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Legge sulla conservazione e il promovimento dell'agricoltura

(Legge sull'agricoltura)

del 25.09.1994 (stato 31.12.2025)

Preambolo

accettata dal Popolo il 25 settembre 1994[1]

1. Disposizioni generali

Art. 1 * Scopo

Il Cantone promuove e sostiene l'agricoltura nell'ambito della legislazione federale nonché mediante misure proprie.

Art. 2 Parità dei sessi

Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente legge si riferiscono ad ambedue i sessi, per quanto dal senso della legge non risulti altrimenti.

2. Proprietà fondiaria agricola

2.1. Diritto fondiario rurale

Art. 3 Diritti di prelazione del Cantone

Il diritto di prelazione spetta ai seguenti aventi diritto:

1. Gli enti costituiti allo scopo di eseguire bonifiche fondiarie hanno un diritto di prelazione sui fondi agricoli situati nel loro comprensorio, se l'acquisto serve allo scopo dell'ente. Il diritto di prelazione sussiste soltanto fino al momento della decisine del Governo circa l'acquisto della proprietà.
2. * In caso di vendita di alpi hanno un diritto di prelazione nella seguente successione (Non sussiste alcun diritto di prelazione se vengono venduti l'alpe quale parte costitutiva di un'azienda agricola o parti sostanziali della stessa.):
  a) gli enti di diritto pubblico e i consorzi d'alpi con sede in questo comune, che utilizzano gli alpi per l'estivazione del bestiame svernato nel comune;
  b) i consorzi d'alpi grigionesi e le corporazioni di diritto pubblico se utilizzano i pascoli per il bestiame dei loro soci e li gestiscono già al momento del trapasso di proprietà;
  c) i consorzi d'alpi grigionesi e le corporazioni di diritto pubblico che necessitano di possibilità d'estivazione per il bestiame dei loro soci;
  d) il comune dove si trova l'oggetto;
  e) altri comuni grigionesi per l'alpeggio del bestiame appartenente a proprietari del luogo.
3. In caso di vendita di diritti parziali il consorzio di alpeggio o l'ente di diritto pubblico, al quale appartengono tali diritti parziali, ha un diritto di prelazione. Non sussiste alcun diritto di prelazione se i diritti parziali vengono venduti unitamente a un'azienda agricola o a parti sostanziali della stessa.

2.2. Affitto agricolo

Art. 4 1. Diritto preferenziale di affitto

Se vengono affittati a nuovo alpi, diritti di partecipazione o diritti di godimento su alpi, hanno un diritto preferenziale di affitto:

1. Gli enti di diritto pubblico e i consorzi privati d'alpi, nella misura in cui essi alpeggino in primo luogo con il bestiame dei loro soci;
  a) con sede nel comune proprietario dell'alpe;
  b) con domicilio della maggioranza dei consorziati nel luogo in cui si trova il bene immobile;
  c) con sede nel resto del Cantone.
2. Gli agricoltori che usano l'alpe per estivare il proprio bestiame,
  a) con domicilio nel luogo in cui si trova il bene immobile;
  b) con domicilio nel resto del Cantone

Il diritto preferenziale di affitto viene meno se:

1. il locatore dà in affitto meno di 5 diritti di godimento sullo stesso alpe;
2. l'affitto viene concesso unitamente a un'azienda agricola;
3. l'affitto agli aventi diritto preferenziale non è esigibile.

In caso di previsto cambiamento dell'affittuario, gli alpi destinati all'affitto devono essere messi a concorso dal locatario sul Foglio Ufficiale Cantonale entro una data fissata dal Governo.

Art. 5 2. Diritto di godimento

I proprietari e gli affittuari di alpi e pascoli di regola devono assumere a condizioni adeguate per l'estivazione bestiame di proprietari residenti nel Cantone dei Grigioni.

Agli interessati di fuori Cantone il diritto di estivare bestiame può essere concesso soltanto a partire da una data fissata dal Governo.

In caso di divergenze il proprietario del bestiame può richiedere la decisione del Governo.

3. Formazione, consulenza ed esperimenti in campo agricolo

3.1. Formazione professionale agricola

Art. 6 1. Principio

Il Cantone è l'ente responsabile della formazione professionale agricola. Esso promuove la formazione e il perfezionamento professionali in campo agricolo a norma della legislazione federale e del diritto cantonale.

Ne fanno parte anche la formazione professionale e il perfezionamento nelle professioni agricole speciali.

Art. 7 2. Offerta di formazione

Il Cantone gestisce una scuola agraria con relativa azienda.

Per professioni agricole speciali il Cantone può stipulare contratti con enti responsabili adeguati e sostenere mediante sussidi la possibilità di frequentare centri di formazione intercantonali.

3.2. Consulenza agricola

Art. 8 Consulenza

La consulenza agricola-aziendale ha lo scopo di migliorare la situazione economica e sociale dell'agricoltura. Essa suscita una profonda consapevolezza per una produzione conforme al mercato e agli animali nonché rispettosa dell'ambiente.

Per l'adempimento di questi compiti il Cantone dispone di un servizio di consulenza agricolo-aziendale.

3.3. Esperimenti in campo agricolo

Art. 9 Esperimenti

Gli uffici possono essere autorizzati a eseguire esperimenti pratici.

3.4. Disposizioni comuni

Art. 10 Sussidi

Il Cantone può concedere sussidi all'incremento degli sforzi del servizio di consulenza nonché all'attuazione di esperimenti pratici e provvedimenti speciali.

4. Disposizioni economiche

4.1. In generale

Art. 11 1. Misure cantonali

Il Cantone promuove a titolo di complemento del diritto federale:

  1. uno sfruttamento orientato sul mercato e conforme alle esigenze degli animali nonché rispettoso dell'ambiente, segnatamente la produzione, lavorazione e vendita dei relativi prodotti;
  2. il miglioramento delle condizioni esistenziali, specialmente in regioni discoste;
  3. il mantenimento delle basi e delle particolarità agricole nel Cantone dei Grigioni.

Art. 12 2. Crediti d'investimento e aiuti per la conduzione aziendale

Il Cantone appoggia le misure secondo la legislazione federale sui crediti agricoli d'investimento e aiuti per la condizione aziendale agricola.

4.2. Coltura e protezione delle piante

Art. 13 Coltura e protezione delle piante

Il Cantone adotta misure adeguate per il promovimento della campicoltura, della coltivazione foraggera, della frutticoltura, orticoltura e viticoltura nonché della protezione delle piante. Priorità spetta alle misure biologiche di protezione.

4.3. Allevamento, smercio e assicurazione del bestiame

Art. 14 * 1. Allevamento a) Principio

Il Cantone può sostenere misure di promovimento autonome per l'allevamento e versare sussidi.

Art. 17 * 2. Smercio del bestiame

Il Cantone promuove lo smercio del bestiame da reddito, sostenendo azioni promozionali nonché provvedimenti volti a sgravare il mercato e partecipando ai provvedimenti della Confederazione di sgravio del mercato.

L'Unione dei contadini grigionesi può gestire un fondo di autoaiuto per il finanziamento di provvedimenti speciali volti alla promozione dello smercio di bovini.

Il fondo viene alimentato da contributi annui dei proprietari di bovini e mediante un contributo al massimo della stessa entità da parte del Cantone.

4.4. 4.4. … *

4.5. Economia alpestre *

Art. 24 * Economia lattiera e alpestre

Il Cantone sostiene le misure di promozione dell'economia lattiera alpestre.

5. Finanziamento, sussidi e tasse

Art. 25 1. Finanziamento

In tutti i casi in cui i sussidi cantonali costituiscono i presupposti per i sussidi federali, fa stato la regola secondo la quale il Cantone concede i sussidi ad esso richiesti dalla legislazione federale.

Al Gran Consiglio spetta la competenza di determinare definitivamente ogni anno nel preventivo i crediti per i sussidi del Cantone in base alla presente legge nonché alle ordinanze d'esecuzione del Gran Consiglio, per quanto questi non siano già fissati nella legge o in ordinanze. *

Per misure cantonali autonome ai sensi della presente legge viene fissato un importo pari al massimo a cinque milioni di franchi. Il Gran Consiglio può adeguare detto importo alla mutata situazione economica. Sono fatti salvi i sussidi promozionali a favore di tali misure dal finanziamento speciale protezione del clima e innovazione[2]*

Art. 26 2. Prestazioni dello Stato a) Sussidi

Il Governo decreta sussidi e altre misure di promovimento ai sensi della presente legge nonché delle ordinanze d'esecuzione del Gran Consiglio e nei limiti dei crediti stabiliti da quest'ultimo.

Esso può vincolare le misure cantonali di promovimento e le prestazioni contributive a condizioni e oneri.

Art. 27 b) Rimborso

Le prestazioni dello Stato percepite ingiustamente devono essere rimborsate, segnatamente anche se le condizioni e gli oneri vincolati al versamento non possono essere rispettati. Misure più incisive possono essere fissate nelle ordinanze d'esecuzione.

La domanda di rimborso è di competenza dell'ufficio la cui sfera d'attività è interessata dal sussidio.

Il diritto al rimborso cade in prescrizione secondo le norme del diritto federale.

Art. 28 3. Tasse e indennizzi

La riscossione di spese si conforma alle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa[3] e della relativa ordinanza. *

Il Gran Consiglio è autorizzato a stabilire speciali disposizioni sulle tasse per l'attività di tutte le autorità e i funzionari incaricati dell'esecuzione della presente legge nonché delle relative disposizioni esecutorie e d'attuazione e disciplina il loro indennizzo, per quanto non si debbano applicare le disposizioni generali d'indennizzo. Esso può affidare al Governo l'emanazione di tariffe designate in modo speciale e la regolamentazione di singoli indennizzi.

6. Tutela giuridica e disposizioni penali

6.1. Tutela giuridica

Art. 29 * Mezzo d'impugnazione

Se è competente un ufficio subordinato, una persona giuridica del diritto pubblico o un'organizzazione privata investita di potere di sovranità, il ricorso amministrativo al dipartimento competente è ammesso.

Contro le decisioni e i disposti del dipartimento è ammesso il ricorso al Tribunale d'appello. *

Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale su speciali mezzi d'impugnazione e procedure.

Art. 29a * Sussidi

Decisioni del dipartimento su sussidi ai quali non esiste alcun diritto legale possono essere impugnate mediante ricorso al Governo. Quest'ultimo decide in via definitiva.

6.2. Disposizioni penali

Art. 30 * 1. Punibilità a) Contravvenzioni

Chi viola in modo intenzionale o per negligenza la presente legge o i relativi atti legislativi e le relative decisioni del Cantone oppure del comune, viene punito con la multa.

Art. 31 b) Riserva di ulteriori disposizioni penali

Restano riservate le fattispecie legali del reato del diritto federale e cantonale.

Art. 32 c) Persone giuridiche e società

Se si incorre in una contravvenzione all'atto di sbrigare la pratica di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una collettività senza personalità giuridica o altrimenti esercitando funzioni d'affari o di servizio per terzi, in tal caso le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire in loro nome. Per le multe e le spese risponde in modo solidale la persona giuridica, la società oppure la collettività.

Art. 33 d) Prescrizione

Le contravvenzioni alla presente legge o ai relativi atti legislativi e decisioni cadono in prescrizione entro due anni dalla conclusione del reato. La prescrizione assoluta subentra dopo cinque anni. La pena per una contravvenzione cade in prescrizione dopo cinque anni.

Art. 34 2. Competenza e procedura

Le contravvenzioni agli atti legislativi e decisioni del Cantone vengono giudicate dall'autorità competente del Cantone, le contravvenzioni a quelli del comune da quest'ultimo.

La competenza e la procedura nel singolo caso si conformano alle disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative. *

7. Competenza ed esecuzione

Art. 35 1. Gran Consiglio

Il Gran Consiglio, riservata un'esplicita assegnazione delle relative competenze al Governo, emana le ordinanze d'esecuzione della presente legge.

Art. 36 2. Governo

Il Governo emana le disposizioni di attuazione.

Per il resto al Governo spetta l'esecuzione della presente legge, per quanto nella presente legge o nelle ordinanze d'esecuzione non siano stabilite ulteriori competenze esecutive. Il Gran Consiglio e il Governo nonché i dipartimenti possono affidare competenze esecutive per singoli campi ai dipartimenti o agli uffici a quest'ultimi subordinati.

Art. 37 3. Dipartimento competente

Il dipartimento competente ai sensi della presente legge nonché delle disposizioni esecutive e d'attuazione è il Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica, per quanto il Governo non designi un altro dipartimento.

Art. 38 4. Organizzazioni private

Il Gran Consiglio e il Governo possono affidare determinati compiti e incombenze a organizzazioni private.

Se a organizzazioni private vengono affidati compiti ufficiali, la competenza spetta alla stesse. Al riguardo la legge sulla responsabilità ) è applicabile analogamente a queste e alle persone che agiscono in loro vece.

Art. 39 5. Concordati

Il Cantone può aderire a istituzioni intercantonali per la formazione e il perfezionamento agricoli nonché ad altri accordi intercantonali.

Esso versa i contributi legati all'adesione e alle spese di formazione.

Circa l'adesione decidono le autorità ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione cantonale[4]. Se l'adesione è stata decisa dal Popolo, il Gran Consiglio decide circa future modifiche.

8. Disposizioni finali e transitorie

Art. 40 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore della presente legge vengono abrogati tutti gli atti legislativi e le prescrizioni in contraddizione con essa, segnatamente:

  1. Legge d'introduzione alla legge federale del 12 giugno 1951 sulla conservazione della proprietà fondiaria agricola del 27 settembre 1953[5];
  2. Legge sulla consulenza agraria del 2 marzo 1958[6];
  3. Legge per sussidiare l'acquisto di macchine e attrezzi agricoli del 24 aprile 1966[7];
  4. Legge sull'introduzione ed il finanziamento della legge federale sugli assegni familiari ai lavoratori agricoli ed ai contadini di montagna del 27 settembre 1953[8];
  5. Legge d'introduzione alla legge federale sull'affitto agricolo del 5 aprile 1987[9];
  6. Legge sulla promozione dell'allevamento e del commercio del bestiame del 9 ottobre 1960[10];
  7. Legge sull'assicurazione del bestiame nel Cantone dei Grigioni del 4 marzo 1962[11].

Art. 41 Disposizione transitoria

Le prescrizioni abrogate restano applicabili a tutti i fatti che si verificano durante la loro durata di validità.

Art. 42 Messa in vigore

La presente legge viene dichiarata in vigore[12] dal Governo dopo la sua accettazione da parte del Popolo.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
25.09.1994 01.01.1995 atto normativo prima versione -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 1 revisione totale -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 3 cpv. 1, 2. modifica -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 3bis abrogazione -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 16 abrogazione -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 17 revisione totale -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 18 abrogazione -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 19 abrogazione -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 20 abrogazione -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 21 abrogazione -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 22 abrogazione -
26.11.2000 01.01.2001 Titolo 4.4. abrogazione -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 23 abrogazione -
26.11.2000 01.01.2001 Titolo 4.5. modifica -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 24 revisione totale -
31.08.2006 01.01.2007 Art. 28 cpv. 1 modifica 2006, 3327
31.08.2006 01.01.2007 Art. 29 revisione totale 2006, 3327
31.08.2006 01.01.2007 Art. 29a introduzione 2006, 3327
18.04.2007 01.01.2008 Art. 14 revisione totale 2007, 2007
18.04.2007 01.01.2008 Art. 15 abrogazione 2007, 2007
16.06.2010 01.01.2011 Art. 30 revisione totale 2010, 2414
16.06.2010 01.01.2011 Art. 34 cpv. 2 modifica 2010, 2414
25.09.2012 01.12.2012 Art. 25 cpv. 2 modifica -
14.06.2022 01.01.2025 Art. 29 cpv. 2 modifica 2023-008
24.04.2025 31.12.2025 Art. 25 cpv. 3 modifica 2025-056

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 25.09.1994 01.01.1995 prima versione -
Art. 1 26.11.2000 01.01.2001 revisione totale -
Art. 3 cpv. 1, 2. 26.11.2000 01.01.2001 modifica -
Art. 3bis 26.11.2000 01.01.2001 abrogazione -
Art. 14 18.04.2007 01.01.2008 revisione totale 2007, 2007
Art. 15 18.04.2007 01.01.2008 abrogazione 2007, 2007
Art. 16 26.11.2000 01.01.2001 abrogazione -
Art. 17 26.11.2000 01.01.2001 revisione totale -
Art. 18 26.11.2000 01.01.2001 abrogazione -
Art. 19 26.11.2000 01.01.2001 abrogazione -
Art. 20 26.11.2000 01.01.2001 abrogazione -
Art. 21 26.11.2000 01.01.2001 abrogazione -
Art. 22 26.11.2000 01.01.2001 abrogazione -
Titolo 4.4. 26.11.2000 01.01.2001 abrogazione -
Art. 23 26.11.2000 01.01.2001 abrogazione -
Titolo 4.5. 26.11.2000 01.01.2001 modifica -
Art. 24 26.11.2000 01.01.2001 revisione totale -
Art. 25 cpv. 2 25.09.2012 01.12.2012 modifica -
Art. 25 cpv. 3 24.04.2025 31.12.2025 modifica 2025-056
Art. 28 cpv. 1 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3327
Art. 29 31.08.2006 01.01.2007 revisione totale 2006, 3327
Art. 29 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 29a 31.08.2006 01.01.2007 introduzione 2006, 3327
Art. 30 16.06.2010 01.01.2011 revisione totale 2010, 2414
Art. 34 cpv. 2 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2414