00.1017 · Interrogazione ordinaria · 2000-03-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
L'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) considera importanti le statistiche esplicite ed esaustive relative al settore dell'asilo. Gli sviluppi e le decisioni dell'Ufficio devono essere il più trasparente possibile nei confronti del pubblico. Per questo motivo la statistica "persone sottoposte alla legislazione sull'asilo" elenca tutte le persone che hanno inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera e - indipendentemente dai motivi - continuano a risiedere nel nostro Paese. In questa categoria sono comprese anche le persone che a causa del loro matrimonio, di una grave difficoltà personale o per altri motivi hanno ottenuto il permesso cantonale di dimora. Visto che la pubblicazione periodica delle statistiche sull'asilo indica solamente la popolazione permanente del Paese che non comprende i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente, non vi era rischio alcuno di registrare due volte la stessa persona. L'UFR ha già deciso mesi fa di non più aggiungere le persone con il permesso cantonale di dimora alle "persone sottoposte alla legislazione sull'asilo". La richiesta dell'interrogazione ordinaria è pertanto soddisfatta. Con il progetto "stranieri 2000" è prevista inoltre una maggiore collaborazione fra l'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) e l'UFR nel settore della statistica e dell'EED. Ciò contribuirà a distinguere in modo più chiaro la popolazione straniera residente dalle persone sottoposte alla legislazione sull'asilo.
Ad domanda 1
Visto che la concessione di un permesso cantonale di dimora comporta generalmente il ritiro della domanda d'asilo, la data del termine della procedura d'asilo coincide, di conseguenza, con quella del rilascio del permesso cantonale di dimora. Le statistiche allegate dell'UFR indicano il numero di permessi cantonali di dimora rilasciati, la data di rilascio e i Paesi di provenienza delle persone in questione. Si constata una forte presenza di cittadini dello Sri Lanka, della Turchia, della Repubblica federale di Jugoslavia, della Bosnia, dell'Erzegovina e del Libano.
Il richiedente l'asilo che ottiene un permesso di polizia degli stranieri rimane registrato nel sistema AUPER (sistema automatizzato di registrazione delle persone). Tuttavia, le modifiche successive (decesso, partenza, ecc.) non sono però più registrate nel sistema AUPER, in quanto la gestione dei dati passa dall'UFR all'UFDS. Il registro centrale degli stranieri (RCS) gestito dall'UFDS non permette di verificare se una persona in possesso di un permesso di polizia degli stranieri proviene dal settore dell'asilo o no. Non è pertanto possibile effettuare un aggiornamento delle statistiche dell'UFR.
Ad domanda 2
I criteri per l'assegnazione a questa categoria di persone sono di natura oggettiva. Tale categoria si compone di richiedenti l'asilo che, in seguito al matrimonio con un cittadino svizzero o uno straniero domiciliato in Svizzera, hanno diritto alla concessione risp. alla proroga del permesso di polizia degli stranieri. In genere, rientrano in questa categoria anche i richiedenti l'asilo che possiedono un permesso di dimora rilasciato per motivi umanitari.
Conformemente alla legge in vigore (art. 7 cpv. 1 e art. 17 cpv. 2 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, LDDS, RS 142.20) il coniuge straniero di un cittadino svizzero nonché di uno straniero domiciliato ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni anche il coniuge ha diritto al permesso di domicilio per una durata illimitata e indipendentemente dalla situazione coniugale.
Fino all'entrata in vigore della nuova legge sull'asilo del 26 giugno 1998 c'era la possibilità di rilasciare, a determinate condizioni, a richiedenti l'asilo un permesso di dimora per ragioni umanitarie. Se le autorità cantonali erano in principio d'accordo di rilasciare un permesso di dimora, l'Ufficio federale degli stranieri esaminava attentamente ogni richiesta di eccezione alla considerevole limitazione, invocando casi personali particolarmente rigorosi (art. 13 lett. f OLS).
Con l'entrata in vigore della nuova legge del 26 giugno 1998 sull'asilo può essere ordinata l'ammissione provvisoria in casi di rigore personale grave se una decisione passata in giudicato non è ancora stata pronunciata quattro anni dopo la presentazione della domanda d'asilo. All'atto dell'esame del caso di rigore personale grave si tiene conto in particolare dell'integrazione in Svizzera, delle condizioni familiari e della situazione scolastica dei figli (art. 44 cpv. 3 e 4 LAsi). La nuova legge sull'asilo prevede ora l'ammissione provvisoria per i richiedenti l'asilo, che prima della sua entrata in vigore potevano ottenere un permesso di polizia degli stranieri per motivi umanitari. Di conseguenza, queste persone non saranno più incluse nella categoria "permessi per motivi umanitari e altri permessi di polizia degli stranieri". Rimangono riservati i casi di ammissione provvisoria che in seguito otterranno un permesso ordinario della polizia degli stranieri.
Ad domanda 3
Come menzionato in precedenza, l'UFR condivide l'opinione dell'autore dell'interpellanza e terrà conto delle sue osservazioni nell'ambito dell'elaborazione delle prossime statistiche. Il numero di permessi di dimora rilasciati figurerà d'ora in poi - sotto forma di nota a piè di pagina - nella prossima statistica sull'asilo che sarà completamente rielaborata.
Permessi per motivi umanitari e altri permessi di polizia degli stranieri rilasciati secondo AUPER2*
Anno del rilascio
Permessi per motivi umanitari
Altri permessi di polizia degli stranieri
1990
4'159
813
1991
4'843
831
1992
1'219
1'725
1993
1'011
1'649
1994
944
1'353
1995
663
1'732
1996
721
1'739
1997
490
2'616
1998
776
3'525
1999
1'356
3'954
Totale
16'182
19'937
* Al momento del rilascio del permesso di polizia degli stranieri, la gestione dei dati passa dall'UFR all'UFDS. In tal modo le modifiche successive (partenza, abrogazione, decesso) non sono registrate nel sistema AUPER2
Permessi per motivi umanitari e altri pemessi di polizia degli stranieri
Stato al 30 novembre1999
Ripartizione per nazioni
Nazione
Effettivo
Nazione
Effettivo
Nazione
Effettivo
Afganistan
278
India
231
Filippine
5
Egitto
31
Irak
106
Polonia
187
Albania
155
Iran
784
Portogallol
2
Algeria
232
Israele
3
Rwanda
37
Angola
734
Italia
11
Roumania
286
Guinea equatoriale
1
Jamaica
2
Russia
27
Argentina
17
Giordania
25
Zambia
2
Armenia
3
Cambogia
52
Arabia Saudita
1
Etiopia
284
Camerun
55
Senegal
11
Bangladesh
253
Kazakistan
3
Sierra Leone
10
Bielorussia
4
Kenia
4
Singapore
1
Benin
6
Colombia
9
Slovacchia
53
Bolivia
32
Congo
41
Slovenia
2
Botswana
1'864
Congo
967
Somalia
318
RF Jugoslavia
5'063
Corea
1
Unione sovietica
10
Brasile
2
Croazia
188
Spagna
2
RFT
2
Cuba
9
Sri Lanka
11'704
Bulgaria
70
Koweït
1
Sud-Africa
10
Burkina Faso
7
Laos
4
Sudan
39
Burundi
27
Libano
1'177
Siria
317
Cile
460
Liberia
83
Tailandia
2
Cina (Rep. popolare)
48
Libia
15
Togo
55
Rép. Domenicana
2
Madagascar
7
Ciad
5
Ecuador
48
Mali
5
Cechia
98
Salvador
12
Marocco
31
Cecoslovacchia
149
Côte d'Ivoire
59
Mauritania
6
Tunisia
54
Eritrea
222
Macedonia ex Rep. Iug..
110
Turchia
9'196
Estonia
1
Moldavia
2
Uganda
9
Francia
4
Mongolia
1
Ukraina
7
Gabon
1
Mozambico
2
Ungheria
194
Gambia
23
Myanmar
1
Uruguay
1
Georgia
3
Nepal
4
Viêt-Nam
37
Ghana
377
Nicaragua
3
Zimbabwe
2
Grecia
1
Niger
5
Cipro
1
Guatemala
1
Nigeria
320
* Sconosciuto
97
Guinea
31
Pakistan
586
Guinea-Bissau
10
Panama
2
Haiti
6
Perù
54
Totala
38'215
Risposta del Consiglio federale.