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310.100

Legge sugli avvocati *

(LAvv)

del 14.02.2006 (stato 01.01.2025)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale[1];

visto il messaggio del Governo del 25 ottobre 2005[2],

decide:

1. Oggetto e campo di applicazione

Art. 1 * Oggetto

La presente legge disciplina l'acquisto della patente di avvocato, la vigilanza sull'attività degli avvocati, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro degli avvocati, ed attua le disposizioni della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA)[3].

Art. 3 Monopolio degli avvocati, eccezioni

Chi compare quale rappresentante legale dinanzi a tribunali, autorità di conciliazione o nella procedura di istruzione penale, deve essere iscritto nel registro cantonale degli avvocati o godere della libera circolazione secondo la LLCA[4]*

Fa eccezione la rappresentanza in controversie in materia fiscale o di assicurazioni sociali, nonché dinanzi al giudice unico in materia di esecuzione e di fallimento.

2. Vigilanza

Art. 5 Commissione di vigilanza 1. Nomina, composizione, indennità

Il Tribunale d'appello nomina i cinque membri della Commissione di vigilanza e i tre supplenti per un periodo di quattro anni. È possibile procedere a nomine sostitutive durante il periodo di carica. *

La Commissione di vigilanza è composta di regola da: *

  1. un giudice ordinario del Tribunale d'appello il quale presiede la Commissione di vigilanza;
  2. un altro giudice ordinario del Tribunale d'appello che fa parte di un'altra sezione del Tribunale d'appello rispetto al presidente;
  3. altri tre membri, di cui di norma due avvocati esercitanti nel Cantone;
  4. tre supplenti.

Tutti i membri e i supplenti devono essere in possesso della patente di avvocato.

La Commissione di vigilanza si costituisce da sé. Sotto il profilo amministrativo è annessa al Tribunale d'appello. Lì ha un indirizzo di recapito, può utilizzare gli spazi del Tribunale d'appello e far capo al suo segretariato e al suo attuariato. *

Il Governo stabilisce le indennità di lavoro e i rimborsi spese per i membri della Commissione di vigilanza. *

Art. 6 2. Compiti

La Commissione di vigilanza è l'autorità di vigilanza sugli avvocati.

Le competono in particolare: *

  1. la sorveglianza sull'attività degli avvocati nonché l'esercizio del diritto disciplinare;
  2. la tenuta del registro degli avvocati e dell'albo pubblico dei cittadini degli Stati membri dell'UE o dell'AELS;
  3. l'ammissione all'esame di avvocatura, lo svolgimento degli esami di avvocatura, il conferimento della patente d'avvocato, il rilascio dell'autorizzazione al praticantato e la decisione in merito alla revoca della patente d'avvocato nonché delle autorizzazioni rilasciate;
  4. la decisione sulla liberazione dal segreto professionale;
  5. l'esecuzione della LLCA[5], per quanto la presente legge non dichiari espressamente competente un'altra autorità.

… *

Art. 6a * 3. Vigilanza

Il Tribunale d'appello esercita la vigilanza sulla Commissione di vigilanza.

Nei confronti della Commissione di vigilanza e dei suoi membri esso dispone degli stessi strumenti di vigilanza e mezzi ausiliari di cui dispone nei confronti delle autorità giudiziarie e dei loro membri sottoposti alla sua vigilanza diretta. Si applicano per analogia le disposizioni della legge sull'organizzazione giudiziaria[6] relative alla vigilanza sulla giustizia.

Il Tribunale d'appello decide in merito alla liberazione dal segreto d'ufficio di membri della Commissione per dichiarazioni dinanzi ad altre autorità e per l'edizione di atti.

Art. 7 * Procedura, rimedi giuridici

Se la presente legge non prevede disposizioni particolari, per tutti i procedimenti dinanzi alla Commissione di vigilanza si applica la legge sulla giustizia amministrativa[7]*

Le decisioni della Commissione di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale della magistratura entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione motivata. *

La Commissione di vigilanza può emanare decisioni in merito all'esame di avvocatura nel dispositivo. Le persone interessate possono richiedere per iscritto una decisione motivata alla Commissione di vigilanza entro dieci giorni dalla comunicazione. Per il resto l'articolo 48 della legge sulla giustizia amministrativa fa stato per analogia. *

3. La patente di avvocato

Art. 8 Autorizzazione al praticantato

Dopo un periodo di pratica di due mesi, ai praticanti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10 lettere a e b della presente legge e che operano sotto la vigilanza di un avvocato iscritto nel registro degli avvocati può essere rilasciata un'autorizzazione all'esercizio della propria attività in tribunale, dinanzi ad autorità di conciliazione e nella procedura di istruzione penale. *

L'autorizzazione al praticantato viene rilasciata per tre anni. Per motivi importanti, essa può venire prolungata al massimo di due anni.

L'autorizzazione può essere negata o revocata, se l'avvocato o la persona che deve essere ammessa ha violato in modo grave le regole professionali.

Art. 9 Esame

Con l'esame di avvocatura il candidato deve comprovare di disporre delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la professione di avvocato.

L'esame si compone di una parte scritta e di una parte orale. Esso deve basarsi sul diritto federale e cantonale ed essere orientato alla pratica.

L'esame di avvocatura può essere ripetuto due volte. Si contano anche esami sostenuti in altri Cantoni.

Una volta scaduto il termine di iscrizione, gli esaminandi possono ritirarsi soltanto per motivi importanti. Se non si presentano all'esame senza un motivo sufficiente o se interrompono l'esame senza un motivo sufficiente, l'esame è considerato come non superato. *

Se durante l'esame una persona agisce in modo disonesto, la Commissione di vigilanza può dichiarare l'esame come non superato. *

Art. 10 Condizioni

La Commissione di vigilanza ammette all'esame chi

  1. possiede la cittadinanza svizzera o abita legalmente in Svizzera ed è autorizzato ad esercitare un'attività lucrativa indipendente;
  2. comprova di disporre delle condizioni di formazione e personali secondo la LLCA[8] che può soddisfare a quel momento e
  3. ha concluso un praticantato di almeno un anno nel Cantone dei Grigioni sotto la vigilanza di un avvocato.

Art. 11 Patente di avvocato, denominazione professionale

La Commissione di vigilanza rilascia la patente di avvocato alle persone che hanno superato l'esame di avvocatura. Queste ultime possono fare uso del titolo professionale di "avvocato", "Rechtsanwältin" o "Rechtsanwalt", "advocata" o "advocat".

Art. 11a * Revoca

La Commissione di vigilanza revoca la patente d'avvocato se non sono più date le condizioni per il rilascio.

Se la patente deve essere revocata per violazione delle regole professionali, di norma la revoca va preceduta da un'altra misura disciplinare.

L'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati non è una condizione per una revoca della patente.

4. Registro cantonale degli avvocati

Art. 12 Iscrizione

L'avvocato viene iscritto nel registro cantonale degli avvocati se

  1. comprova di disporre delle condizioni di formazione e personali secondo la LLCA;
  2. comprova di aver stipulato un'assicurazione di responsabilità civile con una copertura di almeno un milione di franchi e
  3. gestisce nel Cantone dei Grigioni uno studio legale o dispone di un indirizzo professionale.

I documenti necessari attestanti l'adempimento delle condizioni personali non possono risalire a più di tre mesi prima dell'inoltro alla Commissione di vigilanza.

5. Regole professionali e vigilanza disciplinare

Art. 13 Applicazione

Per quanto riguarda l'attività di avvocato, per gli avvocati fanno stato le disposizioni della LLCA sulle regole professionali e sul segreto professionale, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro degli avvocati. Essi sottostanno, sempre indipendentemente dalla loro iscrizione, alla vigilanza e al potere disciplinare della Commissione di vigilanza; le misure disciplinari sono applicate per analogia. *

Esercita un'attività di avvocato chi è in possesso di una patente di avvocato e rappresenta persone dinanzi al tribunale, ad altre autorità o nei confronti di terzi o chi offre consulenza in questioni giuridiche, facendo uso del titolo professionale di "avvocato", "Rechtsanwaltin" o "Rechtsanwalt", "advocata" o "advocat" o di un titolo professionale equivalente.

Art. 14 Procedura disciplinare

La Commissione di vigilanza avvia d'ufficio o su denuncia la procedura disciplinare. In casi di poca importanza può prescindere dall'apertura di una procedura.

Prima dell'emanazione della decisione disciplinare le persone interessate hanno la possibilità di prendere visione degli atti e di prendere posizione. Esse possono richiedere completamenti delle indagini.

La decisione disciplinare viene pubblicata per iscritto dietro indicazione della fattispecie e dei considerandi.

Art. 15 Esercizio della professione non autorizzato e uso illecito del titolo

Chi esercita a titolo professionale la rappresentanza in giudizio senza essere iscritto nel registro cantonale o utilizza nei rapporti con il pubblico il titolo di "avvocato", "Rechtsanwältin" o "Rechtsanwalt", "advocata" o "advocat" senza essere in possesso di una patente di avvocato, viene punito dalla Commissione di vigilanza con una multa fino a 5'000 franchi.

6. Onorario

Art. 16 Onorario, indennità

L'onorario dell'avvocato si basa sull'accordo stipulato con il cliente.

In caso di difese d'ufficio e di mandati di gratuito patrocinio l'autorità che si occupa del caso stabilisce l'indennità dell'avvocato in base al dispendio di tempo necessario per un'assistenza giudiziaria appropriata. *

Art. 16a * Ripetibili

Il diritto a ripetibili si conforma alla legislazione sulla giustizia civile, penale e amministrativa.

Le ripetibili per le spese di rappresentanza legale in procedure davanti ad autorità giudiziarie e amministrative cantonali si calcolano in base al dispendio di tempo necessario per un'assistenza giudiziaria appropriata, nonché in base alla difficoltà e importanza della causa.

7. Avvocati di Stati membri dell'UE e dell'AELS

Art. 17 Iscrizione nel registro cantonale degli avvocati

La Commissione di vigilanza stabilisce, nel singolo caso, il contenuto della prova attitudinale secondo la LLCA[9] e del colloquio di verifica delle competenze professionali secondo la LLCA. Si applicano per analogia le disposizioni dell'ordinanza sull'esame di avvocatura. *

8. Tasse

Art. 18 Tasse

Il Governo fissa le tasse per gli atti d'ufficio, le decisioni e le prestazioni fornite in base alla legislazione sugli avvocati, in particolare per l'esame, il rilascio della patente di avvocato, l'iscrizione e la radiazione nel registro degli avvocati e nell'albo dei cittadini di Stati membri dell'UE e dell'AELS, nonché per un certificato di praticantato e per un'attestazione disciplinare.

Esse ammontano al massimo a 5000 franchi, si commisurano all'entità e alla difficoltà della pratica e sono a carico di chi beneficia della prestazione o di chi è interessato. In procedure che causano spese particolarmente elevate il limite delle tasse sale a 20 000 franchi.

In caso di denunce totalmente infondate, le spese procedurali possono essere accollate a chi ha presentato denuncia. *

9. Disposizioni finali

Art. 19 * Atti normativi di esecuzione

Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive e, su richiesta della Commissione di vigilanza, un'ordinanza sull'esame di avvocatura. Esso disciplina i dettagli delle ripetibili, nonché l'onorario per il mandato di gratuito patrocinio e per la difesa d'ufficio. *

Art. 21 Disposizione transitoria

Alle procedure pendenti dinanzi alla Commissione di vigilanza prima dell'entrata in vigore della presente legge deve essere applicato il nuovo diritto. Fanno eccezione le procedure disciplinari, se il vecchio diritto risulta più favorevole per gli interessati.

Le nuove regolamentazioni in materia di vigilanza finanziaria sono valide a partire dal primo anno contabile che inizia dopo l'entrata in vigore della modifica della presente legge. *

Art. 22 Referendum, entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce l'entrata in vigore[11] della presente legge.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
14.02.2006 01.07.2006 atto normativo prima versione -
31.08.2006 01.01.2007 Art. 7 revisione totale 2006, 3313
21.10.2008 01.04.2009 Art. 16 cpv. 2 modifica -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 16a introduzione -
21.10.2008 01.04.2009 Art. 19 revisione totale -
16.06.2010 01.01.2011 Art. 1 revisione totale 2010, 2550
16.06.2010 01.01.2011 Art. 2 abrogazione 2010, 2550
16.06.2010 01.01.2011 Art. 3 cpv. 1 modifica 2010, 2550
16.06.2010 01.01.2011 Art. 4 abrogazione 2010, 2550
16.06.2010 01.01.2011 Art. 6 cpv. 2, c) modifica -
16.06.2010 01.01.2011 Art. 8 cpv. 1 modifica 2010, 2490
16.06.2010 01.01.2011 Art. 10 cpv. 1, a) modifica -
16.06.2010 01.01.2011 Art. 11a introduzione -
16.06.2010 01.01.2011 Art. 13 cpv. 1 modifica -
16.06.2010 01.01.2011 Art. 18 cpv. 3 introduzione -
14.06.2022 01.01.2025 titolo dell'atto normativo modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 5 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 5 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 5 cpv. 2, a) introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 5 cpv. 2, b) introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 5 cpv. 2, c) introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 5 cpv. 2, d) introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 5 cpv. 4 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 5 cpv. 5 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 6 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 6 cpv. 2, a) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 6 cpv. 2, b) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 6 cpv. 2, c) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 6 cpv. 2, d) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 6 cpv. 2, e) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 6 cpv. 3 abrogazione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 6a introduzione 2023-008
14.06.2022 01.04.2023 Art. 7 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 7 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.04.2023 Art. 7 cpv. 3 introduzione 2023-008
14.06.2022 01.04.2023 Art. 9 cpv. 4 introduzione 2023-008
14.06.2022 01.04.2023 Art. 9 cpv. 5 introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 17 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.04.2023 Art. 19 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 21 cpv. 2 introduzione 2023-008

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 14.02.2006 01.07.2006 prima versione -
titolo dell'atto normativo 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 1 16.06.2010 01.01.2011 revisione totale 2010, 2550
Art. 2 16.06.2010 01.01.2011 abrogazione 2010, 2550
Art. 3 cpv. 1 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2550
Art. 4 16.06.2010 01.01.2011 abrogazione 2010, 2550
Art. 5 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 5 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 5 cpv. 2, a) 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 5 cpv. 2, b) 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 5 cpv. 2, c) 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 5 cpv. 2, d) 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 5 cpv. 4 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 5 cpv. 5 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 6 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 6 cpv. 2, a) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 6 cpv. 2, b) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 6 cpv. 2, c) 16.06.2010 01.01.2011 modifica -
Art. 6 cpv. 2, c) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 6 cpv. 2, d) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 6 cpv. 2, e) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 6 cpv. 3 14.06.2022 01.01.2025 abrogazione 2023-008
Art. 6a 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 7 31.08.2006 01.01.2007 revisione totale 2006, 3313
Art. 7 cpv. 1 14.06.2022 01.04.2023 modifica 2023-008
Art. 7 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 7 cpv. 3 14.06.2022 01.04.2023 introduzione 2023-008
Art. 8 cpv. 1 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2490
Art. 9 cpv. 4 14.06.2022 01.04.2023 introduzione 2023-008
Art. 9 cpv. 5 14.06.2022 01.04.2023 introduzione 2023-008
Art. 10 cpv. 1, a) 16.06.2010 01.01.2011 modifica -
Art. 11a 16.06.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 13 cpv. 1 16.06.2010 01.01.2011 modifica -
Art. 16 cpv. 2 21.10.2008 01.04.2009 modifica -
Art. 16a 21.10.2008 01.04.2009 introduzione -
Art. 17 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 18 cpv. 3 16.06.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 19 21.10.2008 01.04.2009 revisione totale -
Art. 19 cpv. 1 14.06.2022 01.04.2023 modifica 2023-008
Art. 21 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008