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00.3734 · Mozione · 2000-12-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel dicembre del 2000 l'UE ha adottato un regolamento (CE) del Consiglio concernente la

competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia

civile e commerciale (GU L 12/1 del 16 gennaio 2001). Tale regolamento si fonda sui risultati

del gruppo di lavoro, composto da rappresentanti degli Stati dell'UE e dell'AELS, incaricato di

svolgere lavori preparatori ai fini della revisione delle convenzioni di Bruxelles e Lugano (CL),

che ha portato a termine i suoi lavori nell'aprile del 1999. Il regolamento e il progetto di

revisione della Convenzione di Lugano comprendono le medesime norme relative al foro

contrattuale dei consumatori.

Il testo sottoposto a revisione amplia innanzitutto la nozione del contratto concluso dai

consumatori; d'ora in poi l'articolo 13 s'applicherà non soltanto ai contratti d'acquisto di beni

mobili materiali e ai contratti attinenti a servizi bensì a tutti i contratti con i consumatori.

Inoltre il nuovo disciplinamento prevede che indipendentemente dall'attività commerciale o

professionale del fornitore, il consumatore possa adire il foro del proprio domicilio. Compresi

in questa regolamentazione sono parimenti i fornitori i cui siti Internet permettono d'effettuare

direttamente un'ordinazione elettronica o sui quali sono indicati numeri di telefono o di fax

nello Stato di domicilio del consumatore per effettuare l'ordinazione. Viene del resto

soppressa la condizione secondo cui il consumatore doveva aver compiuto nel proprio Stato

gli atti necessari per la conclusione del contratto; il consumatore risulta dunque essere

protetto anche nel caso in cui la conclusione del contratto venga effettuata nello Stato ove ha

la propria sede il fornitore.

I negoziati sulla revisione della Convenzione di Lugano sono attualmente entrati in una fase

finale e potranno verosimilmente essere portati a termine nel corso del presente anno. A

quel momento il Consiglio federale esaminerà immediatamente la questione della ratifica di

suddetta revisione da parte della Svizzera.

Lo scopo indicato dalla mozione può essere raggiunto soltanto nell'ambito di questa

convenzione internazionale, la cui conclusione non può essere decisa dal solo Consiglio

federale. È per tale ragione che il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in

postulato.

Il 17 gennaio 2001, il Consiglio federale ha posto in consultazione il progetto di legge

federale sul commercio elettronico. Esso vi propone una modifica del Codice delle

obbligazioni: il diritto di revoca attualmente vigente per i contratti a domicilio viene esteso ai

cosiddetti contratti a distanza e conseguentemente anche al commercio elettronico.

Conseguentemente chi compie acquisti utilizzando una rete come Internet deve avere la

possibilità di recedere dal contratto entro sette giorni. Altre modifiche rilevanti a tutela dei

consumatori concernono le norme sulla garanzia per difetti: se oggi l'acquirente può, a causa

di difetti nella cosa acquistata, annullare il contratto o chiedere il risarcimento del minor

valore, in futuro egli potrà anche esigere la riparazione della cosa difettosa. Il termine di

prescrizione delle azioni di garanzia è portata a due anni e reso imperativo nei contratti

stipulati con i consumatori. Modifiche della legge federale contro la concorrenza sleale,

infine, contribuiscono alla buona fede nei rapporti d'affari e alla tutela del cliente, assicurando

la trasparenza necessaria all'offerta di beni e servizi per via elettronica.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.