Lexipedia

803.600

Legge d'applicazione del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici

(LAdCIAP)

del 07.12.2021 (stato 01.10.2022)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visti l'art. 5, l'art. 9 e l'art. 11 della legge federale sul mercato interno (LMI) del 6 ottobre 1995[2] e l'art. 63 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 novembre 2019[3],

visto il messaggio del Governo del 17 agosto 2021[4],

decide:

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina l'introduzione del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 15 novembre 2019 (CIAP) nel Cantone dei Grigioni.

Art. 2 Campo d'applicazione (art. 10 cpv. 1 CIAP)

L'eccezione dall'assoggettamento secondo l'articolo 10 CIAP non vale per commesse aggiudicate a organizzazioni attive nell'integrazione professionale.

Art. 3 Pubblicazioni (art. 48 cpv. 1 CIAP)

I committenti pubblicano le aggiudicazioni per incarico diretto di commesse secondo l'articolo 21 capoverso 2 CIAP che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.

Art. 4 Protezione giuridica (art. 52 CIAP)

Il ricorso contro decisioni dei committenti è ammesso a partire dalla procedura mediante invito.

Art. 5 Comunicazione di esclusioni (art. 45 cpv. 3 CIAP)

In caso di esclusioni conformemente all'articolo 45 capoverso 1 CIAP il committente recapita al Cantone una copia della decisione esecutiva. Quest'ultimo ne fa comunicazione all'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp).

Art. 6 Disposizioni di esecuzione (art. 63 cpv. 4 CIAP)

Il Governo emana le disposizioni di esecuzione riguardo al CIAP e vi disciplina i dettagli inerenti la procedura, l'esecuzione e l'organizzazione.

In particolare esso viene autorizzato a:

  1. designare gli organi responsabili per l'esecuzione, i controlli e la vigilanza (art. 12 cpv. 5, art. 28 cpv. 1, art. 45 cpv. 1-cpv. 5, art. 50 cpv. 1 e art. 62 cpv. 1 e cpv. 2 CIAP);
  2. definire le modalità relative alla procedura elettronica (consegna elettronica di offerte e notificazione di decisioni) (art. 34 cpv. 2 CIAP);
  3. prevedere aperture pubbliche delle offerte (art. 37 CIAP);
  4. prevedere ulteriori organi di pubblicazione (art. 48 cpv. 7 CIAP);
  5. prevedere statistiche e obblighi di annuncio aggiuntivi a carico dei committenti;
  6. delegare la competenza del committente di procedere alla notificazione di decisioni (art. 51 cpv. 1 CIAP);
  7. designare l'organo cantonale competente per l'esecuzione uniforme, la tenuta delle statistiche, la fornitura di informazioni nonché la formazione e il perfezionamento professionali nel settore degli appalti pubblici;
  8. istituire un servizio indipendente per la segnalazione di irregolarità nel settore degli appalti pubblici;
  9. prevedere misure che committenti adottano contro rischi come comportamenti scorretti di offerenti o del personale che si occupa dell'appalto.

Egress

2022-029

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
07.12.2021 01.10.2022 atto normativo prima versione 2022-029

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 07.12.2021 01.10.2022 prima versione 2022-029
Legge d'applicazione del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici | Lexipedia | Lexipedia