure di conciliazione e mediazione all'estero, nonché del rinvio di un minore all'estero. *
Art. 40 3. Direzione *
Il direttore dirige l'autorità di protezione dei minori e degli adulti dal punto di vista del personale, operativo e specialistico e vigila sull'attività di quest'ultima. *
Al direttore competono in particolare i seguenti compiti: *
- coordinamento e collaborazione;
- garantire una prassi uniforme nell'applicazione del diritto nonché l'uniformità delle procedure;
- …
- scambio di informazioni ed esperienze;
- stipulazione dell'accordo di prestazioni con il Dipartimento e sua attuazione;
- allestire e controllare il preventivo;
- garantire una formazione e un perfezionamento professionali appropriati dei membri delle autorità, dei curatori professionali e dei curatori privati;
- garantire la qualità nel quadro dell'adempimento dei compiti dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti;
- rappresentare l'autorità di protezione dei minori e degli adulti verso l'esterno.
… *
… *
Il direttore può adempiere i compiti di un membro dell'autorità. *
Art. 41 4. Vigilanza
Il Governo esercita la vigilanza sull'autorità di protezione dei minori e degli adulti. *
Nei limiti delle facoltà di vigilanza, può impartire istruzioni all'autorità di protezione dei minori e degli adulti. *
Dal punto di vista amministrativo, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti è subordinata al Dipartimento designato dal Governo. *
Art. 42 5. Sede
È considerato sede dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti e quindi domicilio del minorenne sotto tutela (art. 25 cpv. 2) e del maggiorenne sotto curatela generale (art. 26) il comune:
- nel quale l'interessato ha il proprio domicilio al momento della costituzione della tutela oppure della curatela generale, oppure
- nel quale trasferisce il proprio domicilio dopo la costituzione della tutela o della curatela generale.
Art. 43 6. Organico
Ogni sede distaccata dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti è costituita da: *
- un responsabile della sede distaccata quale membro dell'autorità;
- almeno altri due membri dell'autorità;
- altri collaboratori del segretariato e dei servizi di supporto.
I membri dell'autorità dispongono della necessaria idoneità personale e professionale. *
… *
Art. 46 II. Uffici dei curatori professionali 1. Posizione e compiti
La gestione dell'ufficio dei curatori professionali è un compito regionale. Le regioni possono svolgere il compito da sole o in comune.
Gli uffici dei curatori professionali dirigono, su incarico dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti, le misure di protezione dei minori e degli adulti ordinate. *
Essi sono competenti per la consulenza e il sostegno ai tutori privati nonché ai curatori privati. *
Art. 47 2. Organico
Ogni ufficio dei curatori professionali è di norma costituito da un responsabile, dai curatori professionali e dai collaboratori del segretariato. *
Le regioni devono garantire che vengano creati e occupati i posti necessari per un adempimento dei compiti professionalmente adeguato e tempestivo.
Su richiesta dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti, in caso di inadempienza della regione, l'autorità di vigilanza può nominare a spese di quest'ultima un curatore professionale. *
Art. 48 3. Presupposti d'assunzione
Può essere assunto quale curatore professionale chi dispone della necessaria idoneità personale e di un diploma riconosciuto, di norma nei settori dell'assistenza sociale, della pedagogia/psicologia o del diritto. *
In casi eccezionali motivati, con il consenso dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti si può prescindere dal requisito di un diploma riconosciuto. *
In sede di assunzione di curatori professionali, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti deve essere coinvolta con voto consultivo. *
Art. 49 4. Gestione
Il responsabile dirige l'ufficio dei curatori professionali dal punto di vista del personale, dell'esercizio e tecnico, vigila sull'intera attività dell'ufficio dei curatori professionali e lo rappresenta verso l'esterno. *
Art. 50 III. Direzione degli uffici dei curatori professionali 1. In generale
I curatori professionali si occupano di curatele che l'autorità di protezione dei minori e degli adulti non delega a terzi. *
Le disposizioni sulla gestione delle curatele valgono per analogia per il settore della protezione dei minori.
Art. 50a 2. Vigilanza
I curatori sono soggetti alla vigilanza materiale dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti, che può loro impartire istruzioni. *
Art. 50b 3. Esecuzione sostitutiva
L'autorità di protezione dei minori e degli adulti può accollare le spese dell'esecuzione sostitutiva ai curatori che colpevolmente non adempiono ai loro doveri. *
Art. 50c * 4. Contributi
Il Cantone si fa carico dei contributi per le assicurazioni sociali di curatori privati per le curatele da essi assunte.
Art. 51 IV. Ricovero a scopo di assistenza 1. Ricovero medico a) Ordine *
È autorizzato a ordinare il ricovero a scopo di assistenza:
- chi è autorizzato all'esercizio indipendente della professione nel Cantone quale medico:
| 1. * | dell'assistenza di base; | ||
| 2. * | in possesso di un titolo di medico specialista in psichiatria e psicoterapia; | ||
| 3. * | in possesso di un titolo di medico specialista in psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza; | ||
- ogni medico delegato;
- il medico curante dell'istituto collocante.
Per l'esecuzione si può ricorrere all'aiuto della polizia.
La decisione di ricovero medico va comunicata senza indugio all'autorità di protezione dei minori e degli adulti e al rappresentante legale. *
Art. 51a b) Proroga
Se il ricovero medico dura più di sei settimane, al più tardi dieci giorni lavorativi prima della scadenza di tale termine l'istituto deve presentare all'autorità di protezione dei minori e degli adulti una richiesta motivata di continuazione della misura. *
Art. 52 2. Trasferimento in un altro istituto
Per il trasferimento in un altro istituto è necessaria una nuova decisione di ricovero.
La competenza si conforma a quella per la dimissione.
Art. 53 3. Dimissione
L'istituto decide in merito alla dimissione in caso di ricovero medico fino a sei settimane, come pure in singoli casi nei quali l'autorità di protezione dei minori e degli adulti gli ha delegato la competenza relativa alla dimissione. *
Se la competenza per la dimissione spetta all'autorità di protezione dei minori e degli adulti, l'istituto deve presentare una proposta motivata appena le condizioni per il ricovero non sono più adempite.
Art. 54 4. Assistenza e cure successive al ricovero a) Ordine
All'occorrenza, il medico curante può concordare con la persona ricoverata, prima della sua dimissione, assistenza e cure successive al ricovero adeguate. *
Se non si giunge a un tale accordo, in caso di rischio di recidiva l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può, su richiesta del medico curante oppure d'ufficio, ordinare assistenza e cure successive al ricovero adeguate per un massimo di dodici mesi. *
Art. 54a b) Vigilanza
L'autorità di protezione dei minori e degli adulti vigila sull'assistenza e sulle cure successive al ricovero ordinate.
La persona o il servizio incaricato di occuparsi dell'assistenza e delle cure successive al ricovero ordinate è tenuto a presentare rapporto all'autorità di protezione dei minori e degli adulti dopo dodici mesi o secondo istruzioni.
Se le condizioni per l'assistenza e le cure successive al ricovero ordinate non sono più adempite, il fatto va comunicato senza indugio all'autorità di protezione dei minori e degli adulti.
Art. 54b c) Revoca
L'autorità di protezione dei minori e degli adulti revoca d'ufficio o su richiesta l'assistenza e le cure successive al ricovero se lo scopo è raggiunto oppure non può essere raggiunto e se è necessario un ricovero a scopo di assistenza.
Assistenza e cure successive al ricovero terminano al più tardi alla scadenza della durata stabilita, sempre che non sussista un nuovo ordine dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti.
Art. 55 5. Misure ambulatoriali a) Ordine
L'autorità di protezione dei minori e degli adulti può ordinare misure ambulatoriali che appaiano adeguate a impedire un ricovero a scopo di assistenza o a evitare una ricaduta.
Essa può imporre all'interessato segnatamente:
- di ricorrere regolarmente a una consulenza o a un accompagnamento professionali e di attenersi alle disposizioni a ciò associate;
- di sottoporsi a una terapia o a un trattamento indicato per ragioni mediche;
- di astenersi dal consumo di bevande alcoliche e di altre sostanze che creano dipendenza e di sottoporsi ai relativi test per determinare il consumo di alcol e di altre sostanze che creano dipendenza;
- di osservare ulteriori istruzioni sul comportamento.
Le misure ambulatoriali possono fare parte dell'assistenza e delle cure successive al ricovero.
Art. 55a b) Vigilanza e revoca
L'autorità di protezione dei minori e degli adulti vigila sul rispetto delle misure ambulatoriali e verifica ogni anno se le condizioni sono ancora adempite.
Essa le revoca d'ufficio o su richiesta se lo scopo è raggiunto oppure non può essere raggiunto e se è necessario un ricovero a scopo di assistenza.
Per il resto sono applicabili le disposizioni relative all'assistenza e alle cure successive al ricovero ordinate.
Art. 56 V. Procedura 1. Principio *
Per la procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti trovano applicazione per analogia le disposizioni generali del Codice di procedura civile e le relative norme concernenti la procedura sommaria, per quanto il diritto di rango superiore e la presente legge non prevedano nulla di diverso. *
I procedimenti nel settore della protezione dei minori e degli adulti non sono pubblici.
Art. 57 2. Litispendenza
Il procedimento dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti diviene pendente in giudizio con l'inoltro di una domanda o tramite l'apertura d'ufficio.
Il procedimento viene aperto d'ufficio:
- se perviene una denuncia di minaccia non palesemente infondata;
- in presenza di indizi concreti relativi al bisogno d'aiuto e di protezione di un minorenne o di un maggiorenne;
- se l'autorità viene adita nei casi stabiliti dal Codice civile.
L'apertura di un procedimento va comunicata all'interessato e al suo rappresentante legale. *
Art. 58 3. Direzione del procedimento e istruzione a) In generale
Il responsabile dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti o un membro dell'autorità da lui designato dirige e istruisce il procedimento. *
Rientrano nella competenza della direzione del procedimento in particolare:
- ordine di provvedimenti cautelari in caso di particolare urgenza (art. 445 cpv. 2);
- designazione di un rappresentante nel procedimento per la protezione dei minori o degli adulti (art. 314abis e 449a);
- concessione del gratuito patrocinio;
- emanazione di decisioni di stralcio e di non entrata nel merito;
- ordine o revoca dell'effetto sospensivo nella procedura di impugnazione (art. 450c e art. 450e);
- emanazione di decisioni d'esecuzione (art. 450g).
Art. 58a b) Audizione
L'audizione personale dell'interessato viene svolta da un membro dell'autorità. In presenza di circostanze particolari può esserne incaricato uno specialista. *
In caso di grave intervento nei diritti della personalità, l'audizione viene svolta dall'autorità collegiale. *
Il contenuto sostanziale per la decisione va annotato in un verbale.
Art. 58b c) Esecuzione dell'obbligo di collaborare
Se le persone interessate dal procedimento o terzi rifiutano ingiustificatamente di collaborare, il membro dell'autorità che si occupa dell'istruzione può ordinare l'esercizio coatto dell'obbligo di collaborare. Sono ammessi in particolare: *
- la traduzione forzata;
- la visita da parte di un medico;
- l'edizione o il sequestro di documenti, oggetti o valori patrimoniali.
Per l'esercizio coatto si può ricorrere all'aiuto della polizia.
Le persone che violano ingiustificatamente l'obbligo di collaborare devono farsi carico dei costi provocati dall'esercizio coatto.
Art. 59 4. Decisione a) Autorità collegiale
Qualora non sia prevista una competenza individuale, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti decide nella composizione di tre membri.
Art. 59a b) Competenza individuale nella protezione dei minori e degli adulti *
Rientrano nella competenza individuale del membro dell'autorità che si occupa dell'istruzione: *
- nomina di un curatore (art. 306 cpv. 2, art. 400, art. 401, art. 402 e art. 403), decisione relativa a un cambio di curatore a seguito della fine del rapporto di lavoro quale curatore professionale (art. 421 n. 3) oppure su richiesta del curatore (art. 422);
- autorizzazione e decisione relative all'investimento e alla custodia dei beni (art. 408 cpv. 3);
- approvazione del conto e del rapporto finali nonché dispensa dall'obbligo di allestire un rapporto e un conto finali alla fine del rapporto di lavoro del curatore (art. 425);
- assunzione di una misura esistente dall'autorità del domicilio precedente (art. 442 cpv. 5 e art. 444);
- determinazione del compenso per il curatore (art. 404 cpv. 2) e per la persona incaricata (art. 366, art. 392 n. 2 e art. 307);
- decisioni in merito all'ammontare delle spese procedurali e a chi debba sostenerle.
Art. 59b c) Competenza individuale nella protezione dei minori
Nella procedura di protezione dei minori rientrano nella competenza individuale del membro dell'autorità che si è occupato dell'istruzione: *
- presentazione al tribunale competente dell'istanza di nuovo disciplinamento dell'autorità parentale (art. 134 cpv. 1);
- nuovo disciplinamento dell'autorità parentale e della custodia in caso di accordo tra i genitori o di decesso di un genitore, nonché approvazione di contratti di mantenimento (art. 134 cpv. 3 e cpv. 4, art. 179 cpv. 1, art. 287, art. 298d e art. 315b cpv. 2);
- nuovo disciplinamento delle relazioni personali o della partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio in casi non controversi, senza modifica dell'autorità parentale o del mantenimento (art. 134 cpv. 4, art. 179 cpv. 1 e art. 298d);
- presentazione di un'istanza che ordini una rappresentanza del figlio in procedure di divorzio o di separazione (art. 146 cpv. 2 n. 2, art. 299 cpv. 2 lett. b CPC);
- consenso all'adozione di un minore sotto tutela (art. 265 cpv. 2);
- …
- trasferimento dell'autorità parentale congiunta a richiesta congiunta (art. 298a cpv. 1);
- nomina di un curatore per l'accertamento della paternità e per disciplinare il mantenimento (art. 308 cpv. 2);
- ordine di compilazione di un inventario e di consegna periodica di conti e rapporti sulla sostanza del figlio (art. 318 cpv. 3, art. 322 cpv. 2);
- autorizzazione di prelevamenti sulla sostanza del figlio (art. 320 cpv. 2);
- ordine di istituire una curatela di rappresentanza per salvaguardare i diritti successori dell'infante concepito (art. 544 cpv. 1bis);
- nomina di un tutore o di un curatore per ordine di un giudice (art. 298 cpv. 3 e art. 315a cpv. 1);
- nomina di un tutore per un minorenne che non è sotto autorità parentale (art. 327a).
Art. 59c d) Competenza individuale nella protezione degli adulti
Nella procedura di protezione degli adulti rientrano nella competenza individuale del membro dell'autorità che si è occupato dell'istruzione: *
- …
- determinazione del compenso, in assenza di disposizioni in tal senso nel mandato precauzionale (art. 366);
- …
- determinazione del potere di rappresentare in caso di misure mediche (art. 381, art. 382 cpv. 3);
- compilazione di un inventario, nonché ordine di compilare un inventario pubblico (art. 405 cpv. 2 e cpv. 3).
- …
Art. 60 5. Autorità giudiziaria di reclamo
Il Tribunale d'appello è l'autorità giudiziaria di reclamo. *
Decisioni incidentali dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti possono essere impugnate entro dieci giorni dalla comunicazione dinanzi al Tribunale d'appello. *
Il Tribunale d'appello non è vincolato alle richieste delle parti e indaga la fattispecie d'ufficio. Sono ammessi nuovi fatti e mezzi di prova. *
A termini disposti dalla legge o dall'autorità non si applica la sospensione del termine. Le parti devono essere rese attente al riguardo. *
Per il resto fanno stato per analogia le norme relative alla via d'appello civile, per quanto il diritto di rango superiore non preveda nulla di diverso. *
Art. 61 VI. Disposizioni comuni 1. Obblighi di avviso cantonali
Gli specialisti dei settori medicina, cure, formazione, educazione, assistenza, consulenza sociale e religione che nell'esercizio della loro professione vengono a conoscenza di un'acuta minaccia per gli altri o per sé stesso di un minore o di una persona adulta, sono obbligate a dare avviso di tale minaccia.
Chi è in possesso di direttive del paziente deve comunicarle al medico curante, qualora venga a conoscenza dell'incapacità di discernimento della persona che le ha impartite. *
Art. 62 2. Comunicazioni
L'autorità di protezione dei minori e degli adulti comunica le decisioni alle autorità che per adempiere ai compiti loro attribuiti dalla legge devono essere a conoscenza dell'ordine e della revoca di una curatela o di una tutela, nonché del disciplinamento dell'autorità parentale.
Decisioni relative a interessi dei figli vanno comunicate al minore secondo le disposizioni del Codice di procedura civile relative agli interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia.
Art. 63 3. Spese a) Procedura
Per la procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti vengono riscosse spese.
In procedure di protezione dei minori e in procedure concernenti le relazioni personali, l'autorità parentale o il mantenimento, le spese vanno a carico dei genitori, di chi detiene l'autorità parentale o del genitore tenuto al mantenimento.
In presenza di circostanze particolari, si può rinunciare a riscuotere spese procedurali, se la procedura non è stata avviata in modo temerario o sconsiderato.
In procedimenti dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti non vengono di norma concesse ripetibili.
Per il resto, la riscossione di spese procedurali si conforma alla legislazione sull'amministrazione della giustizia civile.
Art. 63a b) Misure di protezione dei minori *
… *
… *
Le spese di misure di protezione dei minori ambulatoriali e stazionarie sono a carico del comune del domicilio civile del minorenne interessato, nella misura in cui non siano tenuti al pagamento terzi, se è data una decisione o una raccomandazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti o del giudice oppure una raccomandazione di un'altra autorità specializzata in materia di protezione dei minori condivisa dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti. Se un comune contesta la competenza per l'assunzione delle spese, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può anticipare tali spese. *
I detentori dell'autorità parentale partecipano alle spese di misure di protezione dei minori in misura del contributo dei genitori definito dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale, almeno però in misura di dieci franchi al giorno. Se non sono in grado di farlo per ragioni economiche, del contributo dei genitori si fa carico l'ente pubblico competente per l'assistenza di diritto pubblico dei detentori dell'autorità parentale. *
Il comune può chiedere al Cantone il rimborso del 95 per cento delle spese delle misure di protezione dei minori stazionarie, a carico del fondo intercomunale gestito dal Cantone. *
L'80 per cento dei contributi versati dai genitori per le spese di misure di protezione dei minori stazionarie deve essere trasmesso dal comune al Cantone a favore del fondo intercomunale. *
Le spese nette a carico del fondo intercomunale conformemente al capoverso 5 e al capoverso 6 vengono ripartite tra i comuni nell'anno seguente, in rapporto alla popolazione residente permanente. *
Art. 63a bis * c) Misure di protezione degli adulti
Le spese di misure ambulatoriali e stazionarie di protezione degli adulti sono a carico dell'interessato, nella misura in cui non siano tenuti al pagamento terzi.
In via subordinata sono a carico dell'ente pubblico competente per l'assistenza di diritto pubblico. Sono applicabili le disposizioni corrispondenti.
Se assicuratori malattia o comuni contestano la competenza per l'assunzione delle spese legate al ricovero a scopo di assistenza ordinato da un medico, queste spese vengono anticipate dal Cantone.
Art. 63a ter * d) Assunzione delle spese in caso di cambio di domicilio
In caso di cambio di domicilio dell'interessato mentre è in corso una misura, le spese di misure di protezione dei minori e le spese di misure di protezione degli adulti che in via sussidiaria sono a carico dell'ente pubblico devono essere assunte proporzionalmente dai rispettivi comuni, in ragione della durata del domicilio dell'interessato nel rispettivo comune.
Art. 63b * e) Spese in relazione a misure mediche *
Le spese in relazione a misure mediche risultanti nella procedura di ricovero a scopo di assistenza e che non rientrano tra le spese del procedimento giudiziario oppure non vengono assunte dagli assicuratori malattia sono a carico della persona oggetto del procedimento.
Le spese irrecuperabili sono a carico del comune di domicilio.
Art. 64 4. Archiviazione a) Competenza
Gli atti vengono archiviati dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti, rispettivamente, in caso di procedura giudiziaria, dal Tribunale.
Una volta conclusa la tutela o la curatela, i curatori sono tenuti a consegnare in modo ordinato tutti gli atti all'autorità di protezione dei minori e degli adulti. *
Art. 64a b) Consultazione degli atti
In merito alla consultazione degli atti di procedimenti conclusi, decide l'autorità che conserva gli atti.
La consultazione degli atti viene autorizzata se può essere fatto valere un interesse degno di tutela.
Decisioni concernenti la consultazione degli atti possono essere impugnate entro 30 giorni con reclamo scritto all'autorità di vigilanza.
Art. 65 5. Responsabilità
Il regresso sulla persona che ha cagionato il danno intenzionalmente o per negligenza grave avviene secondo la legge sulla responsabilità dello Stato.
Art. 66 6. Disposizioni esecutive
Il Governo disciplina in un'ordinanza i dettagli riguardanti in particolare:
- l'organizzazione nonché i bacini di utenza geografici delle sedi distaccate;
- la direzione degli uffici dei curatori professionali;
- il ricovero a scopo di assistenza;
- le spese della procedura e delle misure, segnatamente le tasse, nonché il compenso e il rimborso spese per i curatori;
- il compenso per i membri a titolo accessorio dell'autorità.
2.3. Del diritto successorio
2.3.1. Diritto successorio legale e disposizioni testamentarie
Art. 67 I. Diritto successorio dell'ente pubblico 1. Diritto all'eredità
Se il testatore non lascia eredi legittimi (art. 466), l'eredità spetta:
| 1. | in ragione di metà ciascuno al comune di domicilio e di attinenza, se il testatore era attinente del Cantone e ivi domiciliato; | ||
| 2. | per intero al comune di attinenza, se il testatore era attinente del Cantone, ma domiciliato all'estero; | ||
| 3. | in ragione di metà ciascuno al comune di domicilio e al Cantone, se il testatore era domiciliato nel Cantone, ma non attinente dello stesso. | ||
Se il testatore era attinente di diversi comuni grigioni, la quota spettante al comune di attinenza deve essere ripartita tra gli stessi.
L'eredità deve essere destinata a scopi di utilità pubblica.
Art. 68 2. Grida
Se l'eredità è devoluta a un ente pubblico, vengono applicate per analogia le disposizioni della presente legge concernenti l'inventario pubblico, in seguito a grida (art. 592).
Art. 69 * II. Deposito e apertura di testamenti e contratti successori 1. Deposito
I comuni sono tenuti a prendere in consegna testamenti e contratti successori al fine di custodirli, se il testatore è domiciliato nel comune o, in mancanza di domicilio svizzero, se del comune è attinente giusta l'articolo 22 capoverso 3.
Al depositante va rilasciata una ricevuta in cui lo si rende attento che in caso di partenza dal comune egli deve disporre il deposito presso il nuovo ufficio competente.
Art. 70 2. Custodia
I comuni devono adottare le misure necessarie per la custodia sicura di testamenti e contratti successori. *
Va tenuto un registro speciale delle entrate e delle uscite.
I testamenti e i contratti successori devono essere registrati nonché custoditi in busta chiusa in un luogo sicuro e inaccessibile ai non autorizzati.
Art. 71 3. Consegna
I testamenti depositati possono essere consegnati, fintanto che il testatore vive, soltanto a quest'ultimo o a una persona da lui autorizzata. La consegna si conforma inoltre agli articoli 509 e 510.
I contratti successori vengono rimessi alla parte contraente soltanto se è depositata una convenzione scritta giusta l'articolo 513 capoverso 1 o se tutte le parti contraenti lo richiedono.
Art. 72 * 4. Apertura
Chi è a conoscenza di un testamento o di un contratto successorio, è tenuto a inoltrare lo stesso al competente giudice unico presso il tribunale regionale per l'apertura, non appena è venuto a conoscenza del decesso del testatore. *
Se il testatore è deceduto, gli eredi conosciuti devono essere convocati dinanzi al tribunale regionale per l'apertura del testamento o del contratto successorio. L'apertura deve essere annotata nel registro. *
Art. 73 III. Competenza per territorio per la presa in consegna di disposizioni orali
I testimoni possono deporre o far mettere a verbale le disposizioni testamentarie orali dinanzi a ogni giudice unico presso il tribunale regionale giusta gli articoli 506 e 507. *
Quest'ultimo deve consegnare alla competente istanza del comune di domicilio del testatore l'atto redatto dai testimoni o, in caso di dichiarazione orale, il relativo verbale per la custodia o l'apertura. *
2.3.2. Della devoluzione dell'eredità
Art. 74 I. Provvedimenti assicurativi 1. Apposizione dei sigilli all'eredità
L'apposizione dei sigilli all'eredità deve aver luogo senza ritardo:
| 1. | se non sono conosciuti tutti gli eredi; | ||
| 2. | se non sono presenti tutti gli eredi conosciuti o rappresentati oppure non hanno l'esercizio dei diritti civili e l'apposizione dei sigilli appare giustificata dalle circostanza; | ||
| 3. | se gli eredi chiedono l'inventario pubblico; | ||
| 4. | se un erede chiede esplicitamente l'apposizione dei sigilli all'eredità. | ||
Nei casi elencati nel capoverso 1 cifre 1 e 2 del presente articolo gli eredi, i coinquilini del testatore e la sovrastanza del suo comune di domicilio sono tenuti a darne immediato avviso al giudice unico presso il tribunale regionale. *
L'apposizione dei sigilli viene eseguita dal giudice unico presso il del tribunale regionale o da un altro dipendente del tribunale regionale. *
Art. 75 2. Inventario assicurativo
L'inventario assicurativo (art. 553) viene compilato dal giudice unico presso il tribunale regionale, da un attuario del tribunale regionale o da un notaio designato dal giudice unico presso il tribunale regionale. *
L'inventario dovrà contenere un elenco possibilmente completo dei beni patrimoniali e dei debiti del testatore nonché i libri e gli atti che possono informare sull'eredità.
Gli attivi e i passivi possono essere stimati; a tale scopo si può far capo ad esperti.
Le indicazioni dell'inventario assicurativo non sono definitive per la divisione dell'eredità.
Art. 76 II Inventario pubblico 1. Nomina e compito dell'amministratore dell'eredità
Il giudice unico presso il tribunale regionale nomina un amministratore dell'eredità con i diritti e i doveri di un curatore (art. 408 cpv. 1 e 2). *
L'amministratore dell'eredità deve gestire l'eredità fino al momento della consegna della dichiarazione di cui all'art. 588.
Art. 77 2. Allestimento dell'inventario
Il notaio incaricato dal giudice unico presso il tribunale regionale toglie i sigilli all'eredità e compila con la maggior sollecitudine possibile l'inventario, facendosi assistere dall'amministratore dell'eredità. *
I fondi possono essere stimati dalle commissioni ufficiali di stima, altri beni patrimoniali per quanto necessario da periti.
Se sussistono dubbi sull'appartenenza di determinati beni patrimoniali all'eredità, ciò nonostante saranno stimati e inseriti nell'inventario con un apposito rinvio.
Art. 78 3. Amministrazione dell'eredità
Le cose mobili che possono essere facilmente sottratte, il denaro in contanti e le carte valore sono da porsi in custodia sicura dopo essere stati inseriti nell'inventario.
Le cose mobili la cui custodia comporta spese eccessive o notevoli svantaggi, possono essere messe all'incanto o vendute dall'amministratore dell'eredità ricavandone il massimo possibile.
I fondi possono essere alienati soltanto con il consenso di tutti gli eredi.
Art. 79 4. Continuazione dell'azienda
L'amministratore dell'eredità deve provvedere affinché l’azienda del testatore venga continuata nell'interesse degli eredi e dei creditori, se l'interruzione dell'esercizio dell'azienda potrebbe danneggiare l'eredità.
Se il giudice unico presso il tribunale regionale autorizza la continuazione dell'azienda del testatore da parte di un coerede, egli prenderà pure una decisione su eventuali istanze di garanzia dei coeredi. *
Art. 80 5. Grida
La grida (art. 582) deve essere pubblicata dal giudice unico presso il tribunale regionale due volte sul Foglio Ufficiale Cantonale, nell'ultimo domicilio del testatore e, se del caso, su altri organi di pubblicazione. *
Il termine per l'inoltro delle pretese deve essere fissato per lo meno in un mese, a contare dal giorno della prima pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale. Nella pubblicazione si deve attirare l'attenzione dei creditori sulle conseguenze della mancata notifica.
A ogni creditore si dovrà rilasciare su richiesta e a spese dell'eredità un'attestazione dell'avvenuta notifica.
Art. 81 * 6. Chiusura dell'inventario e termine per la dichiarazione degli eredi
Il giudice unico presso il tribunale regionale constata la chiusura dell'inventario notificando il relativo decreto agli eredi per iscritto. Con questa comunicazione inizia il termine per la dichiarazione ai sensi dell'articolo 588. *
I creditori morosi non possono beneficiare della proroga dei termini concessa dal giudice unico presso il tribunale regionale ai sensi dell'articolo 587. *
Art. 82 III. Tariffa
Il Governo fissa in un'ordinanza[19] le tasse per la collaborazione d'ufficio in questioni di successione.
Art. 83 * IV. Amministratori d'eredità ed esecutori testamentari
Gli amministratori dell'eredità ed esecutori testamentari sottostanno alla vigilanza del giudice unico presso il tribunale regionale. *
L'amministratore dell'eredità è tenuto a comunicare al giudice unico presso il tribunale regionale la conclusione della sua attività. *
2.3.3. Divisione dell'eredità
Art. 84 I. Valore di attribuzione dei fondi
Se gli eredi non riescono a trovare un'intesa sul valore di attribuzione dei fondi ai sensi dell'articolo 618, il giudice unico presso il tribunale regionale è competente per la nomina dei periti; di regola egli incarica la commissione ufficiale di stima. *
L'impugnazione si conforma al Codice di procedura civile. *
2.4. Dei diritti reali
2.4.1. Delle parti costitutive ed accessorie
Art. 86 I. Parte costitutiva
Sono parti costitutive di un immobile tenore uso locale, ai sensi dell'articolo 642, fino a tanto che non sia provato uso contrario, specialmente:
| 1. | i muri e le cinte esistenti nel suolo; | ||
| 2. | tutto ciò che è fisso in un edificio per connessione di ferro e chiodo; | ||
| 3. | armadi e specchi incastrati nella parete; | ||
| 4. | i forni e focolari connessi al suolo o fissati mediante un muro tagliafuoco; | ||
| 5. | le porte e finestre; | ||
| 6. | le installazioni connesse per costruzione a un edificio, come macchine, motori, ascensori, tubazioni, condotte elettriche, impianti sanitari e di riscaldamento, caldaie, fosse di concime e simili. | ||
Art. 87 II. Accessori
Sono accessori di un immobile tenore uso locale, ai sensi dell'articolo 644, fino a quando non sia provato uso contrario, specialmente:
| 1. | le chiavi appartenenti all'edificio; | ||
| 2. | le controfinestre; | ||
| 3. | gli impianti mobili per bagni e lavatoi, forni e focolari, in quanto non siano presenti i relativi impianti, connessi con l'edificio in modo fisso e richiesti dalla consuetudine locale per l'uso delle abitazioni; | ||
| 4. | piedestalli per botti, scansie e simili, come pure estintori. | ||
2.4.2. Divieto di frazionamento
Art. 88 Dimensione della parcella
Non è ammesso il frazionamento di fondi forestali in parcelle di misura inferiore a 50 are e di altri fondi in parcelle di misura inferiore a 12 are, per quanto il diritto federale non preveda altre regolamentazioni.
Non rientrano in questo divieto di frazionamento piazze e terreni da fabbrica, giardini, frutteti, orti e vigne, nella misura in cui il diritto federale non preveda altre regolamentazioni.
I fondi assegnati nella procedura di raggruppamento dei terreni non possono essere nuovamente suddivisi in altre parcelle.
Il Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica[20] può autorizzare eccezioni per motivi importanti. Per l'autorizzazione al frazionamento della foresta è competente il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità.
I contratti di compra-vendita, di permuta e di divisione nonché le proposte di suddivisione particellare che contraddicono questo divieto di frazionamento sono, qualora non ci sia alcuna autorizzazione d'eccezione, nulli e non possono essere iscritti a registro fondiario.
2.4.3. Dei diritti di vicinato
Art. 96 VIII. Piante I. Distanza dal confine
Nel piantare alberi e arbusti, salvo verso superfici boschive, si dovranno osservare le seguenti distanze dal confine:
| 1. | 6 m per gli alberi di alto fusto che non appartengono agli alberi da frutta nonché noci; | ||
| 2. | 4 m per gli alberi da frutta d'alto fusto, esclusi i noci; | ||
| 3. | 2 m per gli alberi nani da frutta, prugni, susini e simili; | ||
| 4. | 0,50 m per le piante piccole da giardino e gli arbusti che vengono tagliati a un'altezza di 3 m; il vicino può pretendere che ogni anno in autunno essi vengano potati in questo modo; tale diritto non è soggetto a prescrizione. | ||
| 5. | 0,30 m per le vigne. | ||
Se il fondo vicino è un vigneto, queste distanze aumentano della metà della loro dimensione, fatta eccezione della distanza per le vigne.
Il diritto di sollevare opposizione contro la violazione delle norme sulle distanze si prescrive dopo cinque anni a contare dalla piantagione. Le disposizioni del presente articolo valgono per analogia per le piante e gli arbusti selvatici.
Art. 97 2. Risarcimento causa privazione di luce o sole
Se gli alberi d'alto fusto, che non siano piante da frutta compresi i noci, privano un edificio di luce o di sole in misura tale da diminuire considerevolmente il suo valore d'uso, il proprietario dell'edificio ha il diritto di chiedere in ogni momento il loro allontanamento, anche se le distanze legali previste dall'articolo 96 della presente legge sono rispettate, qualora l'interesse che il proprietario degli alberi abbia a mantenerli sia di minore importanza del danno arrecato.
Questo diritto non sussiste se gli alberi hanno, dalla parete perimetrale dell'edificio, una distanza uguale alla loro altezza oppure se il loro mantenimento è d'interesse pubblico.
Art. 98 IX. Muri tagliafuoco 1. Costruzione
Nel caso di file continue di case si dovranno erigere muri tagliafuoco per le soprastrutture.
Essi possono essere eretti sul confine in modo tale che per metà vengano a trovarsi sul suolo del vicino.
Se il vicino costruisce usando i muri tagliafuoco, egli dovrà acquistare un diritto sullo stesso mediante il pagamento di un importo il quale, di regola, sarà uguale alla metà delle spese di costruzione; quest'importo potrà essere adeguatamente ridotto, qualora il muro venga usato in misura minore. Il muro diventa così comproprietà dei due vicini.
Se i muri tagliafuoco si trovano già sul confine, il vicino può usarne una parte per la sua costruzione. Oltre al contributo alle spese di costruzione egli deve pagare la metà del valore della striscia di terreno su cui sorge il muro, diventandone in tal modo comproprietario.
Art. 99 2. Modifiche edilizie e manutenzione
Ognuno dei due comproprietari, nei limiti della legge, ha il diritto, a proprie spese, di innalzare il muro tagliafuoco oppure di spingerlo più profondamente nel suolo. Se il vicino costruisce a ridosso del nuovo muro, dovrà pagare il rispettivo importo delle spese a norma dell'articolo 98 capoverso 3 della presente legge.
Se le esigenze di una nuova costruzione o di una trasformazione lo richiedono, il proprietario che costruisce può demolire il muro tagliafuoco esistente e sostituirlo con uno nuovo. Egli dovrà assumersi da solo le spese e usare all'occorrenza sul proprio fondo il suolo necessario per lo spessore maggiore del muro. Egli deve risarcire al vicino il danno arrecato dalla costruzione. Se il muro era difettoso o non corrispondeva alle norme legali, il vicino dovrà pagare un contributo proporzionato alle spese.
Da nessuna parte si potranno fare nel muro divisorio tagliafuoco modifiche edilizie che ne pregiudichino la funzione; in modo particolare non si potranno immettere nel muro tagliafuoco travi, armadi o altri incavi che si addentrano più di 5 cm nella metà del muro.
Per il resto per l'obbligo di manutenzione di muri tagliafuoco in comune fa stato l'articolo 698.
Art. 100 X. Muri di sostegno
I muri di sostegno per la salvaguardia del terreno con soprassuolo appartengono al proprietario del fondo sul quale vennero eretti e a lui compete la loro manutenzione. *
Se un muro di sostegno venne eretto sul confine, esso è da ritenersi parte costitutiva del fondo appartenente al proprietario che l'ha costruito, se non è stato convenuto diversamente. Se non si può sapere con sicurezza, nè mediante prove nè dalla funzione del muro di sostegno, da quale proprietario del fondo esso è stato eretto, si presume che sia in comproprietà dei vicini.
Se il vicino che non ha alcuna comproprietà nel muro di sostegno eretto presso o sulla linea di confine esegue, dopo la sua costruzione, modifiche edilizie che gli imporrebbero il dovere di costruire un muro di sostegno, si può esigere da lui l'acquisto della comproprietà del muro di sostegno esistente mediante compera. È applicabile per analogia l'articolo 98 capoverso 3 risp. 4 della presente legge.
Per i muri di sostegno collettivi valgono riguardo all'obbligo di manutenzione e alle modifiche edilizie le medesime norme come per i muri tagliafuoco (articolo 99 della presente legge).
Art. 101 XI. Recinzioni
… *
… *
Le recinzioni, come pure gli alberi che stanno sul confine di due fondi, nel dubbio si considerano comproprietà dei due proprietari dei fondi.
Si presume che le recinzioni dei fondi chiusi da ogni lato siano accessori dei medesimi, qualora il fondo confinante non sia parimenti chiuso.
Riguardo alle recinzioni che racchiudono fondi dal lato delle strade, dalle piazze pubbliche, dei boschi e dei pascoli comunali, si presume che esse facciano parte del fondo recintato.
Art. 102 XII. Ciglioni e fossi
Se due fondi sono separati da un ciglione o da un fosso, si presume che la linea di mezzo del ciglione o del fosso sia il confine.
Art. 103 XIII. Utilizzazione del suolo altrui
Il vicino deve tollerare l'accesso al proprio fondo o la temporanea utilizzazione dello stesso, se ciò è indispensabile per erigere, riparare o ricostruire sul confine una recinzione, un edificio o un altro impianto edilizio.
Egli deve essere avvisato tempestivamente e ha diritto al pieno risarcimento del danno.
Art. 104 XIV. Diritti di passaggio per arare
Chi coltiva terreno come campo, ha il diritto di sorpassare e di oltrepassare per arare.
Il diritto di sorpassare consente a colui che ne ha il diritto di sconfinare nell'arare sulla lunghezza del proprio campo nel fondo attiguo con metà del traino e del veicolo.
Il diritto di oltrepassare permette a colui che ne ha il diritto in testa al proprio campo, di entrare con il traino fino a 4 m sul fondo attiguo e di voltarvi l'aratro.
Per l'esercizio di questo diritto di passaggio per arare si possono allontanare le recinzioni dei pascoli, che devono però essere rimesse in ordine dopo l'aratura in modo equivalente.
Il diritto non può essere esercitato se il fondo attiguo è coltivato o coperto con erba alta. Se non si è fatto ancora il raccolto e se il proprietario del fondo è molto in ritardo con il raccolto, la sovrastanza comunale può su domanda fissargli un termine adeguato per fare il raccolto. Se egli non osserva tale termine, la sovrastanza comunale disporrà le necessarie misure per l'esercizio dei diritti di passaggio per l'aratura. Restano riservate le disposizioni penali dei regolamenti campestri comunali.
Chi esercita i diritti di passaggio per arare violando le disposizioni del presente articolo, è tenuto a risarcire il danno cagionato.
Art. 105 XV. Risine (vestaggi)
Il proprietario di un bosco e quello del legname ivi tagliato può, contro completo risarcimento, esigere dai proprietari dei fondi inferiori di permettere il transito del legname in un punto adatto, all'occorrenza mediante risine.
L'estrazione del legname mediante risine dovrà avvenire d'inverno se fattibile e in modo che arrechi il minor danno possibile ai fondi inferiori.
Art. 106 XVI. Sentieri campestri c forestali
Se la costruzione di un sentiero campestre e forestale viene decisa in base alla maggioranza per persone e superficie del terreno interessato all'opera, ognuno di esse è tenuto a mettere a disposizione, contro indennizzo, il terreno necessario, sia mediante cessione della proprietà per formare uno speciale fondo per il sentiero da demarcare, sia mediante costituzione di una servitù di passaggio.
I diritti sul nuovo sentiero costruito competono ai proprietari secondo le disposizioni concernenti la comproprietà e sono vincolati alla proprietà dei fondi con i quali i proprietari partecipano alla costruzione. Altri proprietari di fondi possono acquistare in un secondo tempo i codiritti mediante compera.
Restano riservate le disposizioni concernenti le migliorie del suolo.
Art. 107 XVII. Vie d'inverno
Riservati usi o contratti divergenti, di regola si potranno usare le consuete vie d'inverno solo se esiste una pista da slitta oppure se il suolo è gelato. Dalla metà di febbraio fino al 1 marzo si potrà il, via eccezionale passare anche sopra terreno non coperto da neve e non gelato, qualora vi sia urgenza e non esista un'altra via adatta. Se con ciò si cagiona un danno considerevole al proprietario del fondo, esso deve essere risarcito.
2.4.4. Disposizioni di diritto pubblico
Art. 108 I. Misurazione pubblica
I proprietari di fondi sono tenuti a lasciar porre sui loro fondi o sui loro confini i segni per le misurazioni pubbliche.
Eventuali divergenze concernenti danni ai fondi vengono giudicate definitivamente dagli stimatori ufficiali.
Art. 109 II. Procedura di terminazione di diritto privato
Ogni proprietario di fondi è tenuto a prestarsi, su richiesta del vicino, all'accertamento dei rispettivi confini o a porre i termini (art. 669).
Ogni proprietario di fondi può richiedere l'intervento del giudice unico presso il tribunale regionale per l'accertamento di termini e linee di confine esistenti, come pure per una nuova demarcazione. Il giudice unico presso il tribunale regionale deve invitare tutti i vicini confinanti interessati e all'occorrenza un geometra alla seduta di sopralluogo. Egli deve redigere un verbale e fissarvi in modo particolare il risultato della trattativa. Il verbale deve essere sottoscritto da lui e dai partecipanti alle trattative. L'accertamento dei confini stabiliti in tal modo è vincolante per tutti gli interessati debitamente citati, riservata la comprova della sua inesattezza anche per coloro che non hanno ottemperato alla citazione senza motivo sufficiente. *
L'impugnazione si conforma al Codice di procedura civile[21]. *
Art. 110 III. Terminazione in sede di misurazione
Per la terminazione e la rettifica dei confini in sede di misurazione catastale fanno stato le norme federali e cantonali.
Art. 111 IV. Archivi pubblici *
… *
… *
Il Governo può regolare mediante ordinanza[22]) l'amministrazione degli archivi pubblici. Esso è autorizzato ad adottare misure allo scopo di rendere accessibili alla ricerca gli archivi dei comuni nonché degli enti e delle istituzioni di diritto pubblico.
… *
2.4.5. Fontane, sorgenti e acqua freatica
Art. 112 I. Uso di fontane altrui
Qualora d'inverno o durante periodi di grande siccità nelle fontane pubbliche o private scarseggi l'acqua, ognuno potrà utilizzare la fontana più vicina per i bisogni dell'economia domestica e per abbeverare il bestiame, se ciò è possibile senza danno considerevole.
In questo caso colui che ne fa uso è tenuto a partecipare in equa misura alla pulizia e in caso di uso prolungato anche alla manutenzione della fontana.
Art. 113 II. Deviazione di sorgenti, di altre acque private e di acqua freatica
La deviazione o il cambiamento del deflusso di una sorgente o di un altro corso d'acqua privato, come pure dell'acqua freatica necessita dell'autorizzazione del Governo nei seguenti casi:
| 1. | se e in quanto l'acqua sia stata usata finora e sia necessaria per necessità agricole, domestiche o artigianali degli abitanti di una città, di un paese o casale oppure di un numero considerevole di confinanti; | ||
| 2. | se l'acqua è indispensabile per mantenere la fecondità del suolo in una zona relativamente estesa; | ||
| 3. | se con ciò il livello o il corso delle acque pubbliche viene pregiudicato in modo rilevante; | ||
| 4. | se la deviazione deve avvenire fuori dei confini cantonali. | ||
Il Governo può, per motivi d'interesse pubblico, rifiutare l'autorizzazione o subordinarla a condizioni cautelari.
Il presente articolo è applicabile anche alle acque pubbliche, riservate le disposizioni diverse del diritto pubblico.
Art. 114 III. Ruscelli privati
I ruscelli che sono comprovatamente di proprietà privata, appartengono ai proprietari dei fondi che essi costeggiano. Nessun proprietario può modificare il loro corso a danno di un altro cointeressato.
I proprietari sono tenuti a cedere l'acqua eccedente a proprietari di altri fondi, in quanto questa sia necessaria per la loro coltivazione e specialmente anche per l'irrigazione. Restano riservati rapporti giuridici esistenti, deroganti da ciò.
Art. 115 IV. Sorgenti d'acqua minerale
I proprietari di sorgenti di acqua minerale non possono né deteriorarle arbitrariamente né rendere difficile oltre misura la loro utilizzazione.
In caso di controversia decide il Governo.
2.4.6. Delle cose senza padrone e delle cose di dominio pubblico
Art. 116 I. Terreno recuperato con correzione
Il terreno recuperato in seguito a correzione delle acque diventa di proprietà di quell'ente pubblico che ha eseguito la correzione (art. 659).
Art. 117 * II. Oggetti naturali senza padrone e antichità
L'attribuzione di rarità naturali e antichità senza padrone e di rilevante pregio scientifico si conforma alle disposizioni della legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio (articolo 724).
Art. 118 III. Terre senza padrone
Le terre che non hanno altro proprietario, appartengono al comune politico sul cui territorio si trovano (art. 664).
Art. 119 IV. Cose di dominio pubblico a) Proprietà
Le acque (fiumi, laghi, ruscelli), le strade e le piazze che comprovatamente non sono di proprietà privata, sono cose destinate all'uso pubblico.
Esse si considerano proprietà del comune politico sul cui territorio si trovano, salvo le strade appartenenti allo Stato.
Ai fiumi e ai ruscelli sono parificate le sorgenti che hanno una portata tale che il loro deflusso dalle origini ha il carattere di un ruscello o di un fiume.
Se il territorio di due comuni è separato da acque o strade, si presume che la loro linea di mezzo costituisca il confine tra il territorio e la proprietà dei due comuni.
Art. 120 b) Uso pubblico e godimento particolare
Ognuno nei limiti delle norme vigenti può usare liberamente le cose destinate all'uso pubblico.
Fintanto che queste cose servono all'uso pubblico, non si possono acquistare su di esse diritti particolari di godimento di fronte all'ente pubblico, se non in virtù di concessioni. È esclusa l'occupazione o la prescrizione acquisitiva.
Art. 121 V. Acqua freatica
Le presenze di acqua freatica sono considerate acque pubbliche, se in base alla loro estensione, alla loro forza, alla loro importanza per l'economia idrica e alla mancanza di un rapporto con un fondo o un complesso di fondi si situano fuori della sfera del diritto privato, alla pari delle acque di superficie.
Il prelievo da tali acque è consentito senza concessione: fino a 100 litri al minuto per i bisogni dell'agricoltura e fino a 50 litri al minuto per i bisogni domestici e artigianali.
Restano riservate le norme sulla protezione delle acque.
2.4.7. Delle servitù su fondi e del pascolo pubblico
Art. 122 I. Diritti di pascolo 1. Esercizio
In caso di dubbio il diritto di pascolo può essere esercitato solo con il bestiame svernato con il prodotto del fondo dominante.
Il proprietario gravato può, nonostante l'esistenza della servitù, fare quanto è necessario per la coltivazione del suo fondo. Se con ciò il proprietario del fondo dominante viene considerevolmente danneggiato, egli potrà chiedere il risarcimento del danno.
Art. 123 2. Diritto di riscatto
Il proprietario gravato ha il diritto di riscattare il diritto di pascolo contro piena indennità.
Restano riservate le disposizioni della legislazione forestale concernenti il riscatto per motivi di polizia forestale.[23]
Art. 124 3. Riscatto contro cessioni di terreno
Se un comune o un consorzio ha un diritto di pascolo sul terreno appartenente a un altro comune o consorzio, la corporazione a cui spetta questo diritto è tenuta a permettere il riscatto solo contro cessione in proprietà di una corrispondente porzione dell'immobile gravato.
Il medesimo diritto compete inoltre ai proprietari privati di alpi, i quali abbisognano di un rifugio contro la neve per il loro bestiame.
Art. 125 II. Diritto di far legna 1. Esercizio
Il diritto di far legna può essere esercitato solo entro i limiti voluti da una razionale economia forestale. Se in seguito a cattiva coltivazione si rendesse necessario limitare considerevolmente l'utilizzazione del legno, il colpevole dovrà, a seconda delle circostanze, o differire la propria utilizzazione a favore del danneggiato fino al momento in cui questi riacquisti il pieno esercizio del suo diritto, oppure indennizzarlo.
Art. 126 2. Riscatto
Il proprietario gravato ha il diritto di riscattare i diritti di far legna e ciò a scelta dell'avente diritto, sia pagandogliene il relativo valore sia cedendogli in proprietà una parte del bosco gravato.
Sono riservate le disposizioni della legislazione forestale.
Art. 127 III. Diritto di raccogliere strame
I diritti di raccogliere strame possono essere esercitati soltanto nei limiti delle norme della polizia forestale.[24]
Per il riscatto di tale diritto è applicabile per analogia l'articolo 126 della presente legge.
Art. 128 IV. Pascolo pubblico
Il pascolo pubblico (pascolo vago, «traso») deve, dove sussiste, essere esercitato in modo tale che i diversi complessi dei fondi soggetti vengano gravati in modo quanto mai proporzionato. Il singolo non potrà mediante cambiamenti nell'azienda estendere in modo contrario all'equità gli oneri del pascolo pubblico. Il comune è competente ad emettere le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questi principi.
Il riscatto del pascolo pubblico su fondi privati è garantito.
Ogni comune può decidere il riscatto del pascolo pubblico per il suo territorio o, dove ci sono motivi speciali, anche solo per una parte dello stesso. Fino a tanto che non è avvenuto il riscatto generale, è compito dei proprietari dei fondi riscattati proteggerli mediante recinzione o altre opere dalla pascolazione pubblica.
I proprietari i cui fondi sono stati riscattati dal pascolo pubblico, possono essere esclusi dal comune dalla partecipazione al traso con quella parte del loro bestiame che corrisponde alla diminuzione del terreno soggetto al pascolo pubblico, avvenuta mediante il riscatto.
Nei comuni dove il pascolo pubblico serve al bene comune, esso potrà essere introdotto con l'autorizzazione del Governo, se e in quanto non sia già stato revocato o redento mediante riscatto. La decisione del Governo è definitiva. L'introduzione può essere decisa solo con il consenso di due terzi di tutti i proprietari di fondi, ai quali appartengono almeno i due terzi del terreno soggetto al pascolo pubblico. *
2.4.8. Del pegno immobiliare
Art. 129 I. Purgazione delle ipoteche
Sono applicabili le prescrizioni del CC[25] concernenti la purgazione delle ipoteche (art. 828 e 829).
Art. 130 II. Ipoteche legali l. Generalità
Un'ipoteca legale a carico del fondo gravato per crediti di diritto pubblico sussiste soltanto se il diritto cantonale lo prevede. L'ipoteca legale prevale sugli altri pegni soltanto nei casi citati nella legge.
I pegni che prevalgono su tutti gli altri, tra di loro occupano lo stesso rango. Le altre ipoteche legali ottengono il rango secondo la loro costituzione. *
Art. 131 2. Le singole ipoteche
Un'ipoteca legale sussiste:
| 1. | per le imposte relative ai fondi sull'incremento del valore, sul trapasso di proprietà e su quella fondiaria del Cantone, dei comuni e delle ulteriori corporazioni i diritto pubblico; | ||
| 2. * | per le spese dei provvedimenti sostitutivi del comune e del Cantone ai sensi dell'articolo 73 capoverso 3, articolo 79 capoverso 4, articolo 84 capoverso 3 e articolo 94 capoverso 3 della legge cantonale sulla pianificazione territoriale[26]; | ||
| 3. * | per le tasse sul plusvalore determinate dai comuni in virtù dell'articolo 19m della legge cantonale sulla pianificazione territoriale; | ||
| 4. * | per diritti alla restituzione del Cantone conformemente all'articolo 11 della legge sulla promozione degli alloggi[27]. | ||
Un'ipoteca legale che prevale su tutti gli altri pegni sussiste:
| 1. * | per i premi dell'Assicurazione fabbricati dovuti dal proprietario del fondo; | ||
| 2. * | per i contributi dovuti da immobili ed edifici a imprese di utilità pubblica (correzioni di fiumi, arginamenti di torrenti, impianti viari, acquedotti, canalizzazioni, impianti elettrici, pianificazioni di quartiere, ricomposizioni particellari e simili) fatta eccezione per le periodiche tasse di utilizzazione; | ||
| 3. | per i contributi dovuti dal proprietario del fondo giusta l'articolo 33 della legge sulle bonifiche fondiarie.[28] | ||
Art. 132 3. Costituzione e durata
L'ipoteca legale si costituisce con il credito di diritto pubblico, ma si estingue se entro due anni dalla data di scadenza non viene iscritta a registro fondiario. Per l'aumento di valore accertato con l'imposta sul reddito, sugli utili o l'imposta supplementare nonché per l'imposta sugli immobili la scadenza è di due anni. *
La sospensione degli atti esecutivi, la moratoria o l'impugnazione del credito da garantire non sospendono la decorrenza dei termini.
Se il credito si estingue mediante ammortamento, prescrizione, condono o in altro modo, si estingue in ogni caso anche l'ipoteca.
Le ipoteche che non sono ancora iscritte decadono decorsi cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è subentrata la situazione di fatto motivante il credito.
Art. 133 4. Procedura
Chi fa valere un'ipoteca legale oppure vuole impedirne l'estinzione mediante iscrizione a registro fondiario deve, dopo aver udito gli interessati, emanare una decisione di diritto di pegno impugnabile.
Detta decisione deve essere brevemente motivata e deve designare in modo particolare il proprietario del pegno, l'oggetto del pegno, il credito garantito da pegno compresi gli interessi e le spese, il debitore del credito di diritto pubblico, le basi su cui il credito è stato calcolato e deve contenere un'istruzione sui rimedi legali; all'occorrenza va disposta l'iscrizione a registro fondiario.
L'avente diritto può disporre un'annotazione per l'iscrizione provvisoria a registro fondiario prima di udire gli interessati. In questo caso la decisione di diritto di pegno deve essere emanata entro un termine di decadenza di 60 giorni dall'iscrizione provvisoria.
Contro la decisione di diritto di pegno si può fare capo alle stesse opposizioni e impugnazioni come contro il credito garantito. All'occorrenza va concessa visione negli atti al proprietario del pegno non identico al debitore.
Art. 134 5. Cancellazione nel registro fondiario
L'annotazione e l'iscrizione dell'ipoteca vengono cancellate su autorizzazione dell'avente diritto oppure su disposizione del giudice.
Chi fa valere un interesse tutelabile, può esigere la cancellazione dell'ipoteca. Se l'avente diritto si rifiuta di autorizzare la totale o parziale cancellazione, entro il termine di 30 giorni egli deve emanare una relativa decisione impugnabile.
2.4.9. Del pegno mobiliare
Art. 136 1. Ordinanza d'esecuzione e d'attuazione
Il Gran Consiglio è competente per emanare un'ordinanza concernente i pegni sul bestiame, in cui vengono designati i circoli e i funzionari.
Il Governo è competente per emanare un'ordinanza sull'esercizio del prestito a pegno e del mestiere di rigattiere.
2.4.10. Del registro fondiario
Art. 137 * I. Disposizioni generali 1. Circondari del registro fondiario
Ogni comune costituisce un circondario di registro fondiario.
Il Governo può riunire più comuni in un solo circondario.
Le decisioni del Governo sono definitive.
Art. 138 * 2. Vigilanza
Il settore del registro fondiario è soggetto alla vigilanza tecnica e amministrativa del Cantone.
L'organo di vigilanza e il servizio specializzato possono impartire istruzioni nei limiti delle competenze di vigilanza.
Il servizio specializzato sottopone a regolari ispezioni la tenuta del registro fondiario da parte degli uffici del registro fondiario, a spese di questi ultimi.
Art. 139 * 3. Ufficiale del registro fondiario
L'ufficiale del registro fondiario e i supplenti vengono nominati dal circondario del registro fondiario.
Possono essere nominate ufficiali del registro fondiario solo persone in possesso di un certificato di abilitazione. L'organo di vigilanza può accordare eccezioni.
L'organo di vigilanza rilascia il certificato di abilitazione o riconosce certificati equivalenti.
Art. 140 * 4. Segretezza
Gli impiegati degli uffici del registro fondiario soggiacciono all'obbligo di discrezione.
Art. 141 * 5. Ricusa
Per gli ufficiali del registro fondiario e per i loro supplenti valgono i motivi d'incompatibilità e di ricusa della legge sul notariato[29].
In presenza di un motivo di ricusa, la persona interessata si ricusa d'ufficio o su richiesta.
Se l'ufficiale del registro fondiario e i supplenti sono contemporaneamente in stato di ricusa, l'organo di vigilanza designa un supplente straordinario.
L'organo di vigilanza decide in caso di controversie in merito alla ricusa.
Art. 142 * 6. Rimedi giuridici a) Diritto procedurale
Fatte salve disposizioni diverse, per la procedura di impugnazione vale la legge sulla giustizia amministrativa[30].
Art. 143 * b) Impugnazione di decisioni dell'ufficio del registro fondiario
Contro decisioni dell'ufficio del registro fondiario è data facoltà di ricorso presso l'organo di vigilanza.
Le decisioni su ricorso dell'organo di vigilanza possono essere impugnate entro 30 giorni al Tribunale d'appello. Fanno eccezione le decisioni in questioni concernenti le tasse. La procedura si conforma al Codice di procedura civile. *
2.5. 2.5. … *
2.5.1. 2.5.1. … *
Art. 144 * 8. Tasse
Il Governo fissa le tasse per le iscrizioni nel registro fondiario e per altri servizi dell'ufficio del registro fondiario.
Le tasse sono calcolate in base all'onere richiesto e all'importanza della pratica. Esse ammontano nel singolo caso ad al massimo 20 000 franchi.
Le tasse per il registro fondiario vengono devolute al circondario del registro fondiario.
Art. 145 * II. Tenuta del registro fondiario 1. Intavolazione dei fondi senza padrone e di dominio pubblico
I fondi senza padrone e i fondi di dominio pubblico devono essere intavolati nel registro fondiario.
I fondi senza padrone e i fondi di dominio pubblico dei comuni politici possono essere intavolati nel registro fondiario sulla base di una dichiarazione di intavolazione.
Art. 145a * 2. Restrizioni della proprietà fondate sul diritto pubblico
Le restrizioni di diritto pubblico cantonale e comunale decise per un determinato fondo che limitano durevolmente l'uso del fondo o la facoltà di disporne o che impongono durevolmente al proprietario un obbligo inerente al fondo devono essere menzionate nel registro fondiario.
Art. 145b * 3. Obbligo di conservazione
Gli atti del registro fondiario cartaceo devono essere conservati in modo opportuno e appropriato.
I fogli del libro mastro e i documenti giustificativi devono essere digitalizzati e protetti in forma elettronica.
Art. 145c * 4. Procedura di aggiornamento pubblica
L'organo di vigilanza ordina su richiesta dell'ufficio del registro fondiario la procedura di aggiornamento pubblica e definisce l'area interessata.
L'ufficio del registro fondiario verifica insieme agli interessati l'attuale rilevanza giuridica e di fatto delle servitù, nonché delle annotazioni e delle menzioni e allestisce per ogni fondo un elenco delle servitù, delle annotazioni e delle menzioni che vengono mantenute, con aggiornamenti o senza variazioni, nonché di quelle che vanno cancellate.
Dopo la conclusione dei lavori di aggiornamento, l'ufficio del registro fondiario decide l'elenco.
I costi della procedura di aggiornamento pubblica sono a carico dei proprietari fondiari interessati e del comune, in ragione della metà ciascuno.
Art. 146 * III. Registro fondiario informatizzato 1. Ammissione
La tenuta del registro fondiario su supporti informatici (registro fondiario informatizzato) è ammessa.
Art. 146a * 2. Disponibilità dei dati
I circondari del registro fondiario mettono a disposizione i loro dati del registro fondiario per l'allestimento e l'esercizio di sistemi d'informazione elettronici ammessi.
Art. 146b * 3. Portale d'informazione elettronico
In base a particolari accordi, il servizio specializzato rilascia alle persone o alle istituzioni aventi diritto in virtù del diritto federale l'autorizzazione all'accesso elettronico nella procedura di richiamo.
Esso provvede al rispetto delle direttive di diritto federale relative alla protezione dei dati e revoca immediatamente il diritto d'accesso in caso di ottenimento abusivo o elaborazione abusiva dei dati.
Con domanda scritta al servizio specializzato, i proprietari fondiari possono richiedere di prendere visione dei protocolli concernenti i loro fondi.
Art. 146c * 4. Accesso pubblico per via elettronica *
Il Cantone rende pubblicamente accessibili per via elettronica i dati del libro mastro ottenibili senza far valere un interesse. *
Sono ammesse soltanto richieste riferite a fondi. Il sistema d'informazione deve essere protetto da interrogazioni in serie. Gli accessi vengono protocollati automaticamente e i protocolli vengono conservati per un anno. *
Con domanda scritta al servizio specializzato, i proprietari fondiari possono richiedere di prendere visione dei protocolli concernenti i loro fondi.
Il servizio specializzato verifica regolarmente la statistica degli accessi e adotta provvedimenti in caso di abuso.
Art. 146d * 5. Comunicazione elettronica
La comunicazione elettronica per gli uffici del registro fondiario è ammessa.
Art. 146e * 6. Salvaguardia e sicurezza dei dati
Per la salvaguardia dei dati del registro fondiario informatizzato, inclusi i documenti giustificativi elettronici, l'organo di vigilanza emana un piano per la sicurezza dei dati corrispondente all'elenco di criteri della Confederazione e vincolante per gli uffici del registro fondiario.
Per la salvaguardia a lungo termine, i circondari del registro fondiario forniscono una volta all'anno alla Confederazione l'intero effettivo dei dati giuridicamente validi e dei dati cancellati del libro mastro.
Art. 147 * IV. Introduzione del registro fondiario federale 1. Scopo
L'introduzione del registro fondiario federale persegue i seguenti scopi:
- l'accertamento dei diritti finora non iscritti nelle istituzioni cantonali del registro fondiario;
- la verifica dei diritti iscritti e il loro trasferimento nello stato aggiornato nel registro fondiario federale;
- la cancellazione di diritti non idonei all'iscrizione e di quelli decaduti.
Art. 147a * 2. Disposizione
L'organo di vigilanza stabilisce l'inizio e il comprensorio della procedura d'introduzione.
Esso può disporre in quale ordine ed entro quali termini i comuni devono allestire il registro fondiario.
Art. 147b * 3. Procedura
Il comune incarica l'ufficio del registro fondiario di introdurre il registro fondiario.
L'ufficio del registro fondiario emana una grida per la notificazione per l'iscrizione, la modifica o la cancellazione di diritti e li aggiorna. Se l'introduzione del registro fondiario avviene in base all'acquisto della proprietà a seguito di un raggruppamento di terreni, si può rinunciare alla grida e al nuovo aggiornamento dei diritti.
Dopo la conclusione dei lavori di aggiornamento, l'ufficio del registro fondiario pubblica il completamento del registro fondiario.
I casi controversi vengono sottoposti a una commissione di conciliazione. In caso di fallimento della procedura di conciliazione, la commissione chiede all'organo di vigilanza l'attribuzione del ruolo di parte attrice per il procedimento civile.
Art. 147c * 4. Verifica, entrata in vigore
L'ufficio del registro fondiario comunica il completamento dell'impianto del registro fondiario al servizio specializzato, che ne verifica la correttezza.
Su richiesta del servizio specializzato, l'organo di vigilanza pone in vigore il registro fondiario federale.
L'ufficio del registro fondiario pubblica l'entrata in vigore, rinviando alla tutela della buona fede del registro fondiario federale.
Art. 147d * 5. Costi
I costi dell'introduzione del registro fondiario sono a carico dei proprietari fondiari interessati e del comune, in ragione della metà ciascuno.
Art. 148 * 6. Istituzioni cantonali del registro fondiario
Fino all'introduzione del registro fondiario federale si deve proseguire con la tenuta dei vigenti registri dei beni immobili e delle servitù e con la tenuta dei protocolli delle compravendite e delle ipoteche.
Per l'impianto e la tenuta delle istituzioni cantonali del registro fondiario sono applicabili per analogia le prescrizioni sull'impianto e sulla tenuta del registro fondiario federale. I registri dei beni immobili e delle servitù possono essere tenuti tramite supporti informatici.
3. Titolo finale
3.1. Disposizioni transitorie
3.1.1. Del diritto delle persone
Art. 149 Fedecommessi di famiglia
I fedecommessi di famiglia si estinguono:
| 1. | con l'estinzione della stirpe legittima; | ||
| 2. | per contratto risp. rinuncia degli interessati; | ||
| 3. | per perimento senza colpa degli oggetti assegnati al fedecommesso; | ||
| 4. | per l'incapacità del titolare della fondazione risp. della massa ereditaria di sostituire il valore consumato del fedecommesso; | ||
Se il fedecommesso si scioglie per l'estinzione della stirpe legittima, esso si devolve, riservate disposizioni divergenti dell'atto di fondazione, agli eredi ab intestato del fondatore secondo i principi della successione legale.
3.1.2. Del diritto di famiglia
Art. 150 I. Regime dei beni matrimoniali 1. Registro dei beni matrimoniali
Il registro dei beni matrimoniali viene custodito presso l'Ufficio del registro di commercio. Quest'ultimo tiene l'elenco relativo al mantenimento dell'unione dei beni ai sensi dell'articolo 9e capoverso 1 Titolo finale e alla sottoposizione al nuovo diritto ai sensi dell'articolo 10b capoverso 1 Titolo finale.
Art. 151 2. Separazione dei beni su istanza dei creditori
I nuovi creditori di un coniuge che, dopo l'entrata in vigore il 5 ottobre 1984 del nuovo diritto matrimoniale, vive sotto il regime dell'unione dei beni, possono chiedere al giudice unico presso il tribunale regionale che venga disposta la separazione dei beni, se hanno subito perdite causa l'esecuzione per pignoramento nei confronti del coniuge (art. 115 e 149 LFEF). *
Art. 152 3. Garanzia dei beni apportati dalla moglie in caso di unione dei beni
La moglie che dopo l'entrata in vigore il 5 ottobre 1984 del nuovo diritto matrimoniale vive sotto il regime dell'unione dei beni, può chiedere al giudice unico presso il tribunale regionale di disporre la garanzia dei beni da essa apportati nel caso in cui il marito rifiuti la stessa. *
Fanno stato le disposizioni sulla procedura per la tutela del matrimonio.
Art. 153 4. Revoca della comunione continuata dei beni su istanza dei creditori
Se un coniuge superstite dopo l'entrata in vigore il 5 ottobre 1984 del nuovo diritto matrimoniale vive con figli comuni in regime di comunione continuata dei beni, i creditori che hanno subito perdite causa l'esecuzione per pignoramento nei confronti del coniuge o di uno dei figli, possono chiedere al giudice unico presso il tribunale regionale la revoca della comunione dei beni. Se tale revoca viene pretesa dai creditori di un figlio, gli altri interessati possono chiedere che detto figlio si ritiri dalla comunione dei beni. *
Art. 153a * II. Uffici dei curatori professionali
Gli uffici dei curatori professionali possono continuare a essere gestiti da una corporazione regionale per al massimo due anni dopo l'entrata in vigore della suddivisione del Cantone in regioni. *
3.1.3. Dei diritti reali
Art. 154 I. Ipoteche legali
Un'ipoteca legale costituita secondo il vecchio diritto si estingue se in base al nuovo diritto non è più ammessa. Se il credito di diritto pubblico scade con l'entrata in vigore della presente legge e l'ipoteca legale è ammessa anche in base al nuovo diritto, essa si estingue se non viene iscritta a registro fondiario entro i termini giusta l'articolo 132 della presente legge a partire dalla sua entrata in vigore.
Art. 155 * II. Registro fondiario 1. Supplenti degli ufficiali del registro fondiario
I supplenti degli ufficiali del registro fondiario che sono in carica al momento dell'entrata in vigore della presente revisione parziale e che non dispongono di un certificato di abilitazione devono presentare una domanda di autorizzazione eccezionale entro tre mesi dall'entrata in vigore.
Art. 157 3. Effetti del registro fondiario a) giusta l'art. 46 Titolo finale
Nei comuni dove esistono già delle prescrizioni di forma che, completate o meno, sono state dichiarate sufficienti dal Consiglio federale ai sensi dell'articolo 46 del Titolo finale, queste forme avranno tutti gli effetti del registro fondiario stesso.
Art. 158 b) giusta l'art. 48 Titolo finale
Fino a quando in un comune non sia stato impiantato il registro fondiario ai sensi degli articoli 155 o 156 oppure non sia stato creato un compenso ai sensi dell'articolo 157 della presente legge, ai loro registri degli immobili e delle servitù oppure ai loro protocolli sugli acquisti e sui pegni spetta effetto di registro fondiario, ma non a favore di terzi di buona fede (art. 48 cpv. 3 del Titolo finale).
Art. 159 4. Disposizioni di attuazione
Il Governo emana le necessarie disposizioni di attuazione.
3.1.4. Diritto procedurale
Art. 160 I. Diritto applicabile
Le disposizioni della presente legge vengono applicate anche alle procedure litispendenti al momento della sua entrata in vigore.
Fanno stato le seguenti eccezioni e restrizioni:
| 1. | la competenza dell'istanza presso la quale una procedura è litispendente alla data dell'entrata in vigore, viene giudicata in base al diritto precedente; | ||
| 2. | l'ammissibilità di un rimedio legale contro tutte le decisioni comunicate dopo l'entrata in vigore si giudica in base al nuovo diritto. | ||
3.1.5. Diritto successorio *
Art. 160a * I. Deposito di ultime volontà e contratti successori
Il presidente di circolo provvede a una regolare consegna delle ultime volontà e dei contratti successori conservati presso il circolo all'autorità competente per la conservazione ufficiale nel domicilio della persona interessata, che ne viene informata. Se non è possibile determinare il domicilio, per la conservazione rimane competente il circolo.
Se la persona è deceduta, il presidente di circolo provvede all'inoltro delle ultime volontà o del contratto successorio al giudice competente per la notifica.
3.2. Disposizioni finali
Art. 161 I. Entrata in vigore
Il Governo fissa la data dell'entrata in vigore[31] della presente legge dopo la sua accettazione da parte del Popolo.
Art. 162 II. Abrogazioni
A tal data sono abrogati tutti gli atti legislativi in coraddizione alla presente legge, segnatamente la legge del 5 marzo 1944[32] d'introduzione al codice civile (LICC).
Se in atti legislativi vigenti è fatto riferimento a disposizioni abrogate dalla presente legge, vengono applicate le relative disposizioni della presente legge o dell'ordinanza emanata con la stessa.
Art. 163 * III. Modifica di atti normativi
La modifica di leggi è disciplinata nell'appendice[33].
Se ordinanze del Gran Consiglio che non corrispondono alle prescrizioni dell'articolo 32 capoverso 1 della Costituzione cantonale non si trovano in accordo con la revisione parziale del Codice civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), il Gran Consiglio le può modificare tramite ordinanza.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.1994 | 01.10.1994 | atto normativo | prima versione | - |
| 25.06.1995 | 25.06.1995 | Art. 25a | introduzione | - |
| 10.03.1996 | 01.01.1997 | Art. 130 cpv. 2 | modifica | - |
| 12.03.2000 | 01.01.2001 | Art. 14 cpv. 2, 1. | modifica | - |
| 12.03.2000 | 01.01.2001 | Art. 14 cpv. 2, 4. | modifica | - |
| 26.11.2000 | 01.01.2001 | Art. 131 cpv. 2, 1. | modifica | - |
| 26.11.2000 | 01.01.2001 | Art. 135 | abrogazione | - |
| 18.10.2004 | 01.05.2005 | Titolo 1.2. | modifica | - |
| 18.10.2004 | 01.05.2005 | Art. 17 | abrogazione | - |
| 20.10.2004 | 01.01.2005 | Art. 13 | revisione totale | - |
| 20.10.2004 | 01.01.2005 | Art. 14 cpv. 6 | modifica | - |
| 20.10.2004 | 01.01.2005 | Art. 14 cpv. 7 | introduzione | - |
| 20.10.2004 | 01.01.2005 | Art. 20 cpv. 1 | modifica | - |
| 20.10.2004 | 01.01.2005 | Art. 20 cpv. 2 | modifica | - |
| 20.10.2004 | 01.01.2005 | Art. 20 cpv. 3 | introduzione | - |
| 20.10.2004 | 01.01.2005 | Art. 20a | introduzione | - |
| 20.10.2004 | 01.01.2005 | Art. 20b | introduzione | - |
| 20.10.2004 | 01.01.2005 | Art. 20c | introduzione | - |
| 20.10.2004 | 01.01.2005 | Art. 20d | introduzione | - |
| 06.12.2004 | 01.11.2005 | Art. 89 | abrogazione | - |
| 06.12.2004 | 01.11.2005 | Art. 90 | abrogazione | - |
| 06.12.2004 | 01.11.2005 | Art. 91 | abrogazione | - |
| 06.12.2004 | 01.11.2005 | Art. 92 | abrogazione | - |
| 06.12.2004 | 01.11.2005 | Art. 93 | abrogazione | - |
| 06.12.2004 | 01.11.2005 | Art. 94 | abrogazione | - |
| 06.12.2004 | 01.11.2005 | Art. 95 | abrogazione | - |
| 06.12.2004 | 01.11.2005 | Art. 100 cpv. 1 | modifica | - |
| 06.12.2004 | 01.11.2005 | Art. 101 cpv. 1 | abrogazione | - |
| 06.12.2004 | 01.11.2005 | Art. 101 cpv. 2 | abrogazione | - |
| 06.12.2004 | 01.11.2005 | Art. 131 cpv. 1, 2. | modifica | - |
| 06.12.2004 | 01.11.2005 | Art. 131 cpv. 2, 2. | modifica | - |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 14 cpv. 1 | modifica | 2006, 3311 |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 16 cpv. 1 | modifica | 2006, 3311 |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 16 cpv. 2 | abrogazione | 2006, 3311 |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 20 cpv. 1 | modifica | 2006, 3311 |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 20 cpv. 2 | modifica | 2006, 3311 |
| 31.08.2006 | 01.07.2007 | Art. 21 cpv. 3 | modifica | - |
| 31.08.2006 | 01.07.2007 | Art. 21 cpv. 4 | abrogazione | - |
| 31.08.2006 | 01.07.2007 | Art. 21a | introduzione | - |
| 31.08.2006 | 01.07.2007 | Art. 22 | modifica titolo | - |
| 31.08.2006 | 01.07.2007 | Art. 25a | modifica titolo | - |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 32 cpv. 3 | modifica | 2006, 3311 |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 32 cpv. 5 | modifica | 2006, 3311 |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 128 cpv. 5 | modifica | 2006, 3311 |
| 06.12.2006 | 01.04.2007 | Art. 14 cpv. 2, 2. | modifica | 2006, 4885 |
| 06.12.2006 | 01.04.2007 | Art. 15 cpv. 1, 3. | modifica | 2006, 4885 |
| 06.12.2006 | 01.04.2007 | Art. 15 cpv. 1, 4. | modifica | 2006, 4885 |
| 22.10.2007 | 01.01.2008 | Art. 21 | modifica titolo | - |
| 22.10.2007 | 01.01.2008 | Art. 21 cpv. 1 | modifica | - |
| 22.10.2007 | 01.01.2008 | Art. 21 cpv. 2 | modifica | - |
| 22.10.2007 | 01.01.2008 | Art. 23 | abrogazione | - |
| 22.10.2007 | 01.01.2008 | Art. 24 cpv. 3 | modifica | 01.01.2011 |
| 22.10.2007 | 01.01.2008 | Art. 25 | abrogazione | - |
| 22.10.2007 | 01.01.2008 | Art. 25a cpv. 1 | modifica | - |
| 27.08.2009 | 01.01.2010 | Art. 15a | introduzione | - |
| 15.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 132 cpv. 1 | modifica | - |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Titolo 1.1.1. | modifica | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 2 | revisione totale | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 3 | abrogazione | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 4 | abrogazione | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 5 | abrogazione | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 6 | abrogazione | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 7 | abrogazione | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 8 | abrogazione | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 9 | abrogazione | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 10 | abrogazione | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 11 | abrogazione | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 12 | abrogazione | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 14 cpv. 5 | introduzione | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 14 cpv. 7 | modifica | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 15 cpv. 2 | modifica | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 15 cpv. 3 | modifica | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 16 cpv. 3 | modifica | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 20d cpv. 2 | modifica | - |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 25a cpv. 2 | modifica | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 69 | revisione totale | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 70 cpv. 1 | modifica | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 72 | revisione totale | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 73 cpv. 1 | modifica | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 74 cpv. 2 | modifica | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 74 cpv. 3 | modifica | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 75 cpv. 1 | modifica | - |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 77 cpv. 1 | modifica | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 79 cpv. 2 | modifica | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 80 cpv. 1 | modifica | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 81 | revisione totale | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 83 | revisione totale | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 84 cpv. 2 | modifica | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 109 cpv. 2 | modifica | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 109 cpv. 3 | modifica | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Titolo 2.5. | abrogazione | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Titolo 2.5.1. | abrogazione | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Titolo 3.1.5. | introduzione | 2010, 2483 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 160a | introduzione | 2010, 2483 |
| 19.10.2010 | 01.05.2011 | Art. 111 | modifica titolo | - |
| 19.10.2010 | 01.05.2011 | Art. 111 cpv. 1 | abrogazione | - |
| 19.10.2010 | 01.05.2011 | Art. 111 cpv. 2 | abrogazione | - |
| 19.10.2010 | 01.05.2011 | Art. 111 cpv. 4 | abrogazione | - |
| 19.10.2010 | 01.05.2011 | Art. 117 | revisione totale | - |
| 07.12.2011 | 01.01.2013 | Art. 14 cpv. 4 | modifica | - |
| 07.12.2011 | 01.01.2013 | Titolo 2.2. | modifica | - |
| 07.12.2011 | 01.01.2013 | Art. 76 cpv. 1 | modifica | - |
| 07.12.2011 | 01.01.2013 | Art. 153a | introduzione | - |
| 07.12.2011 | 01.01.2013 | Art. 163 | revisione totale | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 137 | revisione totale | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 138 | revisione totale | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 139 | revisione totale | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 139a | abrogazione | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 140 | revisione totale | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 141 | revisione totale | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 142 | revisione totale | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 143 | revisione totale | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 144 | revisione totale | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 145 | revisione totale | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 145a | introduzione | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 145b | introduzione | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 145c | introduzione | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 146 | revisione totale | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 146a | introduzione | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 146b | introduzione | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 146c | introduzione | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 146d | introduzione | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 146e | introduzione | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 147 | revisione totale | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 147a | introduzione | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 147b | introduzione | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 147c | introduzione | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 147d | introduzione | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 148 | revisione totale | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 155 | revisione totale | - |
| 11.06.2014 | 01.01.2015 | Art. 156 | abrogazione | - |
| 13.01.2015 | 01.01.2016 | Art. 20 cpv. 1 | modifica | 2015-005 |
| 13.01.2015 | 01.01.2016 | Art. 20 cpv. 2 | modifica | 2015-005 |
| 13.01.2015 | 01.01.2016 | Art. 20a cpv. 1 | modifica | 2015-005 |
| 13.01.2015 | 01.01.2016 | Art. 20a cpv. 2 | modifica | 2015-005 |
| 13.01.2015 | 01.01.2016 | Art. 38 cpv. 1, a) | modifica | 2015-005 |
| 13.01.2015 | 01.01.2016 | Art. 38 cpv. 1, b) | modifica | 2015-005 |
| 13.01.2015 | 01.01.2016 | Art. 38 cpv. 1, c) | modifica | 2015-005 |
| 13.01.2015 | 01.01.2016 | Art. 38 cpv. 1, d) | modifica | 2015-005 |
| 13.01.2015 | 01.01.2016 | Art. 38 cpv. 1, e) | modifica | 2015-005 |
| 13.01.2015 | 01.01.2016 | Art. 51 cpv. 1, b) | modifica | 2015-005 |
| 20.10.2015 | 01.01.2017 | titolo dell'atto normativo | modifica | 2016-001 |
| 20.10.2015 | 01.01.2017 | Art. 14 cpv. 7 | modifica | 2016-001 |
| 20.10.2015 | 01.01.2017 | Art. 16 cpv. 3 | modifica | 2016-001 |
| 20.10.2015 | 01.01.2017 | Art. 72 cpv. 1 | modifica | 2016-001 |
| 20.10.2015 | 01.01.2017 | Art. 72 cpv. 2 | modifica | 2016-001 |
| 20.10.2015 | 01.01.2017 | Art. 73 cpv. 1 | modifica | 2016-001 |
| 20.10.2015 | 01.01.2017 | Art. 73 cpv. 2 | modifica | 2016-001 |
| 20.10.2015 | 01.01.2017 | Art. 74 cpv. 2 | modifica | 2016-001 |
| 20.10.2015 | 01.01.2017 | Art. 74 cpv. 3 | modifica | 2016-001 |
| 20.10.2015 | 01.01.2017 | Art. 75 cpv. 1 | modifica | 2016-001 |
| 20.10.2015 | 01.01.2017 | Art. 76 cpv. 1 | modifica | 2016-001 |
| 20.10.2015 | 01.01.2017 | Art. 77 cpv. 1 | modifica | 2016-001 |
| 20.10.2015 | 01.01.2017 | Art. 79 cpv. 2 | modifica | 2016-001 |
| 20.10.2015 | 01.01.2017 | Art. 80 cpv. 1 | modifica | 2016-001 |
| 20.10.2015 | 01.01.2017 | Art. 81 cpv. 1 | modifica | 2016-001 |
| 20.10.2015 | 01.01.2017 | Art. 81 cpv. 2 | modifica | 2016-001 |
| 20.10.2015 | 01.01.2017 | Art. 83 cpv. 1 | modifica | 2016-001 |
| 20.10.2015 | 01.01.2017 | Art. 83 cpv. 2 | modifica | 2016-001 |
| 20.10.2015 | 01.01.2017 | Art. 84 cpv. 1 | modifica | 2016-001 |
| 20.10.2015 | 01.01.2017 | Art. 109 cpv. 2 | modifica | 2016-001 |
| 20.10.2015 | 01.01.2017 | Art. 151 cpv. 1 | modifica | 2016-001 |
| 20.10.2015 | 01.01.2017 | Art. 152 cpv. 1 | modifica | 2016-001 |
| 20.10.2015 | 01.01.2017 | Art. 153 cpv. 1 | modifica | 2016-001 |
| 20.10.2015 | 01.01.2017 | Art. 153a cpv. 1 | modifica | 2016-001 |
| 02.09.2016 | 01.01.2018 | Art. 63b | introduzione | 2017-023 |
| 25.10.2018 | 01.04.2019 | Art. 131 cpv. 1, 2. | modifica | 2019-001 |
| 25.10.2018 | 01.04.2019 | Art. 131 cpv. 1, 3. | introduzione | 2019-001 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 36 cpv. 4 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 36a cpv. 1 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 38 | modifica titolo | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 38 cpv. 1 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 38 cpv. 1, a) | abrogazione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 38 cpv. 1, b) | abrogazione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 38 cpv. 1, c) | abrogazione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 38 cpv. 1, d) | abrogazione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 38 cpv. 1, e) | abrogazione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 38 cpv. 2 | abrogazione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 38 cpv. 3 | abrogazione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 38 cpv. 4 | introduzione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 39 | modifica titolo | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 39 cpv. 1 | abrogazione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 39 cpv. 2 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 39 cpv. 3 | introduzione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 39 cpv. 4 | introduzione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 40 | modifica titolo | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 40 cpv. 1 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 40 cpv. 2 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 40 cpv. 2, b) | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 40 cpv. 2, c) | abrogazione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 40 cpv. 2, f) | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 40 cpv. 2, g) | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 40 cpv. 2, h) | introduzione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 40 cpv. 2, i) | introduzione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 40 cpv. 3 | abrogazione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 40 cpv. 4 | abrogazione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 40 cpv. 5 | introduzione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 41 cpv. 1 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 41 cpv. 2 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 41 cpv. 3 | introduzione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 43 cpv. 1 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 43 cpv. 1, a) | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 43 cpv. 1, b) | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 43 cpv. 1, c) | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 43 cpv. 2 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 43 cpv. 3 | abrogazione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 44 | abrogazione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 45 | abrogazione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 45a | abrogazione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 46 cpv. 2 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 46 cpv. 3 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 47 cpv. 1 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 47 cpv. 3 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 48 cpv. 1 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 48 cpv. 2 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 48 cpv. 3 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 49 cpv. 1 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 50 cpv. 1 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 50a cpv. 1 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 50b cpv. 1 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.07.2021 | Art. 50c | introduzione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 51 | modifica titolo | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 51 cpv. 1, a) | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 51 cpv. 1, a), 1. | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 51 cpv. 1, a), 2. | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 51 cpv. 1, a), 3. | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 51 cpv. 1, b) | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 51 cpv. 1, c) | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 51 cpv. 3 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 51a cpv. 1 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 53 cpv. 1 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 54 cpv. 1 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 54 cpv. 2 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 56 | modifica titolo | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 56 cpv. 1 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 57 cpv. 3 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 58 cpv. 1 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 58 cpv. 2, d) | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 58 cpv. 2, e) | introduzione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 58 cpv. 2, f) | introduzione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 58a cpv. 1 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 58a cpv. 2 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 58b cpv. 1 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 58b cpv. 1, b) | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 59a | modifica titolo | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 59a cpv. 1 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 59a cpv. 1, a) | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 59a cpv. 1, b) | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 59a cpv. 1, c) | introduzione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 59a cpv. 1, d) | introduzione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 59a cpv. 1, e) | introduzione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 59a cpv. 1, f) | introduzione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 59b cpv. 1 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 59b cpv. 1, a) | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 59b cpv. 1, b) | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 59b cpv. 1, c) | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 59b cpv. 1, e) | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 59b cpv. 1, f) | abrogazione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 59b cpv. 1, h) | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 59b cpv. 1, k) | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 59b cpv. 1, l) | introduzione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 59b cpv. 1, m) | introduzione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 59c cpv. 1 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 59c cpv. 1, a) | abrogazione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 59c cpv. 1, c) | abrogazione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 59c cpv. 1, e) | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 59c cpv. 1, f) | abrogazione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 60 cpv. 2 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 60 cpv. 3 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 60 cpv. 4 | introduzione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 60 cpv. 5 | introduzione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 61 cpv. 2 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 63a | modifica titolo | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 63a cpv. 1 | abrogazione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 63a cpv. 2 | abrogazione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 63a cpv. 3 | introduzione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 63a cpv. 4 | introduzione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 63a cpv. 5 | introduzione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 63a cpv. 6 | introduzione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 63a cpv. 7 | introduzione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 63a bis | introduzione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 63a ter | introduzione | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 63b | modifica titolo | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 64 cpv. 2 | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 66 cpv. 1, a) | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 66 cpv. 1, d) | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 66 cpv. 1, e) | modifica | 2021-021 |
| 18.02.2021 | 01.01.2022 | Art. 85 | abrogazione | 2021-021 |
| 26.08.2021 | 01.01.2022 | Art. 146c | modifica titolo | 2021-042 |
| 26.08.2021 | 01.01.2022 | Art. 146c cpv. 1 | modifica | 2021-042 |
| 26.08.2021 | 01.01.2022 | Art. 146c cpv. 2 | modifica | 2021-042 |
| 27.08.2021 | 01.01.2022 | Art. 15a cpv. 2 | abrogazione | 2021-049 |
| 14.06.2022 | 01.01.2025 | Art. 14 cpv. 1 | modifica | 2023-008 |
| 14.06.2022 | 01.01.2025 | Art. 15 cpv. 3 | modifica | 2023-008 |
| 14.06.2022 | 01.01.2025 | Art. 16 cpv. 3 | modifica | 2023-008 |
| 14.06.2022 | 01.01.2025 | Art. 20d cpv. 2 | modifica | 2023-008 |
| 14.06.2022 | 01.01.2025 | Art. 25a cpv. 2 | modifica | 2023-008 |
| 14.06.2022 | 01.01.2025 | Art. 60 cpv. 1 | modifica | 2023-008 |
| 14.06.2022 | 01.01.2025 | Art. 143 cpv. 2 | modifica | 2023-008 |
| 22.10.2024 | 01.01.2026 | Art. 21a | modifica titolo | 2025-055 |
| 22.10.2024 | 01.01.2026 | Art. 21a cpv. 1 | modifica | 2025-055 |
| 22.10.2024 | 01.01.2026 | Art. 25a cpv. 1 | modifica | 2025-055 |
| 22.10.2024 | 01.01.2026 | Art. 25a cpv. 2 | abrogazione | 2025-055 |
| 12.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 131 cpv. 1, 3. | modifica | 2025-074 |
| 12.06.2025 | 01.01.2026 | Art. 131 cpv. 1, 4. | introduzione | 2025-074 |
| 27.08.2025 | 01.01.2026 | Art. 15a cpv. 1 | modifica | 2025-071 |
| 27.08.2025 | 01.01.2026 | Art. 15a cpv. 3 | introduzione | 2025-071 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 12.06.1994 | 01.10.1994 | prima versione | - |
| titolo dell'atto normativo | 20.10.2015 | 01.01.2017 | modifica | 2016-001 |
| Titolo 1.1.1. | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifica | 2010, 2483 |
| Art. 2 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | revisione totale | 2010, 2483 |
| Art. 3 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | abrogazione | 2010, 2483 |
| Art. 4 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | abrogazione | 2010, 2483 |
| Art. 5 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | abrogazione | 2010, 2483 |
| Art. 6 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | abrogazione | 2010, 2483 |
| Art. 7 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | abrogazione | 2010, 2483 |
| Art. 8 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | abrogazione | 2010, 2483 |
| Art. 9 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | abrogazione | 2010, 2483 |
| Art. 10 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | abrogazione | 2010, 2483 |
| Art. 11 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | abrogazione | 2010, 2483 |
| Art. 12 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | abrogazione | 2010, 2483 |
| Art. 13 | 20.10.2004 | 01.01.2005 | revisione totale | - |
| Art. 14 cpv. 1 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | modifica | 2006, 3311 |
| Art. 14 cpv. 1 | 14.06.2022 | 01.01.2025 | modifica | 2023-008 |
| Art. 14 cpv. 2, 1. | 12.03.2000 | 01.01.2001 | modifica | - |
| Art. 14 cpv. 2, 2. | 06.12.2006 | 01.04.2007 | modifica | 2006, 4885 |
| Art. 14 cpv. 2, 4. | 12.03.2000 | 01.01.2001 | modifica | - |
| Art. 14 cpv. 4 | 07.12.2011 | 01.01.2013 | modifica | - |
| Art. 14 cpv. 5 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | introduzione | 2010, 2483 |
| Art. 14 cpv. 6 | 20.10.2004 | 01.01.2005 | modifica | - |
| Art. 14 cpv. 7 | 20.10.2004 | 01.01.2005 | introduzione | - |
| Art. 14 cpv. 7 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifica | 2010, 2483 |
| Art. 14 cpv. 7 | 20.10.2015 | 01.01.2017 | modifica | 2016-001 |
| Art. 15 cpv. 1, 3. | 06.12.2006 | 01.04.2007 | modifica | 2006, 4885 |
| Art. 15 cpv. 1, 4. | 06.12.2006 | 01.04.2007 | modifica | 2006, 4885 |
| Art. 15 cpv. 2 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifica | 2010, 2483 |
| Art. 15 cpv. 3 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifica | 2010, 2483 |
| Art. 15 cpv. 3 | 14.06.2022 | 01.01.2025 | modifica | 2023-008 |
| Art. 15a | 27.08.2009 | 01.01.2010 | introduzione | - |
| Art. 15a cpv. 1 | 27.08.2025 | 01.01.2026 | modifica | 2025-071 |
| Art. 15a cpv. 2 | 27.08.2021 | 01.01.2022 | abrogazione | 2021-049 |
| Art. 15a cpv. 3 | 27.08.2025 | 01.01.2026 | introduzione | 2025-071 |
| Art. 16 cpv. 1 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | modifica | 2006, 3311 |
| Art. 16 cpv. 2 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | abrogazione | 2006, 3311 |
| Art. 16 cpv. 3 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifica | 2010, 2483 |
| Art. 16 cpv. 3 | 20.10.2015 | 01.01.2017 | modifica | 2016-001 |
| Art. 16 cpv. 3 | 14.06.2022 | 01.01.2025 | modifica | 2023-008 |
| Titolo 1.2. | 18.10.2004 | 01.05.2005 | modifica | - |
| Art. 17 | 18.10.2004 | 01.05.2005 | abrogazione | - |
| Art. 20 cpv. 1 | 20.10.2004 | 01.01.2005 | modifica | - |
| Art. 20 cpv. 1 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | modifica | 2006, 3311 |
| Art. 20 cpv. 1 | 13.01.2015 | 01.01.2016 | modifica | 2015-005 |
| Art. 20 cpv. 2 | 20.10.2004 | 01.01.2005 | modifica | - |
| Art. 20 cpv. 2 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | modifica | 2006, 3311 |
| Art. 20 cpv. 2 | 13.01.2015 | 01.01.2016 | modifica | 2015-005 |
| Art. 20 cpv. 3 | 20.10.2004 | 01.01.2005 | introduzione | - |
| Art. 20a | 20.10.2004 | 01.01.2005 | introduzione | - |
| Art. 20a cpv. 1 | 13.01.2015 | 01.01.2016 | modifica | 2015-005 |
| Art. 20a cpv. 2 | 13.01.2015 | 01.01.2016 | modifica | 2015-005 |
| Art. 20b | 20.10.2004 | 01.01.2005 | introduzione | - |
| Art. 20c | 20.10.2004 | 01.01.2005 | introduzione | - |
| Art. 20d | 20.10.2004 | 01.01.2005 | introduzione | - |
| Art. 20d cpv. 2 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifica | - |
| Art. 20d cpv. 2 | 14.06.2022 | 01.01.2025 | modifica | 2023-008 |
| Art. 21 | 22.10.2007 | 01.01.2008 | modifica titolo | - |
| Art. 21 cpv. 1 | 22.10.2007 | 01.01.2008 | modifica | - |
| Art. 21 cpv. 2 | 22.10.2007 | 01.01.2008 | modifica | - |
| Art. 21 cpv. 3 | 31.08.2006 | 01.07.2007 | modifica | - |
| Art. 21 cpv. 4 | 31.08.2006 | 01.07.2007 | abrogazione | - |
| Art. 21a | 31.08.2006 | 01.07.2007 | introduzione | - |
| Art. 21a | 22.10.2024 | 01.01.2026 | modifica titolo | 2025-055 |
| Art. 21a cpv. 1 | 22.10.2024 | 01.01.2026 | modifica | 2025-055 |
| Art. 22 | 31.08.2006 | 01.07.2007 | modifica titolo | - |
| Art. 23 | 22.10.2007 | 01.01.2008 | abrogazione | - |
| Art. 24 cpv. 3 | 22.10.2007 | 01.01.2008 | modifica | 01.01.2011 |
| Art. 25 | 22.10.2007 | 01.01.2008 | abrogazione | - |
| Art. 25a | 25.06.1995 | 25.06.1995 | introduzione | - |
| Art. 25a | 31.08.2006 | 01.07.2007 | modifica titolo | - |
| Art. 25a cpv. 1 | 22.10.2007 | 01.01.2008 | modifica | - |
| Art. 25a cpv. 1 | 22.10.2024 | 01.01.2026 | modifica | 2025-055 |
| Art. 25a cpv. 2 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifica | 2010, 2483 |
| Art. 25a cpv. 2 | 14.06.2022 | 01.01.2025 | modifica | 2023-008 |
| Art. 25a cpv. 2 | 22.10.2024 | 01.01.2026 | abrogazione | 2025-055 |
| Art. 32 cpv. 3 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | modifica | 2006, 3311 |
| Art. 32 cpv. 5 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | modifica | 2006, 3311 |
| Titolo 2.2. | 07.12.2011 | 01.01.2013 | modifica | - |
| Art. 36 cpv. 4 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 36a cpv. 1 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 38 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica titolo | 2021-021 |
| Art. 38 cpv. 1 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 38 cpv. 1, a) | 13.01.2015 | 01.01.2016 | modifica | 2015-005 |
| Art. 38 cpv. 1, a) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | abrogazione | 2021-021 |
| Art. 38 cpv. 1, b) | 13.01.2015 | 01.01.2016 | modifica | 2015-005 |
| Art. 38 cpv. 1, b) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | abrogazione | 2021-021 |
| Art. 38 cpv. 1, c) | 13.01.2015 | 01.01.2016 | modifica | 2015-005 |
| Art. 38 cpv. 1, c) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | abrogazione | 2021-021 |
| Art. 38 cpv. 1, d) | 13.01.2015 | 01.01.2016 | modifica | 2015-005 |
| Art. 38 cpv. 1, d) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | abrogazione | 2021-021 |
| Art. 38 cpv. 1, e) | 13.01.2015 | 01.01.2016 | modifica | 2015-005 |
| Art. 38 cpv. 1, e) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | abrogazione | 2021-021 |
| Art. 38 cpv. 2 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | abrogazione | 2021-021 |
| Art. 38 cpv. 3 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | abrogazione | 2021-021 |
| Art. 38 cpv. 4 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | introduzione | 2021-021 |
| Art. 39 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica titolo | 2021-021 |
| Art. 39 cpv. 1 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | abrogazione | 2021-021 |
| Art. 39 cpv. 2 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 39 cpv. 3 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | introduzione | 2021-021 |
| Art. 39 cpv. 4 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | introduzione | 2021-021 |
| Art. 40 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica titolo | 2021-021 |
| Art. 40 cpv. 1 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 40 cpv. 2 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 40 cpv. 2, b) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 40 cpv. 2, c) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | abrogazione | 2021-021 |
| Art. 40 cpv. 2, f) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 40 cpv. 2, g) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 40 cpv. 2, h) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | introduzione | 2021-021 |
| Art. 40 cpv. 2, i) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | introduzione | 2021-021 |
| Art. 40 cpv. 3 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | abrogazione | 2021-021 |
| Art. 40 cpv. 4 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | abrogazione | 2021-021 |
| Art. 40 cpv. 5 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | introduzione | 2021-021 |
| Art. 41 cpv. 1 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 41 cpv. 2 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 41 cpv. 3 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | introduzione | 2021-021 |
| Art. 43 cpv. 1 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 43 cpv. 1, a) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 43 cpv. 1, b) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 43 cpv. 1, c) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 43 cpv. 2 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 43 cpv. 3 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | abrogazione | 2021-021 |
| Art. 44 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | abrogazione | 2021-021 |
| Art. 45 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | abrogazione | 2021-021 |
| Art. 45a | 18.02.2021 | 01.01.2022 | abrogazione | 2021-021 |
| Art. 46 cpv. 2 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 46 cpv. 3 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 47 cpv. 1 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 47 cpv. 3 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 48 cpv. 1 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 48 cpv. 2 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 48 cpv. 3 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 49 cpv. 1 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 50 cpv. 1 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 50a cpv. 1 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 50b cpv. 1 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 50c | 18.02.2021 | 01.07.2021 | introduzione | 2021-021 |
| Art. 51 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica titolo | 2021-021 |
| Art. 51 cpv. 1, a) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 51 cpv. 1, a), 1. | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 51 cpv. 1, a), 2. | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 51 cpv. 1, a), 3. | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 51 cpv. 1, b) | 13.01.2015 | 01.01.2016 | modifica | 2015-005 |
| Art. 51 cpv. 1, b) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 51 cpv. 1, c) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 51 cpv. 3 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 51a cpv. 1 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 53 cpv. 1 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 54 cpv. 1 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 54 cpv. 2 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 56 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica titolo | 2021-021 |
| Art. 56 cpv. 1 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 57 cpv. 3 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 58 cpv. 1 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 58 cpv. 2, d) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 58 cpv. 2, e) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | introduzione | 2021-021 |
| Art. 58 cpv. 2, f) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | introduzione | 2021-021 |
| Art. 58a cpv. 1 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 58a cpv. 2 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 58b cpv. 1 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 58b cpv. 1, b) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 59a | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica titolo | 2021-021 |
| Art. 59a cpv. 1 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 59a cpv. 1, a) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 59a cpv. 1, b) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 59a cpv. 1, c) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | introduzione | 2021-021 |
| Art. 59a cpv. 1, d) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | introduzione | 2021-021 |
| Art. 59a cpv. 1, e) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | introduzione | 2021-021 |
| Art. 59a cpv. 1, f) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | introduzione | 2021-021 |
| Art. 59b cpv. 1 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 59b cpv. 1, a) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 59b cpv. 1, b) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 59b cpv. 1, c) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 59b cpv. 1, e) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 59b cpv. 1, f) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | abrogazione | 2021-021 |
| Art. 59b cpv. 1, h) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 59b cpv. 1, k) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 59b cpv. 1, l) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | introduzione | 2021-021 |
| Art. 59b cpv. 1, m) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | introduzione | 2021-021 |
| Art. 59c cpv. 1 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 59c cpv. 1, a) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | abrogazione | 2021-021 |
| Art. 59c cpv. 1, c) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | abrogazione | 2021-021 |
| Art. 59c cpv. 1, e) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 59c cpv. 1, f) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | abrogazione | 2021-021 |
| Art. 60 cpv. 1 | 14.06.2022 | 01.01.2025 | modifica | 2023-008 |
| Art. 60 cpv. 2 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 60 cpv. 3 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 60 cpv. 4 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | introduzione | 2021-021 |
| Art. 60 cpv. 5 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | introduzione | 2021-021 |
| Art. 61 cpv. 2 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 63a | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica titolo | 2021-021 |
| Art. 63a cpv. 1 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | abrogazione | 2021-021 |
| Art. 63a cpv. 2 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | abrogazione | 2021-021 |
| Art. 63a cpv. 3 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | introduzione | 2021-021 |
| Art. 63a cpv. 4 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | introduzione | 2021-021 |
| Art. 63a cpv. 5 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | introduzione | 2021-021 |
| Art. 63a cpv. 6 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | introduzione | 2021-021 |
| Art. 63a cpv. 7 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | introduzione | 2021-021 |
| Art. 63a bis | 18.02.2021 | 01.01.2022 | introduzione | 2021-021 |
| Art. 63a ter | 18.02.2021 | 01.01.2022 | introduzione | 2021-021 |
| Art. 63b | 02.09.2016 | 01.01.2018 | introduzione | 2017-023 |
| Art. 63b | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica titolo | 2021-021 |
| Art. 64 cpv. 2 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 66 cpv. 1, a) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 66 cpv. 1, d) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 66 cpv. 1, e) | 18.02.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-021 |
| Art. 69 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | revisione totale | 2010, 2483 |
| Art. 70 cpv. 1 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifica | 2010, 2483 |
| Art. 72 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | revisione totale | 2010, 2483 |
| Art. 72 cpv. 1 | 20.10.2015 | 01.01.2017 | modifica | 2016-001 |
| Art. 72 cpv. 2 | 20.10.2015 | 01.01.2017 | modifica | 2016-001 |
| Art. 73 cpv. 1 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifica | 2010, 2483 |
| Art. 73 cpv. 1 | 20.10.2015 | 01.01.2017 | modifica | 2016-001 |
| Art. 73 cpv. 2 | 20.10.2015 | 01.01.2017 | modifica | 2016-001 |
| Art. 74 cpv. 2 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifica | 2010, 2483 |
| Art. 74 cpv. 2 | 20.10.2015 | 01.01.2017 | modifica | 2016-001 |
| Art. 74 cpv. 3 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifica | 2010, 2483 |
| Art. 74 cpv. 3 | 20.10.2015 | 01.01.2017 | modifica | 2016-001 |
| Art. 75 cpv. 1 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifica | - |
| Art. 75 cpv. 1 | 20.10.2015 | 01.01.2017 | modifica | 2016-001 |
| Art. 76 cpv. 1 | 07.12.2011 | 01.01.2013 | modifica | - |
| Art. 76 cpv. 1 | 20.10.2015 | 01.01.2017 | modifica | 2016-001 |
| Art. 77 cpv. 1 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifica | 2010, 2483 |
| Art. 77 cpv. 1 | 20.10.2015 | 01.01.2017 | modifica | 2016-001 |
| Art. 79 cpv. 2 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifica | 2010, 2483 |
| Art. 79 cpv. 2 | 20.10.2015 | 01.01.2017 | modifica | 2016-001 |
| Art. 80 cpv. 1 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifica | 2010, 2483 |
| Art. 80 cpv. 1 | 20.10.2015 | 01.01.2017 | modifica | 2016-001 |
| Art. 81 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | revisione totale | 2010, 2483 |
| Art. 81 cpv. 1 | 20.10.2015 | 01.01.2017 | modifica | 2016-001 |
| Art. 81 cpv. 2 | 20.10.2015 | 01.01.2017 | modifica | 2016-001 |
| Art. 83 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | revisione totale | 2010, 2483 |
| Art. 83 cpv. 1 | 20.10.2015 | 01.01.2017 | modifica | 2016-001 |
| Art. 83 cpv. 2 | 20.10.2015 | 01.01.2017 | modifica | 2016-001 |
| Art. 84 cpv. 1 | 20.10.2015 | 01.01.2017 | modifica | 2016-001 |
| Art. 84 cpv. 2 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifica | 2010, 2483 |
| Art. 85 | 18.02.2021 | 01.01.2022 | abrogazione | 2021-021 |
| Art. 89 | 06.12.2004 | 01.11.2005 | abrogazione | - |
| Art. 90 | 06.12.2004 | 01.11.2005 | abrogazione | - |
| Art. 91 | 06.12.2004 | 01.11.2005 | abrogazione | - |
| Art. 92 | 06.12.2004 | 01.11.2005 | abrogazione | - |
| Art. 93 | 06.12.2004 | 01.11.2005 | abrogazione | - |
| Art. 94 | 06.12.2004 | 01.11.2005 | abrogazione | - |
| Art. 95 | 06.12.2004 | 01.11.2005 | abrogazione | - |
| Art. 100 cpv. 1 | 06.12.2004 | 01.11.2005 | modifica | - |
| Art. 101 cpv. 1 | 06.12.2004 | 01.11.2005 | abrogazione | - |
| Art. 101 cpv. 2 | 06.12.2004 | 01.11.2005 | abrogazione | - |
| Art. 109 cpv. 2 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifica | 2010, 2483 |
| Art. 109 cpv. 2 | 20.10.2015 | 01.01.2017 | modifica | 2016-001 |
| Art. 109 cpv. 3 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifica | 2010, 2483 |
| Art. 111 | 19.10.2010 | 01.05.2011 | modifica titolo | - |
| Art. 111 cpv. 1 | 19.10.2010 | 01.05.2011 | abrogazione | - |
| Art. 111 cpv. 2 | 19.10.2010 | 01.05.2011 | abrogazione | - |
| Art. 111 cpv. 4 | 19.10.2010 | 01.05.2011 | abrogazione | - |
| Art. 117 | 19.10.2010 | 01.05.2011 | revisione totale | - |
| Art. 128 cpv. 5 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | modifica | 2006, 3311 |
| Art. 130 cpv. 2 | 10.03.1996 | 01.01.1997 | modifica | - |
| Art. 131 cpv. 1, 2. | 06.12.2004 | 01.11.2005 | modifica | - |
| Art. 131 cpv. 1, 2. | 25.10.2018 | 01.04.2019 | modifica | 2019-001 |
| Art. 131 cpv. 1, 3. | 25.10.2018 | 01.04.2019 | introduzione | 2019-001 |
| Art. 131 cpv. 1, 3. | 12.06.2025 | 01.01.2026 | modifica | 2025-074 |
| Art. 131 cpv. 1, 4. | 12.06.2025 | 01.01.2026 | introduzione | 2025-074 |
| Art. 131 cpv. 2, 1. | 26.11.2000 | 01.01.2001 | modifica | - |
| Art. 131 cpv. 2, 2. | 06.12.2004 | 01.11.2005 | modifica | - |
| Art. 132 cpv. 1 | 15.06.2010 | 01.01.2011 | modifica | - |
| Art. 135 | 26.11.2000 | 01.01.2001 | abrogazione | - |
| Art. 137 | 11.06.2014 | 01.01.2015 | revisione totale | - |
| Art. 138 | 11.06.2014 | 01.01.2015 | revisione totale | - |
| Art. 139 | 11.06.2014 | 01.01.2015 | revisione totale | - |
| Art. 139a | 11.06.2014 | 01.01.2015 | abrogazione | - |
| Art. 140 | 11.06.2014 | 01.01.2015 | revisione totale | - |
| Art. 141 | 11.06.2014 | 01.01.2015 | revisione totale | - |
| Art. 142 | 11.06.2014 | 01.01.2015 | revisione totale | - |
| Art. 143 | 11.06.2014 | 01.01.2015 | revisione totale | - |
| Art. 143 cpv. 2 | 14.06.2022 | 01.01.2025 | modifica | 2023-008 |
| Titolo 2.5. | 16.06.2010 | 01.01.2011 | abrogazione | 2010, 2483 |
| Titolo 2.5.1. | 16.06.2010 | 01.01.2011 | abrogazione | 2010, 2483 |
| Art. 144 | 11.06.2014 | 01.01.2015 | revisione totale | - |
| Art. 145 | 11.06.2014 | 01.01.2015 | revisione totale | - |
| Art. 145a | 11.06.2014 | 01.01.2015 | introduzione | - |
| Art. 145b | 11.06.2014 | 01.01.2015 | introduzione | - |
| Art. 145c | 11.06.2014 | 01.01.2015 | introduzione | - |
| Art. 146 | 11.06.2014 | 01.01.2015 | revisione totale | - |
| Art. 146a | 11.06.2014 | 01.01.2015 | introduzione | - |
| Art. 146b | 11.06.2014 | 01.01.2015 | introduzione | - |
| Art. 146c | 11.06.2014 | 01.01.2015 | introduzione | - |
| Art. 146c | 26.08.2021 | 01.01.2022 | modifica titolo | 2021-042 |
| Art. 146c cpv. 1 | 26.08.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-042 |
| Art. 146c cpv. 2 | 26.08.2021 | 01.01.2022 | modifica | 2021-042 |
| Art. 146d | 11.06.2014 | 01.01.2015 | introduzione | - |
| Art. 146e | 11.06.2014 | 01.01.2015 | introduzione | - |
| Art. 147 | 11.06.2014 | 01.01.2015 | revisione totale | - |
| Art. 147a | 11.06.2014 | 01.01.2015 | introduzione | - |
| Art. 147b | 11.06.2014 | 01.01.2015 | introduzione | - |
| Art. 147c | 11.06.2014 | 01.01.2015 | introduzione | - |
| Art. 147d | 11.06.2014 | 01.01.2015 | introduzione | - |
| Art. 148 | 11.06.2014 | 01.01.2015 | revisione totale | - |
| Art. 151 cpv. 1 | 20.10.2015 | 01.01.2017 | modifica | 2016-001 |
| Art. 152 cpv. 1 | 20.10.2015 | 01.01.2017 | modifica | 2016-001 |
| Art. 153 cpv. 1 | 20.10.2015 | 01.01.2017 | modifica | 2016-001 |
| Art. 153a | 07.12.2011 | 01.01.2013 | introduzione | - |
| Art. 153a cpv. 1 | 20.10.2015 | 01.01.2017 | modifica | 2016-001 |
| Art. 155 | 11.06.2014 | 01.01.2015 | revisione totale | - |
| Art. 156 | 11.06.2014 | 01.01.2015 | abrogazione | - |
| Titolo 3.1.5. | 16.06.2010 | 01.01.2011 | introduzione | 2010, 2483 |
| Art. 160a | 16.06.2010 | 01.01.2011 | introduzione | 2010, 2483 |
| Art. 163 | 07.12.2011 | 01.01.2013 | revisione totale | - |