00.1014 · Interrogazione ordinaria · 2000-03-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale si è già espresso in merito a domande analoghe nella sua risposta del 31 maggio 1995 all'interpellanza Zisyadis dell'8 marzo 1995 (95.3105), che ha in seguito completato nella sua risposta all'interrogazione ordinaria urgente Vermot del 2 giugno 1997 (97.1063). Egli coglie quest'occasione per esporre ancora una volta in modo circostanziato sua posizione:
Secondo la prassi corrente delle autorità svizzere in materia d'asilo è considerato come rifugiato chi ha sofferto di seri pregiudizi o ha timori fondati di essere sottoposto a pregiudizi da autorità statali o da organizzazioni para-statali, che vogliono colpire lo stesso perseguitato e che poggiano su un determinato motivo fra quelli elencati all'articolo 3 capoverso 1 della legge sull'asilo. Una persecuzione para-statale può esistere se uno Stato non è in grado di fornire protezione perché ha di fatto perso il controllo su una determinata regione e sulla popolazione che vi risiede e non è più in grado di adempiere al suo dovere di protezione (cfr. in merito alla persecuzione para-statale GICRA 1995 n.2).
Al contrario, la persecuzione da parte di un'organizzazione non statale per cui non si può presumere un controllo da parte dello Stato non giustifica, per principio, il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Simili pregiudizi - come sono stati fatti valere ad esempio a diverso titolo in relazione ad attentati criminali di matrice terroristica perpetrati in Algeria - sono tuttavia considerati dal punto di vista dell'ammissibilità e della ragionevole esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. GICRA 1996 n. 28 e 1998 n. 25).
Dalla prassi delle autorità svizzere in materia d'asilo risulta che, a determinate condizioni, anche la persecuzione attuata da organizzazioni non statali può giustificare la concessione dell'asilo. Laddove uno Stato, pur avendone i mezzi, non ha la volontà di proteggere la popolazione dalla persecuzione da parte di terzi, ma anzi la incita, la sostiene, la approva o la accetta senza intervenire, tale atteggiamento va considerato come una persecuzione indiretta da parte dello Stato. Secondo questo principio, la persecuzione di membri della comunità religiosa degli Yezedin da parte dei fondamentalisti islamici in Turchia è stata qualificata come una persecuzione indiretta da parte dello Stato e di conseguenza è stato accordato l'asilo (vgl. GICRA 1995 n. 1 consid. 5).
La questione dell'alternativa di rifugio interno non è disciplinata in modo esplicito né dalla legge sull'asilo né dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati (CR). Dall'articolo 1 A capoverso 2 CR risulta però implicitamente che è considerato rifugiato chi non può o non vuole, a causa del timore di essere perseguitato, avvalersi della protezione di questo Stato. In altre parole, è considerato rifugiato chi, essendo vittima di una persecuzione, è privo di protezione su tutto il territorio del proprio Paese ed è costretto per tale motivo a chiedere protezione all'estero (cosiddetto principio della sussidiarietà dell'asilo all'estero). Le persone con un'alternativa di rifugio interno non possono quindi essere riconosciute come rifugiati. Nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento viene tuttavia accertato se si può esigere che esse scelgano un'alternativa di rifugio interno. La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo ha introdotto nella sua legislazione un catalogo di criteri in materia. In base al catalogo, occorre stabilire se il minimo esistenziale è garantito, se esiste una possibilità di rifugio interno e se un'integrazione sociale è possibile (GICRA 1996 n. consid. 6b). Se l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile, il richiedente l'asilo respinto è ammesso provvisoriamente. In tal modo si consente una valutazione adeguata della problematica nei singoli casi.
Occorre infine riferirsi anche al nuovo istituto della protezione provvisoria introdotto con la revisione totale della legge sull'asilo (art. 4 e 66 segg. Lasi). Esso permette di accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata. L'istituto della protezione provvisoria è complementare alla procedura d'asilo individuale e inoltre pemette di offrire con rapidità ed efficacia a persone in stato di bisogno la necessaria e adeguata protezione.
Nel caso concreto, il Consiglio federale prende la posizione seguente:
Ad domanda 1
Come indicato, secondo la prassi delle autorità svizzere in materia d'asilo anche la persecuzione da parte di organizzazioni non statali può giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Questa interpretazione dell'articolo 1 CR e dell'articolo 3 Lasi rispecchia il diritto comunitario dell'Unione europea (cfr. posizione comune del 4 marzo 1996 - stabilita dal Consiglio in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea - concernente l'applicazione unificata della definizione del termine di "rifugiato" nell'articolo 1 CF). Essa corrisponde inoltre in linea di principio all'interpretazione dell'ACNUR (cfr. Manuale sulle procedure e i criteri da applicare per la determinazione dello status di rifugiato, traduzione non ufficiale, Ginevra 1979, capoverso 65), anche se l'ACNUR raccomanda agli Stati firmatari di riconoscere la persecuzione da parte di terzi privati come motivo d'asilo, indipendentemente dalla responsabilità dello Stato. La Svizzera segue tuttavia con attenzione gli ulteriori sviluppi in merito alla nozione di rifugiato in Europa ed esamina se occorra modificare la prassi in merito al riconoscimento della persecuzione da parte di organizzazioni non statali.
Ad domanda 2
Dalla risposta alla domanda 1 già consegue che la legislazione e la prassi svizzera in materia d'asilo adempiono fondamentalmente alle raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa per quanto riguarda la concessione dell'asilo in caso di persecuzione da parte di terzi privati.
Una persona la cui domanda d'asilo è stata respinta, ma per la quale l'esecuzione dell'allontanamento al momento della decisione è ritenuta inesigibile è ammessa in Svizzera provvisoriamente. Mediante questa prassi, le autorità svizzere in materia d'asilo già oggi tengono conto delle raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
Risposta del Consiglio federale.