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820.410

Ordinanza concernente la promozione e il finanziamento di misure per la protezione del clima e l'innovazione nei Grigioni

(Ordinanza grigionese sul clima e sull'innovazione, OGCI)

del 02.12.2025 (stato 31.12.2025)

Preambolo

emanata dal Governo il 2 dicembre 2025

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Valori indicativi per il bilancio delle emissioni di gas a effetto serra e il percorso di riduzione

In considerazione degli obiettivi della legge, per il bilancio delle emissioni di gas a effetto serra nei Grigioni viene stabilito un valore indicativo di 26 milioni di tonnellate di equivalenti di CO₂ (CO₂eq) a partire dall'anno di riferimento 2022.

Per raggiungere l'obiettivo del saldo netto pari a zero, rispetto allo stato del 2022 nei Grigioni le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte come segue:

  1. entro il 2034: del 50 per cento;
  2. entro il 2042: del 75 per cento;
  3. entro il 2050: del 100 per cento.

2. Ruolo esemplare del Cantone

2.1. Saldo netto delle emissioni pari a zero per l'Amministrazione cantonale

Art. 2 Evitare e ridurre le emissioni dirette e indirette

Gli obiettivi posti al Cantone per adempiere il ruolo esemplare riguardano le emissioni dirette e indirette generate dall'Amministrazione cantonale nel quadro dell'adempimento dei suoi compiti.

La distinzione delle emissioni dirette e indirette dalle emissioni a monte e a valle avviene sulla base delle definizioni conformemente al diritto federale.

Art. 3 Percorso di riduzione per l'Amministrazione cantonale

Rispetto allo stato del 2022, l'Amministrazione cantonale riduce le proprie emissioni dirette e indirette:

  1. entro il 2030: almeno del 40 per cento;
  2. entro il 2035: almeno del 75 per cento;
  3. entro il 2040: possibilmente del 100 per cento.

Il percorso di riduzione conformemente al capoverso 1 non si applica alle aziende agricole del Plantahof e all'azienda agricola del penitenziario Realta. Rispetto allo stato del 2022, esse riducono le loro emissioni dirette e indirette secondo i seguenti obiettivi:

  1. entro il 2030: almeno del 20 per cento;
  2. entro il 2040: almeno del 40 per cento.

Le emissioni rimanenti a partire dal 2040 devono essere compensate con emissioni negative. L'Ufficio per la natura e l'ambiente (Ufficio) disciplina i dettagli.

Art. 4 Cronoprogrammi dei servizi

Il Governo designa i servizi responsabili per gli edifici, le infrastrutture, gli impianti, le attività e i veicoli che generano emissioni di gas a effetto serra.

I servizi designati secondo il capoverso 1 elaborano cronoprogrammi contenenti le seguenti informazioni:

  1. un bilancio di tutte le emissioni dirette e indirette, in cui le emissioni difficili da evitare devono essere indicate separatamente;
  2. una descrizione delle misure previste per ridurre le emissioni di gas a effetto serra o per conseguire emissioni negative; e
  3. un calendario relativo all'attuazione delle misure.

Quale base per appalti futuri, nei cronoprogrammi occorre inoltre fare una stima delle emissioni a monte e a valle.

L'Ufficio fornisce consulenza ai servizi nell'elaborazione dei cronoprogrammi.

Il Governo approva i cronoprogrammi.

Art. 5 Attuazione e finanziamento delle misure

I servizi sono responsabili per l'attuazione delle misure stabilite nei cronoprogrammi. Esse devono essere finanziate nel quadro del preventivo ordinario.

2.2. Altre misure

Art. 6 Aggiudicazione di commesse pubbliche

Oltre alle emissioni dirette e indirette, in relazione agli appalti dell'Amministrazione cantonale è possibile tenere conto anche delle emissioni a monte e a valle.

Se idonee, in relazione agli appalti vengono formulate specifiche tecniche per la conservazione delle risorse naturali o per la protezione dell'ambiente.

Art. 7 Consulenza e sostegno ai comuni

L'Ufficio mette a disposizione dei comuni in particolare raccomandazioni, metodi e dati per allestire il bilancio delle emissioni di gas a effetto serra.

Art. 8 Collaborazione e informazione

Nel quadro dei loro settori di competenza, i servizi cantonali garantiscono la promozione del trasferimento di conoscenze tra il Cantone, le regioni e i comuni ai fini del conseguimento degli obiettivi della legge.

3. Aumento di sussidi cantonali disciplinati nel diritto speciale ("bonus Green Deal")

Art. 9 Contributo duraturo al raggiungimento degli obiettivi

Si è in presenza di un contributo duraturo al raggiungimento degli obiettivi per evitare o ridurre le emissioni di gas a effetto serra in particolare se una misura:

  1. comporta una riduzione dell'utilizzo di combustibili o carburanti fossili oppure la loro sostituzione con energie rinnovabili;
  2. consente uno stoccaggio di CO₂ per almeno 30 anni; oppure
  3. sostiene lo sfruttamento efficiente di energia o il potenziamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Si è in presenza di un contributo duraturo al raggiungimento degli obiettivi nel settore dell'adattamento al clima se una misura permette di evitare o ridurre i danni causati dai cambiamenti climatici. Sono considerati danni causati dai cambiamenti climatici in particolare i danni dovuti:

  1. all'aumento della temperatura media e alla variazione delle precipitazioni;
  2. ai fenomeni climatici estremi di particolare intensità, frequenza e durata; o
  3. ai cambiamenti negli ecosistemi, nella composizione delle specie e nel paesaggio.

In caso di misure collaterali nel settore della formazione conformemente all'articolo 5 capoverso 1 lettera i e lettera j della legge si ipotizza un contributo duraturo al raggiungimento degli obiettivi se le offerte di formazione sono rivolte a specialisti attivi in settori rilevanti per la protezione del clima o per l'impiego efficiente delle risorse e se presentano un forte orientamento alla pratica.

Art. 10 Coinvolgimento dell'Ufficio per la natura e l'ambiente

I servizi competenti per la decisione in merito all'aumento dei sussidi cantonali possono coinvolgere l'Ufficio:

  1. per la valutazione specialistica in merito al contributo duraturo al raggiungimento degli obiettivi della legge; e
  2. per la valutazione di possibili conflitti in relazione ad altri strumenti per la riduzione dei gas a effetto serra conformemente all'articolo 24 della legge.

All'Ufficio può essere concessa la possibilità di prendere visione della documentazione di domanda e delle basi decisionali.

4. Tecnologie e processi innovativi nonché materie prime rinnovabili

4.1. Condizioni di promozione

Art. 11 Conformità alla politica energetica e climatica

È possibile concedere sussidi solo per misure che sono in linea con la politica energetica e climatica del Cantone. Si tiene adeguatamente conto della politica energetica e climatica della Confederazione.

Art. 12 Tecnologie innovative per evitare e ridurre i gas a effetto serra 1. Misure promosse dalla Confederazione (promozione supplementare)

Su domanda, i sussidi conformemente all'articolo 7 della legge possono essere versati per misure per le quali la Confederazione versa aiuti finanziari in virtù dell'articolo 6 della legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica[2].

Art. 13 2. Altre misure

I sussidi conformemente all'articolo 7 della legge possono inoltre essere versati mediante bandi di gara per altre misure che si trovano in una fase di sviluppo definita conformemente all'articolo 11 capoverso 1 dell'ordinanza federale sulla protezione del clima[3].

Il potenziale di riduzione della misura richiesto viene indicato nel relativo bando di gara.

Art. 14 Riduzione dei gas a effetto serra a livello di singola azienda e interaziendale

Su domanda, i sussidi conformemente all'articolo 8 della legge possono essere versati per misure di carattere procedurale ed edilizio a impianti esistenti integrati in processi artigianali e industriali.

Sono considerate misure interaziendali quelle che vengono attuate da due o più imprese in sedi attigue.

Per l'efficacia minima richiesta non vengono computate le riduzioni dei gas a effetto serra riconducibili a riduzioni o trasferimenti della produzione.

Art. 15 Cattura e stoccaggio tecnici di CO₂ 1. Misure promosse dalla Confederazione (promozione supplementare)

Su domanda, i sussidi conformemente all'articolo 9 della legge possono essere versati per misure per le quali la Confederazione versa aiuti finanziari in virtù dell'articolo 6 della legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica[4] se il CO₂ catturato o meglio il carbonio catturato tramite questa misura viene stoccato per una durata di almeno 30 anni in prodotti o nel sottosuolo.

Art. 16 2. Altre misure

I sussidi conformemente all'articolo 9 della legge possono inoltre essere versati mediante bandi di gara per altre misure che catturano CO₂ dall'atmosfera, CO₂ biogeno o CO₂ le cui emissioni sono difficilmente evitabili, se il CO₂ catturato o meglio il carbonio catturato viene stoccato per una durata di almeno 30 anni in prodotti o nel sottosuolo.

Il potenziale di riduzione della misura richiesto viene indicato nel relativo bando di gara.

Art. 17 Idrogeno e combustibili e carburanti a base di idrogeno

I sussidi conformemente all'articolo 10 della legge possono essere versati esclusivamente mediante bandi di gara a progetti che comprendono impianti sia di produzione sia di utilizzo di idrogeno o di combustibili e carburanti a base di idrogeno.

Per la produzione di combustibili e carburanti a base di idrogeno deve essere impiegato CO₂ catturato dall'atmosfera, CO₂ biogeno o CO₂ le cui emissioni sono difficilmente evitabili.

I richiedenti devono dimostrare che il carburante o il combustibile prodotto può essere messo in commercio in Svizzera quale carburante o combustibile rinnovabile.

Art. 18 Impiego di materie prime rinnovabili e rafforzamento dell'economia circolare

I sussidi conformemente all'articolo 11 della legge possono essere versati esclusivamente mediante bandi di gara.

I progetti con carattere esemplare sono segnatamente edifici, infrastrutture, prodotti, tecnologie, processi, procedimenti e servizi, i quali:

  1. spiccano rispetto alle soluzioni abitualmente utilizzate;
  2. hanno portata regionale o cantonale; nonché
  3. presentano un potenziale effetto moltiplicatore.

Sono considerate rinnovabili le materie prime che si rigenerano naturalmente, come in particolare legno, paglia, canapa e lana. Devono essere prodotte in modo sostenibile.

Si ipotizza un rafforzamento dell'economia circolare se la durata di utilizzo di edifici, infrastrutture, prodotti o loro componenti e materiali viene prolungata o se la loro intensità di utilizzo viene incrementata con un conseguente aumento complessivo dell'efficienza delle risorse.

Art. 19 Studi

Su domanda, i sussidi conformemente all'articolo 12 della legge possono essere versati a condizione che i richiedenti mettano a disposizione dell'Ufficio le conoscenze acquisite e che si dichiarino adeguatamente d'accordo con la pubblicazione.

4.2. Calcolo e ammontare dei sussidi

Art. 20 Spese computabili

Per le misure conformemente all'articolo 7 – articolo 11 della legge vengono versati contributi d'investimento. Sono considerati spese computabili i costi d'investimento necessari per l'attuazione economica e appropriata della misura.

Per misure conformemente all'articolo 9 della legge possono inoltre essere versati contributi d'esercizio per un massimo di sette anni. Sono considerati costi computabili i costi d'esercizio annui effettivamente sostenuti dai richiedenti.

Art. 21 Calcolo e ammontare dei sussidi

Il calcolo dei sussidi avviene sulla base dei criteri conformemente all'articolo 16 della legge.

Su domanda, ai costi computabili possono essere concessi i seguenti contributi d'investimento:

  1. fino a 500 000 franchi per tecnologie innovative per evitare e ridurre i gas a effetto serra conformemente all'articolo 7 della legge, con aiuti finanziari federali (finanziamento supplementare);
  2. fino a 300 000 franchi per riduzioni dei gas a effetto serra a livello di singola azienda e interaziendali conformemente all'articolo 8 della legge;
  3. fino a 10 milioni di franchi per la cattura e lo stoccaggio tecnici di CO₂ conformemente all'articolo 9 della legge, con aiuti finanziari federali (finanziamento supplementare);
  4. fino a 100 000 franchi per studi conformemente all'articolo 12 della legge;
  5. fino a 50 000 franchi per determinare il potenziale di riduzione e per l'elaborazione di piani di misure conformemente all'articolo 13 della legge.

Per la cattura e lo stoccaggio tecnici di CO₂ conformemente all'articolo 9 possono essere concessi contributi d'esercizio fino a 500 000 franchi all'anno.

Il sussidio cantonale e i prestiti insieme agli aiuti finanziari federali e ad altri sussidi dell'ente pubblico non possono superare il 75 per cento delle spese computabili della misura.

Art. 22 Ammontare del prestito e interessi

Possono essere concessi prestiti tra 50 000 e 10 milioni di franchi.

Gli interessi dei prestiti si conformano alla legislazione sulla gestione finanziaria[5].

4.3. Procedura

Art. 23 Competenze

Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente definisce i dettagli per la concessione di sussidi e prestiti in disposizioni esecutive.

L'Ufficio svolge i bandi di gara. Stabilisce, per ogni bando di gara, i criteri e le condizioni di partecipazione nonché le informazioni da fornire.

Art. 24 Concessione di sussidi su domanda 1. Presentazione della domanda

Le domande di sussidi promozionali e di prestiti devono essere presentate all'Ufficio.

L'Ufficio può fissare termini per la presentazione di domande di sussidio.

Art. 25 2. Requisiti posti alle domande di sussidio

Per le domande di sussidio possono essere richieste in particolare informazioni tecniche e finanziarie relative al progetto nonché una stima degli effetti ecologici secondo principi del bilancio ecologico.

Art. 26 3. Domande di sussidio per misure sostenute con aiuti finanziari federali

Se vengono chiesti sussidi cantonali per misure conformemente all'articolo 7 o all'articolo 9, per le quali la Confederazione concede aiuti finanziari in virtù dell'articolo 6 della legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica[6], insieme alla domanda occorre inoltrare la garanzia di contributo della Confederazione.

Insieme alla garanzia di contributo della Confederazione occorre inoltrare una descrizione degli effetti di un sussidio cantonale supplementare sul finanziamento e sulla struttura di finanziamento della misura.

Art. 27 Concessione di sussidi mediante bandi di gara

Nei bandi di gara occorre stabilire in particolare:

  1. l'importo massimo di sussidi promozionali a disposizione per il bando di gara;
  2. l'importo massimo a disposizione per le singole misure;
  3. il numero massimo di misure che possono beneficiare di un sussidio promozionale;
  4. i dettagli relativi ai costi computabili e al calcolo dei sussidi; e
  5. l'ammontare massimo dell'aiuto finanziario per tonnellata di CO₂eq ridotta o per tonnellata di emissioni negative ottenuta.

Art. 28 Inizio anticipato dei lavori o della costruzione

Se in via eccezionale l'istanza competente non può decidere in anticipo in merito alla concessione di prestazioni promozionali, essa può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o della costruzione.

5. Finanziamento e impiego dei mezzi

Art. 29 Patrimonio e debito del finanziamento speciale protezione del clima e innovazione

Per il calcolo dell'ammontare del patrimonio e del debito del finanziamento speciale vengono considerati gli impegni contributivi già garantiti ma ancora in sospeso. Il giorno di riferimento è sempre il 31 dicembre.

Art. 30 Interessi e rimborsi di prestiti

Se vengono concessi prestiti dai mezzi del finanziamento speciale, gli interessi pagati e i rimborsi di prestiti devono essere accreditati al finanziamento speciale.

Art. 31 Attribuzione di priorità

Se le domande presentate o previste superano i mezzi a disposizione, i sussidi cantonali vengono garantiti tenendo conto dell'articolo 22 della legge e conformemente ai seguenti criteri:

  1. entità della riduzione auspicata delle emissioni di gas a effetto serra o delle emissioni negative auspicate in tonnellate di CO₂eq;
  2. fase di sviluppo in cui si trovano le misure e potenziale di applicazione delle misure;
  3. costi per tonnellata di CO₂eq della riduzione auspicata delle emissioni di gas a effetto serra o per tonnellata di CO₂eq delle emissioni negative auspicate durante il periodo di effetto;
  4. effetti positivi e negativi delle misure sull'ambiente in Svizzera e all'estero nonché entità del consumo di risorse naturali; e
  5. rischio di trasferimento delle emissioni di gas a effetto serra all'estero.

Art. 32 Rapporto con altri strumenti per la riduzione dei gas a effetto serra 1. Strumenti di riduzione secondo la legge federale sul CO₂

Non possono essere utilizzati mezzi provenienti dal finanziamento speciale per misure per le quali vengono rilasciati certificati conformemente all'articolo 7 della legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂[7].

Non possono essere versati mezzi provenienti dal finanziamento speciale per misure:

  1. di partecipanti al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) conformemente all'articolo 15 - articolo 16a della legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂, a meno che i partecipanti al SSQE siano in grado di dimostrare in modo credibile e comprensibile che i costi per l'attuazione delle misure degne di promozione sono sproporzionatamente elevati anche a lungo termine e che la misura non verrebbe attuata senza sussidio cantonale;
  2. che contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo nel quadro di un impegno di riduzione.

Nel quadro della procedura di sussidio, ai servizi cantonali competenti per la garanzia dei mezzi provenienti dal finanziamento speciale vanno comunicate spontaneamente le informazioni necessarie relative a certificati, monitoraggio nel quadro del SSQE o all'impegno di riduzione conformemente alla legge federale sul CO₂; occorre inoltre fornire il consenso affinché, in caso di necessità, venga richiesta una presa di posizione dell'autorità federale competente.

Art. 33 2. Accrediti d'imposta secondo il diritto cantonale

Non possono essere utilizzati mezzi provenienti dal finanziamento speciale per misure per le quali vengono concessi accrediti d'imposta per la sostenibilità ecologica conformemente alla legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni[8].

Egress

2025-057

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
02.12.2025 31.12.2025 atto normativo prima versione 2025-057

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 02.12.2025 31.12.2025 prima versione 2025-057