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219.100

Ordinanza concernente la vigilanza sulle fondazioni

del 05.02.2008 (stato 01.01.2019)

Preambolo

emanata dal Governo il 5 febbraio 2008

visto l'art. 21 cpv. 3 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero[1]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina la competenza e la procedura nella vigilanza sulle fondazioni di diritto privato e pubblico con sede nel Cantone dei Grigioni.

Art. 2 Competenza

L'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni è autorità di vigilanza e di modificazione (di seguito autorità di vigilanza).

2. Obblighi delle fondazioni

Art. 3 Principio

La fondazione adempie ai compiti assegnati dalla legislazione, dall'atto di fondazione e da altre disposizioni.

Art. 4 Rendiconto annuale

L'organo supremo della fondazione sottopone spontaneamente all'autorità di vigilanza entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio: *

  1. il conto annuale validamente firmato composto da bilancio, conto economico e allegato;
  2. il verbale di approvazione;
  3. l'elenco dei titoli;
  4. la relazione dell'ufficio di revisione;
  5. il rapporto relativo all'attività commerciale.

Le fondazioni liberate dall'obbligo di revisione conformemente all'articolo 83b capoverso 2 del Codice civile svizzero[2] inoltrano una dichiarazione di completezza al posto della relazione di revisione.

Art. 5 Ulteriore documentazione

Su richiesta dell'autorità di vigilanza, la fondazione inoltra ulteriore documentazione.

Art. 6 Regolamenti

Regolamenti nuovi o riveduti devono essere sottoposti spontaneamente all'autorità di vigilanza.

Art. 7 Obbligo d'informazione

L'autorità di vigilanza deve essere informata in merito a processi in una fondazione che richiedono un intervento rapido e che hanno un influsso importante sul suo patrimonio o sulla sua ulteriore attività.

3. Compiti dell'autorità di vigilanza

Art. 8 Principio

L'autorità di vigilanza adempie ai compiti assegnati dalla legislazione. Per l'adempimento dei suoi compiti adotta le misure necessarie. Essa tiene un registro sulle fondazioni classiche con sede nel Cantone dei Grigioni.

L'autorità di vigilanza prende visione della documentazione inoltrata. Questa presa in visione non comporta un discarico degli organi responsabili della fondazione.

Art. 9 Disposizioni

L'autorità di vigilanza emana disposizioni in particolare su:

  1. l'assoggettamento della fondazione alla sua vigilanza;
  2. la modifica o la nuova stesura dell'atto di fondazione o di altre basi giuridiche;
  3. l'approvazione di trasferimenti di patrimonio e di fusioni;
  4. lo scioglimento della fondazione.

Art. 10 Strumenti di vigilanza

Per l'eliminazione di vizi, l'autorità di vigilanza prende misure adeguate, in particolare:

  1. impartendo direttive agli organi di fondazione o all'ufficio di revisione;
  2. abrogando o modificando decisioni degli organi di fondazione;
  3. revocando gli organi di fondazione e insediando un'amministrazione interinale;
  4. commissionando perizie;
  5. esaminando la gestione e la contabilità nella sede della fondazione;
  6. disponendo esecuzioni sostitutive;
  7. comminando multe.

4. Tasse

Art. 11 * Tassa di base

Sulla base del rendiconto annuale, l'autorità di vigilanza riscuote le seguenti tasse per la sua attività di vigilanza. Queste tasse si orientano al patrimonio lordo secondo il bilancio.

Patrimonio lordo Tassa
fino a CHF 100 000 CHF 150
fino a CHF 300 000 CHF 250
fino a CHF 500 000 CHF 350
fino a CHF 700 000 CHF 500
fino a CHF 1 000 000 CHF 600
fino a CHF 2 000 000 CHF 800
fino a CHF 3 000 000 CHF 900
fino a CHF 4 000 000 CHF 1000
fino a CHF 5 000 000 CHF 1100
fino a CHF 6 000 000 CHF 1200
fino a CHF 8 000 000 CHF 1300
fino a CHF 10 000 000 CHF 1400
fino a CHF 12 000 000 CHF 1600
fino a CHF 14 000 000 CHF 1800
fino a CHF 16 000 000 CHF 2000
fino a CHF 18 000 000 CHF 2200
fino a CHF 20 000 000 CHF 2400
oltre CHF 2600

Beni culturali e immobili che generano uno scarso reddito e che servono direttamente allo scopo della fondazione non vengono considerati per la determinazione della tassa di base.

Art. 12 Altre tasse

Le tasse per le altre attività dell'autorità di vigilanza ammontano, in base al tempo impiegato, a:

  1. assunzione della vigilanza CHF 150 - 2500
  2. trasferimenti di patrimonio/fusioni CHF 150 - 2500
  3. liquidazioni CHF 150 - 2500
  4. modifiche di atti CHF 150 - 2500
  5. soppressioni CHF 150 - 2500
  6. misure e decisioni speciali dell'autorità di vigilanza CHF 150 - 2500
  7. solleciti per rendiconti annuali non inoltrati:  
  1. * 1° sollecito esente da tassa
  2. * 2° sollecito CHF 30

Per altri lavori dell'autorità di vigilanza vengono fatturate le tariffe del Dipartimento delle finanze e dei comuni per prestazioni di servizi dell'Amministrazione cantonale a terzi.

Art. 13 Riduzione delle tasse

In presenza di un caso di rigore, su richiesta motivata l'autorità di vigilanza può ridurre parzialmente, ma al massimo fino alla tassa minima, le tasse secondo gli articoli 11 e 12 precedenti.

Art. 14 Aumento delle tasse

Le tasse della presente ordinanza possono essere aumentate fino al doppio della tassa semplice o della tassa massima:

  1. per affari ufficiali particolarmente difficili e complessi;
  2. se l'atto d'ufficio avviene al di fuori dell'usuale orario di lavoro o della sede ufficiale;
  3. se il documento viene steso in una lingua straniera o se vengono tradotti testi stesi in lingua straniera (escluse le lingue ufficiali).

5. Disposizione finale

Art. 15 Entrata in vigore, abrogazione del diritto previgente

La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2008.

A tale data sono abrogate:

  1. Ordinanza concernente la vigilanza sulle fondazioni del 24 giugno 2003 (CSC 219.100)[3];
  2. Tariffa per la vigilanza sulle fondazioni e per la previdenza professionale del 10 ottobre 1993 (CSC 219.110)[4].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
05.02.2008 01.01.2008 atto normativo prima versione -
29.05.2012 01.06.2012 Art. 11 revisione totale -
22.10.2018 01.01.2019 Art. 4 cpv. 1 modifica 2018-015
22.10.2018 01.01.2019 Art. 4 cpv. 1, a) modifica 2018-015
22.10.2018 01.01.2019 Art. 4 cpv. 1, b) modifica 2018-015
22.10.2018 01.01.2019 Art. 4 cpv. 1, c) modifica 2018-015
22.10.2018 01.01.2019 Art. 4 cpv. 1, d) modifica 2018-015
22.10.2018 01.01.2019 Art. 4 cpv. 1, e) introduzione 2018-015
22.10.2018 01.01.2019 Art. 12 cpv. 1, g) modifica 2018-015
22.10.2018 01.01.2019 Art. 12 cpv. 1, g), 1. modifica 2018-015
22.10.2018 01.01.2019 Art. 12 cpv. 1, g), 2. modifica 2018-015

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 05.02.2008 01.01.2008 prima versione -
Art. 4 cpv. 1 22.10.2018 01.01.2019 modifica 2018-015
Art. 4 cpv. 1, a) 22.10.2018 01.01.2019 modifica 2018-015
Art. 4 cpv. 1, b) 22.10.2018 01.01.2019 modifica 2018-015
Art. 4 cpv. 1, c) 22.10.2018 01.01.2019 modifica 2018-015
Art. 4 cpv. 1, d) 22.10.2018 01.01.2019 modifica 2018-015
Art. 4 cpv. 1, e) 22.10.2018 01.01.2019 introduzione 2018-015
Art. 11 29.05.2012 01.06.2012 revisione totale -
Art. 12 cpv. 1, g) 22.10.2018 01.01.2019 modifica 2018-015
Art. 12 cpv. 1, g), 1. 22.10.2018 01.01.2019 modifica 2018-015
Art. 12 cpv. 1, g), 2. 22.10.2018 01.01.2019 modifica 2018-015