Il Cantone per un determinato periodo di tempo accorda assegni alla madre o al padre (qui di seguito chiamati genitori) dopo la nascita di un figlio, se ella o egli ha bisogno di aiuto finanziario per poter accudire al bambino e assisterlo di persona.
Sono esclusi dalla presente legge i rifugiati riconosciuti per i quali la competenza in materia di assistenza spetta alla Confederazione, gli stranieri ammessi provvisoriamente, nonché i richiedenti l'asilo. *