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760.155

Ordinanza relativa all'esercizio della pesca

(Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP)

del 10.12.2019 (stato 01.01.2026)

Preambolo

emanata dal Governo il 10 dicembre 2019

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1] e l'art. 5, l'art. 12, l'art. 14, l'art. 15a, l'art. 29, l'art. 30 cpv. 1 e l'art. 36 segg. della legge cantonale sulla pesca[2]

Allegati

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'esercizio della pesca nelle acque ittiche pubbliche e private situate sul territorio del Cantone dei Grigioni.

I titolari di diritti di pesca privati sono autorizzati a emanare disposizioni di polizia della pesca più severe in deroga alla presente ordinanza.

Art. 2 Acque ittiche *

Sono considerati acque ittiche i corpi d'acqua pubblici e privati indicati e numerati nell'allegato 1. *

Essi vengono ripartiti in corsi d'acqua (numerazione a tre cifre) e acque stagnanti (numerazione a quattro cifre).

Art. 3 Specie ittiche e gamberi protetti

Il naso, lo scazzone, il vairone, l'anguilla, lo strigione e il cobite barbatello, nonché il gambero di fiume o dai piedi bianchi e il gambero europeo o dai piedi rossi sono protetti in tutto il Cantone.

Il temolo è protetto nel bacino imbrifero della Moesa (Moesa, Calancasca e corsi d'acqua laterali), nonché nell'Inn al di sotto di S-chanf (408 – 413). *

Art. 4 Divieto di pesca 1. Bacini di allevamento e di stabulazione

Nei bacini di allevamento e di stabulazione la pesca è vietata.

Art. 5 2. Sistemi che consentono la migrazione dei pesci

Nelle aree d'influenza di sistemi che consentono la migrazione dei pesci la pesca è vietata. Le aree interessate devono essere contrassegnate.

Art. 6 Autorizzazione per l'esercizio della pesca 1. Documenti

Solo chi ha acquistato la licenza di pesca è autorizzato a esercitare la pesca.

Durante l'esercizio della pesca, il pescatore è tenuto a recare con sé la licenza di pesca, la statistica sulle catture, un documento d'identità valido e, se disponibile, l'attestato specialistico e a esibirli su richiesta agli organi di vigilanza sulla pesca.

Art. 7 2. Corpi d'acqua con diritti privati di pesca

Nei seguenti corpi d'acqua con diritti privati di pesca non è ammessa la pesca con la licenza di pesca cantonale:

  1. Lag da Laus, Comune di Sumvitg (1010);
  2. Selvasee, Comune di Vals (1017);
  3. Lag Grond, Comune di Laax (1018);
  4. Lag la Cresta, Comuni di Flims e Trin (1020);
  5. Lago Turra (2006) e laghi Suretta (2007 e 2008), Comune di Rheinwald;
  6. Igl Lai (Heidsee), Comune di Vaz/Obervaz (2056 e 2057);
  7. Leg da Canova, Comune di Domleschg (2060);
  8. acque della proprietà Crap Alv, Comune di Bergün/Filisur (241 e 2063 – 2065);
  9. il Sägebach dalle sorgenti fino al Sägeweiher presso il castello di Ortenstein compreso, Comune di Domleschg (296);
  10. Ober- e Untersee inclusi il Mittelbach (3002 e 3003) e il Rothornweiher nei pressi della struttura "Rothornblick", Comune di Arosa;
  11. Renggliweiher (impianto per la ghiaia Untervaz), Comune di Untervaz (3012);
  12. Laghetti "Im Bad" e "Cholplatz", Comune di Klosters (393);
  13. Lej Nair e Lej Pitschen, Comune di Pontresina (4020 e 4021);
  14. Lai Nair e Lai da Tarasp, Comune di Scuol (4036 e 4037);
  15. Lai da Rims, Comune di Val Müstair (5001).

In tutti i corpi d'acqua rimanenti con diritti privati di pesca è ammessa la pesca da riva per tutti coloro che sono in possesso di una licenza di pesca cantonale.

Art. 8 Entrare in acqua per esercitare la pesca

In linea di principio entrare in acqua per esercitare la pesca è ammesso dal 1° giugno fino alla fine della stagione di pesca.

Nell'Inn nei tratti 401 – 412 (compreso il Lej da Gravatscha ed escluso il tratto 412F) vige un divieto di guado generale. *

I titolari di un'autorizzazione di pesca possono accedere in qualsiasi momento all'alveo del fiume guadando per attraversarlo o per liberare ami rimasti impigliati. In tale contesto non è permesso pescare.

Art. 9 Pesca d'esercizio

Senza licenza di pesca e al di fuori della stagione di pesca, la pesca d'esercizio (anche senza amo) è vietata in tutte le acque.

L'Ufficio per la caccia e la pesca può rilasciare autorizzazioni d'eccezione per scopi d'istruzione e attività di pubbliche relazioni.

Art. 10 Diritto di pescare sotto sorveglianza

Il diritto di pescare sotto sorveglianza autorizza al massimo due giovani di età fino a 13 anni a esercitare la pesca sotto la sorveglianza di un titolare maggiorenne della licenza in possesso di un attestato specialistico. Per la determinazione dell'età del pescatore sotto sorveglianza fa stato l'anno civile.

Per l'esercizio della pesca sotto sorveglianza possono essere impiegate al massimo due lenze contemporaneamente.

Pesci catturati da pescatori sotto sorveglianza devono essere inseriti nella statistica sulle catture della persona che esercita la sorveglianza e vengono sommati a un eventuale contingente giornaliero o stagionale.

2. Durata della stagione di pesca

Art. 11 Periodi di pesca annuali 1. Principio

La stagione di pesca inizia il 1° maggio e dura fino al 15 settembre compreso nei corsi d'acqua e fino al 31 ottobre compreso in acque stagnanti.

Art. 12 2. Eccezioni

Per singoli corpi d'acqua vigono periodi di pesca annuali conformemente all'allegato 2 divergenti da quanto stabilito dall'articolo 11 per quanto riguarda l'apertura e la chiusura della stagione di pesca.

3. Esercizio della pesca

3.1. Zone di protezione e periodi di protezione

Art. 13 Zone di protezione

Nelle zone di protezione di cui all'allegato 3 l'esercizio della pesca è vietato, mentre la cattura di pesci da esca e di organismi per la nutrizione dei pesci è permessa solo in casi eccezionali.

Art. 14 Periodi di protezione 1. Periodo di protezione dei temoli

Nel Reno alpino (301 – 305) il periodo di protezione del temolo dura fino al 30 aprile compreso e negli altri corsi d'acqua del Cantone fino al 14 giugno compreso. *

Art. 15 2. Periodo di protezione di trote di lago e di trote fario

Nel Reno alpino (301 – 305), nel Reno anteriore (104 – 108), nel Reno posteriore (207 – 209), nella Landquart al di sotto di Chlus (336), nella Moesa (804 – 806) e nella Traversagna (843) per trote di lago e trote fario a partire da 50 centimetri vige un periodo di protezione a partire dal 15 luglio. *

Art. 16 3. Divieto di pesca notturna

Tra le ore 23.00 e le ore 05.00 è vietato pescare e catturare pesci da esca e organismi per la nutrizione dei pesci.

Art. 17 4. Corpi d'acqua all'interno di campi da golf

Nei corpi d'acqua all'interno di campi da golf è vietato pescare dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Fa eccezione la cattura di pesci da esca e di organismi per la nutrizione dei pesci.

3.2. Lunghezze di cattura

Art. 18 Principio, determinazione della lunghezza di cattura

Pesci che presentano lunghezze di cattura divergenti da quelle previste dall'articolo 19 e dall'articolo 20 devono essere protetti.

Per la determinazione della lunghezza di cattura, i pesci vanno misurati dall'estremità della testa a quella della pinna caudale normalmente spiegata.

Art. 19 Trote fario e trote di lago

Le lunghezze di cattura per trote fario e trote di lago in corsi d'acqua e laghi vengono stabilite per ciascun corpo d'acqua. Esse sono indicate nell'allegato 1 numero II.

Il prelievo di trote fario e di trote di lago a partire da una lunghezza minima di 50 centimetri è generalmente ammesso, fatta salva la regolamentazione del periodo di protezione conformemente all'articolo 15.

Art. 20 Altre specie ittiche

Per le altre specie ittiche ammesse alla cattura vigono le lunghezze di cattura conformemente all'allegato 1 numero III.

3.3. Numero di catture

Art. 21 Salmonidi 1. Definizione

Ai sensi della presente ordinanza, sono considerati salmonidi la trota fario e la trota di lago (tutte le varianti genetiche), il salmerino alpino, il salmerino di fontana, la trota canadese (namaycush), la trota iridea e il temolo.

Art. 22 2. Corpi d'acqua con limitazione del numero di catture

Il limite di catture giornaliero ammonta a quattro salmonidi per i corsi d'acqua e a sei per le acque stagnanti. *

Complessivamente non si possono catturare più di sei salmonidi nello stesso giorno. *

… *

Per il Lago di Livigno (4031) vale un limite di catture giornaliero di dieci salmonidi. Il numero di temoli catturati in un giorno può essere di al massimo due esemplari. *

Per la Moesa (804) nel tratto tra Pont del Sass e Pont Poént vale un limite di catture giornaliero di due salmonidi. *

Il numero di temoli catturati in un giorno nei corsi d'acqua può essere di al massimo due esemplari. *

Riguardo ai salmonidi, nei corsi d'acqua vale un limite di catture stagionale pari a 60 unità, il numero di temoli può essere di al massimo dieci esemplari. *

Le limitazioni del numero di catture valgono sempre per pescatore e non per licenza. *

Art. 23 3. Corpi d'acqua senza limitazione del numero di catture

Nei seguenti corpi d'acqua non vigono limitazioni del numero di catture per i salmonidi elencati di seguito:

  1. Trota fario e trota di lago: Lag da Runcahez (1023), Darbola (8005), Roggiasca (8009);
  2. Salmerino alpino: Lai da Tuma (1001), Lai Blau (1008), Blausee (1012), Flüesee parte superiore (2012), Foppasee (2013), Lai da Ravais-ch suot (2033);
  3. Trota canadese (namaycush): Lai dil Hirli (2024), Lai Negr parte superiore e parte inferiore (2031 e 2032), Lej da Segl/Silsersee (4001), Lej da Silvaplauna/Silvaplanersee (4002), Lej da Champfèr/Champfèrersee (4003), Lej da S. Murezzan/St. Moritzersee (4004);
  4. Salmerino di fontana: tutti i laghi;
  5. Trota iridea: Moesa nei tratti 805 e 806.

I salmonidi pescati in acque senza limitazione del numero di catture non rientrano nel contingente giornaliero e stagionale.

Art. 24 Altre specie ittiche

Per tutte le specie ittiche ammesse alla cattura non indicate nell'articolo 21 non vigono limitazioni del numero di catture.

3.4. Attrezzi di cattura e metodi di cattura

Art. 25 Attrezzi di cattura ammessi

I pesci possono essere catturati solo con lenze.

Art. 26 Utilizzo di lenze

Il pescatore può utilizzare una sola lenza alla volta.

Le lenze con filo in acqua o le lenze montate devono essere costantemente sorvegliate.

A protezione dei temoli, nell'Inn tra St. Moritz e S-chanf (405 – 407), nonché nei rispettivi corsi d'acqua laterali (compresi Lej Gravatscha e Lej Sax) è vietato appesantire il filo della lenza e applicare galleggianti al di sotto dell'esca.

Art. 27 Utilizzo di ami

Lungo corpi d'acqua è vietato portare con sé ami con ardiglione o utilizzarli per esercitare la pesca.

A un filo o a un'esca non possono essere fissati più di tre cimini.

Nel tratto della Moesa (804) tra Pont del Sass e Pont Poént possono essere utilizzati esclusivamente ami semplici. *

Art. 28 Pesca da un'imbarcazione

L'esercizio della pesca da un'imbarcazione (compresi belly boat) è vietato.

Fanno eccezione i seguenti laghi in cui vige il diritto di pesca cantonale:

  1. Lago artificiale Sufers (2009);
  2. Laghetto Moesola, San Bernardino (8001);
  3. Lago Isola, San Bernardino (8002);
  4. Lagh Doss, San Bernardino (8003);
  5. Lagh de Cama (8007).

Sono esclusi dal divieto anche i seguenti laghi in cui vigono diritti privati di pesca da un'imbarcazione:

  1. Davosersee (3020);
  2. Lej da Segl/Silsersee (4001);
  3. Lej da Silvaplauna/Silvaplanersee (4002);
  4. Lej da Champfér/Champfèrersee (4003);
  5. Lej da S. Murezzan/St. Moritzersee (4004);
  6. Lago di Poschiavo (6011).

Occorre tenere conto di regolamenti relativi all'uso di imbarcazioni sui laghi indicati nel capoverso 2 e nel capoverso 3.

Art. 29 Pesca a mosca

Sul tratto dell'Inn al di sopra dello sbocco del Brancla fino a Punt da la Resgia (frazione del tratto 412F) è ammesso esclusivamente l'esercizio della pesca a mosca (allegato 3 lett. D n. 10). Occorre tenere conto delle tavole di demarcazione. *

La pesca a mosca è ammessa solamente con una canna da mosca, un mulinello corrispondente e una coda di topo. Possono essere utilizzate soltanto mosche artificiali. Non è permesso appesantire il filo della lenza. *

Art. 30 Metodi di cattura vietati

Per la pesca è vietato:

  1. utilizzare materiali per stordire, esplosivi o sostanze nocive simili, nonché la corrente elettrica;
  2. immettere nelle acque mezzi di richiamo chimici, fatta eccezione per le esche trattate con sostanze odoranti;
  3. intralciare o impedire il passaggio dei pesci per mezzo di griglie o altro;
  4. rompere la superficie ghiacciata assestando dei colpi, trapanando lo strato di ghiaccio o in altro modo.

La pesca con l'intenzione di rilasciare il pesce catturato è vietata.

3.5. Trattamento dei pesci catturati

Art. 31 Principi

I pesci non vanno inutilmente feriti o sottoposti a stress durante l'esercizio della pesca. *

I pesci catturati di cui è ammessa la cattura devono essere tirati a riva con le mani bagnate, devono essere storditi con un colpo sulla testa, in seguito devono essere uccisi con il taglio dell'arteria branchiale oppure eviscerati e solo allora devono essere staccati dall'amo.

I pesci catturati di cui non è ammessa la cattura devono essere tirati a riva con le mani bagnate e se sono in grado di sopravvivere devono essere immediatamente rimessi in acqua. I pesci che hanno ingoiato l'amo in profondità devono essere rimessi in acqua tagliando il terminale. *

Se il pescatore giudica non più in grado di sopravvivere i pesci conformemente al capoverso 3, tali pesci devono essere uccisi immediatamente e rimessi in acqua. *

Art. 32 Stabulazione

La stabulazione per un breve periodo dei pesci catturati (compresi i pesci da esca) in brentelli, reti porta pesci e contenitori simili è permessa soltanto ai pescatori in possesso dell'attestato specialistico. Con un ricambio regolare dell'acqua si deve garantire che la qualità corrisponda a quella dell'acqua da cui sono stati estratti i pesci. *

Pesci già stabulati non possono essere rimessi in acqua per sostituirli con altri.

Fatta eccezione per le sanguinerole, al momento di lasciare il corpo d'acqua i pesci già stabulati devono essere storditi e uccisi in modo conforme alla protezione degli animali. *

3.6. Utilizzo e cattura di esche naturali

Art. 33 Pesci da esca e organismi per la nutrizione dei pesci *

Come pesci da esca possono essere utilizzate solo sanguinerole morte.

La cattura e l'utilizzo come esche di organismi per la nutrizione dei pesci sono vietati. *

Art. 34 Cattura di pesci da esca *

I pesci da esca possono essere catturati dai titolari di una licenza di pesca nonché di un attestato di competenza soltanto per uso proprio tra il 24 gennaio e il 31 ottobre. *

Per la cattura di pesci da esca occorre utilizzare nasse o bottiglie per pesci da esca normalmente reperibili in commercio. Queste devono recare il nome del proprietario.

Il pescatore può usare soltanto un attrezzo di cattura (nassa o bottiglia per pesci da esca) alla volta.

I pesci da esca catturati possono essere rimessi soltanto nell'acqua da cui sono stati estratti. *

Art. 35 Recupero di nasse e bottiglie per pesci da esca

Le nasse e le bottiglie per pesci da esca possono essere recuperate solo dai proprietari e dagli organi di vigilanza della pesca. È vietato il recupero non autorizzato o il danneggiamento di tali attrezzi.

Art. 36 Stagni per anfibi

L'immissione e il prelievo di pesci da esca sono vietati in tutti gli stagni per anfibi provvisti di una corrispondente segnalazione.

Art. 37 Divieto di utilizzare esche naturali

L'utilizzo di esche naturali, fatta eccezione per le sanguinerole morte, è vietato nei corpi d'acqua elencati di seguito: *

  1. tutto il Reno anteriore (101 – 108);
  2. Reno posteriore: dalla sorgente fino allo sbocco Areuabach (201 e 202);
  3. Julia: dalla sorgente fino al Lai da Marmorera (265 – 267);
  4. Fondeierbach (276);
  5. Dischmabach (261);
  6. Landquart: dallo sbocco Schlappinbach fino al punto di restituzione Küblis (334);
  7. Inn: dall'Hotel Maloja Palace fino allo sbocco nel Lej da Segl/Silsersee (401), tra i laghi di fondovalle dell'Engadina Alta (402 e 403, senza il Lej Giazöl), presso il ponte Surlej (tra i segnali di demarcazione) e dall'uscita del Lej da San Murezzan/St. Moritzersee fino allo sbocco dell'Ova Chamuera (405 e 406), compresi il Lej da Spuondas e il Lej da Gravatscha;
  8. Ova da Brattas (426);
  9. Ova Schlattain (427);
  10. Ova Cristansains/Ovel illas Islas (442);
  11. Inn: dallo sbocco Spöl fino allo sbocco Clozza, Val Toi (409);
  12. Clemgia (471);
  13. Poschiavino: dal ponte La Scera fino al punto di restituzione centrale Robbia (604);
  14. Val d'Ursé (617);
  15. Moesa: ponte Purlingheni – centrale OIM, Soazza (804);
  16. lago artificiale Oldis (3008);
  17. Caluoriweiher (3010);
  18. Doggilochsee (3019);
  19. Plävigginersee (3025).

Nel Doggilochsee (3019), nel Plävigginersee (3025) e nella Moesa (804) nel tratto tra il Pont del Sass e il Pont Poént possono essere utilizzate soltanto mosche artificiali legate. *

4. Statistica sulle catture

Art. 38 Obbligo di statistica, modalità di rilevamento

I titolari di una licenza di pesca sono obbligati a tenere una statistica sulle catture durante l'esercizio della pesca.

In linea di principio la statistica sulle catture deve essere tenuta in forma elettronica con l'app grigionese della pesca. In sede di acquisto della licenza può essere chiesta la consegna di un libretto della statistica o di un foglio della statistica per tenere la statistica sulle catture in forma cartacea. La modalità di rilevamento scelta vale per l'intera stagione di pesca.

Art. 39 Tenuta della statistica sulle catture

Prima di iniziare a pescare, occorre registrare nella statistica sulle catture la data, il corpo d'acqua e il corrispondente numero ed eventualmente le indicazioni relative alla pesca da un'imbarcazione.

Ogni pesce catturato deve essere iscritto nella statistica sulle catture. I pesci di cui è ammessa la cattura devono essere iscritti immediatamente dopo la cattura. I pesci di cui non è ammessa la cattura devono essere iscritti nella statistica sulle catture al più tardi prima di lasciare il corpo d'acqua. Le iscrizioni devono essere complete e corrette. *

Se la statistica sulle catture viene tenuta in forma elettronica, occorre rispettare i passi stabiliti. Con il salvataggio delle indicazioni fornite il pescatore ne conferma la correttezza.

Se la statistica sulle catture viene tenuta in forma cartacea, le iscrizioni devono essere effettuate nel foglio della statistica (licenze giornaliere) o nel libretto della statistica (tutte le altre tipologie di licenza) con una penna a sfera.

Prima di restituire il foglio della statistica o il libretto della statistica il pescatore deve confermare con la propria firma la correttezza delle indicazioni fornite.

Le istruzioni relative alla tenuta della statistica sulle catture in forma elettronica o cartacea sono pubblicate sul sito web dell'Ufficio per la caccia e la pesca[3].

Art. 40 Restituzione della statistica sulle catture

Il foglio della statistica ricevuto deve essere inviato per posta A Plus entro sette giorni dalla fine dell'ultimo giorno di pesca all'ufficio di rilascio delle licenze presso il quale la licenza di pesca è stata acquistata.

Il libretto della statistica ricevuto deve essere inviato entro il 15 novembre (data del timbro postale) per posta A Plus all'ufficio di rilascio delle licenze presso il quale la licenza di pesca è stata acquistata.

Il foglio della statistica o il libretto della statistica deve essere consegnato anche se non sono stati catturati pesci o se non si è andati a pescare.

5. Autorizzazioni d'eccezione e disposizioni particolari

Art. 41 Eccezioni in casi singoli

In caso di imminenti spurghi e svuotamenti di bacini di ritenzione, di altri importanti interventi tecnici nelle acque o in caso di regolazioni degli effettivi mirate e limitate nel tempo che sono nell'interesse della pesca e della salvaguardia della varietà delle specie, il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità può decidere eccezioni relative agli attrezzi di cattura, ai metodi di cattura, ai periodi di pesca, nonché alle lunghezze di cattura e al numero delle catture.

Le rispettive regolamentazioni devono essere pubblicate sul Foglio ufficiale cantonale.

Art. 42 Diritti privati di pesca

Se i titolari di diritti privati di pesca hanno emanato disposizioni di polizia della pesca più severe conformemente all'articolo 1 capoverso 2, queste devono essere inoltrate all'Ufficio per la caccia e la pesca affinché esso ne prenda atto. In questi casi, il controllo da parte dell'autorità cantonale di vigilanza sulla pesca si limita al rispetto delle disposizioni previste dalla presente ordinanza.

6. Disposizioni finali

Art. 43 Disposizioni penali

Infrazioni alle disposizioni previste dalla presente ordinanza vengono punite conformemente all'articolo 36 segg. della legge cantonale sulla pesca[4].

Le contravvenzioni sono punite con multe disciplinari conformemente all'allegato 4. La procedura si conforma alle disposizioni determinanti dell'ordinanza sulla riscossione di multe disciplinari per contravvenzioni alla legislazione sulla pesca[5].

Egress

2019-031

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
10.12.2019 01.01.2020 atto normativo prima versione 2019-031
24.11.2020 01.01.2021 Art. 29 cpv. 1 modifica 2020-056
24.11.2020 01.01.2021 Art. 29 cpv. 2 introduzione 2020-056
24.11.2020 01.01.2021 Art. 39 cpv. 2 modifica 2020-056
24.11.2020 01.01.2021 Allegato 1 contenuto modificato 2020-056
24.11.2020 01.01.2021 Allegato 2 contenuto modificato 2020-056
24.11.2020 01.01.2021 Allegato 3 contenuto modificato 2020-056
24.11.2020 01.01.2021 Allegato 4 contenuto modificato 2020-056
05.12.2022 01.01.2023 Art. 22 cpv. 1 modifica 2022-041
05.12.2022 01.01.2023 Art. 22 cpv. 2 modifica 2022-041
05.12.2022 01.01.2023 Art. 22 cpv. 3 abrogazione 2022-041
05.12.2022 01.01.2023 Art. 31 cpv. 3 modifica 2022-041
05.12.2022 01.01.2023 Art. 31 cpv. 4 introduzione 2022-041
05.12.2022 01.01.2023 Art. 32 cpv. 1 modifica 2022-041
05.12.2022 01.01.2023 Art. 32 cpv. 3 modifica 2022-041
05.12.2022 01.01.2023 Art. 34 cpv. 1 modifica 2022-041
05.12.2022 01.01.2023 Art. 34 cpv. 4 modifica 2022-041
05.12.2022 01.01.2023 Art. 37 cpv. 2 introduzione 2022-041
05.12.2022 01.01.2023 Allegato 1 contenuto modificato 2022-041
05.12.2022 01.01.2023 Allegato 2 contenuto modificato 2022-041
05.12.2022 01.01.2023 Allegato 3 contenuto modificato 2022-041
05.12.2022 01.01.2023 Allegato 4 contenuto modificato 2022-041
08.12.2025 01.01.2026 Art. 2 modifica titolo 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 2 cpv. 1 modifica 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 3 cpv. 2 modifica 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 8 cpv. 2 modifica 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 14 cpv. 1 modifica 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 15 cpv. 1 modifica 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 22 cpv. 4 modifica 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 22 cpv. 5 modifica 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 22 cpv. 6 introduzione 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 22 cpv. 7 introduzione 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 22 cpv. 8 introduzione 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 23 cpv. 1, d) modifica 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 23 cpv. 1, e) introduzione 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 27 cpv. 3 introduzione 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 31 cpv. 1 modifica 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 33 modifica titolo 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 33 cpv. 2 introduzione 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 34 modifica titolo 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 34 cpv. 1 modifica 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 37 cpv. 1 modifica 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 37 cpv. 1, a) introduzione 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 37 cpv. 1, b) introduzione 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 37 cpv. 1, c) introduzione 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 37 cpv. 1, d) introduzione 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 37 cpv. 1, e) introduzione 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 37 cpv. 1, f) introduzione 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 37 cpv. 1, g) introduzione 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 37 cpv. 1, h) introduzione 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 37 cpv. 1, i) introduzione 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 37 cpv. 1, j) introduzione 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 37 cpv. 1, k) introduzione 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 37 cpv. 1, l) introduzione 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 37 cpv. 1, m) introduzione 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 37 cpv. 1, n) introduzione 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 37 cpv. 1, o) introduzione 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 37 cpv. 1, p) introduzione 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 37 cpv. 1, q) introduzione 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 37 cpv. 1, r) introduzione 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 37 cpv. 1, s) introduzione 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 37 cpv. 2 modifica 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Art. 39 cpv. 2 modifica 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Allegato 1 contenuto modificato 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Allegato 2 contenuto modificato 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Allegato 3 contenuto modificato 2025-063
08.12.2025 01.01.2026 Allegato 4 contenuto modificato 2025-063

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 10.12.2019 01.01.2020 prima versione 2019-031
Art. 2 08.12.2025 01.01.2026 modifica titolo 2025-063
Art. 2 cpv. 1 08.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-063
Art. 3 cpv. 2 08.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-063
Art. 8 cpv. 2 08.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-063
Art. 14 cpv. 1 08.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-063
Art. 15 cpv. 1 08.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-063
Art. 22 cpv. 1 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-041
Art. 22 cpv. 2 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-041
Art. 22 cpv. 3 05.12.2022 01.01.2023 abrogazione 2022-041
Art. 22 cpv. 4 08.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-063
Art. 22 cpv. 5 08.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-063
Art. 22 cpv. 6 08.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-063
Art. 22 cpv. 7 08.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-063
Art. 22 cpv. 8 08.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-063
Art. 23 cpv. 1, d) 08.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-063
Art. 23 cpv. 1, e) 08.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-063
Art. 27 cpv. 3 08.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-063
Art. 29 cpv. 1 24.11.2020 01.01.2021 modifica 2020-056
Art. 29 cpv. 2 24.11.2020 01.01.2021 introduzione 2020-056
Art. 31 cpv. 1 08.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-063
Art. 31 cpv. 3 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-041
Art. 31 cpv. 4 05.12.2022 01.01.2023 introduzione 2022-041
Art. 32 cpv. 1 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-041
Art. 32 cpv. 3 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-041
Art. 33 08.12.2025 01.01.2026 modifica titolo 2025-063
Art. 33 cpv. 2 08.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-063
Art. 34 08.12.2025 01.01.2026 modifica titolo 2025-063
Art. 34 cpv. 1 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-041
Art. 34 cpv. 1 08.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-063
Art. 34 cpv. 4 05.12.2022 01.01.2023 modifica 2022-041
Art. 37 cpv. 1 08.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-063
Art. 37 cpv. 1, a) 08.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-063
Art. 37 cpv. 1, b) 08.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-063
Art. 37 cpv. 1, c) 08.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-063
Art. 37 cpv. 1, d) 08.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-063
Art. 37 cpv. 1, e) 08.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-063
Art. 37 cpv. 1, f) 08.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-063
Art. 37 cpv. 1, g) 08.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-063
Art. 37 cpv. 1, h) 08.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-063
Art. 37 cpv. 1, i) 08.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-063
Art. 37 cpv. 1, j) 08.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-063
Art. 37 cpv. 1, k) 08.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-063
Art. 37 cpv. 1, l) 08.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-063
Art. 37 cpv. 1, m) 08.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-063
Art. 37 cpv. 1, n) 08.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-063
Art. 37 cpv. 1, o) 08.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-063
Art. 37 cpv. 1, p) 08.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-063
Art. 37 cpv. 1, q) 08.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-063
Art. 37 cpv. 1, r) 08.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-063
Art. 37 cpv. 1, s) 08.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-063
Art. 37 cpv. 2 05.12.2022 01.01.2023 introduzione 2022-041
Art. 37 cpv. 2 08.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-063
Art. 39 cpv. 2 24.11.2020 01.01.2021 modifica 2020-056
Art. 39 cpv. 2 08.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-063
Allegato 1 24.11.2020 01.01.2021 contenuto modificato 2020-056
Allegato 1 05.12.2022 01.01.2023 contenuto modificato 2022-041
Allegato 1 08.12.2025 01.01.2026 contenuto modificato 2025-063
Allegato 2 24.11.2020 01.01.2021 contenuto modificato 2020-056
Allegato 2 05.12.2022 01.01.2023 contenuto modificato 2022-041
Allegato 2 08.12.2025 01.01.2026 contenuto modificato 2025-063
Allegato 3 24.11.2020 01.01.2021 contenuto modificato 2020-056
Allegato 3 05.12.2022 01.01.2023 contenuto modificato 2022-041
Allegato 3 08.12.2025 01.01.2026 contenuto modificato 2025-063
Allegato 4 24.11.2020 01.01.2021 contenuto modificato 2020-056
Allegato 4 05.12.2022 01.01.2023 contenuto modificato 2022-041
Allegato 4 08.12.2025 01.01.2026 contenuto modificato 2025-063