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320.100

Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero

(LACPC)

del 16.06.2010 (stato 01.01.2026)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale[2],

visto il messaggio del Governo del 23 marzo 2010[3]

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge contiene le disposizioni esecutive cantonali relative al Codice di diritto processuale civile svizzero[4].

Essa disciplina la competenza delle autorità di conciliazione e dei tribunali, nell'ambito della giurisdizione civile.

L'organizzazione delle autorità di conciliazione e dei tribunali si conforma alla legge sull'organizzazione giudiziaria[5], per quanto il CPC o la presente legge non contengano alcuna regolamentazione.

Il diritto civile cantonale e le competenze di diritto civile delle autorità amministrative si orientano alla legislazione d'introduzione al CC[6] e al CO[7].

Art. 2 Lingua processuale

Le lingue processuali delle autorità di conciliazione e dei tribunali civili nel Cantone dei Grigioni si conformano alla legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni[8].

2. Competenza delle autorità di conciliazione e dei tribunali civili

Art. 3 Autorità di conciliazione

I compiti dell'autorità di conciliazione conformemente al Codice di procedura civile[9] competono:

  1. alla giudicatura di pace, se non è competente un'altra autorità di conciliazione;
  2. all'autorità di conciliazione in materia di locazione in caso di controversie derivanti dalla locazione e dall'affitto di spazi abitativi e commerciali;
  3. all'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi in caso di controversie secondo la legge federale sulla parità dei sessi[10].

La competenza territoriale dell'autorità di conciliazione si conforma alle disposizioni del Codice di procedura civile concernenti il foro.

Art. 5 Tribunale di prima istanza 1. Tribunale regionale *

Per quanto il diritto federale o cantonale non disponga diversamente, il tribunale regionale funge da tribunale civile di prima istanza. *

Esso decide nella composizione di giudice unico: *

  1. in merito a questioni soggette alla procedura sommaria;
  2. in merito a questioni soggette alla procedura semplificata;
  3. in merito a particolari procedimenti di diritto di famiglia, interessi dei figli in questioni di diritto di famiglia e procedimenti in relazione alle unioni registrate;
  4. in merito a infrazioni a divieti giudiziali ai sensi del Codice di procedura civile;
  5. in merito a domande di assistenza giudiziaria, se non è competente il Tribunale d'appello;
  6. se un'istanza è palesemente inammissibile o palesemente infondata.

Il tribunale regionale decide nella composizione di tre giudici in merito a controversie conformemente al capoverso 2 lettera b e lettera c, se ciò viene richiesto da una delle parti nella prima memoria, se il valore litigioso supera i 10 000 franchi e se l'istanza non è palesemente inammissibile o palesemente infondata. *

Negli altri casi il tribunale regionale decide nella composizione prevista dalla legge sull'organizzazione giudiziaria[11]*

Art. 6 2. Tribunale d'appello *

In qualità di tribunale civile di prima istanza il Tribunale d'appello giudica i casi in cui il diritto federale prevede un'unica istanza cantonale. *

Esso decide nella composizione di giudice unico: *

  1. in merito a controversie fino a un valore litigioso di 10 000 franchi;
  2. in merito a questioni soggette alla procedura sommaria;
  3. in merito a cause del tribunale arbitrale ad eccezione del giudizio di ricorsi e richieste di revisione.

Negli altri casi il Tribunale d'appello decide nella composizione prevista dalla legge sull'organizzazione giudiziaria[12]*

Art. 7 Autorità giudiziaria superiore

Quale autorità giudiziaria superiore, il Tribunale d'appello giudica appelli e ricorsi. *

Esso decide nella composizione di giudice unico: *

  1. in merito a ricorsi;
  2. in merito ad appelli contro decisioni in procedura sommaria;
  3. se un rimedio giuridico è palesemente inammissibile o palesemente fondato o infondato.

Il Tribunale d'appello decide nella composizione di tre giudici in merito a controversie conformemente al capoverso 2 lettera a e lettera abis, se ciò viene richiesto da una delle parti nella prima memoria, se il valore litigioso supera i 10 000 franchi e se il rimedio giuridico non è palesemente inammissibile o palesemente fondato o infondato. *

Negli altri casi il Tribunale d'appello decide nella composizione prevista dalla legge sull'organizzazione giudiziaria[13]*

3. Disposizioni complementari

3.1. Assistenza giudiziaria e cooperazione delle autorità

Art. 8 Assistenza giudiziaria

Il Tribunale d'appello è l'autorità centrale cantonale per domande di assistenza giudiziaria dall'estero ai sensi dei trattati internazionali. *

La notifica all'estero avviene direttamente da autorità ad autorità. Se il diritto federale o i trattati internazionali escludono la notifica diretta, essa avviene da parte del Tribunale d'appello. *

Art. 9 Cooperazione tra autorità

Il tribunale competente per l'esecuzione può ricorrere alla Polizia cantonale o comunale per misure coercitive nell'ambito del diritto federale.

Quando si tratta di interessi dei figli, il tribunale può incaricare dell'esecuzione l'autorità di protezione dei minori del luogo di residenza dei figli. *

Sono fatti salvi gli obblighi a collaborare previsti da altri atti normativi cantonali.

Art. 9a * Sorveglianza elettronica

L'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria esegue la sorveglianza elettronica conformemente all'articolo 28c CC[14].

Esso analizza periodicamente o su richiesta del tribunale che ha ordinato la sorveglianza i dati rilevati. Se l'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria viene a conoscenza di una violazione del divieto oggetto della sorveglianza, esso informa il tribunale che ha ordinato la sorveglianza. Esso è legittimato a segnalare una tale violazione alla Polizia cantonale e alle polizie comunali.

Se la persona da sorvegliare non rispetta le istruzioni dell'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria e in tal modo vanifica la sorveglianza elettronica, l'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria può richiedere al tribunale che ha ordinato la sorveglianza di sospendere la sorveglianza elettronica.

Una volta scadute le misure l'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria presenta rapporto al tribunale che ha ordinato la sorveglianza.

Per il resto esso elabora i dati relativi alla sorveglianza secondo le regole vigenti per la sorveglianza elettronica dei divieti di diritto penale di avere contatti e di accedere ad aree determinate.

L'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria fattura i costi della sorveglianza elettronica al tribunale che ha ordinato la sorveglianza. Quest'ultimo si assume i costi dell'esecuzione nella misura in cui questi non possano essere addossati alla persona sorvegliata.

3.2. Disposizioni particolari

Art. 10 Procedura di conciliazione

Con la citazione all'udienza di conciliazione, l'autorità di conciliazione richiama l'attenzione sulla possibilità di una mediazione. Essa può anche raccomandarne una.

L'udienza di conciliazione si tiene in un locale ufficiale nel luogo di domicilio, di sede o di dimora del convenuto, se questo luogo si trova all'interno della circoscrizione giudiziaria. Negli altri casi o con il consenso delle parti, l'udienza si svolge presso la sede della giudicatura di pace.

Art. 11 Eccezioni al patrocinio obbligatorio

In singoli casi, su domanda motivata e con l'approvazione del presidente, il patrocinio da parte di una persona avente l'esercizio dei diritti civili che non è iscritta nel registro degli avvocati o che non gode della libera circolazione secondo la LLCA[15] è possibile:

  1. per il patrocinio non professionale;
  2. in questioni di esecuzione e fallimenti, a norma del Codice di procedura civile[16];
  3. in controversie concernenti il diritto di locazione e del lavoro da parte di persone professionalmente qualificate.

Art. 12 Gratuito patrocinio

Prima dell'inoltro dell'azione al tribunale il presidente del tribunale di prima istanza decide in merito a domande di gratuito patrocinio.

Di regola il Cantone deve essere sentito. L'Amministrazione delle imposte comunica i dati necessari all'Ufficio o al tribunale competente per la presa di posizione. Essa può rendere accessibili i dati tramite una procedura di richiamo.

Le spese del gratuito patrocinio sono assunte dalla cassa del tribunale, per quanto conformemente al Codice di procedura civile[17] siano a carico del Cantone.

La competenza e la procedura per il pagamento arretrato si conformano alla legge sulla giustizia amministrativa[18].

Le disposizioni concernenti il gratuito patrocinio valgono per la mediazione ai sensi del Codice di procedura civile[19] se:

  1. le parti non dispongono dei mezzi necessari;
  2. il loro petito o la mediazione non appaiono prive di possibilità di successo e
  3. la mediazione viene effettuata da parte di un mediatore riconosciuto.

Art. 13 Decisione in merito a domande di ricusazione contestate

Se la ricusazione è contestata, decide: *

  1. il presidente del tribunale competente nel merito in casi di ricusazione di altri membri del tribunale;
  2. il sostituto del presidente in casi di ricusazione del presidente;
  3. il presidente della camera civile del tribunale regionale competente nel merito in casi di ricusazione di autorità di conciliazione.

… *

Art. 14 Conservazione e consultazione degli atti

Gli atti relativi alla procedura di conciliazione vengono conservati presso l'autorità di conciliazione, gli atti giudiziari presso il tribunale.

La decisione sulla consultazione di atti di procedure concluse spetta all'autorità che conserva gli atti.

La consultazione degli atti viene autorizzata se può essere fatto valere un interesse degno di tutela.

Decisioni concernenti la consultazione degli atti possono essere impugnate entro 30 giorni per iscritto con ricorso all'autorità di vigilanza.

Secondo il diritto cantonale, le decisioni relative alla presa in visione degli atti in procedimenti dinanzi al Tribunale d'appello e al Tribunale della magistratura sono definitive. *

3.3. Spese di procedura e contabilità

Art. 15 Spese di procedura

L'assunzione delle spese processuali si conforma al Codice di procedura civile[20].

Le forfetarie per la procedura di conciliazione e la tassa di giustizia si calcolano secondo l'onere, l'interesse e le condizioni economiche della persona tenuta a pagare le spese.

La forfetaria ammonta al massimo a 30 000 franchi. In procedure che causano spese particolarmente elevate il limite delle tariffe sale a 100 000 franchi. In caso di intesa o di rinuncia a una sentenza interamente motivata, la forfetaria per la procedura di conciliazione o la tassa di giustizia viene adeguatamente ridotta.

Il Tribunale d'appello disciplina l'entità delle forfetarie in un'ordinanza[21]*

Art. 16 Indennità

L'indennità del patrocinio della parte e del gratuito patrocinio si conforma al Codice di procedura civile[22] e alla legislazione sugli avvocati[23].

L'indennità per perdita di guadagno di testimoni ammonta al massimo a 500 franchi al giorno. Le spese vengono indennizzate al massimo con gli importi validi per il personale cantonale. Il Tribunale d'appello disciplina i dettagli in un'ordinanza[24]*

Art. 17 Contabilità e incasso

Le autorità di conciliazione e il Tribunale civile tengono un conto separato per ogni causa.

Per il resto la contabilità e l'incasso si conformano alle disposizioni sull'organizzazione giudiziaria[25].

4. Procedure civili davanti ad autorità amministrative

Art. 18 Principio

La competenza delle autorità amministrative nel campo del diritto civile, nonché la procedura, si conformano in particolare alle leggi d'introduzione al Codice civile[26] e al Codice delle obbligazioni[27].

5. Disposizioni finali

Art. 19 Abrogazione di atti normativi

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati i seguenti atti normativi:

  1. Codice di procedura civile del Cantone dei Grigioni del 1°dicembre 1985[28];
  2. Adesione del 2 marzo 1975 al Concordato sull'assistenza giudiziaria reciproca per l'esecuzione di pretese di diritto pubblico del 28 ottobre 1971[29];
  3. Adesione del 14 giugno 1987 al Concordato sull'esecuzione delle sentenze in materia civile del 10 marzo 1977[30];
  4. Adesione del 2 marzo 1975 al Concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969[31];
  5. Adesione del 28 maggio 1978 al Concordato sull'assistenza giudiziaria in materia civile del 26 aprile 1974 e 8/9 novembre 1974[32];
  6. Adesione del 28 febbraio 1904 al Concordato relativo all'esenzione dall'obbligo di prestar cauzione per le spese processuali del 5/20 novembre 1903[33].

Se atti normativi vigenti rinviano a disposizioni che vengono abrogate dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni corrispondenti del Codice di diritto processuale civile svizzero[34], nonché della presente legge.

Art. 20 Modifica del diritto previgente

La modifica di leggi è disciplinata nell'appendice[35].

Se ordinanze emanate dal Gran Consiglio che non corrispondono alle disposizioni dell'articolo 32 capoverso 1 della Costituzione cantonale[36] sono in contraddizione con disposizioni del Codice di diritto processuale civile svizzero[37] o con la sua applicazione nella presente legge, il Gran Consiglio può adeguarle a questi atti normativi tramite ordinanza.

Art. 21 Diritto transitorio

Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, vengono continuate dalle autorità competenti in materia in base al nuovo diritto. Per il resto la procedura si conforma al diritto previgente.

L'ente pubblico che deve sostenere i costi per il gratuito patrocinio in procedure pendenti viene stabilito secondo il diritto previgente.

Per la pretesa di rimborso dei costi per il gratuito patrocinio è competente l'ente pubblico che li ha sostenuti. Per il resto la procedura si conforma al nuovo diritto.

Art. 22 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo[38].

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore[39].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
16.06.2010 01.01.2011 atto normativo prima versione -
11.12.2012 01.01.2013 Art. 9 cpv. 2 modifica -
02.02.2016 01.01.2017 Art. 4 cpv. 1 modifica 2016-001
02.02.2016 01.01.2017 Art. 5 cpv. 1 modifica 2016-001
02.02.2016 01.01.2017 Art. 5 cpv. 3 modifica 2016-001
02.02.2016 01.01.2017 Art. 13 cpv. 1, c) modifica 2016-001
27.08.2021 01.01.2022 Art. 9a introduzione 2021-049
14.06.2022 01.01.2025 Art. 4 abrogazione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 5 modifica titolo 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 5 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 5 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 5 cpv. 2, a) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 5 cpv. 2, b) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 5 cpv. 2, c) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 5 cpv. 2, d) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 5 cpv. 2, e) introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 5 cpv. 2, f) introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 5 cpv. 3 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 5 cpv. 4 introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 6 modifica titolo 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 6 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 6 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 6 cpv. 2, a) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 6 cpv. 2, abis) introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 6 cpv. 2, b) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 6 cpv. 3 introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 7 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 7 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 7 cpv. 2, a) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 7 cpv. 2, abis) introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 7 cpv. 2, b) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 7 cpv. 3 introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 7 cpv. 4 introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 8 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 8 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 13 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 13 cpv. 1, a) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 13 cpv. 1, b) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 13 cpv. 1, c) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 13 cpv. 2 abrogazione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 15 cpv. 4 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 16 cpv. 2 modifica 2023-008
10.02.2025 01.01.2026 Art. 14 cpv. 5 introduzione 2025-049

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 16.06.2010 01.01.2011 prima versione -
Art. 4 14.06.2022 01.01.2025 abrogazione 2023-008
Art. 4 cpv. 1 02.02.2016 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 5 14.06.2022 01.01.2025 modifica titolo 2023-008
Art. 5 cpv. 1 02.02.2016 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 5 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 5 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 5 cpv. 2, a) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 5 cpv. 2, b) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 5 cpv. 2, c) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 5 cpv. 2, d) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 5 cpv. 2, e) 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 5 cpv. 2, f) 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 5 cpv. 3 02.02.2016 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 5 cpv. 3 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 5 cpv. 4 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 6 14.06.2022 01.01.2025 modifica titolo 2023-008
Art. 6 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 6 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 6 cpv. 2, a) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 6 cpv. 2, abis) 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 6 cpv. 2, b) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 6 cpv. 3 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 7 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 7 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 7 cpv. 2, a) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 7 cpv. 2, abis) 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 7 cpv. 2, b) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 7 cpv. 3 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 7 cpv. 4 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 8 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 8 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 9 cpv. 2 11.12.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 9a 27.08.2021 01.01.2022 introduzione 2021-049
Art. 13 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 13 cpv. 1, a) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 13 cpv. 1, b) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 13 cpv. 1, c) 02.02.2016 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 13 cpv. 1, c) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 13 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 abrogazione 2023-008
Art. 14 cpv. 5 10.02.2025 01.01.2026 introduzione 2025-049
Art. 15 cpv. 4 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 16 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008