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Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)

Preambolo

Convenzione quadro per la collaborazione

intercantonale con compensazione degli oneri

(Convenzione quadro intercantonale, CQI)

Approvata il 24 giugno 2005 dalla Conferenza svizzera dei governi

cantonali (CdC) per la ratifica da parte dei Cantoni

I. Disposizioni generali

1. PRINCIPI

Art. 1

La Convenzione quadro definisce i principi e la procedura della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri. Scopo e campo d'applicazione

Essa costituisce la base delle convenzioni di collaborazione intercanto- nale nei settori di cui all'articolo 48a della Costituzione federale 1) .

I Cantoni possono inoltre sottoporre alla Convenzione quadro accordi di collaborazione intercantonale conclusi in altri settori.

Art. 2

La collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri perse- gue lo scopo di assicurare un'esecuzione dei compiti fondata sui principi dell'economia, dell'efficacia e dell'efficienza. Obiettivi della collaborazione in- tercantonale con compensazione degli oneri 2 Essa dev'essere impostata in modo che i beneficiari di prestazioni ne assumano anche i costi ed adottino le relative decisioni.

Ogni quattro anni la Conferenza dei governi cantonali (CdC) pubblica un resoconto sullo stato d'applicazione dei principi della collaborazione inter- cantonale.

Art. 3

I Cantoni si impegnano ad applicare per analogia i principi della sussidia- rietà e dell'equivalenza fiscale anche nelle relazioni interne di ogni Can- tone. Collaborazione intracantonale con compensa- zione degli oneri

Art. 4

I governi cantonali sono tenuti ad informare tempestivamente ed esaurientemente i parlamenti cantonali circa le convenzioni, esistenti o previste in materia di collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri. Posizione dei parlamenti canto- nali

Per il resto, i diritti di partecipazione dei parlamenti cantonali sono retti dal diritto cantonale.

. COMPETENZE EATTRIBUZIONI

Art. 5

Le dichiarazioni di adesione e di recesso e le domande di revisione della Convenzione quadro devono essere depositate presso la CdC. Conferenza dei governi cantonali (CdC)

La CdC stabilisce la data d'entrata in vigore e quella di abrogazione della Convenzione quadro ed espleta un'eventuale procedura di revisione.

Essa nomina i membri della commissione intercantonale per le conven- zioni (CIC) e ne approva il regolamento.

Art. 6

La presidenza della CdC è competente per la procedura informale prelimi- nare intesa a dirimere le contestazioni. Presidenza della CdC

Art. 7

La CIC è competente per la procedura formale di mediazione intesa a dirimere le contestazioni. Commissione in- tercantonale per le convenzioni (CIC) 2 Essa è composta di sei membri, nominati dalla CdC per un periodo amministrativo di quattro anni. La scelta dei membri assicura un'adeguata rappresentanza delle regioni linguistiche.

Essa si dota di un regolamento.

La CdC assume i costi di funzionamento della CIC. Gli ulteriori costi sono a carico delle parti conformemente all'articolo 34 capoverso 5.

. DEFINIZIONI

Art. 8

Fornitore di prestazioni è il Cantone o l'organo responsabile comune il cui ambito di competenze comprende la produzione delle prestazioni in oggetto.

Acquirente delle prestazioni è il Cantone che le indennizza.

Produttore delle prestazioni è colui che le esegue effettivamente.

Beneficiario delle prestazioni è chi vi fa ricorso.

1.1.2008 Convenzione quadro intercantonale, CQI 730.110

Richiedenti ai sensi degli articoli 13 e 23 sono i beneficiari potenziali di prestazioni. II. Forme di collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri

Art. 9

La convenzione quadro regola le seguenti forme di collaborazione intercantonale:

  1. gli organismi responsabili comuni;
  2. l'acquisizione di prestazioni.

. ORGANISMI RESPONSABILI COMUNI

Art. 10

Per organismo responsabile comune si intende un'organizzazione o un'istallazione comune a due o più Cantoni, che persegue lo scopo di for- nire determinate prestazioni nell'ambito della collaborazione intercanto- nale con compensazione degli oneri. Definizioni

I Cantoni che partecipano ad un organismo responsabile comune sono denominati Cantoni partner.

Art. 11

Il diritto applicabile è quello della sede dell'organismo responsabile co- mune. Diritto applicabile

Restano riservate le diverse disposizioni previste da convenzioni inter- cantonali.

Art. 12

I Cantoni che fanno parte di un organismo responsabile comune frui- scono di un diritto paritetico di partecipazione alle decisioni. Questo di- ritto può eccezionalmente essere ponderato in funzione dei rispettivi impegni finanziari. Diritti dei Can- toni partner

Il diritto di partecipazione alle decisioni è globale e si estende a tutti i settori che riguardano la fornitura di prestazioni.

Art. 13

Tutti i richiedenti dei Cantoni partner hanno gli stessi diritti d'accesso alle prestazioni. Uguaglianza dei diritti d'accesso alle prestazioni

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.110 Convenzione quadro intercantonale, CQI

Art. 14

I Cantoni partner garantiscono una vigilanza efficace sulla gestione e l'amministrazione dell'organismo responsabile comune. Vigilanza

Essi affidano i compiti di vigilanza ad organi adeguati. Tutti i Cantoni partner devono poter far parte degli organi di vigilanza.

Art. 15

Per il controllo degli organismi responsabili comuni vengono istituite commissioni interparlamentari di gestione. Controllo della gestione

La ripartizione dei seggi è per principio paritetica. Essa può eccezional- mente essere fondata su una chiave di finanziamento, che deve tuttavia garantire una rappresentanza minima di ogni Cantone.

Le commissioni interparlamentari di gestione vengono tempestivamente ed esaurientemente informate sui lavori degli organismi responsabili co- muni di cui hanno il controllo.

Le commissioni interparlamentari di gestione possono proporre ai Can- toni partner la revisione della convenzione. Esse dispongono di un diritto di partecipazione adeguato in sede di elaborazione dei mandati di presta- zione e della definizione del budget globale.

Art. 16

In caso di adesione ad un organismo comune esistente, il Cantone ade- rente versa un contributo d'entrata destinato alla compensazione proporzionale degli investimenti già finanziati dai Cantoni partner e calco- lati al loro valore attuale. Adesione

I Cantoni partner hanno diritto ad una parte di questo contributo, stabilita in proporzione agli investimenti che essi hanno già finanziato.

La procedura di adesione dev'essere regolata nelle relative convenzioni intercantonali.

Art. 17

La procedura e le condizioni di recesso, compreso l'eventuale diritto del Cantone uscente ad un indennizzo, dev'essere regolata nelle relative convenzioni intercantonali. Recesso

I Cantoni uscenti sono responsabili degli impegni che hanno assunto allorquando avevano qualità di membro.

Art. 18

I proventi di un'eventuale dissoluzione e liquidazione sono ripartiti tra le parti proporzionalmente alla loro partecipazione alla convenzione. Scioglimento

1.1.2008 Convenzione quadro intercantonale, CQI 730.110

I Cantoni partner rispondono solidalmente degli obblighi esistenti al mo- mento dello scioglimento. Restano riservate le diverse disposizioni previ- ste da convenzioni intercantonali.

Art. 19

I Cantoni partner rispondono sussidiariamente e solidalmente degli impegni degli organismi comuni. Responsabilità

I Cantoni partner rispondono per le persone da essi delegate negli organi intercantonali.

Restano riservate le diverse disposizioni previste da convenzioni inter- cantonali.

Art. 20

I Cantoni partner devono essere informati tempestivamente e dettagliata- mente sulle attività dell'organismo responsabile comune. Informazione

. ACQUISTO DI PRESTAZIONI

Art. 21

Le prestazioni possono essere acquistate mediante versamenti compensa- tori o scambi di prestazioni, con possibilità di combinare queste due forme d'acquisto. Forme di acquisto delle prestazioni

Art. 22

All'acquirente di prestazioni compete di regola almeno un diritto parziale di partecipazione alle decisioni. Partecipazione dell'acquirente di prestazioni

Art. 23

I richiedenti dei Cantoni parti di una convenzione hanno per principio gli stessi diritti d'accesso alle prestazioni. Accesso alle prestazioni

Se l'accesso alle prestazioni è limitato, i richiedenti dei Cantoni parti di una convenzione dispongono di un diritto di priorità rispetto ai richiedenti dei Cantoni che non sono parti.

Se l'accesso alle prestazioni è limitato, i richiedenti dei Cantoni partner dispongono di un diritto di priorità rispetto ai richiedenti dei Cantoni che sono acquirenti delle prestazioni.

Art. 24

Il fornitore di prestazioni informa periodicamente gli acquirenti in merito alle prestazioni fornite. Scambio di informazioni

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.110 Convenzione quadro intercantonale, CQI III. Compensazione degli oneri

. PRINCIPIAPPLICABILIALLAFISSAZIONE DELLE INDENNITÀ DESTINATEALLA COMPENSAZIONE DEGLI ONERI

Art. 25

Per stabilire le indennità, i Cantoni allestiscono un calcolo dei costi e delle prestazioni trasparente e comprensibile. Calcolo dei conti e delle prestazioni

I Cantoni parti di una convenzione definiscono le esigenze richieste per il calcolo dei costi e delle prestazioni.

Art. 26

Prima dell'avvio dei negoziati, le parti specificano le prestazioni e i van- taggi di cui beneficiano come pure i costi e gli effetti negativi che devono sopportare. I fornitori di prestazioni giustificano i costi che devono assu- mere. Bilancio costi- benefici

I Cantoni devono produrre i necessari giustificativi.

. PRINCIPIAPPLICABILIALLE INDENNITÀ

Art. 27

Le prestazioni che comportano costi importanti non sopportati da benefi- ciari esterni ai Cantoni parti di una convenzione danno diritto ad un'inden- nità sotto forma di pagamenti compensatori a carico dei Cantoni interes- sati. Indennità per pre- stazioni di cui beneficiano altri Cantoni

La fissazione dell'indennità e la definizione degli elementi particolari della convenzione competono ai Cantoni che hanno aderito ad una convenzione.

Art. 28

I costi globali medi costituiscono la base per determinare l'indennità. Criteri dell'inden- nità 2 L'indennità viene stabilita sulla base degli accertamenti ed è calcolata in funzione dell'utilizzazione effettiva delle prestazioni.

In sede di fissazione dell'indennità, si deve inoltre tener conto dei se- guenti criteri:

  1. diritti di partecipazione alle decisioni e alla loro attuazione, accordati o richiesti;
  2. accesso garantito all'offerta di prestazioni;
  3. vantaggi e svantaggi di localizzazione importanti in relazione alla fornitura e all'utilizzo delle prestazioni;
  4. trasparenza dei giustificativi;

1.1.2008 Convenzione quadro intercantonale, CQI 730.110

  1. redditività della produzione delle prestazioni.

Art. 29

Il fornitore di prestazioni si impegna ad indennizzare il produttore delle prestazioni, nella misura in cui quest'ultimo ne sopporta i costi di produ- zione. Indennità del produttore di prestazioni

Art. 30

Quando i comuni sono produttori di prestazioni, dev'essere accordato loro un diritto di audizione e di partecipazione. Comuni quali produttori di prestazioni

Una convenzione intercantonale può conferire ai comuni e agli enti di cui sono responsabili un diritto immediato di essere indennizzati. IV. Composizione delle contestazioni

Art. 31

I Cantoni e gli organi intercantonali si adoperano per risolvere mediante negoziazione o conciliazione tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito a convenzioni intercantonali esistenti o previste. Principio

In caso di contestazioni connesse con la collaborazione intercantonale associata a una compensazione degli oneri, i Cantoni si impegnano a partecipare alla procedura di composizione delle contestazioni prima di proporre azione ai sensi dell'articolo 120 capoverso 1 lettera b della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale 1) .

Il procedimento di composizione delle contestazioni può essere chiesto anche da Cantoni che non sono parti della convenzione e da organi inter- cantonali che non si fondano sulla CQI.

Art. 32

La procedura di composizione delle contestazioni si svolge in due fasi. Essa comporta una procedura preliminare informale, condotta davanti alla presidenza della CdC, e una procedura formale di mediazione condotta davanti alla CIC. Procedura di composizione delle contesta- zioni

Ogni Cantone e ogni organo intercantonale può avviare una procedura di composizione delle contestazioni presso la presidenza delle CdC, inol- trando una domanda scritta di mediazione.

Art. 33

Ricevuta la domanda di mediazione, la presidenza della CdC o la per- sona da essa designata invita i rappresentanti dei Cantoni interessati ad un'udienza di discussione. Procedura preliminare informale

Art. 34

La CIC comunica alle parti l'apertura della procedura formale di media- zione. Procedura formale di mediazione

I membri della CIC designano una persona che assume la veste di presi- dente nella procedura di mediazione. Se non si accordano entro un mese su una proposta comune o se la persona designata viene ricusata da una delle parti, il/la presidente del Tribunale federale è invitato/a a designare il/la presidente nella procedura di mediazione.

L'apertura delle procedura formale di mediazione è notificata alla Cancelleria federale, con la menzione dell'oggetto della contestazione. Se la lite tocca gli interessi della Confederazione, il Consiglio federale può designare una persona che partecipa alla procedura di mediazione con lo statuto di osservatore.

Le parti possono esporre e documentare le proprie ragioni in un allegato scritto indirizzato alla CIC e possono esprimersi oralmente davanti alla stessa commissione. Di questa udienza viene tenuto un verbale.

Il risultato delle procedura formale di mediazione è consegnato in un atto allestito dalla CIC all'attenzione delle parti. Questo documento deve anche regolare la ripartizione delle spese processuali.

Le parti si impegnano a proporre un'eventuale azione davanti al Tribu- nale federale entro sei mesi dalla comunicazione del fallimento della procedura di mediazione.

Esse si impegnano inoltre a versare agli atti i documenti della procedura di conciliazione.

  1. Disposizioni finali

Art. 35

L'adesione alla Convenzione quadro avviene mediante comunicazione alla CdC. Adesione e recesso

Ogni Cantone può recedere dalla Convenzione quadro mediante dichiarazione alla CdC. Il recesso ha effetto alla fine dell'anno successivo a quello della relativa dichiarazione.

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La dichiarazione di recesso può essere depositata al più presto per la fine del quinto anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione quadro e cin- que anni dopo l'adesione effettiva del Cantone uscente.

Art. 36

La Convenzione quadro entra in vigore 1) con l'adesione di 18 Cantoni. Entrata in vigore

Art. 37

La Convenzione quadro è conclusa per una durata indeterminata. Durata di validità e abrogazione 2 La Convenzione quadro viene abrogata se il numero dei Cantoni aderenti scende al di sotto di diciotto.

Art. 38

Su richiesta di tre Cantoni, la CdC apre una procedura di revisione della Convenzione quadro. La revisione entra in vigore alle condizioni previste dall'articolo 36. Revisione della Convenzione quadro

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