00.3015 · Interpellanza · 2000-03-06
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Accanto alla Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI), il Fondo nazionale per la ricerca scientifica (FNS) è il principale organismo di incoraggiamento alla ricerca scientifica in Svizzera. La funzione e gli obblighi dei suoi organi sono definiti negli statuti approvati dal Consiglio federale.
Per quanto riguarda l'esame delle richieste, tutti i progetti di ricerca depositati presso il FNS sono trattati sotto la responsabilità del Consiglio nazionale della ricerca. Le risposte alle domande 3 e 4 portano precisazioni sulle modalità d'esame delle richieste. La valutazione dei progetti di ricerca e l'attribuzione di sussidi sono regolamentate da procedure chiaramente definite. Due sono le istanze che vigilano sul rispetto di tali procedure: la Commissione della gestione del FNS e la Commissione federale di ricorso istituita dall'autorità federale.
Anche il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla reale efficacia dei meccanismi di controllo sull'attribuzione dei fondi pubblici per la ricerca.
1. Attribuzione dei mandati di ricerca
Si impone una distinzione tra i richiedenti principali di un sussidio di ricerca e i collaboratori scientifici e tecnici il cui finanziamento avviene nel quadro di un progetto sostenuto dal FNS.
(a) Richiedenti principali. I richiedenti principali di un sussidio di ricerca il cui salario, in linea di massima, non è finanziato dal FNS devono possedere competenze comprovate nell'ambito della ricerca e della gestione di ricerche per essere in grado di portare a buon fine, sotto la propria responsabilità, un progetto di ricerca sostenuto dal FNS e di dirigere e istruire i collaboratori scientifici e tecnici impegnati in tale progetto.
I ricercatori scientifici raggiungono il culmine della loro carriera normalmente oltre i 40 anni, ciò spiega la preponderanza della classe d'età tra i 40 e i 60 anni tra i richiedenti principali. Dal 1995 ad oggi, la media d'età dei beneficiari di un sussidio FNS (richiedenti principali il cui progetto è stato accettato) si situa poco sotto i 50 anni. Nello stesso periodo, il 15% circa dei beneficiari aveva meno di 40 anni, e meno del 4% aveva più di 65 anni. I professori emeriti, menzionati nell'interpellanza, sono compresi in questa quota del 4%. I professori emeriti non possono inoltrare richieste al FNS, se non a condizione di disporre nella loro sede universitaria le infrastrutture necessarie all'eventuale realizzazione del progetto.
La quota femminile dei beneficiari di sussidi attribuiti dal FNS a progetti di ricerca (richiedenti principali, divisioni I-III, periodo 1996-1999) è in media al di sopra del 12%, di fronte a una rappresentanza femminile del 6,8% (anno 1998) nella popolazione accademica alla quale sono principalmente destinati questi sussidi (professori ordinari e straordinari, professori assistenti, maître di ricerca, ecc.).
(b) Collaboratori scientifici e tecnici dei progetti di ricerca sostenuti dal FNS. Più del 70% dei sussidi di ricerca sono destinati alla retribuzione. Più del 75% dei collaboratori scientifici e tecnici retribuiti a questo titolo sono più giovani di 35 anni. La piramide d'età si presenta come segue (anno 1998): 30 anni o meno: 50%, da 31 a 35 anni: 25%, da 36 a 40 anni: 11%, oltre 41 anni: 14%.
Attualmente, tra i collaboratori scientifici e tecnici remunerati nell'ambito di progetti sostenuti dal FNS (progetti in corso) la quota femminile rappresenta il 36%.
Il Consiglio federale e il FNS intendono migliorare ancora questa situazione nel corso del periodo 2000-2003 con una serie di misure:
- Il FNS si impegna affinché i ricercatori scientifici ricevano al più presto l'opportunità di assumere le responsabilità che comporta la posizione di richiedente principale. Su mandato della Confederazione è stato perciò introdotto un nuovo programma a beneficio dei professori borsisti FNS con un limite d'età di fissato a 40 anni.
- Nel mandato di prestazioni concluso tra ASR (a nome della Confederazione) e FNS per il periodo 2000-2003 sono fissati due obiettivi quantitativi in materia di promozione delle donne: entro il 2003 esse dovranno rappresentare il 20% dei beneficiari di un sussidio di ricerca (richiedenti principali, divisioni I-III del FNS) e il 30% dei beneficiari del summenzionato programma per professori borsisti FNS.
Da notare, inoltre, che il mandato di prestazioni prevede che la percentuale delle donne nel Consiglio nazionale della ricerca sia portata da 14,1% (1999) al 20% entro il 2003.
2. Protezione dei lavori di ricerca / diritti di autore
In virtù dell'articolo 28 della LR, i risultati di ricerche finanziate con fondi pubblici sono in linea di principio pubblici. L'utilizzazione da parte della comunità internazionale di ricercatori scientifici di risultati ottenuti durante progetti propri è un obiettivo esplicito degli stessi ricercatori e avviene di regola per mezzo di pubblicazione nell'ambito della ricerca fondamentale. Gli indici in merito a pubblicazioni, citazioni, ecc. rappresentano anche durante l'esame delle domande FNS criteri importanti nella valutazione tanto della qualità della ricerca per cui si è presentata domanda quanto della reputazione scientifica dei richiedenti.
Inoltre, nel quadro della recente revisione parziale della legge sulla ricerca, la questione della proprietà intellettuale è stata ulteriormente precisata dal punto di vista del diritto della proprietà immateriale al nuovo articolo 28a LR.
L'utilizzazione di risultati di ricerche da parte di terzi senza indicazione di referenze (plagio scientifico), come menzionata dall'interpellanza, rappresenta un reato punibile per legge. Tuttavia un'organizzazione il cui fine è la promozione come il FNS non può prendere provvedimenti per impedire in maniera generale il plagio scientifico: può solo chiedere che i richiedenti si impegnino a rispettare gli standard corrispondenti stabiliti dalla stessa comunità internazionale di ricercatori (codice di condotta, risp. le norme di "prassi scientifica corretta") e rimandare ad un autocontrollo.
Se durante l'esame delle domande e dopo una valutazione positiva della qualità scientifica insorge un dubbio motivato che un autore utilizzi in modo non regolamentare idee altrui, si avviano chiarimenti specifici all'interno del FNS in un passo successivo. I risultati dell'indagine particolare sono presentati apertamente nel Consiglio nazionale della ricerca, quindi discussi e giudicati insieme alla valutazione scientifica per l'autorizzazione ed il finanziamento.
Nel caso menzionato nella motivazione dell'interpellanza della psicologa bernese Th. Streuli, accusata di plagio scientifico e di violazione del diritto di autore in merito a progetti di ricerca di fronte al tribunale da parte di vari colleghi, il FNS ha rinunciato ad ulteriori chiarimenti interni visto che le domande presentate dai colleghi sono state rifiutate per motivi di qualità scientifica.
3.+4. Dovere di sorveglianza del Fondo nazionale; esperti
Il Consiglio nazionale della ricerca, che conta oggi 80 membri ed è ripartito in divisioni (da I a IV), decide esso stesso su invito di queste ultime in merito all'attribuzione o al rigetto delle domande inoltrate fino ad un totale annuo di 300.000 franchi (div. I e III) risp. di 600.000 franchi (div. II). In caso di somme più elevate inoltra domanda al Consiglio della fondazione, cioè all'organo massimo del FNS.
Al fine di valutare le domande, il Consiglio nazionale della ricerca chiede il parere di esperti interni ed esteri. Oggi, la quota di esperti stranieri oltrepassa il 70%. Le perizie esterne fanno parte delle basi decisionali determinanti del peer review (esame da parte di specialisti del settore) grazie alle quali i membri del Consiglio della ricerca responsabili motivano e concretizzano l'ammissione o il rifiuto di ciascuna domanda.
Consapevole dell'elevato significato di tutta la procedura peer review, il FNS valuta criticamente ad intervalli regolari le regole determinanti. Queste ultime possono essere riassunte come segue:
- ogni nuova domanda è valutata da più (almeno due) esperti esterni;
- gli esperti invitati sono scelti in base alle loro conoscenze nel settore di caso in caso e a seconda delle esigenze di ciascuna domanda;
- l'esame degli esperti è comunicato per posta. Contrariamente a quanto indicato nell'interpellanza, gli esperti invitati non formano un gruppo e nessuno di loro è informato dei mandati affidati agli altri. Inoltre sono tenuti ad informare il Consiglio nazionale della ricerca su eventuali conflitti d'interesse con il richiedente in questione;
- il Consiglio della ricerca decide nell'ambito del suo dovuto potere discrezionale il modo in cui informare i richiedenti in merito ai risultati della perizia esterna. Di regola estratti della perizia, rilevanti per la decisione, sono resi anonimi e allegati direttamente alla decisione. Accuse di manipolazione in questo contesto sono immotivate e non hanno potuto essere comprovate ancora in alcun caso.
Nella ricerca di perizie esterne si tiene anche conto di un equilibrio tra specialisti interni e stranieri. È proprio la citata alta quota di esperti esteri invitati a testimoniare il chiaro impegno del FNS ad evitare già a monte possibili conflitti d'interessi tra richiedenti e periti in Svizzera.
La situazione è più delicata laddove membri del Consiglio nazionale della ricerca sono implicati nella domanda. Poiché i membri del Consiglio in virtù di tale funzione devono essere ampiamente informati in merito al proprio settore, conformemente agli statuti del FNS sono chiamati a continuare la loro attività scientifica. Conseguentemente anche la possibilità di inoltrare domanda presso il FNS deve essere loro mantenuta. Per evitare conflitti d'interesse in casi del genere, non solo esistono chiare regole di astensione (ai sensi dell'art. 10 della PA), ma è anche stato fissato in più un tetto massimo per mezzi di promozione assegnati a membri del Consiglio nazionale della ricerca. L'ammontare complessivo annuo è fissato dal Consiglio di fondazione del FNS. Per l'anno in corso si tratta di 11.5 milioni di franchi, cioè il 3% circa del budget del FNS (contributi alla promozione di progetti). Inoltre esiste una regola particolare per i gruppi di esperti costituiti nell'ambito di Programmi nazionali di ricerca e di Programmi prioritari, i cui membri, in comune, hanno diritto ad un massimo del 5% dei mezzi dei rispettivi progetti per le loro domande.
5. Ricorsi
Ai sensi dell'articolo 13 cpv. 2 LR, i ricorsi contro decisioni del FNS sono di competenza della Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca, istanza completamente indipendente dal FNS. I suoi membri sono nominati dal Consiglio federale. Oltre al presidente ed al vicepresidente che devono disporre della necessaria esperienza giuridica, la Commissione si compone di 13 esperti, cioè scienziati di campi diversi. Naturalmente non è escluso che anche questi esperti inoltrino domanda al FNS. Tuttavia non esistono collegamenti tra i membri della Commissione e gli organi del FNS ed è escluso che una persona membro della Commissione lo sia anche di un organo FNS. Oltretutto i membri sottostanno alle regole di astensione di cui all'art. 10 PA.
Nel 1999 sono stati inoltrati 16 ricorsi. Di questi, al momento ne sono pendenti 10, la Commissione ha deciso di non entrare nel merito di un ricorso, uno è stato rigettato, tre sono stati ritirati dai ricorrenti e in un caso il FNS ha cambiato la decisione durante una procedura di riconsiderazione. A questi 16 ricorsi si contrappongono più di 3000 decisioni per le quali è possibile inoltrare ricorso (di queste, circa 1900 sono trattate dalla divisione I-III).
Tra l'altro, il 1999 rappresenta un anno eccezionale per quel che riguarda il numero di ricorsi inoltrati. Nel quadriennio 1995-98 sono stati inoltrati solo 28 ricorsi, 3 dei quali ritirati in seguito, in un caso non si è proceduto nel merito, 21 sono stati respinti, 1 è stato stralciato per revoca della decisione e 2 sono stati accettati.
Il ricorso dei biochimici Anker e Stroun menzionato nella motivazione dell'interpellanza è tuttora pendente.
Risposta del Consiglio federale.