Il Cantone concede agli ospedali e alle case per anziani e di cura nel Cantone nonché ai servizi di cura e assistenza a domicilio e agli infermieri diplomati riconosciuti un sussidio pari almeno al 50 per cento dei costi di formazione non coperti delle prestazioni computabili nella formazione pratica di:
- studenti che seguono la formazione di infermiere diplomato SUP;
- studenti che seguono la formazione di infermiere diplomato SSS;
- studenti che seguono la formazione di operatore sociosanitario AFC.
Il Gran Consiglio fissa annualmente nel preventivo il credito globale per i sussidi ai fornitori di prestazioni per la formazione pratica nelle professioni infermieristiche conformemente al capoverso 1.
L'Ufficio determina le prestazioni computabili per ogni ospedale e per ogni casa per anziani e di cura nonché per ogni servizio di cura e assistenza a domicilio e per ogni infermiere diplomato riconosciuto. Nel fare questo tiene conto del risultato del calcolo delle capacità di formazione degli ospedali e delle case per anziani e di cura, dei servizi di cura e assistenza a domicilio e degli infermieri diplomati nonché del piano di formazione da loro allestito.
I sussidi per i costi di formazione non coperti vengono corrisposti ai fornitori di prestazioni per le prestazioni di formazione da loro effettivamente fornite.
Per ogni categoria di fornitori di prestazioni conformemente al capoverso 1 l'Ufficio fissa i costi di formazione non coperti medi per le singole formazioni. Nel fare questo tiene conto delle raccomandazioni intercantonali.
Sono considerati costi di formazione non coperti i costi per i quali gli ospedali e le case per anziani e di cura nonché i servizi di cura e assistenza a domicilio e gli infermieri diplomati riconosciuti non ricevono alcuna retribuzione, segnatamente a seguito dei prezzi e delle tariffe dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.