00.3734 · Mozione · 2000-12-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel dicembre del 2000 l'UE ha adottato un regolamento (CE) del Consiglio concernente la
competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale (GU L 12/1 del 16 gennaio 2001). Tale regolamento si fonda sui risultati
del gruppo di lavoro, composto da rappresentanti degli Stati dell'UE e dell'AELS, incaricato di
svolgere lavori preparatori ai fini della revisione delle convenzioni di Bruxelles e Lugano (CL),
che ha portato a termine i suoi lavori nell'aprile del 1999. Il regolamento e il progetto di
revisione della Convenzione di Lugano comprendono le medesime norme relative al foro
contrattuale dei consumatori.
Il testo sottoposto a revisione amplia innanzitutto la nozione del contratto concluso dai
consumatori; d'ora in poi l'articolo 13 s'applicherà non soltanto ai contratti d'acquisto di beni
mobili materiali e ai contratti attinenti a servizi bensì a tutti i contratti con i consumatori.
Inoltre il nuovo disciplinamento prevede che indipendentemente dall'attività commerciale o
professionale del fornitore, il consumatore possa adire il foro del proprio domicilio. Compresi
in questa regolamentazione sono parimenti i fornitori i cui siti Internet permettono d'effettuare
direttamente un'ordinazione elettronica o sui quali sono indicati numeri di telefono o di fax
nello Stato di domicilio del consumatore per effettuare l'ordinazione. Viene del resto
soppressa la condizione secondo cui il consumatore doveva aver compiuto nel proprio Stato
gli atti necessari per la conclusione del contratto; il consumatore risulta dunque essere
protetto anche nel caso in cui la conclusione del contratto venga effettuata nello Stato ove ha
la propria sede il fornitore.
I negoziati sulla revisione della Convenzione di Lugano sono attualmente entrati in una fase
finale e potranno verosimilmente essere portati a termine nel corso del presente anno. A
quel momento il Consiglio federale esaminerà immediatamente la questione della ratifica di
suddetta revisione da parte della Svizzera.
Lo scopo indicato dalla mozione può essere raggiunto soltanto nell'ambito di questa
convenzione internazionale, la cui conclusione non può essere decisa dal solo Consiglio
federale. È per tale ragione che il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in
postulato.
Il 17 gennaio 2001, il Consiglio federale ha posto in consultazione il progetto di legge
federale sul commercio elettronico. Esso vi propone una modifica del Codice delle
obbligazioni: il diritto di revoca attualmente vigente per i contratti a domicilio viene esteso ai
cosiddetti contratti a distanza e conseguentemente anche al commercio elettronico.
Conseguentemente chi compie acquisti utilizzando una rete come Internet deve avere la
possibilità di recedere dal contratto entro sette giorni. Altre modifiche rilevanti a tutela dei
consumatori concernono le norme sulla garanzia per difetti: se oggi l'acquirente può, a causa
di difetti nella cosa acquistata, annullare il contratto o chiedere il risarcimento del minor
valore, in futuro egli potrà anche esigere la riparazione della cosa difettosa. Il termine di
prescrizione delle azioni di garanzia è portata a due anni e reso imperativo nei contratti
stipulati con i consumatori. Modifiche della legge federale contro la concorrenza sleale,
infine, contribuiscono alla buona fede nei rapporti d'affari e alla tutela del cliente, assicurando
la trasparenza necessaria all'offerta di beni e servizi per via elettronica.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.