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Accordo di reciprocità concernente l'esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni

Preambolo

Accordo di reciprocità concernente l'esenzione dalle

imposte sulle successioni e sulle donazioni

approvato dal Governo dei Grigioni il 21 aprile 1998

approvato dal Consiglio di Stato del Cantone di Lucerna il 13 febbraio

Il Consiglio di Stato del Cantone di Lucerna e il Governo del Cantone dei

Grigioni convengono:

Art. 1

Il Cantone di Lucerna e il Cantone dei Grigioni osservano la reciprocità nell'ambito dell'esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni.

Art. 2

L'esenzione reciproca concerne:

  1. il Cantone e i suoi istituti;
  2. i circondari, i comuni politici e i comuni patriziali nonché i loro istituti;
  3. le Chiese di Stato riconosciute e i consigli di Chiesa nonché i loro istituti;
  4. le persone giuridiche che perseguono scopi culturali a livello cantonale o svizzero;
  5. le ulteriori persone giuridiche che perseguono scopi pubblici o di utilità pubblica.

Art. 3

L'esenzione da parte del Cantone di Lucerna concerne le imposte sulle successioni e sulle donazioni, quella da parte del Cantone dei Grigioni le imposte cantonali sulle successioni e sulle donazioni nonché le eventuali imposte sulle successioni e sulle donazioni dei comuni menzionati nell'allegato.

Art. 4

Le autorità dei due Cantoni s'impegnano a comunicarsi reciprocamente se con la modifica della legge fiscale, in uno dei due Cantoni, viene introdotto un nuovo diritto o se le premesse materiali e formali, sulle quali è costituito il presente accordo di reciprocità, subiscono considerevoli modifiche per altri motivi.

.300 Accordo di reciprocità conc. le imposte sulle successioni e sulle donazioni

Art. 5

Entrambi i Cantoni possono in ogni momento recedere dal presente accordo di reciprocità, rispettando un termine di sei mesi.

Art. 6

Il presente accordo entra in vigore il giorno della sottoscrizione da parte dei due Governi. L'esenzione si applica a tutte le successioni, i legati e le donazioni eseguite.

Riguardo ai contribuenti residenti in comuni grigioni che non hanno finora aderito all'accordo di reciprocità 1) , l'esenzione verrà concessa solo per le successioni, i legati e le donazioni avvenute dopo l'adesione.