Il Governo è competente a ordinare dei provvedimenti, come anche ad emanare delle disposizioni ed approvare dei progetti in materia nei seguenti casi:
| 1. | Art. 4: Approvazione della cessione di diritti di utilizzazione di ogni genere; | ||
| 2. | Art. 11: Accordo coercitivo di diritti di utilizzazione; | ||
| 3. | Art. 14: Assegnazione di indennità per perdite di imposta; | ||
| 4. | Art. 15: Consenso e ripartizione delle spese per lavori di regolarizzazione dei corsi d'acqua; | ||
| 5. | Art. 17: Utilizzazione di corsi d'acqua privati e di diritti privati su corsi d'acqua pubblici; | ||
| 6. | Art. 21 e 24: Polizia delle acque e navigazione; | ||
| 7. | Art. 23: Protezione della pesca; | ||
| 8. | Art. 28: Costruzione e esercizio di installazioni necessarie alla flottazione dove esistono impianti idraulici; | ||
| 9. | Art. 32-37: Regolamento dell'utilizzazione di corsi d'acqua regolati; fissazione di eventuali indennità a utenti limitati nell'esercizio dei loro diritti; fissazione degli obblighi al contributo; formazione obbligatoria di società cooperative; decisione circa l'adesione e la partecipazione a società cooperative; allestimento e eventuale modificazione dello statuto di società cooperative. | ||
Il Governo può deferire ad uno dei suoi dipartimenti singole di queste competenze.
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